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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2024, n. 34398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34398 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
• SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE ON PA nato a [...] il [...] HI GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34398 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 14/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 ottobre 2023, la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 19 luglio 2022, appellata da Gian- OL De RD e NN RO, riconosceva al primo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermando nel resto l'appellata sentenza che aveva condannato i due imputati alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione, quanto al De RD, ed alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, quanto all'RO, riconoscendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena principale ed accessorie di cui all'art. 12, D.Igs. n 74 del 2000, ordinando la confisca del profitto dei reati di frode fiscale (art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000), contestati come commessi ai capi 1 e 2 della rubrica, secondo le modalità esecutive e spazio — temporali meglio descritte nel capo di imputazione. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti hanno proposto separati ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fidu- cia, deducendo complessivamente due motivi, di seguito sommariamente indicati. 3. Deduce il De RD, con l'unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione alla sussistenza del dolo, come richiesto all'amministratore di diritto, nella commissione del reato di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000. In sintesi, si sostiene che l'intera vicenda processuale avrebbe ben posto in risalto come il ruolo del ricorrente fosse totalmente avulso rispetto a quella che era stata la gestione commerciale contabile e decisoria della società OS S.r.l. Sarebbe stata proprio la difesa del ricorrente a dimostrare come il ruolo del proprio assistito nella società fosse solo formale e senza alcuna consapevolezza delle operazioni poste in essere dal coimputato RO. Sarebbero stati pro- prio i testi indotti da quest'ultimo a chiarire come la presenza del De RD dovesse valutarsi in maniera assolutamente distante da ogni attività di gestione. La prova circa la corretta interpretazione della ricerca dell'elemento soggettivo nel reato contestato, nelle modalità di rappresentazione del caso concreto, sarebbe dunque mancata. Richiamati i principi affermati da questa Corte in materia, ricorda la difesa del ricorrente come la giurisprudenza di legittimità ribadisce la necessità che risultino pienamente provati, ai fini della attribuzione della responsabilità pe- nale all'amministratore di diritto, il contributo causale della sua condotta ed alla realizzazione del fatto, e soprattutto la sua cognizione del fatto illecito. Si sostiene, infine, che gli elementi portati a sostegno della tesi proposta dai giudici di appello, 2 ossia il fatto che il ricorrente abbia sottoscritto le dichiarazioni dei redditi nonché rilasciato all'amministratore di fatto le deleghe per operare sui conti correnti della società, dimostrerebbero la conclusione opposta, ossia che il ricorrente non abbia avuto alcun ruolo e consapevolezza delle operazioni poste in essere dal coimputato Occhineg ro. 4. Deduce l'RO, con l'unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 2, D.Igs. n 74 del 2000 ed il correlato vizio di motivazione. In sintesi, si censura la sentenza impugnata sostenendo che i giudici di appello avrebbero in maniera pedissequa, e senza alcun riesame critico, fatto pro- pri i ragionamenti e le supposizioni del tribunale di primo grado. Si denuncia il travisamento della prova, in particolare riferibile alla presunta inesistenza delle fatture indicate nell'imputazione, correlate alla inesistenza presunta delle presta- zioni ivi indicate. Richiamata la giurisprudenza di legittimità, si sostiene come la Corte d'appello abbia reiterato l'erronea valutazione del materiale documentale a sua disposizione nonché l'errata valutazione delle prove testimoniali portate nella fase dibattimentale di prime cure. Segnatamente, si sostiene che non sarebbe stato effettuato alcun accertamento da parte della polizia giudiziaria nei confronti della società OS s.r.I., espressamente indicata come società operante non di copertura, la quale non poteva essere paragonata ai normali clienti della Royal Events s.r.l. a cui quest'ultima praticava prezzi diversi anche in relazione agli eventi e all'importanza della diffusione promozionale. Non sarebbe stato assoluta- mente specificato e motivato il criterio adottato dai giudici quando si esprimono in termini di clienti veri riguardo alla Royal Events s.r.l. Apodittica sarebbe poi l'af- fermazione della inesistenza delle operazioni sottese alle fatture incriminate, ba- sata unicamente sulla rudimentale struttura aziendale della Royal Events s.r.I., senza tuttavia considerare ad esempio che nella fattura n. 1 del 2013, la Royal Events s.r.I., per l'attività di volantinaggio, avrebbe avuto bisogno di avvalersi di 9 unità lavorative, le quali non è detto avrebbero assunto il ruolo di dipendenti, trattandosi di soggetti che a semplice chiamata, e per tempo e spazio limitato, svolgono una certa attività, come indicato nel PVC nel quale si affermava che le fatture non risultate fittizie o per le quali gli elementi raccolti non si rivelavano sufficienti a concludere per l'inesistenza delle operazioni. Le stesse dichiarazioni rese dal teste Perfetto evidenzierebbero conclusioni che, a una lettura attenta, apparirebbero contraddittorie, come ad esempio il