(Luogo di ancoraggio o di ormeggio).
Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio, il caricatore puo' chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui designato, salve le disposizioni del comandante del porto, purche' si possa accedervi, sostarvi e uscirne senza pericolo.
Se il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave e' condotta a quello abituale. Nel caso in cui cio' non sia possibile, il comandante sceglie un altro luogo, tenendo conto dell'interesse del caricatore.