Legge 15 luglio 2022, n. 106

Commentari24

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. Introduzione: l'usura bancaria, criteri e responsabilità disposti dalla Cassazione - 2. Il delitto d'usura: struttura del reato e termini di prescrizione - 3. La pronuncia della Cassazione Penale: l'elemento oggettivo e soggettivo del reato d'usura - 4. Decreto ingiuntivo e rischio d'usura - 5. L'individuazione degli interessi e competenze debordanti le soglie d'usura - 6. La scelta della formula di calcolo per la verifica del rispetto della soglia d'usura - 7. Decreto ingiuntivo: depurazione dell'illecito penale e civile - In appendice: Cass. II Sez. Pen. del 23/11-19/12/2011 n. 46669. 1. Introduzione: l'usura bancaria, criteri e responsabilità disposti dalla Cassazione Con …

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  • 2Lavoratori dipendenti, arriva dall'INPS il nuovo limite minimo di retribuzione giornaliera dal 2026: ecco cosa cambia
    Dott. Romina Cardia · https://www.brocardi.it/ · 8 febbraio 2026

  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 4Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 5ESG: pareri favorevoli dalle Commissioni per la rendicontazione societaria di sostenibilitàAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 19 luglio 2024
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Giurisprudenza153

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  • 1Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2024, n. 3394
    Provvedimento: Proc. n. 12700/2021 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12700 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra (CF: ) in persona dell'Amministratore p.t. Sig. Parte_1 P.IVA_1 , con sede in RS (CE) alla Via Giotto n. 87, elettivamente Controparte_1 domiciliato in RS (CE) alla Via E. Corcione n. 28, presso lo studio dell'avv. Fabio Roselli (C.F. ) che lo rappresenta e difende come da procura agli atti C.F._1 - attore e (PI: ), in persona del l.r.p.t., …
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    • mancata notifica atti·
    • malfunzionamento contatore·
    • art. 615 c.p.c.·
    • servizio di depurazione·
    • recupero costi servizio idrico·
    • art. 2948 c.c.·
    • onere della prova·
    • prescrizione credito·
    • compensazione spese legali

  • 2Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2024, n. 3537
    Provvedimento: 53 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO La Corte, composta dai signori magistrati: Dott. Glauco ZACCARDI Presidente Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel. Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 22.10.2024 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2907/2021 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Federica Murineddu Parte_1 appellante e rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato CP_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4703/2021 del 25.5.2021 conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 442 cpc iscritto …
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    • art. 38 d.l. 98/2011·
    • decadenza triennale·
    • quota A e quota B pensione·
    • decadenza mobile·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • interessi legali e rivalutazione monetaria·
    • giurisprudenza Corte Costituzionale·
    • riliquidazione pensione·
    • massimale retribuzione pensionabile·
    • art. 47 d.p.r. 639/1970

  • 3Corte d'Appello Roma, sentenza 12/09/2024, n. 2899
    Provvedimento: 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO La Corte, composta dai signori magistrati: - dott. Glauco Zaccardi Presidente rel. - dott. Isabella Parolari Consigliere - dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 10/09/2024 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 268/2022 R.G. vertente TRA parte rappresentata e difesa dall'Avv. MURINEDDU FEDERICA Parte_1 APPELLANTE E parte rappresentata e difesa dall'Avv. SCARLATO PAOLA CP_1 APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 10081/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata l'1.12.2021 P.Q.M. Rigetta l'appello. Compensa integralmente tra le …
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    • interpretazione conforme a Costituzione·
    • principio pro rata temporis·
    • consulenza tecnica di ufficio·
    • quota A e quota B pensione·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • compensazione spese·
    • pensione di anzianità·
    • decadenza art. 47 d.lgs. 639/1970·
    • legittimità costituzionale art. 4 D.lgs. 182/1997·
    • massimale retribuzione pensionabile·
    • ricostituzione pensione·
    • contenimento spesa pubblica

  • 4Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 02/05/2025, n. 59
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere dott. Federico Paciolla Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 48/2023 R.G. promossa da , c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti BOTTERO NICOLA e DE LORENZO FOSCOLO FRANCESCA giusta delega in atti - appellante - contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. DURNWALDER …
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    • accessorietà fideiussione·
    • fideiussione·
    • art. 26 DPR 633/1972·
    • contributo unificato·
    • detrazione IVA·
    • inopponibilità eccezioni·
    • contratto autonomo di garanzia·
    • decadenza garanzia·
    • onere della prova·
    • art. 1957 c.c.

