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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 7493/2020 R.G.,
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7493/2020 promossa da:
, nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1
Montebelluna (TV), Piazza Ferrari n. 9 (C.F. ), CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Piero Barolo (C.F. ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Calmaggiore n. 44 (PEC:
, Email_1
ATTORE contro
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in MI, Corso Sempione n. 39, rappresentato e difeso dall' Avv. Lorenzo Lorenzon (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Viale G. Verdi n.
[...]
23 (PEC: , Email_2
CONVENUTO
e contro
, residente in [...] e CP_2 domiciliata ex art. 126 D.Lvo 07.09.2005 n. 209 presso Controparte_3
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
, con sede in Bucharest (70311), Controparte_4
Boulevard Carol I 31-33, domiciliata ex art. 126 D.Lvo 07.09.2005 n. 209 presso
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
________________________________________
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore (come da atto di citazione): "NEL MERITO: accertato e dichiarato che il sinistro avvenuto in data
15.07.2018 è ascrivibile alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
FO S AX tg. GL69TSC di proprietà della SI , condannarsi il CP_2 convenuto al risarcimento di tutti i danni Controparte_3 subiti dal NO , quantificati nella somma di euro 52.117,85 e qui Parte_1 rivendicati nella residua somma di euro 36.043,92, o nella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del fatto al saldo sull'intero importo dovuto, tenendosi conto degli acconti versati in data 21.06.2019 e 26.02.2020.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertato e dichiarato che il sinistro di data 15.07.2018 è avvenuto per la colpa quantomeno prevalente del conducente del veicolo FO S AX tg. GL69TSC di proprietà della SI , CP_2 condannarsi il convenuto al proporzionale Controparte_3 risarcimento dei danni subiti dal NO , quantificati nella somma Parte_1 di euro 52.117,85 e qui rivendicati nella residua somma di euro 36.043,92, o nella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del fatto al saldo sull'intero capitale."
(Con richieste istruttorie). Contr Per il convenuto come da comparsa autorizzata):
"NEL MERITO: In via principale: accertato il concorso di colpa non inferiore al
50% del Sig. nella causazione del sinistro del 15.07.2018 ed Parte_1 accertata la satisfattorietà del complessivo importo di Euro 16.073,92 già corrisposto all'attore da conseguentemente respingere tutte le Controparte_5 domande risarcitorie attoree avanzate in questa sede in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito del presente giudizio fosse per qualsiasi causa Controparte_6 tenuto a corrispondere alcunchè all'attore limitarsi la condanna di
[...] al risarcimento dei soli danni, pure rigorosamente accertati Controparte_6 giudizialmente e solo quelli che saranno riconosciuti come giudizialmente dovuti con detrazione di quanto eventualmente erogato e/o erogando all'attore da , CP_7
e/o altro Ente previdenziale/assistenziale competente ovvero da Compagnie CP_8
Assicuratrici private per l'evento per cui è causa.
In ogni caso: spese e compensi di lite rifusi, rimb. forf., Iva e CPA comprese."
(Con riserva istruttoria).
________________________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione notificato il 16.11.2020, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' la Sig.ra e Controparte_3 CP_2
, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a Controparte_9 seguito del sinistro stradale occorso il 15.07.2018 in Crocetta del Montello (TV).
L'attore deduceva che, mentre percorreva la SR 348 in sella al proprio motoveicolo
BMW, veniva urtato dall'autovettura FO S AX che, precedendolo, effettuava un'improvvisa e vietata manovra di svolta a sinistra, causandogli lesioni personali e danni al veicolo. Deduceva altresì che gli acconti ricevuti in fase stragiudiziale
(€5.531,84 per il danno materiale ed €12.142,08 per i danni fisici) erano da considerarsi insufficienti, stante la responsabilità esclusiva del veicolo antagonista. Contr Si costituiva in giudizio l contestando la ricostruzione attorea e sostenendo un concorso di colpa paritario (50%) del Sig. evidenziando le sanzioni Pt_1 amministrative elevate ad entrambi i conducenti e la condotta imprudente del motociclista (sorpasso vietato, invasione area zebrata, velocità). Contestava altresì
l'entità dei danni richiesti e riteneva satisfattori gli acconti versati.
