Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 31/05/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1422/2019, 1299/2020, 1335/2020 e 574/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite iscritte al n. r.g. 1422/2019, 1299/2020, 1335/2020 e
574/2021 promosse da: nel giudizio sub R.G. 1422/2019:
C.F. ) - ora già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 [...]
), (C.F. ) e Controparte_2 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._2
MARCHESI ELISABETTA CARLA (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo Studio in Milano (MI) viale Forlanini n. 23
ATTORI contro
(C.F. ) prima in persona di Controparte_3 P.IVA_2 [...]
e poi IN PERSONA DELLA SUA Controparte_4 [...]
con il patrocinio Controparte_5
dell'avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR, 26 23900 LECCO
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3 pagina 1 di 28
(C.F. ) NELLA SUA QUALITA' DI Controparte_5 P.IVA_4
PROCURATRICE SPECIALE DI , con il patrocinio Controparte_3
dell'avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR, 26 23900 LECCO
(C.F. Controparte_6 Controparte_7
), con il patrocinio dell'avv. MAIROV MAXIMILIAN P.IVA_5
( ), elettivamente domiciliato in MILANO, via Enrico Toti n. 2 C.F._5
INTERVENUTI
Nei giudizi sub R.G. 1299/2020, 1335/2020 e 574/2021:
C.F. ) - ora già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 [...]
), (C.F. ) e Controparte_2 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._2
MARCHESI ELISABETTA CARLA (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo Studio in Milano (MI) viale Forlanini n. 23
ATTORI contro
(C.F. ) prima in persona di Controparte_3 P.IVA_2 [...]
C e poi PERSONA DELLA SUA Controparte_4
[...]
con il patrocinio Controparte_5
dell'avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR, 26 23900 LECCO
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
(C.F. Controparte_8
), con il patrocinio dell'avv. MAIROV MAXIMILIAN P.IVA_5
( ), dell'avv. MERONI MARISA OLGA e dell'avv. C.F._5
CALDIERA MARIANNA, elettivamente domiciliato in MILANO, Corso Italia n. 13 pagina 2 di 28 CONVENUTI
Oggetto: contratti bancari (conto corrente e mutuo)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per e Parte_2 Parte_3
“Voglia il Tribunale di Sondrio così giudicare:
1. In via preliminare e pregiudiziale
-1.1. accertare e dichiarare che relativamente al decreto ingiuntivo n. 485/2019 del Tribunale di Sondrio manca anche ex art. 641 cpc il controllo da parte del Giudice emittente circa le clausole n. 2, n. 3, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 15 e n. 16 contenute nelle fidejussioni omnibus rilasciate dagli ingiunti e poste a base del decreto ingiuntivo n. 485/2019 medesimo in quanto clausole che hanno effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito ingiunto ed in quanto clausole vessatorie-abusive e comunque contrarie agli artt. 1956 e 1957 cc, non tutte specificatamente approvate ex art. 1341 cc (clausole n. 2, n. 3 e n. 15), contrarie alla Direttiva CEE 93/13 ed all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, contrarie alla vigente normativa civilistica e bancaria in materia di trasparenza, divieto di pratiche commerciali ingannevoli e scorrette, contrarie ai più elementari principi di correttezza e buona fede (art. 1175 cc, art. 1375 cc ed art. 1418 cc) e più in generale contrarie a norme imperative ed affette da causa illiceità e per l'effetto revocarlo, caducarlo ed in ogni caso dichiaralo nullo ed inefficace e/o disporre ogni conseguente ed opportuno provvedimento;
-1.2. accertare e dichiarare che relativamente al decreto ingiuntivo n. 485/2019 del Tribunale di Sondrio manca anche ex art. 641 cpc il controllo da parte del Giudice emittente circa le clausole n. 2, n. 3, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 15 e n. 16 (con particolare riferimento sulla clausola n. 2 non specificatamente approvata ex art. 1341 cc e sulla clausola n. 6) contenute nelle fidejussioni omnibus rilasciate dagli ingiunti e poste a base del decreto ingiuntivo n. 485/2019 medesimo in quanto clausole che hanno effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito ingiunto in punto effettiva esistenza ed effettiva titolarità del credito ingiunto, ed in ogni caso, in punto effettivo perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB sia in fatto, sia in diritto e per l'effetto revocarlo, caducarlo ed in ogni caso dichiaralo nullo ed inefficace e/o disporre ogni conseguente ed opportuno provvedimento;
2. Nel merito A. quanto al procedimento NRG 1299/2020 avente ad oggetto il contratto di conto corrente n. 60606/78
pagina 3 di 28 -A.
1. accertare e dichiarare la contumacia di – in proprio – e Controparte_4 del relativamente al procedimento NRG 1299/2020; Controparte_1
-A.
2. rigettare le domande di cui all'atto datato 17 settembre 2021 e denominato
“comparsa di costituzione di in persona della sua nuova Controparte_3 procuratrice speciale” in merito ai quali agli attori dichiarano di non accettare il contraddittorio atteso che sia i rapporti sia la procura Controparte_9
per come ivi indicati non risultano né direttamente né inequivocabilmente
[...] riferibili (direttamene e/o indirettamente) agli attori e alle vicende di cui è causa;
-A.
3. accertate, per i motivi esposti in narrativa, l'esatta titolarità del diritto di credito afferente il contratto di conto corrente n. 60606/78;
-A.
4. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che la procura intercorsa tra e e, da ultimo, la procura tra Controparte_3 Controparte_4 [...]
e risultano essere marcatamente contraddittorie, CP_3 Controparte_5 irregolarmente coesistenti e pertanto insanabilmente nulle, ed in ogni caso, né inequivocabilmente riferibili (direttamene e/o indirettamente) agli attori, al rapporto di conto corrente n. 60606/78 ed al dettaglio del credito riferito come presumibilmente cartolarizzato ex art. 58 TUB;
-A.
5. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità del contratto di apertura di conto corrente n. 60606/78 per difetto di forma scritta ad substantiam;
-A.
6. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa, condannare le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ed solido tra loro alla restituzione dell'importo indebitamente applicato ai danni di al conto corrente Pt_1
n. 60606/78 per l'importo di Euro 178.851.37 a titolo di interessi, commissioni e spese oltre interessi sino al saldo, ovvero o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia anche all'esito delle istanze ex art. 210 cpc, della CTU che si chiede sin da ora e della eventuale diversa determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti;
-A.
7. in subordine e per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di conto corrente n. 60606/78 per violazione della vigente normativa civilistica e bancaria di cui agli artt. 116, 117, 118, 119, e 120 TUB, di cui alle circolari CICR, di cui alla normativa sulla trasparenza bancaria, di cui alla normativa relativa alle pratiche commerciali ingannevoli e scorrette, indicate dettagliatamente in atti, nonché, dei più elementari principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 cc e 1375 cc;
-A.
8. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa, condannare le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ed in solido tra loro, alla restituzione dell'importo indebitamente applicato ai danni di al conto corrente Pt_1
n. 60606/78 per l'importo di Euro 7.664,07 a titolo di interessi usurari, per l'importo di Euro 120.282,21 a titolo di effetto tassi di interessi ultralegali, per l'importo di Euro 1.871,77 a titolo di interessi anatocistici ed effetto valuta, per l'importo di Euro 24.221,85 a titolo di commissioni di massimo scoperto e per l'importo di Euro pagina 4 di 28 10.662,49 a titolo di spese oltre interessi sino al saldo, ovvero o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia anche all'esito delle istanze ex art. 210 cpc, della CTU che si chiede sin da ora e della eventuale diversa determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti;
-A.
9. in ogni caso, condannare, per i motivi esposti in narrativa, le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ed in solido tra loro, alla restituzione dell'importo indebitamente applicato ai danni di al conto corrente Pt_1
n. 6060678 per l'importo di Euro 10.201,20 a titolo di modifiche unilaterali delle condizioni economiche oltre interessi sino al saldo, ovvero o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia anche all'esito delle istanze ex art. 210 cpc, della CTU che si chiede sin da ora e della determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti;
-A.10. accogliere, per i motivi esposti in narrativa, l'exceptio nullitas e l'exceptio doli formulate dai garanti di e, per ulteriore effetto, accertare e dichiarare che Pt_1 nulla è dovuto singolarmente e/o congiuntamente da essi alle convenute con riferimento al contratto di apertura di conto corrente n. 60606/78 intestato a Pt_1
-A.11. condannare, per i motivi esposti in narrativa, le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ed in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori per effetto dell'inadempimento contrattuale di cui è causa e per effetto dei fatti di cui è causa;
danni quantificati in Euro 178.851,37 e che ci riserva di quantificare nel corso del giudizio o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre relativi interessi legali sino al saldo;
-A.12. condannare, per i motivi esposti in narrativa, le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, a totale ed esclusiva cura e spese ed in solido tra loro, alla rettifica dell'illegittima segnalazione degli attori alla centrale rischi interbancaria;
-A.13. con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria:
-A.14. disporre per i motivi esposti in narrativa ex artt. 118 e 210 cpc e successive disposizioni attuative, l'esibizione a carico della/e convenuta/e dell'originale del contratto di cessione del credito ex art. 58 TUB / – Controparte_6 Pt_1
- al fine di accertare l'esatta titolarità di detto credito presumibilmente Pt_2 Pt_3 cartolarizzato;
-A.15. disporre ex artt. 118 e 210 cpc e successive disposizioni attuative, l'esibizione a carico della convenuta di tutta la documentazione afferente il contratto di conto corrente n. 60606/78 ed in ogni caso dei prodotti bancari oggetto del presente procedimento anche al fine di accertare l'esatto dare/avere tra le parti;
-A.16. ammettersi consulenza tecnica d'ufficio con l'assistenza dei legali e dei tecnici delle parti al fine di accertare e determinare l'esatto dare/avere tra le parti relativamente al contratto di conto corrente n. 60606/78 ed in ogni caso dei prodotti pagina 5 di 28 bancari oggetto del presente procedimento, o ogni altro quesito, che ci si riserva sin da ora di formulare nei termini di rito ed, in ogni caso: […] B. quanto al procedimento NRG 1335/2020 avente ad oggetto i contratti di mutuo n. 64938 e n. 66858
-B.
1. accertare e dichiarare la contumacia di – in proprio – e Controparte_4 del relativamente al procedimento NRG 1335/2020; Controparte_1
-B.
2. rigettare le domande di cui all'atto datato 17 settembre 2021 e denominato
“comparsa di costituzione di in persona della sua nuova Controparte_3 procuratrice speciale” in merito alle quali gli attori dichiarano di non accettare il contraddittorio atteso che sia i rapporti sia la procura Controparte_9
per come ivi indicati non risultano né direttamente né inequivocabilmente
[...] riferibili (direttamene e/o indirettamente) agli attori e alle vicende di cui è causa;
-B.
3. accertate, per i motivi esposti in narrativa, l'esatta titolarità del diritto di credito afferente i contratti di mutuo n. 64938 e n. 66858;
-B.
4. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che la procura intercorsa tra e e, da ultimo, la procura tra Controparte_3 Controparte_4 [...]
e risultano essere marcatamente contraddittorie, CP_3 Controparte_5 irregolarmente coesistenti e pertanto insanabilmente nulle, ed in ogni caso, né inequivocabilmente riferibili (direttamene e/o indirettamente) agli attori, ai rapporti di mutuo n. 64938 e n. 66858 ed al dettaglio del credito riferito come presumibilmente cartolarizzato ex art. 58 TUB;
-B.
5. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità, la annullabilità, la illiceità e la illegittimità dei contratti di mutuo n. 64938 e n. 66858 per violazione della normativa c.d. “antiusura” e di norme imperative, per illiceità della causa e per violazione della normativa civilistica e bancaria dettagliatamente indicata in atti e che qui è da intendersi richiamata e ritrascritta;
-B.
6. per l'effetto accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti in narrativa, che non è debitrice di alcun interesse maturato e maturando nei confronti delle Pt_1 convenute in forza dei contratti di mutuo n. 64938 e n. 66858 o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia anche all'esito delle istanze ex art. 210 cpc, della CTU che si chiede sin da ora e della eventuale diversa determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti;
-B.
7. in ogni caso, condannare, per i motivi esposti in narrativa, le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ed solido tra loro alla restituzione degli importi indebitamente applicati ai danni di in forza dei Pt_1 contratti di mutuo n. 64938 e n. 66858 per l'importo di Euro 1.770.684,66 di cui Euro 1.650.212,93 relativi agli interessi corrispettivi ed Euro 120.471,73 relativi agli interessi di mora come accertato al giugno 2020 o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia anche all'esito delle istanze ex art. 210 cpc, della CTU che si chiede sin da ora e della eventuale diversa determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti;
pagina 6 di 28 -B.
8. in ogni caso e per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità, la annullabilità, la illiceità ed illegittimità dei contratti di mutuo n. 64938 e n. 66858 per la indebita ed illegittima presenza di derivati impliciti floor;
-B.
9. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa, condannare le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ed in solido tra loro alla restituzione degli importi indebitamente applicati ai danni di in forza del Pt_1 contratto di mutuo n. 64938 per l'importo di Euro 885.639,17 ed in forza del contratto di mutuo n. 66858 per l'importo di Euro 335.910,00 come accertato al giugno 2020 in virtù del ricalcolo ex art. 117 TUB – tassi minimi BOT - o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia anche all'esito delle istanze ex art. 210 cpc, della CTU che si chiede sin da ora e della eventuale diversa determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti;
-B.10. in ogni caso, condannare, per i motivi esposti in narrativa, le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ed in solido tra loro alla restituzione degli importi indebitamente applicati ai danni di per l'effetto Pt_1 negativo dei derivati impliciti floor rilevati nel contratto di mutuo n. 64938 per l'importo di Euro 194.690,04 e nel contratto di mutuo n. 66858 per l'importo di Euro 6.381,00 come accertato al gigno 2020 o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia anche all'esito delle istanze ex art. 210 cpc, della CTU che si chiede sin da ora e della eventuale diversa determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti;
-B.11. accogliere, per i motivi esposti in narrativa, l'exceptio nullitas e l'exceptio doli formulate dai garanti di e, per ulteriore effetto, accertare e dichiarare che Pt_1 nulla è dovuto singolarmente e/o congiuntamente da essi alle convenute con riferimento ai contratti di mutuo n. 64938 e n. 66858 intestati a Pt_1
-B.12. condannare, per i motivi esposti in narrativa, le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ed in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori per effetto dell'inadempimento contrattuale di cui è causa e per effetto dei fatti di cui è causa;
danni che ci riserva di quantificare nel corso del giudizio o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre relativi interessi legali sino al saldo;
-B.13. condannare, per i motivi esposti in narrativa, le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, a totale ed esclusiva cura e spese ed in solido tra loro, alla rettifica dell'illegittima segnalazione degli attori alla centrale rischi interbancaria;
-B.14. con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria:
-B.15. disporre per i motivi esposti in narrativa ex artt. 118 e 210 cpc e successive disposizioni attuative, l'esibizione a carico della/e convenuta/e dell'originale del contratto di cessione del credito ex art. 58 TUB – CP_4 Controparte_6 Pt_1
pagina 7 di 28 - al fine di accertare l'esatta titolarità di detto credito presumibilmente Pt_2 Pt_3 cartolarizzato;
-B.16. disporre ex artt. 118 e 210 cpc e successive disposizioni attuative, l'esibizione a carico della convenuta di tutta la documentazione afferente il contratto di mutuo n.
64938 ed il contratto di mutuo n. 66858 ed in ogni caso dei prodotti bancari oggetto del presente procedimento anche al fine di accertare l'esatto dare/avere tra le parti;
-B.17. ammettersi consulenza tecnica d'ufficio con l'assistenza dei legali e dei tecnici delle parti al fine di accertare e determinare l'esatto dare/avere tra le parti relativamente al contratto di mutuo n. 64938 ed al contratto di mutuo n. 66858 ed in ogni caso dei prodotti bancari oggetto del presente procedimento, o ogni altro quesito, che ci si riserva sin da ora di formulare nei termini di rito ed, in ogni caso: […] C. quanto al procedimento NRG 574/2021 avente per oggetto il contratto di mutuo n. 61759
-C.
1. accertare e dichiarare la contumacia di – in proprio – e Controparte_4 del relativamente al procedimento NRG 574/2021; Controparte_1
-C.
2. rigettare le domande di cui all'atto datato 17 settembre 2021 e denominato
“comparsa di costituzione di in persona della sua nuova Controparte_3 procuratrice speciale” in merito alle quali gli attori dichiarano di non accettare il contraddittorio atteso che sia i rapporti sia la procura Controparte_9
per come ivi indicati non risultano né direttamente né inequivocabilmente
[...] riferibili (direttamene e/o indirettamente) agli attori e alle vicende di cui è causa;
-C.
3. accertate, per i motivi esposti in narrativa, l'esatta titolarità del diritto di credito afferente il contratto di mutuo n. 61759;
-C.
4. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità, la annullabilità, la illiceità e la illegittimità del contratto di mutuo n. 61759 e successiva rinegoziazione per violazione della normativa c.d. “antiusura” e di norme imperative, per illiceità della causa e per violazione della normativa civilistica e bancaria dettagliatamente indicata in atti e che per brevità è da intendersi qui di seguito interamente richiamata e ritrascritta;
-C.
5. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che la procura intercorsa tra e e, da ultimo, la procura tra Controparte_3 Controparte_4 [...]
e risultano essere marcatamente contraddittorie, CP_3 Controparte_5 irregolarmente coesistenti e pertanto insanabilmente nulle, ed in ogni caso, né inequivocabilmente riferibili (direttamene e/o indirettamente) agli attori, ai rapporti di mutuo n. 61759 ed al dettaglio del credito riferito come presumibilmente cartolarizzato ex art. 58 TUB;
-C.
6. per l'effetto accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti in narrativa, che non è debitrice di alcun interesse maturato e maturando nei confronti delle Pt_1 convenute in forza del contratto di mutuo n. 61759 e successiva rinegoziazione o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia anche all'esito delle istanze ex art. 210 pagina 8 di 28 cpc, della CTU che si chiede sin da ora e della eventuale diversa determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti;
-C.
7. in ogni caso, condannare, per i motivi esposti in narrativa, le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ed solido tra loro alla restituzione degli importi indebitamente applicati ai danni di in forza del Pt_1 contratto di mutuo n. 61759 per l'importo di Euro 158.904,33 di cui Euro 113.176,25 relativi agli interessi corrispettivi ed Euro 45.728,08 relativi agli interessi di mora come accertato al giugno 2020 o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia anche all'esito delle istanze ex art. 210 cpc, della CTU che si chiede sin da ora e della eventuale diversa determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti;
-C.
8. in ogni caso e per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità, la annullabilità, la illiceità ed illegittimità del contratto di mutuo n. 61759 e successiva rinegoziazione per la indebita ed illegittima presenza di derivati impliciti c.d. “floor” e/o derivati ad esso assimilati assimilabili;
-C.
