Articolo 95 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 94Articolo 96
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1 gennaio 1993
Art. 95.
(Segnali relativi agli animali)
1. I segnali ANIMALI VAGANTI sono di due tipi: ANIMALI DOMESTICI (fig. II.24) e ANIMALI SELVATICI (fig. II.25); essi devono essere usati per presegnalare la vicinanza di un tratto di strada con probabile attraversamento di animali.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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