Articolo 4 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 3Articolo 5
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3 giugno 1994
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6 luglio 1994
Art. 4. Comunita' Europea 1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilita' degli Stati membri della Comunita' Europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualita' e della sua dimensione europea (( in conformita' a quanto previsto dall'articolo 126 del trattato dellla Comunita' europea, quale sostituito dall'articolo G n. 36 del trattato sull'Unione europea )) sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454 .
2. Ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992 n. 470 e' riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.
Entrata in vigore il 6 luglio 1994
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