9. per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa, condannare le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ed in solido tra loro alla restituzione degli importi indebitamente applicati ai danni di in forza del Pt_1 contratto di mutuo n. 61759 e successiva rinegoziazione per l'importo di Euro 80.128,30 come accertato al giugno 2020 in virtù del ricalcolo ex art. 117 TUB – tassi minimi BOT - o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia anche all'esito delle istanze ex art. 210 cpc, della CTU che si chiede sin da ora e della eventuale diversa determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti;
-C.10. in ogni caso, condannare, per i motivi esposti in narrativa, le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ed in solido tra loro, alla restituzione degli importi indebitamente applicati ai danni di per l'effetto Pt_1 negativo di derivati impliciti c.d. “floor” ” e/o derivati ad esso assimilati-assimilabili rilevati nel contratto di mutuo n. 61759 e successiva rinegoziazione per l'importo di Euro 20.443,06 come accertato al giugno 2020 o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia anche all'esito delle istanze ex art. 210 cpc, della CTU che si chiede sin da ora e della eventuale diversa determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti;
-C.11. accogliere, per i motivi esposti in narrativa, l'exceptio nullitas e l'exceptio doli formulate dai garanti di e, per ulteriore effetto, accertare e dichiarare che Pt_1 nulla è dovuto singolarmente e/o congiuntamente da essi alle convenute con riferimento al contratto di mutuo n. 61759 e successiva rinegoziazione sottoscritto da Pt_1
-C.12. condannare, per i motivi esposti in narrativa, le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ed in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori per effetto dell'inadempimento contrattuale di cui è causa e per effetto dei fatti di cui è causa;
danni che ci riserva di quantificare nel corso del giudizio o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre relativi interessi legali sino al saldo;
pagina 9 di 28 -C.13. condannare, per i motivi esposti in narrativa, le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, a totale ed esclusiva cura e spese ed in solido tra loro, alla rettifica dell'illegittima segnalazione degli attori alla centrale rischi interbancaria;
-C.14. in ogni caso, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che la cessione di crediti in blocco ex art. 1 e 4 Legge 30.04.1999 n. 130 ed ex art. 58 D.Lgs. 01.09.1993 n.385 da ad non è applicabile ai Controparte_6 Controparte_3 rapporti bancari intercorsi tra , relativamente al Controparte_6 Pt_1 contratto di mutuo n. 61759 e successiva rinegoziazione ed ai i relativi garanti;
-C.15. in ogni caso, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che la cessione di crediti in blocco ex art. 1 e 4 Legge 30.04.1999 n. 130 ed ex art. 58 D.Lgs. 01.09.1993 n.385 da ad sia invalida ed CP_4 Controparte_6 Controparte_3 in ogni caso priva di effetti nei confronti degli attori relativamente al contratto di mutuo n. 61759 e successiva rinegoziazione;
-C.16. in ogni caso, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa che la procura intercorsa tra e sia da ritenersi invalida Controparte_3 Controparte_4 ed in ogni caso priva di effetti nei confronti degli attori relativamente al contratto di mutuo n. 61759 e successiva rinegoziazione;
-C.17. con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio;
In via istruttoria:
-C.18. disporre per i motivi esposti in narrativa ex artt. 118 e 210 cpc e successive disposizioni attuative, l'esibizione a carico della/e convenuta/e dell'originale del contratto di cessione del credito ex art. 58 TUB Credito Valtellinese SpA / Velm Srl –
- al fine di accertare l'esatta titolarità di detto credito presumibilmente Pt_2 Pt_3 cartolarizzato;
-C.19. disporre ex artt. 118 e 210 cpc e successive disposizioni attuative, l'esibizione a carico della convenuta di tutta la documentazione afferente il contratto di mutuo n. 61759 ed in ogni caso dei prodotti bancari oggetto del presente procedimento anche al fine di accertare l'esatto dare/avere tra le parti;
-C.20. ammettersi consulenza tecnica d'ufficio con l'assistenza dei legali e dei tecnici delle parti al fine di accertare e determinare l'esatto dare/avere tra le parti relativamente al contratto di mutuo n. 61759 ed in ogni caso dei prodotti bancari oggetto del presente procedimento, o ogni altro quesito, che ci si riserva sin da ora di formulare nei termini di rito ed, in ogni caso: […] D. quanto al procedimento di opposizione NRG 1422/2019 avente per oggetto il decreto ingiuntivo n. 1037/2019
-D.
1. accertare e dichiarare la contumacia di – in proprio – e Controparte_4 del relativamente al procedimento NRG 1422/2019; Controparte_1
pagina 10 di 28 -D.
2. revocare, per i motivi esposti in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto e/o dichiararlo caducato atteso che il procedimento di mediazione delegata di cui al provvedimento del Tribunale di Sondrio del 5 novembre 2020 è stato intrapreso da una sola delle convenute e pertanto irregolarmente e non conformemente instaurato (l'irregolarità dell'instaurazione del procedimento di mediazione MED-178/2020 introdotto dalla sola convenuta e non anche dalla convenuta Controparte_3
); Controparte_4
-D.
3. rigettare le domande di cui all'atto datato 17 settembre 2021 e denominato
“comparsa di costituzione di in persona della sua nuova Controparte_3 procuratrice speciale” in merito alle quali gli attori dichiarano di non accettare il contraddittorio atteso che sia i rapporti sia la procura Controparte_9
per come ivi indicati non risultano né direttamente né inequivocabilmente
[...] riferibili (direttamene e/o indirettamente) agli attori e alle vicende di cui è causa;
-D.
4. accertate, per i motivi esposti in narrativa, l'esatta titolarità del diritto di credito afferente i prodotti bancari posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
-D.
5. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che la procura intercorsa tra e e, da ultimo, la procura tra Controparte_3 Controparte_4 [...]
e risultano essere marcatamente contraddittorie, CP_3 Controparte_5 irregolarmente coesistenti e pertanto insanabilmente nulle, ed in ogni caso, né inequivocabilmente riferibili (direttamene e/o indirettamente) agli attori, ai prodotti bancari posti a fondamento del decreto ingniutvo opposto ed al dettaglio del credito riferito come presumibilmente cartolarizzato ex art. 58 TUB;
-D.
6. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, revocarlo, con ogni consequenziale statuizione, in quanto emesso in carenza dei presupposti e requisiti di legge ed in relazione ad una pretesa illegittima ed infondata e per l'effetto dichiaralo nullo e comunque caducarlo (anche in punto mancata iscrizione delle società Controparte_10 [...]
e sin dalla data del deposito del decreto ingiuntivo CP_4 Controparte_5
n. 485/2019 del Tribunale di Sondrio all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106TUB in violazione di norme imperative ex art. 2 comma 6 della L.egge n. 30/1999)
-D.
7. in ogni caso, revocare e sospendere, per i motivi esposti in narrativa, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo gravi motivi ex art. 649 cpc in considerazione, oltre che della palese fondatezza delle ragioni poste a fondamento della presente opposizione, del grave pregiudizio per gli attori derivanti dal discredito commerciale e personale conseguente ad un'eventuale esecuzione, ed in ogni caso, poiché l'opposizione proposta dagli opponenti è fondata su prova scritta e di pronta soluzione ex art. 648 cpc;
-D.
8. per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, da Pt_1
e dai relativi garanti nei confronti delle opposte;
[...]
pagina 11 di 28 -D.
9. condannare, per i motivi esposti in narrativa ed ai sensi dell'art. 96 cpc, le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ed in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori per aver intrapreso e compiuto azioni esecutive senza la normale prudenza in forza di titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo e palesemente infondato e/o caducato e/ in forza di prodotti bancari sottoscritti e garantiti radicalmente nulli ed in ogni caso per effetto dei fatti di cui è causa;
danni che ci riserva di quantificare nel corso del giudizio o per diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre relativi interessi legali sino al saldo;
-D.10. con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria:
-D.11. disporre per i motivi esposti in narrativa ex artt. 118 e 210 cpc e successive disposizioni attuative, l'esibizione a carico della/e convenuta/e dell'originale del contratto di cessione del credito ex art. 58 TUB / – Controparte_6 Pt_1
Galli - Marchesi al fine di accertare l'esatta titolarità di detto credito presumibilmente cartolarizzato;
-D.12. disporre ex artt. 118 e 210 cpc e successive disposizioni attuative, l'esibizione a carico della convenuta di tutta la documentazione afferente i prodotti bancari oggetto dei procedimenti riuniti al presente anche al fine di accertare l'esatto dare/avere tra le parti relativamente al decreto ingiuntivo opposto;
-D.13. ammettersi consulenza tecnica d'ufficio con l'assistenza dei legali e dei tecnici delle parti al fine di accertare e determinare l'esatto dare/avere tra le parti relativamente ai prodotti bancari oggetto dei procedimenti riuniti al presente e relativamente al decreto ingiuntivo opposto
-D.14. con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”
Per in persona della sua procuratrice Controparte_3 Controparte_5
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previa ogni declaratoria e condanna del caso, così giudicare: In via preliminare:
- Accertare la nullità dell'atto di citazione per assenza dei presupposti di cui all'art. 164, comma IV, c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda con cui parte opponente chiede revocarsi il decreto ingiuntivo n.485/2019 emesso dal Tribunale di Sondrio.
