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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/06/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2329/2024 e vertente tra elettivamente domiciliata in Genova, piazza Oriani n. 3/4, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Marcello Calcagno che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
;
e elettivamente domiciliato in Genova, via Cesarea n. 12/6, presso lo studio CP dell'Avv. Fabio Fleres che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
- resistente -;
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 21.05.2025 le parti così hanno precisato le conclusioni: parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, a) revocare l'ordinanza 10/10/23 nel procedimento cautelare 2772/2023 R.G.; b) disciplinare le spese del medesimo ponendo le relative spese di lite, ivi comprese quelle dell'anteriore procedimento di mediazione, di consulenza tecnica di parte e di CTU a carico di e per l'effetto condannarlo al rimborso all'esponente delle spese di consulenza CP tecnica d'ufficio già sostenute nella misura di € 2.134,00, oltre interessi legali dalle date dei due pagamenti;
c) condannare il , anche ex art. 2055 c.c., al risarcimento del danno CP subito dall'esponente per l'infiltrazione nella misura di € 2.082,45, oltre rivalutazione ed
1 interessi dall'inizio del procedimento cautelare al saldo;
d) vinte le spese, con distrazione al legale antistatario, anche per quelle del procedimento di mediazione e cautelare”; parte resistente: “Voglia l'Il.mo Tribunale di Genova sulla scorta delle conclusioni tecniche cui è giunto il CTU in sede di ATP e sulla scorta dell'istruttoria compiuta nel presente Per_1
procedimento e di quanto esposto nella comparsa di costituzione e nella presente memoria conclusiva tenere indenne da qualsivoglia responsabilità il SI. proprietario CP dell'appartamento interno sette del civico tre di Piazza Porticciolo che chiede la reiezione di tutte le domande proposte dalla ricorrente in quanto non provate. Respingere qualsivoglia richiesta formulata dalla ricorrente nei confronti del contraria alle risultanze del CP procedimento di istruzione preventiva non avendo superato l'onere probatorio neppure con l'istruttoria compiuta nel presente giudizio. Confermare in toto l'ordinanza del 10.10.23 di questo Tribunale Dott. Bonino in particolare nella pronuncia di condanna alle spese di lite di ctu e di ctp procedimento rg. 2772/2023. Vinti compensi e spese del presente procedimento come sopra quantificate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso cautelare R.G. 2772/2023 ha esposto che nell'immobile di sua Parte_1
proprietà, sito in piazza Porticciolo n. 5/4, si erano verificati fenomeni di infiltrazioni provenienti dalla parte sovrastante, di proprietà di e locata a terzi, con un CP
peggioramento delle condizioni a seguito delle piogge autunnali del 2022, che avevano prodotto uno stillicidio nella camera da letto ed il cedimento parziale del controsoffitto. Non essendo stato adottato alcun intervento, si era rivolta all'arch. dalla cui relazione era Persona_2 emerso che la camera da letto era oggetto di “infiltrazioni con ampie ed evidenti tracce di colature d'acqua sull'intradosso del tavolato ligneo di copertura e su uno dei travi di sostegno del tetto” e che appariva evidente la necessità di eseguire un urgente intervento di esclusiva competenza del proprietario di rifacimento integrale della risvolta impermeabile tra CP
serramento raso (velux) e copertura.
Instauratosi il procedimento cautelare, è stato nominato, quale CTU, l'arch. Persona_3
e, sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale, il Tribunale ha respinto il ricorso.
Successivamente, è stata fornita all'amministrazione condominiale la detta perizia ed è stata incaricata la di provvedere a porre in essere interventi di impermeabilizzazione delle CP_2
casse camini e del velux, risolvendo così il fenomeno infiltrativo.
Con il presente giudizio, la ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordinanza del 10.10.2023 relativa al procedimento cautelare n. r.g. 2772/2023 e la disciplina delle spese di lite del medesimo ponendole a carico di nella misura di € 2.134,00, comprensive CP
2 dell'anteriore procedimento di mediazione, di consulenza tecnica e di CTU, nonché la condanna del medesimo, ex art. 2055 c.c., al risarcimento del danno subito per l'infiltrazione nella misura di € 2.082,45.
Si è costituito in giudizio contestando integralmente quanto contenuto nel ricorso e CP
chiedendo la reiezione delle domande ex adverso proposte e di essere tenuto indenne da qualsivoglia responsabilità. Ha sottolineato che il CTU, dopo avere compiuto i necessari sopralluoghi, accedendo alla falda del tetto ed esaminando il velux, ha escluso la sussistenza di una sua responsabilità in ordine alle richieste di . Parte_1
Ha dunque concluso nei termini indicati.
Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva che le risultanze della perizia svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, da cui non si ha motivo di discostarsi in quanto esaustivamente motivata, hanno evidenziato quanto segue: “…Come rilevato, il piano soprastante l'appartamento della ricorrente è occupato per una porzione della sua superficie verso il colmo del tetto, dall'immobile di parte resistente e, per la rimanente porzione, dalla falda della copertura condominiale verso nord rivestita con abbadini in ardesia posati su strato di allettamento in calce. Tale immobile di proprietà è quindi ubicato al piano sottotetto CP
(quinto rispetto al civ. 3 di Piazza Porticciolo) e uno dei suoi vani (ove attualmente sono presenti un letto, una tv e arredi vari) prende aria e luce da un lucernario tipo velux, raso tetto, apribile a vasistas. Le viste aeree a seguire, anche se non perfettamente chiare, mostrano la posizione del lucernario rispetto alla falda della copertura… Come accertato durante il sopralluogo peritale del 13.05.2023 dai CCTTP e dal CTU, il fenomeno di infiltrazione che affiora e crea danno direttamente al controsoffitto della camera matrimoniale in proprietà
è quello identificato come “Macchia 3”, mentre gli altri due sversamenti di acqua, a Pt_1
parere dello scrivente, sono estranei alla fattispecie oggetto del presente ricorso, anche se tutti e due generati dalla scarsa tenuta all'acqua del velux in proprietà Il doc. 5, che CP
raffigura la sovrapposizione dei due immobili secondo il loro sviluppo planimetrico, mette in evidenza tale ipotesi: la “Macchia 3”, riscontrata nell'immobile civ. 3/7 sc. 2 di parte resistente, è situata proprio in prossimità dell'asola del controsoffitto del civ. 5/4 di proprietà della ricorrente, mentre le altre due infiltrazioni, allo stato, non creano visibili danni nel vano sottostante, vano che confina con la camera matrimoniale della SI.ra All'interno CP_3 dell'immobile in prossimità della base del lucernario e della trave trasversale del tetto, CP
si evidenziano circoscrivibili zone soggette a infiltrazioni secondarie causate dalla inefficiente tenuta del serramento, i cui limitati effetti non vanno – neppure questi - a interferire in proprietà della ricorrente… In risposta a questa parte di quesito, il CTU ritiene che i fenomeni
3 infiltrativi generatisi nell'immobile della ricorrente non siano certamente causati da impianti del resistente e anche la scarsa tenuta all'acqua dei punti al contorno del velux, non sembra possa causare direttamente danni in proprietà , ma è molto più probabile che questi Pt_1
vengano a generarsi in zone della copertura, allo stato non facilmente individuabili se non con opere di sondaggio con rimozione di alcuni elementi di abbadini in ardesia. Tale convinzione del CTU (osservando la sovrapposizione di cui al doc. 5) deriva dal fatto che il velux e la zona di affioramento della cd. “Macchia 3” sono separati da almeno due listelli dell'orditura secondaria della falda, posizionati parallelamente rispetto alla sua inclinazione e le infiltrazioni, che si verificano in prossimità delle zone circostanti il velux, non riuscirebbero a deviare trasversalmente danneggiando direttamente la proprietà della SI.ra , in quanto Pt_1 ciò comporterebbe un “salto” del flusso che dovrebbe bypassare anche un muro, mentre gli elementi longitudinali dei listelli veicolerebbero i flussi di acqua in una unica direzione, quella della inclinazione della falda. Infatti, le macchie delle infiltrazioni riscontrate all'interno dell'intercapedine tra controsoffitto e tavolato messi a nudo dall'asola della camera da letto in proprietà della ricorrente, seguono, come già evidenziato, l'andamento del listello e anche le macchie sulla parete in gasbeton sono perfettamente verticali e concentrate in un solo punto, mentre un fenomeno più diffuso avrebbe interessato una superficie più estesa. Anche all'interno del vano sottotetto più piccolo nell'appartamento Tirone civ. 3/7 sc. 2, la cd. “Macchia 3” appare isolata e non continua nella zona intermedia tra il muro che separa il velux dalla macchia stessa…”.
Ne consegue, come rilevato nell'ordinanza del 10.10.2023, che le infiltrazioni lamentate dalla ricorrente sono dipese dalla mancanza di manutenzione della copertura condominiale e che le percolazioni provenienti dal lucernaio del non hanno interferito con la proprietà CP
di . Parte_1
Ed infatti, il CTU ha altresì accertato che: “…La constatata diffusa presenza di fenomeni infiltrativi, affliggenti le proprietà , e zona condominiale, come già descritto e Pt_1 CP
documentato nel materiale fotografico che precede, fa ritenere che sia necessario procedere con una radicale opera di rifacimento della falda di tetto a nord. Infatti, come CP_4
già illustrato, un intervento limitato alla sigillatura delle zone perimetrali al velux, risolverebbe il problema in proprietà ma vista la collocazione della macchia affiorata in proprietà CP
, non quello all'interno dell'immobile di quest'ultima, né quello in ambito condominiale, Pt_1
con il rischio poi, a brevissimo termine, di dover necessariamente intervenire sulla predetta falda di tetto, andando comunque a disfare e ricostruire anche tutta la zona intorno al velux…”
4 A ciò si aggiunga che il teste , escusso nel presente giudizio (v. verbale Testimone_1
d'udienza del 21.11.2024), ha dichiarato di aver eseguito su parti condominiali un primo intervento nel 2024, il quale ha limitato le infiltrazioni, e che, con un secondo intervento, la perdita è cessata.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, va esclusa la responsabilità di in ordine CP alle doglianze di e, pertanto, la domanda formulata da quest'ultima va rigettata, Parte_1 con conferma dell'ordinanza del 10.10.2023.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata nel dispositivo e che si quantificano secondo il valore medio dello scaglione di riferimento ai sensi del DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- conferma l'ordinanza resa in data 10.10.2023 (RG 2772/2023);
- condanna a rifondere a le spese di causa che si liquidano in € Parte_1 CP
2.552,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, in data 16 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
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