Articolo 553 del Codice della navigazione
Articolo 552Articolo 554
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21 aprile 1942
Art. 553.
(Surrogazione dell'indennita' alla nave e al nolo).

Se la nave e' perita o deteriorata o il nolo e' in tutto o in parte perduto, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente:
a) le indennita' per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo;
b) le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave, in quanto queste costituiscano danni materiali non riparati ovvero perdite di nolo;
c) le indennita' e i compensi per assistenza prestata fino al termine del viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al servizio della nave.

Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le indennita' di assicurazione, ne' i premi, le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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