Articolo 520 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 519Articolo 521
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9 ottobre 2010
Art. 520. Documenti falsi o indicazioni non vere 1. Chiunque, per sottrarre alla requisizione una nave o un galleggiante presenta libri o documenti contraffatti o alterati e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 310,00. 2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce all'autorita' competente indicazioni mendaci e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103,00. 3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita', si applica la multa fino a euro 103,00.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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