fatto di essersi riferito allo stru- mento dello spesometro per fatture relativamente agli anni 2012/2013, o ancora laddove si afferma in maniera tranchant che la consulenza fatturata ad OS con la fattura n. 38 del 2011 sarebbe fittizia, senza che risultino le motivazioni 3 oggettive per un giudizio così perentorio, atteso che la polizia giudiziaria nello stesso PVC parlava di sponsorizzazioni in base al livello di pubblicità che si impe- gnava, senza tuttavia che nel caso dell'OS fosse stata eseguita alcuna ve- rifica in tal senso. In sostanza, sostiene la difesa, il collegio avrebbe sposato la tesi del Tribunale di Milano che non avrebbe motivato in ordine alle ragioni per le quali tali operazioni risultavano inesistenti, ragioni frettolosamente ricercate nella struttura aziendale della Royal Events s.r.l. che non aveva dipendenti e nella spro- porzione tra le somme versate dalla OS rispetto alle tariffe standard prati- cate dalla Royal Events s.r.l. ai clienti veri, i quali verrebbero considerati senza la benché minima indicazione circa il criterio distintivo tra clienti veri e clienti fittizi. L'inesistenza delle operazioni, dunque, sarebbe stata dedotta solo dall'inesistenza dei dipendenti e da una struttura elementare utilizzata dalla Royal Events s.r.l. per poter svolgere il suo lavoro, ma non si comprenderebbe allora come venga consi- derata fittizia anche l'operazione sottesa alla fattura n. 1 del 2013. Richiamato poi il disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, si sostiene che il ricorrente sarebbe assolutamente estraneo, non ricoprendo le cariche indicate dalla norma come soggetto attivo, aggiungendosi inoltre come non sia mai stata fornita la prova della inesistenza oggettiva delle operazioni oggetto di contesta- zione. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 29 aprile 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Quanto al ricorso De RD, secondo il PG la sentenza impugnata non merita censure, avendo la Corte di appello territoriale richiamato — ai fini della colpevolezza — non solo la qualità di amministratore di diritto, ma soprattutto i doveri giuridici propri del legale rappresentante della società previsti dalla norma- tiva fiscale, nonché la singolarità del caso perché l'imputato era "un prestanome ma assolutamente consapevole del suo ruolo, in quanto era presente in azienda e avallava le operazioni poste in essere da RO, al quale aveva rilasciato delega ad operare sui conti correnti bancari della società e, quindi, ad eseguire pagamenti, senza operare alcun controllo sui pagamenti eseguiti: del resto De RD non ha allegato alcuna circostanza che possa far ritenere che egli non fosse consapevole che le dichiarazioni da lui firmate e presentate fossero fraudo- lente, vista la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità, provata dalla circostanza di avere rilasciato deleghe ad operare sui conti correnti intestati alla società". Non viene in rilievo la mera omissione dei doveri di controllo, bensì l'inescusabile violazione di un obbligo dichiarativo strumentale alla 4 corretta esecuzione dell'obbligazione tributaria derivante dall'assunzione della ca- rica di rappresentante legale dell'ente. Secondo la più recente elaborazione giuri- sprudenziale, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'ef- fettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, Sentenza n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201). In motivazione la Suprema Corte ha specificato che "si tratta di obblighi dichiarativi gravanti direttamente ed immediatamente sul le- gale rappresentante dell'ente secondo quanto dispongono gli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche de- vono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questi da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. La responsabilità omissiva del legale rappresentante dell'ente, dunque, non deriva dall'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell'obbligo gravante direttamente su di lui, obbligo che concorre a ti- pizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l'autore e qualificando il reato stesso come a "soggetti- vità ristretta" che può essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione". Quanto al ricorso RO, secondo il PG la prospettazione difensiva è infondata essendo evidente che i giudici di merito, dopo un'accurata ricostruzione della vicenda e specificazione dell'assoluta sproporzione del prezzo delle opera- zioni pubblicitarie, hanno posto in rilievo che "non è stato prodotto nessuno dei volantini a cui si sono riferiti i testi a discarico, né sono stati prodotti video o filmati televisivi della pubblicità su reti regionali e non, apposizione di loghi sulle locan- dine, pubblicità sui calendari della Royal Comunication, dei concorsi cui ha fatto riferimento DA NO nel corso dell'escussione dibattimentale". Nel caso con- creto la Corte di appello ha preso in esame tutte le risultanze degli atti (cfr. accer- tamenti della Guardia di Finanza, contenuto delle prove dichiarative, esiti della verifica fiscale, documentazione contabile, genericità del contenuto delle fatture, assenza da parte della Royal Events di struttura aziendale, di dipendenti e risorse finanziarie), ha avuto cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha attinto il suo convincimento ed ha sorretto le conclusioni con argomentazioni prive di vizi giuridici ed immuni da manifesta illogicità. Le censure sono, dunque, infondate e 5 non si confrontano con le argomentazioni articolate dalla Corte di appello territo- riale, trattandosi di doglianze a carattere meramente reiterativo di quelle intro- dotte in sede di merito e già motivatamente disattese con un percorso argomen- tativo che non presta il fianco a censure sotto il profilo della completezza e con- gruenza giustificativa. Il ricorso è affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella decisione impugnata, che con- futano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte in grado di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprez- zabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Il ricorrente propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali al- ternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo pro- blematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, trattati cartolarmente in assenza di richiesta di trattazione orale ex art. 94, comma 2, D.Igs. n. 150 del 2022, sono inammissibili. 