Con vittoria di spese e competenze come per legge.
- Rigettare la domanda con cui parte opponente chiede la sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo n.485/2019 R.G. non ricorrendo i gravi motivi di cui all'art.649 c.p.c., per quanto esposto in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze come per legge. In via principale e nel merito: pagina 12 di 28 - Confermare il decreto ingiuntivo n.485/2019 – R.G. 1037/2019 emesso dal Tribunale di Sondrio in favore di e per l'effetto, rigettare la promossa Controparte_3 opposizione. Con vittoria di spese e competenze come per legge.
- Dato atto della riunione delle cause aventi ad oggetto i medesimi contratti già sub judice nel presente giudizio dichiarare l'inammissibilità delle domande di parte attrice per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze come per legge.
- Rigettare le domande tutte di parte attrice perché del tutto infondate tanto in fatto quanto in diritto per tutto quanto esposto in atti. Con vittoria di spese e competenze come per legge.
- Dato atto che in quanto cessionaria del credito all'epoca Controparte_3 vantato da nei confronti di parte attrice, si dichiara del tutto Controparte_6 estranea alle vicende che hanno caratterizzato il rapporto e quindi alle domande risarcitorie avanzate dalla parte opponente, si chiede che sia il solo Controparte_6 il soggetto passivo destinatario della richiesta restitutoria e risarcitoria.
[...]
Con vittoria di spese e competenze come per legge. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande spiegate dagli attori, si chiede sin d'ora che la terza chiamata abbia a Controparte_6 manlevare da ogni pretesa di parte attrice. Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi di legge.
- Alla luce del comportamento processuale tenuto dagli odierni opponenti accerta-re in capo agli stessi la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. e, per l'effetto, condannare (ora ) (ora Pt_1 Controparte_2 [...]
) nonché i signori e al Controparte_11 Parte_3 Parte_2 pagamento, in favore di di una somma che codesto Giudice Controparte_3 vorrà equitativamente determinare. Con vittoria di spese e competenze come per legge. In via subordinata e nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e previo ogni opportuno e necessario accertamento, condannare in ogni caso la debitrice principale (ora ) (ora Pt_1 Controparte_2 [...]
), in via solidale con i fideiussori, al pagamento in favore di Controparte_11 dell'importo di Euro 160.861,06 nonché condannare Controparte_3 Parte_3
e nella loro qualità di fideiussori della società nei
[...] Parte_2 Pt_1 limiti delle garanzie prestate, al pagamento del complessivo importo di Euro 2.065.827,60, pari all'importo ingiunto nel decreto ingiuntivo n.485/2019 – R.G. 1037/2019 emesso dal Tribunale di Sondrio, oltre agli interessi contrattualmente previsti, dal dovuto sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di legge.” pagina 13 di 28 Per ora Controparte_6 Controparte_7
“Rispetto alle domande degli attori: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibili le domande proposte dagli attori;
NEL MERITO: rigettare l'opposizione e tutte le domande avanzate a qualsiasi titolo da e dai Pt_1 suoi garanti nei confronti di (già Controparte_7 [...]
poiché infondate in fatto e in diritto;
Controparte_6
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA. Parte Rispetto alle domande svolte da , rassegna le seguenti conclusioni in CP_3 qualità di terza chiamata: NEL MERITO: dichiarare inammissibile la chiamata in causa o, in subordine, respingere tutte le domande di nei confronti di (già CP_3 Controparte_7
e, nella denegata ipotesi di accoglimento, limitare la Controparte_6 responsabilità della Banca in base alla disciplina contrattuale dell'esclusività del rimedio indennitario richiamata in atti;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato via pec in data 04.10.2019 (R.G. 1422/2019),
[...]
e proponevano opposizione avverso il decreto Pt_1 Parte_2 Parte_3
ingiuntivo n. 482/2019 provvisoriamente esecutivo del 17.07.2019 emesso dal Tribunale di Sondrio su ricorso di in persona della procuratrice speciale Controparte_3
per € 160.861,06 nei confronti di e per € Controparte_4 Parte_1
2.065.827,60 nei confronti dei fideiussori, oltre interessi dall'inadempimento al soddisfo e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore per il conto di corrispondenza n. 60606/78 e di residuo credito per i mutui fondiari del 22.05.2001
(come rinegoziato con atti del 01.02.2005, del 25.06.2012, del 02.08.2013), del
04.04.2008 e del 01.12.2009 tutti intrattenuti con la cessionaria Controparte_6
fino alla revoca degli affidamenti intervenuta il 09.04.2018.
[...]
1.1 Gli attori eccepivano la nullità e l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per pagina 14 di 28 errata quantificazione del credito vantato dalla ricorrente per sorte capitale e interessi, essendo intervenuti numerosi atti di rettifica del mutuo n. 064938 e dei pagamenti effettuati sul mutuo n. 061759 dall'obbligata principale, nonché essendo errata la modalità di calcolo degli interessi. Chiedevano, pertanto, la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c.
1.2 Con atto di costituzione depositato il 12.03.2020 si costituiva in giudizio
[...]
in persona della procuratrice speciale Controparte_3 Controparte_4
deducendo la nullità dell'atto di citazione in opposizione per la genericità delle censure svolte e rilevando comunque l'assenza di contestazioni sull'an del credito e di qualsivoglia supporto probatorio rispetto alla tesi dell'errata determinazione del quantum.
In merito all'avversa eccezione di nullità e inesistenza del decreto ingiuntivo, rilevava l'assolvimento per parte propria dell'onere della prova tramite certificazioni ex art. 50
T.U.B. e viceversa richiamava l'onere gravante sugli opponenti di dimostrare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi ai sensi dell'art. 2697 c.c. Richiamava, inoltre, l'art. 115 c.p.c., attesa la genericità delle contestazioni svolte da parte attrice.
In considerazione della temerarietà dell'opposizione, domandavano la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. e instavano per il rigetto della sospensiva richiesta, vista l'assenza di documentazione a supporto dell'opposizione.
1.3 Con ordinanza 05.11.2020, il Giudice dott. Michele Posio rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e mandava le parti in mediazione.
2. Con atto di citazione notificato via pec il 10.12.2020 (R.G. 1299/2020), e i Parte_1
suoi fideiussori e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_2 [...]
e domandando Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente n. 60606/78 aperto dalla società attrice presso il e la condanna delle convenute alla Controparte_6
restituzione di € 178.851,37 a titolo di interessi, commissioni e spese indebitamente pagina 15 di 28 applicati dalla banca in violazione degli artt. 117-119 T.U.B. e 1175 e 1375 c.c.
2.1 In primo luogo, gli attori esponevano che il contratto era nullo per difetto di forma scritta ad substantiam, mancando la disciplina delle condizioni economiche e giuridiche che regolava la concessione degli affidamenti sul conto corrente nonostante dagli estratti conto emergesse la natura affidata del conto corrente.