Alla prima udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia di e . Venivano CP_2 Controparte_4 concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro e estimativa del danno al motoveicolo, affidata all'Ing. Per_1
e di una CTU medico-legale sulla persona dell'attore, affidata al Dott. Per_2
Fallita una proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., la causa veniva assegnata a questo Giudice e, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Sulla responsabilità (An debeatur)
La ricostruzione della dinamica del sinistro, pur oggetto di contrapposte prospettazioni, trova elementi decisivi di chiarificazione nelle risultanze della CTU cinematica affidata all'Ing. e nel rapporto della Polizia Stradale intervenuta Per_1 nell'immediatezza dei fatti, elementi che questo Giudice ritiene di dover valutare criticamente e porre a fondamento della presente decisione.
3 È pacifico e documentalmente provato che il conducente dell'autovettura FO S
AX, Sig. , intraprese una manovra di svolta a sinistra per accedere Parte_2 ad un'area commerciale, in un punto in cui tale manovra era espressamente vietata dalla segnaletica orizzontale (linea continua e area zebrata) e riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta. Tale condotta integra una palese e grave violazione di norme fondamentali del Codice della Strada (in particolare artt.
40, 146 e 154 CdS) e costituisce, senza dubbio, la causa principale e determinante dell'evento lesivo. Il conducente ha, infatti, immesso il proprio veicolo in una traiettoria di collisione con il motociclo attoreo, omettendo non solo di rispettare i divieti, ma anche di usare la comune prudenza che impone, prima di ogni manovra di cambio direzione, di accertarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, specialmente a quelli che sopraggiungono da tergo. La
CTU ha corroborato tale aspetto, evidenziando come la manovra della FO sia stata connotata da "grave imprudenza" e come il motociclo si trovasse già in fase di sorpasso al momento dell'inizio della svolta.
Tuttavia, non può essere ignorata la condotta di guida del Sig. La CTU Pt_1 ha rilevato che l'attore stava effettuando un sorpasso in un'area dove ciò era vietato, procedendo ad una velocità (55 km/h) leggermente superiore al limite consentito (50 km/h) e, soprattutto, invadendo, almeno parzialmente, l'area zebrata centrale, ossia una zona della carreggiata interdetta alla circolazione.
Sebbene l'annullamento del verbale amministrativo da parte del Giudice di Pace sia un elemento valutabile, esso non preclude a questo Giudice di accertare, ai fini civilistici, la sussistenza di un comportamento colposo concorrente. Il sorpasso, specie in prossimità di intersezioni o accessi e in condizioni di potenziale incertezza (come la bassa velocità del veicolo che precede), richiede una prudenza ancora maggiore. La violazione del divieto di sorpasso e l'invasione dell'area zebrata, unitamente al modesto superamento del limite di velocità, pur non costituendo la causa primaria dell'incidente (imputabile alla scriteriata manovra della FO), hanno indubbiamente contribuito a creare e a non evitare la situazione di pericolo, riducendo i tempi e gli spazi per una manovra d'emergenza potenzialmente risolutiva. L'attore, ponendo in essere una manovra non consentita e non regolamentare, non ha ottemperato all'obbligo generale di tenere una condotta di guida tale da poter fronteggiare le prevedibili (ancorché illecite) altrui imprudenze, né ha fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, richiesta dall'art. 2054 c.c..
Alla luce di tali considerazioni, questo Giudice ritiene equo, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., superare la presunzione paritaria e attribuire la
4 responsabilità del sinistro nella misura del 70% a carico del conducente del veicolo Contr FO S AX (e per esso, ai convenuti e ) e del 30% a carico CP_2 CP_4 del Sig. . Parte_1
Sul Quantum debeatur
La quantificazione dei danni deve avvenire sulla base delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle CTU, e applicando i criteri liquidativi consolidati in giurisprudenza, quali le Tabelle del Tribunale di MI.