2. Il ricorso del De RD è inammissibile. 2.1. Il ricorso è anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella decisione impugnata, che con- futano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte in grado di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprez- zabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Il ricorrente propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali al- ternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo pro- blematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità. Sulla dedotta questione, in particolare, i giudici di appello hanno adegua- tamente motivato evidenziando come, contrariamente a quanto sostenuto dall'al- lora l'appellante, l'istruttoria dibattimentale aveva provato che il ricorrente era sì un prestanome, ma assolutamente consapevole del suo ruolo, in quanto era pre- sente in azienda e avallava le operazioni poste in essere dall'RO, al quale aveva rilasciato delega ad operare sui conti correnti bancari della società, e quindi ad eseguire pagamenti, senza operare alcun controllo sui pagamenti eseguiti. Del resto, aggiungono i giudici territoriali, l'imputato De RD non ha allegato 6 alcuna circostanza che possa far ritenere che egli non fosse consapevole che le dichiarazioni da lui firmate e presentate fossero fraudolente, vista la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità, provata dalla cir- costanza di aver rilasciato deleghe ad operare sui conti correnti intestati alla so- cietà (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 275830 — 01). Le prove a discarico portate dalla difesa De RD, concludevano coe- rentemente i giudici territoriali, sono certamente idonee a provare il ruolo di mero prestanome assunto dall'imputato in OS S.r.l., ma non sono idonee a pro- vare che egli fosse del tutto inconsapevole del ruolo assunto, e neppure a far sorgere il ragionevole dubbio che fosse veramente consapevole. Il cosiddetto "aneddoto" allegato nell'atto di appello, narrato in dibattimento dal testimone Per- fetto, relativo al fatto che RO chiese a De RD di distribuire volantini, dietro compenso di C 50, osserva la Corte d'appello con argomentazione immune da vizi logici, se è certamente indicativo del ruolo subalterno di quest'ultimo, non prova certo che egli fosse inconsapevole della illiceità delle condotte contestate nei capi di imputazione. 2.2. La Corte di appello territoriale ha dunque richiamato — ai fini della colpevolezza — non solo la qualità di amministratore di diritto, ma soprattutto i doveri giuridici propri del legale rappresentante della società previsti dalla norma- tiva fiscale, nonché la singolarità del caso perché l'imputato era un prestanome ma assolutamente consapevole del suo ruolo, in quanto era presente in azienda e avallava le operazioni poste in essere da RO, al quale aveva rilasciato delega ad operare sui conti correnti bancari della società e, quindi, ad eseguire pagamenti, senza operare alcun controllo sui pagamenti eseguiti. Non viene, per- tanto, in rilievo la mera omissione dei doveri di controllo, bensì l'inescusabile vio- lazione di un obbligo dichiarativo strumentale alla corretta esecuzione dell'obbli- gazione tributaria derivante dall'assunzione della carica di rappresentante legale dell'ente. Secondo la più recente elaborazione giurisprudenziale, il legale rappre- sentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che de- vono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministra- zione, anche di fatto (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201). In motiva- zione questa Corte ha specificato che "si tratta di obblighi dichiarativi gravanti direttamente ed immediatamente sul legale rappresentante dell'ente secondo 7 quanto dispongono gli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questi da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. La responsabilità omissiva del legale rappresentante dell'ente, dun- que, non deriva dall'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dalla viola- zione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell'obbligo gravante diret- tamente su di lui, obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l'autore e qua- lificando il reato stesso come a "soggettività ristretta" che può essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione". 