Articolo 489 del Codice di procedura civile
Articolo 488Articolo 596
Versione
21 aprile 1942
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Versione
26 novembre 2024
Art. 489.
(( (Notificazioni e comunicazioni). )) .

(( Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito. )) ((178)) --------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 26 novembre 2024
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