• Danno non patrimoniale:
La CTU medico-legale del Dott. le cui conclusioni appaiono logiche, Per_2 motivate e condivisibili, ha accertato un danno biologico permanente del 10%, 8 giorni di ITT al 100%, 40 giorni di ITP al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%.
Utilizzando le Tabelle di MI (edizione 2024, come base di riferimento per l'attualità), si procede alla liquidazione:
o Danno biologico permanente (10% per un soggetto di 64 anni all'epoca del sinistro): € 22.548,00.
o Invalidità Temporanea Totale (8 gg x € 115,00 - valore medio MI 2024 senza personalizzazione): € 920,00.
o Invalidità Temporanea Parziale 75% (40 gg x € 115,00 x 75%): € 3.450,00.
o Invalidità Temporanea Parziale 50% (30 gg x € 115,00 x 50%): € 1.725,00.
o Invalidità Temporanea Parziale 25% (30 gg x € 115,00 x 25%): € 862,50.
o Totale Danno Biologico (permanente + temporaneo): € 29.505,50. La richiesta di personalizzazione del danno deve essere respinta. Sebbene l'attore lamenti la rinuncia alla moto e l'impossibilità di svolgere attività nel tempo libero, tali allegazioni appaiono generiche e non supportate da prove specifiche che dimostrino conseguenze "anomale o del tutto peculiari", eccedenti quelle ordinariamente incluse nella liquidazione tabellare per lesioni di tale entità e per un soggetto di pari età. Le Tabelle di MI già incorporano una quota di danno morale/sofferenza soggettiva, e le conclusioni del CTU ("sofferenza lieve" nei postumi) non giustificano un ulteriore aumento.
o Spese mediche documentate e congrue (come da CTU): € 944,17.
o Totale Danno Non Patrimoniale e Spese Mediche Riconosciuto: € 30.449,67.
• Danno patrimoniale:
o Danno al motoveicolo: La CTU Ing. ha stimato il danno in € 12.850,00 Per_1
(valore ante-sinistro € 13.350,00 meno relitto € 500,00), ritenendo la riparazione antieconomica. Tale importo viene accolto.
o Accessori tecnici danneggiati: La richiesta di € 1.400,00 viene respinta in quanto non adeguatamente provata. La documentazione fotografica e le stime
5 unilaterali non sono sufficienti a determinare con certezza il valore pre-sinistro e l'effettivo danno subito da beni soggetti ad usura, né la loro irrecuperabilità.
o Spese accessorie: Vengono riconosciute le spese documentate: recupero mezzo (€ 244,00), bollo non goduto (€ 37,36) e assicurazione non goduta (€ 82,32).
Vengono respinte le richieste per spese di reperimento e immatricolazione nuovo mezzo (€ 150,00 + € 200,00) e spese non documentate (€ 150,00) in quanto generiche e non provate.
o Totale Danno Patrimoniale Riconosciuto: € 12.850,00 + € 244,00 + € 37,36
+ € 82,32 = € 13.213,68.
• Liquidazione Finale:
o Danno complessivo riconosciuto: € 30.449,67 + € 13.213,68 = € 43.663,35.
o Importo dovuto dalla parte convenuta (70%): € 43.663,35 * 0,70 = €
30.564,35.
o Tale importo deve essere devalutato alla data del sinistro (15.07.2018) e successivamente rivalutato annualmente, applicando gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, fino alla data della presente sentenza.
o Sull'importo così determinato, vanno detratti gli acconti versati, per un totale di € 16.073,92, anch'essi da considerarsi rivalutati dalle date dei rispettivi pagamenti (21.06.2019 e 26.02.2020) alla data odierna.
o Eseguendo un calcolo indicativo (che dovrà essere precisato in sede esecutiva o mediante applicazione di software specifici), il credito residuo ammonta a circa € 14.490,43 (€ 30.564,35 - € 16.073,92), oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, temperato dal concorso di colpa accertato.