3. Anche il ricorso dell'RO si espone alle medesime ragioni di inam- missibilità già evidenziate a proposito del ricorso del De RD. 3.1. Il ricorso è infatti affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella decisione impugnata, che confu- tano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte in grado di appello (che, ven- gono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezza- bile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Il ricorrente propone una rinnovata ponderazione delle emergenze proces- suali alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introdu- cendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità. Sulla dedotta questione, in particolare, i giudici di appello hanno adeguatamente moti- vato evidenziando come non potesse darsi seguito alla tesi secondo cui le opera- zioni sottese alle fatture di cui all'imputazione fossero tutte esistenti. Sul punto, la Corte d'appello ha correttamente richiamato le puntuali osservazioni del Giudice di primo grado, che ha concordemente ritenuto che le prove a discarico offerte dagli imputati non fossero idonee né a provare la reale esistenza delle operazioni sottese alle fatture, né a far sorgere il ragionevole dubbio sulla loro inesistenza. In particolare, si legge in sentenza, il testimone AL aveva reso dichiarazioni generiche e imprecise, allegando che la Royal Events si occupava di "volantinag- gio", e descrivendo i volantini. Le dichiarazioni della AL non sono state rite- nute - del tutto correttamente sotto il profilo delle argomentazioni a sostegno espresse - attendibili, in quanto ella stessa dice "credo" che DA si occupasse di "volantinaggio", e quindi non è sicura della circostanza, anche perché lei in azienda si occupava di tutt'altro settore. 8 Anche le dichiarazioni rese dalla testimone ST non sono state pari- menti ritenute attendibili, in quanto ella si è limitata a dichiarare che lei ha cono- CI DA e che RO concludeva contratti a livello pubblicitario;
ma che lei non si occupava di questo settore. A pag. 14 dell'impugnata sentenza, dunque, si rileva del tutto logicamente come le dichiarazioni rese dai testimoni AL e ST non sono precise, e quindi non possono fornire la prova della esistenza delle operazioni sottese alle fatture indicate nei capi di imputazione. Come eviden- ziato dal Tribunale, precisano ancora i giudici territoriali, nessuno degli imputati ha prodotto documentazione extracontabile, a riprova della reale esistenza delle operazioni pubblicitarie in questione, il cui prezzo è comunque assolutamente sproporzionato (C 50.000 per il solo anno 2012, ed C 10.000 per solo periodo natalizio 2013). In particolare, non è stato prodotto nessuno dei volantini a cui si sono riferiti i testimoni a discarico, né sono stati prodotti video o filmati televisivi della pubblicità su reti regionali e non, apposizioni di loghi sulle locandine, pubbli- cità sui calendari della Royal Comunication, dei concorsi cui ha fatto riferimento DA NO nel corso della sua escussione dibattimentale. Le dichiarazioni rese da DA NO, imputato di reato connesso ex art. 210 c.p.p., già poco credibili in sé (come evidenziato dal Tribunale), vengono ritenute dalla Corte d'appello prive del benché minimo elemento di riscontro, tale non essendo certo quelle, come si è visto, generiche e approssimative rese dai testimoni AL e ST. E su tale profilo non vi è del resto alcuna contestazione in ricorso. La circostanza che le fatture in questione siano state effettivamente pagate, non è stattkpoi logicamente ritenuta sufficiente a provare la loro reale esistenza, in quanto è provato che DA prelevava in contanti, subito dopo il bonifico, l'importo accreditato sul conto cor- rente a lui riferibile (v. prospetto Guardia di Finanza prodotto in I grado all'udienza del 15.10.2021). È pertanto verosimile ritenere, come si legge nell'impugnata sen- tenza, che DA abbia utilizzato il denaro contante, prelevato subito dopo l'accre- dito bancario, per "retropagare" le fatture, ovvero per restituire in contanti l'im- porto ricevuto, trattenendone una parte quale compenso. Vi sono poi altri elementi a carico degli imputati, già evidenziati dal Giudice di I grado, indicati nella sentenza impugnata, che portano a ritenere raggiunta la prova della inesistenza delle operazioni in questione, quali la genericità delle fat- ture;
la sproporzione dell'importo pagato per le prestazioni, l'assenza di personale, di attrezzature e di sedi di Royal Events per poter svolgere le operazioni fatturate;
la creazione di contratti in epoca posteriore alle date apposte sulle fatture carta- cee. In ordine a tale ultima circostanza, la sentenza impugnata si fa carico anche di confutare l'eccezione difensiva, secondo cui DA utilizzava il proprio personal 9 computer come un block notes, con cui cancellava, modificava e creava files pren- dendo come modelli quello "tipo", con il metodo del "copia-incolla", per cui sarebbe ovvio che le date dei documenti cartacei non coincidano con quelle dei documenti digitali. Sul punto, vengono richiamate dalla Corte d'appello le considerazioni, del tutto immuni dai vizi logici, del primo Giudice che aveva ritenuto "destituite di fondamento le illazioni difensive" sul punto, e la Corte condivide integralmente - altrettanto logicamente - tale valutazione: "il riferimento è la data di creazione dei file, che è diversa dai giorni della ultima modifica e da quella di ultima apertura (v. pag. 4 nota 4 motivazione della impugnata sentenza). 3.2. Quanto, infine, alla accertata veste di amministratore di fatto, criticata sterilmente in ricorso, è sufficiente ricordare quanto già evidenziato dalla sentenza impugnata, in cui si chiarisce come appare provata, in capo a quest'ultimo, la qualità di amministratore di fatto di OS srl, come evidenziato nella sentenza di primo grado (pag. 14 e s.). Infatti, RO NN, oltre a gestire il mar- keting della società, era delegato ad operare sui conti correnti di OS (v. doc. 1 prodotto dalla difesa De RD all'udienza in I grado del 15.1.2021), ed era il vero dominus della stessa, come dichiarato da De RD GiamOL (v. verbale dichiarazioni rese alla Polizia Tributaria il 6.3.2017), e come riscontrato dalle dichiarazioni dei testimoni AL e ST. E sul punto, del tutto correttamente, la Corte d'appello ricorda come la giurisprudenza ha chiarito che uno degli indici sintomatici della qualifica di ammi- nistratore di fatto, è proprio il conferimento di deleghe in suo favore, in particolare in materia di pagamenti (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273 - 01). 