Articolo 582 del Codice della navigazione
Articolo 579Articolo 578
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21 aprile 1942
Art. 582.
(Efficacia probatoria della relazione d'inchiesta).

Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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