Considerato che
la domanda attorea è stata accolta in misura significativa e che la responsabilità prevalente è stata attribuita alla parte convenuta, appare equo porre a carico di il 70% delle spese legali CP_3 sostenute dall'attore, compensando il restante 30%. Le spese di CTU, già liquidate, vengono poste definitivamente a carico delle parti nella medesima proporzione Contr (70% a carico di 30% a carico dell'attore).
________________________________________
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. ACCERTA E DICHIARA che il sinistro stradale avvenuto in data 15.07.2018
è ascrivibile alla responsabilità concorrente del conducente del veicolo FO S AX
6 tg. GL69TSC nella misura del 70% e del Sig. nella misura del 30%. Parte_1
2. CONDANNA l in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, in solido con e CP_2 [...]
, a pagare al Sig. la somma di € Controparte_4 Parte_1
43.663,35, e per l'effetto, tenuto conto della quota di responsabilità del 70% a carico dei convenuti e detratti gli acconti versati, condanna l'
[...]
a versare al Sig. la somma residua di € Controparte_1 Parte_1
14.490,43 (quattordicimilaquattrocentonovanta/43), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come specificato in motivazione sulla somma capitale dovuta (€
30.564,35) dal giorno del sinistro alla data della sentenza, e oltre interessi legali sulla somma residua (€ 14.490,43) dalla data della sentenza al saldo effettivo.
3. CONDANNA l a rifondere al Sig. Controparte_1
il 70% delle spese di lite, liquidate per l'intero come segue. Parte_1
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 5.077,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 761,55
Totale € 5.838,55 oltre contributo unificato, IVA, CPA e rimborso forfettario
15%, dichiarando compensato il restante 30%.
4. PONE le spese delle Consulenze Tecniche d'Ufficio (Ing. e Dott. Per_1
, come già liquidate, definitivamente a carico dell' Per_2 [...] per il 70% e del Sig. per il 30%. Controparte_1 Parte_1
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Treviso, lì 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Deli LucaTreviso, 30/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
7 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 7493/2020 R.G.,
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7493/2020 promossa da:
, nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1
Montebelluna (TV), Piazza Ferrari n. 9 (C.F. ), CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Piero Barolo (C.F. ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Calmaggiore n. 44 (PEC:
, Email_1
ATTORE contro
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in MI, Corso Sempione n. 39, rappresentato e difeso dall' Avv. Lorenzo Lorenzon (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Viale G. Verdi n.
[...]
23 (PEC: , Email_2
CONVENUTO
e contro
, residente in [...] e CP_2 domiciliata ex art. 126 D.Lvo 07.09.2005 n. 209 presso Controparte_3
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
, con sede in Bucharest (70311), Controparte_4
Boulevard Carol I 31-33, domiciliata ex art. 126 D.Lvo 07.09.2005 n. 209 presso
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
________________________________________
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore (come da atto di citazione): "NEL MERITO: accertato e dichiarato che il sinistro avvenuto in data
15.07.2018 è ascrivibile alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
FO S AX tg. GL69TSC di proprietà della SI , condannarsi il CP_2 convenuto al risarcimento di tutti i danni Controparte_3 subiti dal NO , quantificati nella somma di euro 52.117,85 e qui Parte_1 rivendicati nella residua somma di euro 36.043,92, o nella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del fatto al saldo sull'intero importo dovuto, tenendosi conto degli acconti versati in data 21.06.2019 e 26.02.2020.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertato e dichiarato che il sinistro di data 15.07.2018 è avvenuto per la colpa quantomeno prevalente del conducente del veicolo FO S AX tg. GL69TSC di proprietà della SI , CP_2 condannarsi il convenuto al proporzionale Controparte_3 risarcimento dei danni subiti dal NO , quantificati nella somma Parte_1 di euro 52.117,85 e qui rivendicati nella residua somma di euro 36.043,92, o nella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del fatto al saldo sull'intero capitale."