4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricor- renti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso, il 14 giugno 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34398 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 14/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 ottobre 2023, la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 19 luglio 2022, appellata da Gian- OL De RD e NN RO, riconosceva al primo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermando nel resto l'appellata sentenza che aveva condannato i due imputati alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione, quanto al De RD, ed alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, quanto all'RO, riconoscendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena principale ed accessorie di cui all'art. 12, D.Igs. n 74 del 2000, ordinando la confisca del profitto dei reati di frode fiscale (art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000), contestati come commessi ai capi 1 e 2 della rubrica, secondo le modalità esecutive e spazio — temporali meglio descritte nel capo di imputazione. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti hanno proposto separati ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fidu- cia, deducendo complessivamente due motivi, di seguito sommariamente indicati. 3. Deduce il De RD, con l'unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione alla sussistenza del dolo, come richiesto all'amministratore di diritto, nella commissione del reato di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000. In sintesi, si sostiene che l'intera vicenda processuale avrebbe ben posto in risalto come il ruolo del ricorrente fosse totalmente avulso rispetto a quella che era stata la gestione commerciale contabile e decisoria della società OS S.r.l. Sarebbe stata proprio la difesa del ricorrente a dimostrare come il ruolo del proprio assistito nella società fosse solo formale e senza alcuna consapevolezza delle operazioni poste in essere dal coimputato RO. Sarebbero stati pro- prio i testi indotti da quest'ultimo a chiarire come la presenza del De RD dovesse valutarsi in maniera assolutamente distante da ogni attività di gestione. La prova circa la corretta interpretazione della ricerca dell'elemento soggettivo nel reato contestato, nelle modalità di rappresentazione del caso concreto, sarebbe dunque mancata. Richiamati i principi affermati da questa Corte in materia, ricorda la difesa del ricorrente come la giurisprudenza di legittimità ribadisce la necessità che risultino pienamente provati, ai fini della attribuzione della responsabilità pe- nale all'amministratore di diritto, il contributo causale della sua condotta ed alla realizzazione del fatto, e soprattutto la sua cognizione del fatto illecito. Si sostiene, infine, che gli elementi portati a sostegno della tesi proposta dai giudici di appello, 2 ossia il fatto che il ricorrente abbia sottoscritto le dichiarazioni dei redditi nonché rilasciato all'amministratore di fatto le deleghe per operare sui conti correnti della società, dimostrerebbero la conclusione opposta, ossia che il ricorrente non abbia avuto alcun ruolo e consapevolezza delle operazioni poste in essere dal coimputato Occhineg ro. 4. Deduce l'RO, con l'unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 2, D.Igs. n 74 del 2000 ed il correlato vizio di motivazione. In sintesi, si censura la sentenza impugnata sostenendo che i giudici di appello avrebbero in maniera pedissequa, e senza alcun riesame critico, fatto pro- pri i ragionamenti e le supposizioni del tribunale di primo grado. Si denuncia il travisamento della prova, in particolare riferibile alla presunta inesistenza delle fatture indicate nell'imputazione, correlate alla inesistenza presunta delle presta- zioni ivi indicate. Richiamata la giurisprudenza di legittimità, si sostiene come la Corte d'appello abbia reiterato l'erronea valutazione del materiale documentale a sua disposizione nonché l'errata valutazione delle prove testimoniali portate nella fase dibattimentale di prime cure. Segnatamente, si sostiene che non sarebbe stato effettuato alcun accertamento da parte della polizia giudiziaria nei confronti della società OS s.r.I., espressamente indicata come società operante non di copertura, la quale non poteva essere paragonata ai normali clienti della Royal Events s.r.l. a cui quest'ultima praticava prezzi diversi anche in relazione agli eventi e all'importanza della diffusione promozionale. Non sarebbe stato assoluta- mente specificato e motivato il criterio adottato dai giudici quando si esprimono in termini di clienti veri riguardo alla Royal Events s.r.l. Apodittica sarebbe poi l'af- fermazione della inesistenza delle operazioni sottese alle fatture incriminate, ba- sata unicamente sulla rudimentale struttura aziendale della Royal Events s.r.I., senza tuttavia considerare ad esempio che nella fattura n. 1 del 2013, la Royal Events s.r.I., per l'attività di volantinaggio, avrebbe avuto bisogno di avvalersi di 9 unità lavorative, le quali non è detto avrebbero assunto il ruolo di dipendenti, trattandosi di soggetti che a semplice chiamata, e per tempo e spazio limitato, svolgono una certa attività, come indicato nel PVC nel quale si affermava che le fatture non risultate fittizie o per le quali gli elementi raccolti non si rivelavano sufficienti a concludere per l'inesistenza delle operazioni. Le stesse dichiarazioni rese dal teste Perfetto evidenzierebbero conclusioni che, a una lettura attenta, apparirebbero contraddittorie, come ad esempio il fatto di essersi riferito allo stru- mento dello spesometro per fatture relativamente agli anni 2012/2013, o ancora laddove si afferma in maniera tranchant che la