(Efficacia probatoria della relazione d'inchiesta).
Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse.
Delitto d'onore in Italia In Italia, il delitto d'onore era regolato dall'articolo 587 c.p. che, fino alla sua abrogazione ad opera della legge n. 442/1981, prevedeva delle pene più attenuate per i reati di omicidio e lesioni personali commessi a causa d'onore. Si trattava di un retaggio del fascismo. Omicidio d'onore In particolare, l'articolo 587 prevedeva la pena, decisamente clemente, della reclusione da tre a sette anni per chi uccideva il coniuge, la figlia o la sorella "nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia". La stessa pena era prevista per chi uccideva, in tali circostanze, la …
Leggi di più…Note [1] N.2647 del 22 gennaio 2026. [2] Sui profili generali dell'istituto concordatario ci sia consentito rinviare al nostro lavoro, Sergio Ricchitelli, Accelerazione dell'appello nella riforma Cartabia: istituti dell'avocazione e del concordato, [Articolo su rivista web] www.diritto.it, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 10 giungo 2024. [3] Legge n.689/81. Art.53. Sostituzione delle pene detentive brevi. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire …
Leggi di più…a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa. Leggi il commento -> 1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o …
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