(Con richieste istruttorie). Contr Per il convenuto come da comparsa autorizzata):
"NEL MERITO: In via principale: accertato il concorso di colpa non inferiore al
50% del Sig. nella causazione del sinistro del 15.07.2018 ed Parte_1 accertata la satisfattorietà del complessivo importo di Euro 16.073,92 già corrisposto all'attore da conseguentemente respingere tutte le Controparte_5 domande risarcitorie attoree avanzate in questa sede in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito del presente giudizio fosse per qualsiasi causa Controparte_6 tenuto a corrispondere alcunchè all'attore limitarsi la condanna di
[...] al risarcimento dei soli danni, pure rigorosamente accertati Controparte_6 giudizialmente e solo quelli che saranno riconosciuti come giudizialmente dovuti con detrazione di quanto eventualmente erogato e/o erogando all'attore da , CP_7
e/o altro Ente previdenziale/assistenziale competente ovvero da Compagnie CP_8
Assicuratrici private per l'evento per cui è causa.
In ogni caso: spese e compensi di lite rifusi, rimb. forf., Iva e CPA comprese."
(Con riserva istruttoria).
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione notificato il 16.11.2020, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' la Sig.ra e Controparte_3 CP_2
, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a Controparte_9 seguito del sinistro stradale occorso il 15.07.2018 in Crocetta del Montello (TV).
L'attore deduceva che, mentre percorreva la SR 348 in sella al proprio motoveicolo
BMW, veniva urtato dall'autovettura FO S AX che, precedendolo, effettuava un'improvvisa e vietata manovra di svolta a sinistra, causandogli lesioni personali e danni al veicolo. Deduceva altresì che gli acconti ricevuti in fase stragiudiziale
(€5.531,84 per il danno materiale ed €12.142,08 per i danni fisici) erano da considerarsi insufficienti, stante la responsabilità esclusiva del veicolo antagonista. Contr Si costituiva in giudizio l contestando la ricostruzione attorea e sostenendo un concorso di colpa paritario (50%) del Sig. evidenziando le sanzioni Pt_1 amministrative elevate ad entrambi i conducenti e la condotta imprudente del motociclista (sorpasso vietato, invasione area zebrata, velocità). Contestava altresì
l'entità dei danni richiesti e riteneva satisfattori gli acconti versati.
Alla prima udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia di e . Venivano CP_2 Controparte_4 concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro e estimativa del danno al motoveicolo, affidata all'Ing. Per_1
e di una CTU medico-legale sulla persona dell'attore, affidata al Dott. Per_2
Fallita una proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., la causa veniva assegnata a questo Giudice e, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Sulla responsabilità (An debeatur)
La ricostruzione della dinamica del sinistro, pur oggetto di contrapposte prospettazioni, trova elementi decisivi di chiarificazione nelle risultanze della CTU cinematica affidata all'Ing. e nel rapporto della Polizia Stradale intervenuta Per_1 nell'immediatezza dei fatti, elementi che questo Giudice ritiene di dover valutare criticamente e porre a fondamento della presente decisione.
3 È pacifico e documentalmente provato che il conducente dell'autovettura FO S
AX, Sig. , intraprese una manovra di svolta a sinistra per accedere Parte_2 ad un'area commerciale, in un punto in cui tale manovra era espressamente vietata dalla segnaletica orizzontale (linea continua e area zebrata) e riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta. Tale condotta integra una palese e grave violazione di norme fondamentali del Codice della Strada (in particolare artt.
40, 146 e 154 CdS) e costituisce, senza dubbio, la causa principale e determinante dell'evento lesivo. Il conducente ha, infatti, immesso il proprio veicolo in una traiettoria di collisione con il motociclo attoreo, omettendo non solo di rispettare i divieti, ma anche di usare la comune prudenza che impone, prima di ogni manovra di cambio direzione, di accertarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, specialmente a quelli che sopraggiungono da tergo. La
CTU ha corroborato tale aspetto, evidenziando come la manovra della FO sia stata connotata da "grave imprudenza" e come il motociclo si trovasse già in fase di sorpasso al momento dell'inizio della svolta.