consulenza fatturata ad OS con la fattura n. 38 del 2011 sarebbe fittizia, senza che risultino le motivazioni 3 oggettive per un giudizio così perentorio, atteso che la polizia giudiziaria nello stesso PVC parlava di sponsorizzazioni in base al livello di pubblicità che si impe- gnava, senza tuttavia che nel caso dell'OS fosse stata eseguita alcuna ve- rifica in tal senso. In sostanza, sostiene la difesa, il collegio avrebbe sposato la tesi del Tribunale di Milano che non avrebbe motivato in ordine alle ragioni per le quali tali operazioni risultavano inesistenti, ragioni frettolosamente ricercate nella struttura aziendale della Royal Events s.r.l. che non aveva dipendenti e nella spro- porzione tra le somme versate dalla OS rispetto alle tariffe standard prati- cate dalla Royal Events s.r.l. ai clienti veri, i quali verrebbero considerati senza la benché minima indicazione circa il criterio distintivo tra clienti veri e clienti fittizi. L'inesistenza delle operazioni, dunque, sarebbe stata dedotta solo dall'inesistenza dei dipendenti e da una struttura elementare utilizzata dalla Royal Events s.r.l. per poter svolgere il suo lavoro, ma non si comprenderebbe allora come venga consi- derata fittizia anche l'operazione sottesa alla fattura n. 1 del 2013. Richiamato poi il disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, si sostiene che il ricorrente sarebbe assolutamente estraneo, non ricoprendo le cariche indicate dalla norma come soggetto attivo, aggiungendosi inoltre come non sia mai stata fornita la prova della inesistenza oggettiva delle operazioni oggetto di contesta- zione. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 29 aprile 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Quanto al ricorso De RD, secondo il PG la sentenza impugnata non merita censure, avendo la Corte di appello territoriale richiamato — ai fini della colpevolezza — non solo la qualità di amministratore di diritto, ma soprattutto i doveri giuridici propri del legale rappresentante della società previsti dalla norma- tiva fiscale, nonché la singolarità del caso perché l'imputato era "un prestanome ma assolutamente consapevole del suo ruolo, in quanto era presente in azienda e avallava le operazioni poste in essere da RO, al quale aveva rilasciato delega ad operare sui conti correnti bancari della società e, quindi, ad eseguire pagamenti, senza operare alcun controllo sui pagamenti eseguiti: del resto De RD non ha allegato alcuna circostanza che possa far ritenere che egli non fosse consapevole che le dichiarazioni da lui firmate e presentate fossero fraudo- lente, vista la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità, provata dalla circostanza di avere rilasciato deleghe ad operare sui conti correnti intestati alla società". Non viene in rilievo la mera omissione dei doveri di controllo, bensì l'inescusabile violazione di un obbligo dichiarativo strumentale alla 4 corretta esecuzione dell'obbligazione tributaria derivante dall'assunzione della ca- rica di rappresentante legale dell'ente. Secondo la più recente elaborazione giuri- sprudenziale, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'ef- fettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, Sentenza n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201). In motivazione la Suprema Corte ha specificato che "si tratta di obblighi dichiarativi gravanti direttamente ed immediatamente sul le- gale rappresentante dell'ente secondo quanto dispongono gli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche de- vono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questi da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. La responsabilità omissiva del legale rappresentante dell'ente, dunque, non deriva dall'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell'obbligo gravante direttamente su di lui, obbligo che concorre a ti- pizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l'autore e qualificando il reato stesso come a "soggetti- vità ristretta" che può essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione". Quanto al ricorso RO, secondo il PG la prospettazione difensiva è infondata essendo evidente che i giudici di merito, dopo un'accurata ricostruzione della vicenda e specificazione dell'assoluta sproporzione del prezzo delle opera- zioni pubblicitarie, hanno posto in rilievo che "non è stato prodotto nessuno dei volantini a cui si sono riferiti i testi a discarico, né sono stati prodotti video o filmati televisivi della pubblicità su reti regionali e non, apposizione di loghi sulle locan- dine, pubblicità sui calendari della Royal Comunication, dei concorsi cui ha fatto riferimento DA NO nel corso dell'escussione dibattimentale". Nel caso con- creto la Corte di appello ha preso in esame tutte le risultanze degli atti (cfr. accer- tamenti della Guardia di Finanza, contenuto delle prove dichiarative, esiti della verifica fiscale, documentazione contabile, genericità del contenuto delle fatture, assenza da parte della Royal Events di struttura aziendale, di dipendenti e risorse finanziarie), ha avuto cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha attinto il suo convincimento ed ha sorretto le conclusioni con argomentazioni prive di vizi giuridici ed immuni da manifesta illogicità. Le censure sono, dunque, infondate e 5 non si confrontano con le argomentazioni articolate dalla Corte di appello territo- riale, trattandosi di doglianze a carattere meramente reiterativo di quelle intro- dotte in sede di merito e già motivatamente disattese con un percorso argomen- tativo che non presta il fianco a censure sotto il profilo della completezza e con- gruenza giustificativa. Il ricorso è affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella decisione impugnata, che con- futano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte in grado di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprez- zabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Il ricorrente propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali al- ternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo pro- blematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, trattati cartolarmente in assenza di richiesta di trattazione orale ex art. 94, comma 2, D.Igs. n. 150 del 2022, sono inammissibili. 