Inoltre, rilevavano la violazione della normativa antiusura, stante l'applicazione per circa 3 anni (nel periodo dal 2008 al 2018) di tassi di interesse superiori al tasso soglia, con conseguente nullità della pattuizione e diritto alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato, nonché la mancanza di una valida pattuizione relativamente al tasso di interesse ultralegale, in assenza dell'I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo), e alla commissione di massimo scoperto. Contestavano anche l'applicazione di interessi anatocistici e la sistematica postergazione delle poste in accredito e antergazione delle poste in addebito (c.d. effetto valuta).
Ancora, deducevano l'inefficacia delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche per mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Lamentavano altresì l'inadempimento rispetto agli obblighi di consegna della documentazione afferente ai rapporti bancari, domandando a titolo di risarcimento del danno la somma di € 178.851,37 comprensivi del danno patrimoniale e del danno all'immagine, alla reputazione commerciale e al merito creditizio.
Infine, in ragione della nullità del contratto di conto corrente, ritenevano nulle anche le fideiussioni omnibus rilasciate dai garanti.
2.2 Con comparsa di risposta depositata il 09.03.2021, si costituiva in giudizio
[...]
domandando dichiararsi l'inammissibilità delle domande per la Controparte_6
pendenza di analogo giudizio sub R.G. 1422/2019 e instando in subordine per la riunione dei due procedimenti, nonché chiedendo il rigetto nel merito di tutte le avverse domande con vittoria di spese.
La banca eccepiva inoltre la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse pagina 16 di 28 anteriori al 10.12.2010, da presumersi tutte solutorie, nonché la mancata produzione dell'estratto conto riportante il c.d. saldo zero.
Deduceva altresì l'infondatezza delle avverse doglianze in punto di nullità del contratto per difetto di forma scritta, essendo versato in atti il contratto comprensivo di tutte le clausole (inclusa quella riguardante l'applicazione dello ius variandi). Parte convenuta richiamava inoltre la giurisprudenza sulla non configurabilità della c.d. usura sopravvenuta (Cass. S.U. n. 24765/2017), sulla legittimità dell'applicazione della
C.M.S. (oggi sostituita dalla C.F.A., commissione sul fido accordato), peraltro anch'essa esplicitamente pattuita, e sull'irrilevanza dell'indicazione dell'I.S.C. ai fini della validità del contratto. Rappresentava poi che, in ossequio alla delibera C.I.C.R. di febbraio 2000, la periodicità della capitalizzazione degli interessi era pattuita in modo identico per gli interessi debitori e creditori e che l'obbligo di conservazione della documentazione bancaria di cui all'art. 119 T.U.B. era stabilito nel limite dei 10 anni precedenti, già versati in atti.
2.3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.03.2021, si costituiva in giudizio anche in persona della procuratrice speciale Controparte_3 [...]
spiegando difese e conclusioni analoghe a quelle del Controparte_4 [...]
, domandando altresì, in caso di accoglimento delle domande attoree, di CP_6
essere manlevata dalla cedente in ragione della propria estraneità al rapporto contrattuale.
3. Con atto di citazione notificato via pec il 16.12.2020 (R.G. 1335/2020), e i Parte_1
suoi fideiussori e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_2 [...]
e domandando Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
l'accertamento della nullità dei contratti di mutuo ipotecario n. 64938 e n. 66858 stipulati dalla società attrice con il e la condanna delle convenute Controparte_6
alla restituzione di € 1.770.684,66 a titolo di interessi (corrispettivi e di mora) indebitamente applicati dalla banca, nonché di € 885.639,17 ed € 335.910,00 pagina 17 di 28 rispettivamente per i mutui n. 64938 e n. 66858 per la presenza indebita di derivati impliciti floor, nonché di € 194.690,004 e di € 6.381,00 per i loro effetti negativi.
3.1 In primo luogo gli attori censuravano la nullità del contratto per usurarietà dovuta alla presenza di una clausola di estinzione anticipata sulla base della quale, in caso di risoluzione del mutuo, la mutuataria avrebbe dovuto corrispondere una commissione pari all'1% del capitale restituito.
Inoltre, deducevano la nullità del contratto per la presenza di un derivato implicito floor consistente nel prevedere un limite minimo del tasso di interesse nella misura del 4%, da considerarsi clausola vessatoria e abusiva anche perché pattuita in assenza di una clausola di recesso anticipato ex art. 30 T.U.F., nonché per la mancanza di un contratto quadro scritto in violazione dell'art. 23 T.U.F. e dell'art. 1325 c.c., per l'omessa indicazione del costo del floor e per la violazione del regolamento n. 11522/98 CP_12
(sulla classificazione del cliente e sul mancato avviso circa la presenza di un conflitto di interessi).
Lamentavano, poi, l'inadempimento rispetto agli obblighi di consegna della documentazione afferente ai rapporti bancari.
Infine, in ragione della nullità dei contratti di mutuo, ritenevano nulle anche le fideiussioni omnibus rilasciate dai garanti.
3.2 Con comparsa di risposta depositata il 30.03.2021, si costituiva in giudizio
[...]
domandando dichiararsi l'inammissibilità delle domande per la Controparte_6
pendenza di analogo giudizio sub R.G. 1422/2019 e instando in subordine per la riunione dei due procedimenti, nonché chiedendo il rigetto nel merito di tutte le avverse domande con vittoria di spese.
La banca eccepiva inoltre la prescrizione del diritto alla ripetizione degli addebiti anteriori al 16.12.2010.
Deduceva altresì l'infondatezza delle avverse doglianze in punto di usurarietà del tasso, richiamando le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia secondo cui le penali in caso di pagina 18 di 28 estinzione anticipata del rapporto non sono da conteggiarsi in aggiunta alle spese di chiusura della pratica.
La convenuta richiamava, poi, la giurisprudenza (condivisa anche dall'intestato
Tribunale) secondo cui la clausola floor all'interno del contratto di mutuo non ne altera la natura di finanziamento, non avendo scopo di investimento o aleatorio, nonché quella sull'irrilevanza dell'indicazione dell'I.S.C. ai fini della validità del contratto.
3.3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 01.04.2021, si costituiva in giudizio anche in persona della procuratrice speciale Controparte_3 [...]
spiegando difese e conclusioni analoghe a quelle del Controparte_4 [...]
, domandando altresì, in caso di accoglimento delle domande attoree, di CP_6
essere manlevata dalla cedente in ragione della propria estraneità al rapporto contrattuale.
3.4 Autorizzata la chiamata di come terzo, essa si costituiva Controparte_6
nuovamente in data 24.06.2021 argomentando in ordine alla limitazione della responsabilità della banca cedente come disciplinata dal contratto di cessione intervenuto con e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della Controparte_3
chiamata in causa, essendo già parte del giudizio.
