Articolo 417 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 416Articolo 418
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9 ottobre 2010
Art. 417. Casi di eccezionale urgenza 1. Nei casi di eccezionale urgenza e limitatamente al bisogno, la requisizione di risorse locali puo' essere ordinata anche dall'ufficiale di grado piu' elevato, che ha il comando di un reparto o di un servizio sul posto.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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