2. Il ricorso del De RD è inammissibile. 2.1. Il ricorso è anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella decisione impugnata, che con- futano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte in grado di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprez- zabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Il ricorrente propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali al- ternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo pro- blematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità. Sulla dedotta questione, in particolare, i giudici di appello hanno adegua- tamente motivato evidenziando come, contrariamente a quanto sostenuto dall'al- lora l'appellante, l'istruttoria dibattimentale aveva provato che il ricorrente era sì un prestanome, ma assolutamente consapevole del suo ruolo, in quanto era pre- sente in azienda e avallava le operazioni poste in essere dall'RO, al quale aveva rilasciato delega ad operare sui conti correnti bancari della società, e quindi ad eseguire pagamenti, senza operare alcun controllo sui pagamenti eseguiti. Del resto, aggiungono i giudici territoriali, l'imputato De RD non ha allegato 6 alcuna circostanza che possa far ritenere che egli non fosse consapevole che le dichiarazioni da lui firmate e presentate fossero fraudolente, vista la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità, provata dalla cir- costanza di aver rilasciato deleghe ad operare sui conti correnti intestati alla so- cietà (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 275830 — 01). Le prove a discarico portate dalla difesa De RD, concludevano coe- rentemente i giudici territoriali, sono certamente idonee a provare il ruolo di mero prestanome assunto dall'imputato in OS S.r.l., ma non sono idonee a pro- vare che egli fosse del tutto inconsapevole del ruolo assunto, e neppure a far sorgere il ragionevole dubbio che fosse veramente consapevole. Il cosiddetto "aneddoto" allegato nell'atto di appello, narrato in dibattimento dal testimone Per- fetto, relativo al fatto che RO chiese a De RD di distribuire volantini, dietro compenso di C 50, osserva la Corte d'appello con argomentazione immune da vizi logici, se è certamente indicativo del ruolo subalterno di quest'ultimo, non prova certo che egli fosse inconsapevole della illiceità delle condotte contestate nei capi di imputazione. 2.2. La Corte di appello territoriale ha dunque richiamato — ai fini della colpevolezza — non solo la qualità di amministratore di diritto, ma soprattutto i doveri giuridici propri del legale rappresentante della società previsti dalla norma- tiva fiscale, nonché la singolarità del caso perché l'imputato era un prestanome ma assolutamente consapevole del suo ruolo, in quanto era presente in azienda e avallava le operazioni poste in essere da RO, al quale aveva rilasciato delega ad operare sui conti correnti bancari della società e, quindi, ad eseguire pagamenti, senza operare alcun controllo sui pagamenti eseguiti. Non viene, per- tanto, in rilievo la mera omissione dei doveri di controllo, bensì l'inescusabile vio- lazione di un obbligo dichiarativo strumentale alla corretta esecuzione dell'obbli- gazione tributaria derivante dall'assunzione della carica di rappresentante legale dell'ente. Secondo la più recente elaborazione giurisprudenziale, il legale rappre- sentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che de- vono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministra- zione, anche di fatto (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201). In motiva- zione questa Corte ha specificato che "si tratta di obblighi dichiarativi gravanti direttamente ed immediatamente sul legale rappresentante dell'ente secondo 7 quanto dispongono gli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questi da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. La responsabilità omissiva del legale rappresentante dell'ente, dun- que, non deriva dall'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dalla viola- zione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell'obbligo gravante diret- tamente su di lui, obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l'autore e qua- lificando il reato stesso come a "soggettività ristretta" che può essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione". 3. Anche il ricorso dell'RO si espone alle medesime ragioni di inam- missibilità già evidenziate a proposito del ricorso del De RD. 3.1. Il ricorso è infatti affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella decisione impugnata, che confu- tano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte in grado di appello (che, ven- gono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezza- bile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Il ricorrente propone una rinnovata ponderazione delle emergenze proces- suali alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introdu- cendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità. Sulla dedotta questione, in particolare, i giudici di appello hanno adeguatamente moti- vato evidenziando come non potesse darsi seguito alla tesi secondo cui le opera- zioni sottese alle fatture di cui all'imputazione fossero tutte esistenti. Sul punto, la Corte d'appello ha correttamente richiamato le puntuali osservazioni del Giudice di primo grado, che ha concordemente ritenuto che le prove a discarico offerte dagli imputati non fossero idonee né a provare la reale esistenza delle operazioni sottese alle fatture, né a far sorgere il ragionevole dubbio sulla loro inesistenza. In particolare, si legge in sentenza, il testimone AL aveva reso dichiarazioni generiche e imprecise, allegando che la Royal Events si occupava di "volantinag- gio", e descrivendo i volantini. Le dichiarazioni della AL non sono state rite- nute - del tutto correttamente sotto il profilo delle argomentazioni a sostegno espresse - attendibili, in quanto ella stessa dice "credo" che DA si occupasse di "volantinaggio", e quindi non è sicura della circostanza, anche perché lei in azienda si occupava di tutt'altro settore. 