Articolo 441 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 441.
(Luogo di ancoraggio o di ormeggio).

Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio, il caricatore puo' chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui designato, salve le disposizioni del comandante del porto, purche' si possa accedervi, sostarvi e uscirne senza pericolo.

Se il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave e' condotta a quello abituale. Nel caso in cui cio' non sia possibile, il comandante sceglie un altro luogo, tenendo conto dell'interesse del caricatore.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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