4. Con atto di citazione notificato via pec il 11.05.2021 (R.G. 574/2021), e i Parte_1
suoi fideiussori e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_2 [...]
e domandando Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
l'accertamento della nullità del contratto di mutuo ipotecario n. 61759 stipulati dalla società attrice con il e la condanna delle convenute alla restituzione Controparte_6
di € 158.904,33 a titolo di interessi (corrispettivi e di mora) indebitamente applicati dalla banca, nonché di € 80.128,30 per la presenza indebita di derivati impliciti floor, nonché di € 20.443,06 per i loro effetti negativi.
4.1 Anche rispetto a tale contratto, in primo luogo gli attori censuravano la nullità per usurarietà dovuta alla presenza di una clausola di estinzione anticipata sulla base della pagina 19 di 28 quale, in caso di risoluzione del mutuo, la mutuataria avrebbe dovuto corrispondere una commissione pari all'1% del capitale restituito.
Inoltre, deducevano la nullità del contratto per la presenza di un derivato implicito floor consistente nel prevedere un limite minimo del tasso di interesse nella misura del 3,25%, da considerarsi clausola vessatoria e abusiva anche perché pattuita in assenza di una clausola di recesso anticipato ex art. 30 T.U.F., nonché per la mancanza di un contratto quadro scritto in violazione dell'art. 23 T.U.F. e dell'art. 1325 c.c., per l'omessa indicazione del costo del floor e per la violazione del regolamento n. 11522/98 CP_12
(sulla classificazione del cliente e sul mancato avviso circa la presenza di un conflitto di interessi).
Lamentavano, poi, l'inadempimento rispetto agli obblighi di consegna della documentazione afferente ai rapporti bancari.
Infine, in ragione della nullità dei contratti di mutuo, ritenevano nulle anche le fideiussioni omnibus rilasciate dai garanti.
4.2 Con comparsa di risposta depositata il 21.07.2021, si costituiva in giudizio
[...]
domandando dichiararsi l'inammissibilità delle domande per la Controparte_6
pendenza di analogo giudizio sub R.G. 1422/2019 e instando in subordine per la riunione dei due procedimenti, nonché chiedendo il rigetto nel merito di tutte le avverse domande con vittoria di spese.
La banca eccepiva inoltre la prescrizione del diritto alla ripetizione degli addebiti anteriori al 11.05.2011.
Deduceva altresì l'infondatezza delle avverse doglianze in punto di usurarietà del tasso, richiamando le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia secondo cui le penali in caso di estinzione anticipata del rapporto non sono da conteggiarsi in aggiunta alle spese di chiusura della pratica.
La convenuta richiamava inoltre la giurisprudenza (condivisa anche dall'intestato
Tribunale) secondo cui la clausola floor all'interno del contratto di mutuo non ne altera pagina 20 di 28 la natura di finanziamento, non avendo scopo di investimento o aleatorio, nonché quella sull'irrilevanza dell'indicazione dell'I.S.C. ai fini della validità del contratto.
4.3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.07.2021, si costituiva in giudizio anche in persona della procuratrice speciale Controparte_3 [...]
spiegando difese e conclusioni analoghe a quelle del Controparte_4 [...]
, domandando altresì, in caso di accoglimento delle domande attoree, di CP_6
essere manlevata dalla cedente in ragione della propria estraneità al rapporto contrattuale.
5. si costituiva nuovamente in tutti i giudizi in persona della sua Controparte_3
nuova procuratrice speciale richiamando le difese già svolte. Controparte_5
6. Ritenute evidenti le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra le cause, all'udienza del 10.11.2021 ne veniva disposta la riunione e contestualmente venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con decreto 14.09.2022 veniva dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuta dichiarazione di fallimento della
[...]
, già Controparte_2 Parte_1
A seguito della riassunzione operata dai due fideiussori, con ordinanza 23.06.2023 le cause venivano rinviate per la precisazione delle conclusioni, tenutasi il 31.01.2024 con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. All'esito le cause venivano trattenute in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Tutte le parti costituite provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
6.1 Con ordinanza 22.05.2024, la causa veniva rimessa in istruttoria e veniva rilevata d'ufficio l'improcedibilità delle domande di condanna spiegate nei confronti della a seguito della dichiarazione di fallimento, con assegnazione dei termini per CP_1
le memorie ex art. 101 co. 2 c.p.c.
In quella sede, dichiarava di volersi avvalere del decreto Controparte_3
ingiuntivo opposto dopo la chiusura della procedura, per agire giudizialmente nei pagina 21 di 28 confronti della debitrice ritornata in bonis. Richiamava, sul punto, Cass. n. 22742/2017, secondo cui “qualora, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi della L. Fall., articolo 43, la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pro-nuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 3, 26/06/2012, n.
10640; Cass., Sez. 1, 5/08/2011, n. 17035; 22/12/2005, n. 28481)”.
Discusse le memorie depositate all'udienza del 27.06.2024, la causa veniva ulteriormente rinviata per la precisazione delle conclusioni al 27.11.2024 sempre ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., soltanto gli attori e provvedevano Controparte_6
nuovamente al deposito degli scritti conclusivi.
6.2 In data 15.05.2025, i fideiussori depositavano istanza per la rimessione della causa sul ruolo alla luce della pregiudizialità della causa sub R.G. 19057/2021 pendente avanti al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, avente ad oggetto la nullità delle fideiussioni fondanti il decreto ingiuntivo.
7. Preliminarmente deve esaminarsi ogni questione attinente alla corretta instaurazione del contraddittorio.
7.1 Nel giudizio sub R.G. 1422/2019, gli attori, nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 482/2019, hanno indirizzato la vocatio in ius nei confronti sia di sia di Controparte_3 Controparte_4
Deve rilevarsi, però, che quest'ultima società non risulta ricorrente in proprio nel procedimento monitorio, ma esclusivamente procuratrice speciale di Controparte_3
[...]
La Suprema Corte di Cassazione è costante nel ribadire che “L'opponente pagina 22 di 28 a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato” (recentemente, Cass. n. 6503/2024). Pertanto, in assenza di un'istanza di autorizzazione da parte degli attori alla chiamata in causa di
[...]
non può che concludersi che essa non sia mai divenuta parte del Controparte_4
giudizio e che dunque correttamente ella si sia costituita esclusivamente in qualità di procuratrice speciale della mandante e non in proprio. CP_3
Peraltro, alcuna contraddittorietà o incompatibilità si rinviene nelle procure prodotte da
Controparte_3
7.2 Gli attori eccepiscono anche la mancata iscrizione delle procuratrici speciali nell'albo ex art. 106 T.U.B. Sul punto si richiama la recente pronuncia della Corte di
Cassazione (Cass. n. 7243/2024), il cui principio è condiviso da questo Giudice, secondo la quale la mancata iscrizione da parte del servicer non incide sul potere di rappresentanza ma rileva esclusivamente sotto il profilo amministrativo di rapporto con l'autorità di vigilanza o, eventualmente, in ambito penale.
7.3 Ciò posto in ordine alla posizione di deve dichiararsi la Controparte_4
contumacia del (già . Difatti, la procedura ha deciso Controparte_1 Parte_1
di non costituirsi a seguito della riassunzione operata dai fideiussori e Parte_3
operata con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato il 30.09.2022. Parte_2
Vale la pena precisare che, in caso di riassunzione di processo interrotto, “la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte” (Cass. n. 26372/2014).
