Articolo 400 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 399Articolo 401
Versione
9 ottobre 2010
Art. 400. Obblighi del sindaco 1. I Sindaci hanno l'obbligo di collaborare per tutto quanto riguarda le requisizioni, in particolare mettendo a disposizione il personale dipendente per le necessarie ricerche, e fornendo notizie e informazioni anche ai fini di un'equa ripartizione, fra gli abitanti, delle prestazioni richieste.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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