Tuttavia, non può essere ignorata la condotta di guida del Sig. La CTU Pt_1 ha rilevato che l'attore stava effettuando un sorpasso in un'area dove ciò era vietato, procedendo ad una velocità (55 km/h) leggermente superiore al limite consentito (50 km/h) e, soprattutto, invadendo, almeno parzialmente, l'area zebrata centrale, ossia una zona della carreggiata interdetta alla circolazione.
Sebbene l'annullamento del verbale amministrativo da parte del Giudice di Pace sia un elemento valutabile, esso non preclude a questo Giudice di accertare, ai fini civilistici, la sussistenza di un comportamento colposo concorrente. Il sorpasso, specie in prossimità di intersezioni o accessi e in condizioni di potenziale incertezza (come la bassa velocità del veicolo che precede), richiede una prudenza ancora maggiore. La violazione del divieto di sorpasso e l'invasione dell'area zebrata, unitamente al modesto superamento del limite di velocità, pur non costituendo la causa primaria dell'incidente (imputabile alla scriteriata manovra della FO), hanno indubbiamente contribuito a creare e a non evitare la situazione di pericolo, riducendo i tempi e gli spazi per una manovra d'emergenza potenzialmente risolutiva. L'attore, ponendo in essere una manovra non consentita e non regolamentare, non ha ottemperato all'obbligo generale di tenere una condotta di guida tale da poter fronteggiare le prevedibili (ancorché illecite) altrui imprudenze, né ha fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, richiesta dall'art. 2054 c.c..
Alla luce di tali considerazioni, questo Giudice ritiene equo, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., superare la presunzione paritaria e attribuire la
4 responsabilità del sinistro nella misura del 70% a carico del conducente del veicolo Contr FO S AX (e per esso, ai convenuti e ) e del 30% a carico CP_2 CP_4 del Sig. . Parte_1
Sul Quantum debeatur
La quantificazione dei danni deve avvenire sulla base delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle CTU, e applicando i criteri liquidativi consolidati in giurisprudenza, quali le Tabelle del Tribunale di MI.
• Danno non patrimoniale:
La CTU medico-legale del Dott. le cui conclusioni appaiono logiche, Per_2 motivate e condivisibili, ha accertato un danno biologico permanente del 10%, 8 giorni di ITT al 100%, 40 giorni di ITP al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%.
Utilizzando le Tabelle di MI (edizione 2024, come base di riferimento per l'attualità), si procede alla liquidazione:
o Danno biologico permanente (10% per un soggetto di 64 anni all'epoca del sinistro): € 22.548,00.
o Invalidità Temporanea Totale (8 gg x € 115,00 - valore medio MI 2024 senza personalizzazione): € 920,00.
o Invalidità Temporanea Parziale 75% (40 gg x € 115,00 x 75%): € 3.450,00.
o Invalidità Temporanea Parziale 50% (30 gg x € 115,00 x 50%): € 1.725,00.
o Invalidità Temporanea Parziale 25% (30 gg x € 115,00 x 25%): € 862,50.
o Totale Danno Biologico (permanente + temporaneo): € 29.505,50. La richiesta di personalizzazione del danno deve essere respinta. Sebbene l'attore lamenti la rinuncia alla moto e l'impossibilità di svolgere attività nel tempo libero, tali allegazioni appaiono generiche e non supportate da prove specifiche che dimostrino conseguenze "anomale o del tutto peculiari", eccedenti quelle ordinariamente incluse nella liquidazione tabellare per lesioni di tale entità e per un soggetto di pari età. Le Tabelle di MI già incorporano una quota di danno morale/sofferenza soggettiva, e le conclusioni del CTU ("sofferenza lieve" nei postumi) non giustificano un ulteriore aumento.
o Spese mediche documentate e congrue (come da CTU): € 944,17.
o Totale Danno Non Patrimoniale e Spese Mediche Riconosciuto: € 30.449,67.