  • 5Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 09/08/2024, n. 2918
    Provvedimento: Sentenza n. 2918/2024 Depositato il 09/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/07/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice in data 15/07/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 166/2018 depositato il 11/01/2018 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Bari elettivamente domiciliato presso Email_2 EN - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - …
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    • coobbligato in solido·
    • decadenza azione esecutiva·
    • sanzioni pecuniarie·
    • motivazione cartella di pagamento·
    • comunicazione di irregolarità·
    • principio di conservazione degli atti·
    • prescrizione diritto di credito·
    • legittimazione passiva·
    • soccombenza reciproca·
    • notifica cartella di pagamento
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Versioni del testo

  • Art. 1. Modifiche all'articolo 1
    della legge 22 novembre 2017, n. 175 1. All' articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'alinea, le parole da: «e dalla Convenzione Unesco» fino a: « legge 19 febbraio 2007, n. 19 » sono sostituite dalle seguenti: «dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19 , e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133 , e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI))»;
    b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
    «c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralita' delle diverse modalita' e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;
    c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;
    c-quater) riconosce la flessibilita', la mobilita' e la discontinuita' quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;
    c-quinquies) riconosce la specificita' delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorche' rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;
    c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;
    c-septies) riconosce le peculiarita' del settore dello spettacolo, che comprende le attivita' aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;
    c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identita' culturale e il patrimonio spirituale della societa', nonche' quale forma universale di espressione e comunicazione».
    N O T E

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2017, n. 289:
    «Art. 1 (Principi). - 1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9 , 21 , 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'art. 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167 , dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19 , e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133 , e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249 (INI)):
    a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralita' delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identita' nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonche' quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;
    b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificita', assicurando altresi' la tutela dei lavoratori del settore;
    c) riconosce l'utilita' sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 .
    2. La Repubblica promuove e sostiene le attivita' di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalita' artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:
    a) le attivita' teatrali;
    b) le attivita' liriche, concertistiche, corali;
    c) le attivita' musicali popolari contemporanee;
    c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralita' delle diverse modalita' e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;
    c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;
    c-quater) riconosce la flessibilita', la mobilita' e la discontinuita' quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;
    c-quinquies) riconosce la specificita' delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorche' rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;
    c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;
    c-septies) riconosce le peculiarita' del settore dello spettacolo, che comprende le attivita' aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;
    c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identita' culturale e il patrimonio spirituale della societa', nonche' quale forma universale di espressione e comunicazione;
    d) le attivita' di danza classica e contemporanea;
    e) le attivita' circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonche' le attivita' di spettacolo viaggiante;
    f) le attivita' a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralita' dei linguaggi artistici;
    g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.
    3. La Repubblica riconosce altresi':
    a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;
    b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;
    c) la peculiarita' del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;
    d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;
    e) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;
    f) l'attivita' dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.
    4. L'intervento pubblico a sostegno delle attivita' di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:
    a) la qualita' dell'offerta, la pluralita' delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversita' come espressione della contemporaneita';
    b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonche' l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
    c) le attivita' di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;
    d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;
    e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunita' di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;
    f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attivita' di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;
    g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 , un'offerta di qualita' su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;
    h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;
    i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;
    l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonche' della tradizione della scena e dei suoi mestieri;
    m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;
    n) le attivita' di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attivita';
    o) le modalita' di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attivita' di cui al comma 2.»
  • Art. 2.

    Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonche' per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi

    1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((il 31 dicembre 2026)) , uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell' articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , in materia di attivita', organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 , nonche' per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attivita' circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto piu' efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualita' artistico-culturale delle attivita', incentivandone la produzione, l'innovazione, nonche' la fruizione da parte della collettivita', con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformita' alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01). Tenuto conto dei principi di cui all' articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 , come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il Governo esercita la delega secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5) della lettera b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017 e secondo il procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7.
    2. Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175 , i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresi' secondo il seguente principio e criterio direttivo: revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:
    a) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonche' da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;
    b) l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti.
    3. Al fine di valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti legislativi di cui al comma 1 recano disposizioni per il riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo e per il sostegno delle medesime attivita'.
    4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((il 31 dicembre 2026)) , secondo il procedimento di cui all' articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175 , un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) riconoscimento delle specificita' del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
    b) riconoscimento di un'indennita' giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilita' su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
    c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
    d) previsione di tutele specifiche per l'attivita' preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.
    5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((il 31 dicembre 2026)) , secondo il procedimento di cui all' articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175 , un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto, alle caratteristiche e alla complessita' della prestazione;
    b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
    6. Il Governo e' delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all' articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175 , un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di un'indennita' di discontinuita', quale indennita' strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 , nonche' dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    Il decreto legislativo e' adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su:
    1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
    2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
    3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
    b) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennita' giornaliera, della sua entita' massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;
    c) incompatibilita' con eventuali sostegni, indennita' e assicurazioni gia' esistenti;
    d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;
    e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonche' di un contributo di solidarieta' a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell' articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.
    7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all' articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 nonche' dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennita'.
    8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all' articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
  • Articolo 3
    Art. 3. Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo 1. E' istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori di cui all' articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.
    2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15)) .
    3. Il registro e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.
    4. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 non costituisce condizione per l'esercizio delle attivita' professionali di cui al citato articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 .
    5. Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attivita' extracurriculari deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 .
    6. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.