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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4850/2024 A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente
Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo, proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c., avverso l'ordinanza di estinzione emanata in data 17 dicembre 2024 dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura di espropriazione mobiliare portante r.g. 661/2024 e.m.
PROPOSTO DA
, [ , con domicilio telematico eletto presso Parte_1 C.F._1 l'indirizzo di p.e.c. degli Avv.ti AIELLO ROBERTO e AIELLO DOMENICO che lo rappresentano e difendono come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso introduttivo.
PARTE RECLAMANTE
CONTRO
, [ ], nato a [...], il [...], CP C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELE ARELLI, come da procura alle liti depositata unitamente all'atto introduttivo della causa di espropriazione mobiliare portante r.g. 661/2024 e.m.
, [11291000963], in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede legale a Ferno (VA), presso l'Aeroporto di Milano Malpensa (Terminal 1 – terzo piano sud).
], in persona del legale rappresentante p.t., con sede italiana a CP_3 P.IVA_1
Milano, Piazzetta Maurilio Bossi n. 3.
PARTI RECLAMATE
Pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2024, , in qualità di creditore Parte_1 intervenuto nella causa di espropriazione mobiliare portante r.g. 661/2024 e.m., ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 630, co. 2, c.p.c., avverso l'ordinanza di estinzione resa ai sensi dell'art. 629 c.p.c. dal Giudice dell'esecuzione.
Fissata udienza di comparizione delle parti al 14 febbraio 2024, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica alle controparti litisconsorti necessari (il creditore procedente CP
, la società esecutata e la terza pignorata ) del ricorso e del decreto di
[...] CP_4 CP_3 comparizione avvenuta in data 3 gennaio 2025 a mezzo messaggio di p.e.c. trasmessa all'indirizzo dell'Avv. DANIELE ARELLI per il creditore procedente e all'indirizzo risultante dal Registro INI-
PEC per la società esecutata e per l'istituto di credito pignorato.
Nessuna delle controparti reclamate si è costituita.
Autorizzata la trattazione scritta su istanza della parte reclamante, notificata alle controparti in data 12 gennaio 2025, solo il reclamante ha insistito per l'accoglimento del reclamo.
La causa, rimessa al Collegio dal Giudice relatore, viene definita mediante la pubblicazione della presente sentenza.
Il reclamo è fondato e va accolto.
Premesso che il processo esecutivo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti (art. 629, co. 1,
c.p.c.), risulta, dall'esame del fascicolo dell'esecuzione, che l'ordinanza di estinzione veniva resa in data 17 dicembre 2024 (e comunicata dalla Cancelleria il giorno successivo) su istanza di rinuncia agli atti esecutivi depositata dal solo creditore procedente . CP
L'odierno reclamante era, infatti, precedentemente intervenuto, in forza di titolo esecutivo giudiziale, in data 14 novembre 2024 e non ha, in seguito, depositato analoga istanza di rinuncia.
L'ordinanza di estinzione va, quindi, revocata, in quanto emessa, prima dell'assegnazione, in assenza della rinuncia da parte di tutti i creditori titolati.
Alla revoca dell'ordinanza di estinzione, consegue la rimessione degli atti al Giudice dell'esecuzione per provvedere, senza necessità di riassunzione, agli adempimenti di Sua competenza.
Nulla viene disposto sulla regolazione delle spese, attesa l'impossibilità di applicare il principio della soccombenza disciplinato dall'art. 91 c.p.c. nei confronti delle sole controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto, REVOCA l'ordinanza di estinzione resa il 17 dicembre 2024.
RIMETTE gli atti al Giudice dell'esecuzione della causa di espropriazione mobiliare portante r.g.
661/2024 e.m.
Così è deciso, a Busto Arsizio, il 14 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Lualdi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente
Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo, proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c., avverso l'ordinanza di estinzione emanata in data 17 dicembre 2024 dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura di espropriazione mobiliare portante r.g. 661/2024 e.m.
PROPOSTO DA
, [ , con domicilio telematico eletto presso Parte_1 C.F._1 l'indirizzo di p.e.c. degli Avv.ti AIELLO ROBERTO e AIELLO DOMENICO che lo rappresentano e difendono come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso introduttivo.
PARTE RECLAMANTE
CONTRO
, [ ], nato a [...], il [...], CP C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELE ARELLI, come da procura alle liti depositata unitamente all'atto introduttivo della causa di espropriazione mobiliare portante r.g. 661/2024 e.m.
, [11291000963], in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede legale a Ferno (VA), presso l'Aeroporto di Milano Malpensa (Terminal 1 – terzo piano sud).
], in persona del legale rappresentante p.t., con sede italiana a CP_3 P.IVA_1
Milano, Piazzetta Maurilio Bossi n. 3.
PARTI RECLAMATE
Pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2024, , in qualità di creditore Parte_1 intervenuto nella causa di espropriazione mobiliare portante r.g. 661/2024 e.m., ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 630, co. 2, c.p.c., avverso l'ordinanza di estinzione resa ai sensi dell'art. 629 c.p.c. dal Giudice dell'esecuzione.
Fissata udienza di comparizione delle parti al 14 febbraio 2024, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica alle controparti litisconsorti necessari (il creditore procedente CP
, la società esecutata e la terza pignorata ) del ricorso e del decreto di
[...] CP_4 CP_3 comparizione avvenuta in data 3 gennaio 2025 a mezzo messaggio di p.e.c. trasmessa all'indirizzo dell'Avv. DANIELE ARELLI per il creditore procedente e all'indirizzo risultante dal Registro INI-
PEC per la società esecutata e per l'istituto di credito pignorato.
Nessuna delle controparti reclamate si è costituita.
Autorizzata la trattazione scritta su istanza della parte reclamante, notificata alle controparti in data 12 gennaio 2025, solo il reclamante ha insistito per l'accoglimento del reclamo.
La causa, rimessa al Collegio dal Giudice relatore, viene definita mediante la pubblicazione della presente sentenza.
Il reclamo è fondato e va accolto.
Premesso che il processo esecutivo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti (art. 629, co. 1,
c.p.c.), risulta, dall'esame del fascicolo dell'esecuzione, che l'ordinanza di estinzione veniva resa in data 17 dicembre 2024 (e comunicata dalla Cancelleria il giorno successivo) su istanza di rinuncia agli atti esecutivi depositata dal solo creditore procedente . CP
L'odierno reclamante era, infatti, precedentemente intervenuto, in forza di titolo esecutivo giudiziale, in data 14 novembre 2024 e non ha, in seguito, depositato analoga istanza di rinuncia.
L'ordinanza di estinzione va, quindi, revocata, in quanto emessa, prima dell'assegnazione, in assenza della rinuncia da parte di tutti i creditori titolati.
Alla revoca dell'ordinanza di estinzione, consegue la rimessione degli atti al Giudice dell'esecuzione per provvedere, senza necessità di riassunzione, agli adempimenti di Sua competenza.
Nulla viene disposto sulla regolazione delle spese, attesa l'impossibilità di applicare il principio della soccombenza disciplinato dall'art. 91 c.p.c. nei confronti delle sole controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto, REVOCA l'ordinanza di estinzione resa il 17 dicembre 2024.
RIMETTE gli atti al Giudice dell'esecuzione della causa di espropriazione mobiliare portante r.g.
661/2024 e.m.
Così è deciso, a Busto Arsizio, il 14 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Lualdi
Pagina 2 di 2