Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01150/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00759/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Gatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del questore della provincia di milano -OMISSIS- (-OMISSIS- -OMISSIS-) di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso sportivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RT Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato decreto del Questore della Provincia di Milano -OMISSIS- (-OMISSIS- -OMISSIS-) di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso sportivo in quanto autodichiarato assuntore settimanale di sostanze stupefacenti, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
I. Violazione di legge in relazione: all’art. 3 della legge n. 241 del 1990 agli artt. 10, 11, 42 e 43 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.); Eccesso di potere (violazione dei principi di buon andamento, manifesta irragionevolezza, carenza di istruttoria e di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti).
Il ricorrente lamenta che l'Amministrazione non avrebbe considerato, la complessiva personalità dell'interessato, non assuntore abituale di sostanze stupefacenti; condotta del ricorrente immune da mende nel periodo di titolarità della licenza e l'assenza di abusi; la documentazione clinica e le valutazioni tossicologiche presentate.
In merito alle dichiarazioni effettuate all’amministrazione, sebbene l’esercizio del diritto d’accesso sia stato negato, il ricorrente in memoria lamenta la violazione del principio di proporzionalità in quanto non ha mai riportato condanne penali, e l'inidoneità alla detenzione delle armi sportive per il ricorrente è stata desunta da un presunto consumo di sostanza stupefacente che, però, le valutazioni tossicologiche presentate in atti hanno di fatto escluso. Non risulta abbia proposto ricorso contro il diniego di accesso.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Il disposto dell’art. 1, n. 5, DM Sanità 28 aprile 1998, che delinea i requisiti di idoneità psico-fisica per il porto d’armi uso sportivo, stabilisce che “…costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci”.
In presenza, dunque, dell’accertata assunzione anche episodica di sostanza stupefacente (ma nel caso di specie dal verbale sembra trattarsi di un uso protratto e costante, nonostante gli accertamenti sanitari del 2024 depositati in giudizio), con conseguente declaratoria da parte del competente organo sanitario di inidoneità al porto d'arma, l’agire dell’autorità di P.S. diviene vincolato sia in punto di revoca del porto d’arma che di divieto di detenzione di armi e munizioni.
In definitiva quindi il ricorso va respinto.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI ER, Presidente
RT Di MA, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT Di MA | NI ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.