Articolo 581 del Codice della navigazione
Articolo 580Articolo 580
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21 aprile 1942
Art. 581.
(Svolgimento dell'inchiesta).

L'inchiesta formale e' eseguita dalla commissione inquirente costituita nel modo stabilito dal regolamento presso l'autorita' marittima o consolare competente a disporla, sotto la presidenza dell'autorita' medesima.

La commissione inquirente procede all'accertamento delle cause e delle responsabilita' del sinistro, eseguendo sopraluoghi, raccogliendo deposizioni, e adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca.

Hanno facolta' di assistere o di farsi rappresentare nello svolgimento della inchiesta e di essere intesi in presenza delle persone chiamate a deporre, l'armatore e il proprietario della nave, i componenti dell'equipaggio, gli assicuratori, coloro che hanno riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nella nave o nel carico.

Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed e' avvenuto nel mare territoriale, la commissione inquirente puo' procedere all'esame dell'equipaggio, informandone l'autorita' consolare competente.

Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle responsabilita' del sinistro la commissione redige relazione e la deposita, insieme con i processi verbali, presso l'autorita' che ha disposto l'inchiesta formale.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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