Articolo 3 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 2Articolo 4
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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
Art. 3. (Termini per il deposito) 1. Se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti, ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice e delle traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata ((o limitati)) , di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, e per il versamento di tasse scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ovvero in un giorno nel quale gli uffici competenti a ricevere il deposito ((o il pagamento delle tasse)) sono, per qualsiasi causa, chiusi, la scadenza e' prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti. Uguale proroga e' concessa quando si tratti di chiusura determinata da festivita' locali o di eventi interruttivi del servizio, incluso quello telematico, che riguardino singoli uffici, a condizione che l'ufficio ricevente sia:
a) per il deposito di domanda con rivendicazione di priorita', quello della residenza o della sede del richiedente o del suo mandatario; b) per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda, per gli atti o per i ricorsi, quello in cui era stata depositata la domanda.
Nel caso in cui, precedentemente all'adempimento successivo, la domanda sia stata trasferita ad altro richiedente o sia stato modificato il mandatario, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a). 2. I termini richiamati al comma 1 si considerano inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all'estero, del servizio postale utilizzato, salvo che norme speciali contenute in convenzioni internazionali, cui la Repubblica Italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a condizione che il plico sia stato spedito, con un servizio di posta che attesti la ricezione della documentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, sempre che non fosse gia' in atto l'interruzione. 3. L'interessato deve precisare e provare la causa che gli ha impedito di osservare i termini prescritti.
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
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