8 Anche le dichiarazioni rese dalla testimone ST non sono state pari- menti ritenute attendibili, in quanto ella si è limitata a dichiarare che lei ha cono- CI DA e che RO concludeva contratti a livello pubblicitario;
ma che lei non si occupava di questo settore. A pag. 14 dell'impugnata sentenza, dunque, si rileva del tutto logicamente come le dichiarazioni rese dai testimoni AL e ST non sono precise, e quindi non possono fornire la prova della esistenza delle operazioni sottese alle fatture indicate nei capi di imputazione. Come eviden- ziato dal Tribunale, precisano ancora i giudici territoriali, nessuno degli imputati ha prodotto documentazione extracontabile, a riprova della reale esistenza delle operazioni pubblicitarie in questione, il cui prezzo è comunque assolutamente sproporzionato (C 50.000 per il solo anno 2012, ed C 10.000 per solo periodo natalizio 2013). In particolare, non è stato prodotto nessuno dei volantini a cui si sono riferiti i testimoni a discarico, né sono stati prodotti video o filmati televisivi della pubblicità su reti regionali e non, apposizioni di loghi sulle locandine, pubbli- cità sui calendari della Royal Comunication, dei concorsi cui ha fatto riferimento DA NO nel corso della sua escussione dibattimentale. Le dichiarazioni rese da DA NO, imputato di reato connesso ex art. 210 c.p.p., già poco credibili in sé (come evidenziato dal Tribunale), vengono ritenute dalla Corte d'appello prive del benché minimo elemento di riscontro, tale non essendo certo quelle, come si è visto, generiche e approssimative rese dai testimoni AL e ST. E su tale profilo non vi è del resto alcuna contestazione in ricorso. La circostanza che le fatture in questione siano state effettivamente pagate, non è stattkpoi logicamente ritenuta sufficiente a provare la loro reale esistenza, in quanto è provato che DA prelevava in contanti, subito dopo il bonifico, l'importo accreditato sul conto cor- rente a lui riferibile (v. prospetto Guardia di Finanza prodotto in I grado all'udienza del 15.10.2021). È pertanto verosimile ritenere, come si legge nell'impugnata sen- tenza, che DA abbia utilizzato il denaro contante, prelevato subito dopo l'accre- dito bancario, per "retropagare" le fatture, ovvero per restituire in contanti l'im- porto ricevuto, trattenendone una parte quale compenso. Vi sono poi altri elementi a carico degli imputati, già evidenziati dal Giudice di I grado, indicati nella sentenza impugnata, che portano a ritenere raggiunta la prova della inesistenza delle operazioni in questione, quali la genericità delle fat- ture;
la sproporzione dell'importo pagato per le prestazioni, l'assenza di personale, di attrezzature e di sedi di Royal Events per poter svolgere le operazioni fatturate;
la creazione di contratti in epoca posteriore alle date apposte sulle fatture carta- cee. In ordine a tale ultima circostanza, la sentenza impugnata si fa carico anche di confutare l'eccezione difensiva, secondo cui DA utilizzava il proprio personal 9 computer come un block notes, con cui cancellava, modificava e creava files pren- dendo come modelli quello "tipo", con il metodo del "copia-incolla", per cui sarebbe ovvio che le date dei documenti cartacei non coincidano con quelle dei documenti digitali. Sul punto, vengono richiamate dalla Corte d'appello le considerazioni, del tutto immuni dai vizi logici, del primo Giudice che aveva ritenuto "destituite di fondamento le illazioni difensive" sul punto, e la Corte condivide integralmente - altrettanto logicamente - tale valutazione: "il riferimento è la data di creazione dei file, che è diversa dai giorni della ultima modifica e da quella di ultima apertura (v. pag. 4 nota 4 motivazione della impugnata sentenza). 3.2. Quanto, infine, alla accertata veste di amministratore di fatto, criticata sterilmente in ricorso, è sufficiente ricordare quanto già evidenziato dalla sentenza impugnata, in cui si chiarisce come appare provata, in capo a quest'ultimo, la qualità di amministratore di fatto di OS srl, come evidenziato nella sentenza di primo grado (pag. 14 e s.). Infatti, RO NN, oltre a gestire il mar- keting della società, era delegato ad operare sui conti correnti di OS (v. doc. 1 prodotto dalla difesa De RD all'udienza in I grado del 15.1.2021), ed era il vero dominus della stessa, come dichiarato da De RD GiamOL (v. verbale dichiarazioni rese alla Polizia Tributaria il 6.3.2017), e come riscontrato dalle dichiarazioni dei testimoni AL e ST. E sul punto, del tutto correttamente, la Corte d'appello ricorda come la giurisprudenza ha chiarito che uno degli indici sintomatici della qualifica di ammi- nistratore di fatto, è proprio il conferimento di deleghe in suo favore, in particolare in materia di pagamenti (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273 - 01). 4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricor- renti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso, il 14 giugno 2024