Condiviso il radicato orientamento giurisprudenziale richiamato da Controparte_3
(su cui anche Cass. n. 289/2020) e preso atto della dichiarazione della stessa di
[...]
volersi avvalere del titolo nei confronti della debitrice ritornata in bonis, tanto basta ad evitare la declaratoria di improcedibilità dell'azione avviata con ricorso monitorio nei confronti del Controparte_1
8. Venendo all'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione di cui al giudizio pagina 23 di 28 R.G. 1422/2019, questo Giudice ritiene di non di aderire a quell'orientamento della giurisprudenza di merito (tra cui Trib. Taranto, sez. II civile, sent. 09/12/2016 n. 3431) che equipara l'atto di citazione in opposizione all'atto di citazione ordinario e che dunque considera applicabile in toto l'art. 164 c.p.c.
8.1 Tuttavia, l'assoluta genericità delle difese è tale da non consentire di individuare le censure spiegate. Infatti, parte opponente non chiarisce in cosa dovrebbe consistere l'erroneità della quantificazione sia sotto il profilo del capitale sia sotto quello degli interessi, ma si limita ad un'apodittica contestazione dei calcoli operati dalla ricorrente in monitorio.
Occorre, sul punto, richiamare la ormai granitica giurisprudenza sul principio di non contestazione, secondo cui “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica” (Cass.
26908/2020). Tale principio si applica, nel giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo, all'attore opponente, in virtù della sua posizione di convenuto in senso sostanziale (Cass. n. 20597/2022).
Deve, pertanto, concludersi, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., che la domanda monitoria sia rimasta, nel merito, priva di contestazione e che debba pertanto trovare conferma.
9. Quanto agli altri giudizi (R.G. 1299/2020, 1335/2020 e 574/2021), si osserva quanto segue.
9.1 Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (ex multis, Cass. n.
7409/2021), “l'abuso del processo è una condotta caratterizzata da un elemento oggettivo ed uno soggettivo. Sul piano oggettivo si ha abuso del processo quando lo pagina 24 di 28 strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte. Sul piano soggettivo si ha abuso del processo quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375
c.c.).”
9.2 Nel caso di specie, la proposizione di un'opposizione generica e priva di contenuti ha comportato lo spirare delle preclusioni assertive. Del resto, come la decadenza dal termine di 40 giorni per proporre l'opposizione non consente di contrastare il giudicato con un'azione di accertamento negativo del credito, allo stesso modo si ritiene che il contenuto dell'opposizione non possa trovare successiva integrazione tramite la proposizione di altri giudizi da riunire, giacché si tratterebbe di strategia palesemente elusiva dei termini previsti dal codice di procedura civile. Gli attori hanno, invece, coinvolto le controparti in un defatigante frazionamento processuale: la continua riproposizione di domande di accertamento negativo in separati giudizi ha comportato un allungamento dei tempi processuali e la necessità di difendersi in più cause (salvo poi disporne la riunione), e tutto ciò in completo spregio delle preclusioni maturate nell'ambito del giudizio principale.
9.3 Si ritiene che tale condotta, volta non tanto a trovare una tutela che ben avrebbe potuto trovare spazio – ove argomentata e documentata – nel giudizio principale bensì a procurare un allungamento dei termini e dei tempi processuali, configuri un abuso del diritto. Le domande proposte nei giudizi riuniti dovranno, pertanto, essere dichiarate inammissibili.
9.4 Alla luce della declaratoria di inammissibilità, nessun rapporto di pregiudizialità può sussistere tra la presente causa e quella pendente avanti al Tribunale di Milano avente ad oggetto la nullità delle fideiussioni.
Ciò comporta altresì l'assorbimento delle domande tra e Controparte_3 pagina 25 di 28 (ora . Controparte_6 Controparte_7
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con liquidazione separata per le varie cause riunite, ciascuna con riferimento al proprio scaglione di valore. In ragione dell'omogeneità delle difese svolte nei vari giudizi, le fasi di studio e introduttiva vengono liquidate nei valori minimi per tutte le cause, mentre le fasi di trattazione e decisoria vengono liquidate solo per il giudizio principale, la prima nei valori minimi in ragione dell'assenza di istruttoria e la seconda nei valori medi.
10.1 ha domandato la condanna degli attori al pagamento di una Controparte_3
somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Deve premettersi a livello di inquadramento sistematico che “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive” (Cass. n. 36591/2023).
Sul punto, le Sezioni Unite hanno precisato che “L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale” (Cass. S.U. n.
25041/2021).
Nel caso di specie, come sopra osservato, emerge con solare evidenza che gli attori, in spregio ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e di pagina 26 di 28 correttezza e buona fede (riconducibili al principio solidaristico ex art. 2 Cost.), hanno incardinato tre ulteriori giudizi al solo scopo di eludere le preclusioni maturate in quello di opposizione a decreto ingiuntivo, costringendo le convenute a una defatigante attività difensiva che ha comportato la necessità di ripetere le medesime argomentazioni in più sedi e di attendere ben due anni prima di poter procedere con la trattazione per consentire la riunione dei successivi giudizi, instaurati nell'arco di ben un anno e mezzo dalla proposizione dell'opposizione, così offrendo plastica rappresentazione di quello che in giurisprudenza è definito abuso del processo.
La compatibilità tra abuso del processo e lite temeraria è confermata da numerose pronunce di legittimità (tra cui Cass. n. 22208/2021, cfr. Corte Cost. n. 139/2019).
Pertanto, pare equo liquidare in favore delle convenute costituite una somma pari a quanto già disposto per le spese di lite dei giudizi ulteriori rispetto all'opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. 1299/2020, 1335/2020 e 574/2021).
In ragione della mancata riassunzione del giudizio da parte del Controparte_1
essendo l'interruzione intervenuta in fase di trattazione (subito dopo il deposito delle memorie istruttorie), si ritiene di porre la responsabilità aggravata per lite temeraria esclusivamente sui fideiussori e Parte_3 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione sub R.G. 1422/2019 e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 482/2019 del 17.07.2019 emesso dal Tribunale di Sondrio e lo dichiara definitivamente esecutivo;
dichiara inammissibili le domande proposte nei giudizi sub R.G. 1299/2020, 1335/2020
e 574/2021 da e nei confronti di Parte_1 Parte_3 Parte_2
e (ora Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 [...]
; Controparte_7
pagina 27 di 28 condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare ad Controparte_13 [...]
(ora le spese di lite del presente giudizio, Controparte_6 Controparte_7
che si liquidano per ciascuna in complessivi € 38.560,00 (pari alla somma di € 31.439,00 per la causa R.G. 1422/2019, € 2.090,00 ciascuna per le cause R.G. 1299/2020 e
574/2021 ed € 2.941,00 per la causa R.G. 1335/2020) per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
condanna e in solido tra loro, a pagare ad Parte_3 Parte_2 [...]
e (ora la somma Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7
di € 7.121,00 ciascuna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., oltre interessi dalla sentenza al saldo.
31/05/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 28 di 28