Articolo 397 del Codice della navigazione
Articolo 396Articolo 398
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21 aprile 1942
Art. 397.
(Indicazioni del biglietto di passaggio).

Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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