• Danno patrimoniale:
o Danno al motoveicolo: La CTU Ing. ha stimato il danno in € 12.850,00 Per_1
(valore ante-sinistro € 13.350,00 meno relitto € 500,00), ritenendo la riparazione antieconomica. Tale importo viene accolto.
o Accessori tecnici danneggiati: La richiesta di € 1.400,00 viene respinta in quanto non adeguatamente provata. La documentazione fotografica e le stime
5 unilaterali non sono sufficienti a determinare con certezza il valore pre-sinistro e l'effettivo danno subito da beni soggetti ad usura, né la loro irrecuperabilità.
o Spese accessorie: Vengono riconosciute le spese documentate: recupero mezzo (€ 244,00), bollo non goduto (€ 37,36) e assicurazione non goduta (€ 82,32).
Vengono respinte le richieste per spese di reperimento e immatricolazione nuovo mezzo (€ 150,00 + € 200,00) e spese non documentate (€ 150,00) in quanto generiche e non provate.
o Totale Danno Patrimoniale Riconosciuto: € 12.850,00 + € 244,00 + € 37,36
+ € 82,32 = € 13.213,68.
• Liquidazione Finale:
o Danno complessivo riconosciuto: € 30.449,67 + € 13.213,68 = € 43.663,35.
o Importo dovuto dalla parte convenuta (70%): € 43.663,35 * 0,70 = €
30.564,35.
o Tale importo deve essere devalutato alla data del sinistro (15.07.2018) e successivamente rivalutato annualmente, applicando gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, fino alla data della presente sentenza.
o Sull'importo così determinato, vanno detratti gli acconti versati, per un totale di € 16.073,92, anch'essi da considerarsi rivalutati dalle date dei rispettivi pagamenti (21.06.2019 e 26.02.2020) alla data odierna.
o Eseguendo un calcolo indicativo (che dovrà essere precisato in sede esecutiva o mediante applicazione di software specifici), il credito residuo ammonta a circa € 14.490,43 (€ 30.564,35 - € 16.073,92), oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, temperato dal concorso di colpa accertato.
Considerato che
la domanda attorea è stata accolta in misura significativa e che la responsabilità prevalente è stata attribuita alla parte convenuta, appare equo porre a carico di il 70% delle spese legali CP_3 sostenute dall'attore, compensando il restante 30%. Le spese di CTU, già liquidate, vengono poste definitivamente a carico delle parti nella medesima proporzione Contr (70% a carico di 30% a carico dell'attore).
________________________________________
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. ACCERTA E DICHIARA che il sinistro stradale avvenuto in data 15.07.2018
è ascrivibile alla responsabilità concorrente del conducente del veicolo FO S AX
6 tg. GL69TSC nella misura del 70% e del Sig. nella misura del 30%. Parte_1
2. CONDANNA l in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, in solido con e CP_2 [...]
, a pagare al Sig. la somma di € Controparte_4 Parte_1
43.663,35, e per l'effetto, tenuto conto della quota di responsabilità del 70% a carico dei convenuti e detratti gli acconti versati, condanna l'
[...]
a versare al Sig. la somma residua di € Controparte_1 Parte_1
14.490,43 (quattordicimilaquattrocentonovanta/43), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come specificato in motivazione sulla somma capitale dovuta (€
30.564,35) dal giorno del sinistro alla data della sentenza, e oltre interessi legali sulla somma residua (€ 14.490,43) dalla data della sentenza al saldo effettivo.
3. CONDANNA l a rifondere al Sig. Controparte_1
il 70% delle spese di lite, liquidate per l'intero come segue. Parte_1
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 5.077,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 761,55
Totale € 5.838,55 oltre contributo unificato, IVA, CPA e rimborso forfettario
15%, dichiarando compensato il restante 30%.
4. PONE le spese delle Consulenze Tecniche d'Ufficio (Ing. e Dott. Per_1
, come già liquidate, definitivamente a carico dell' Per_2 [...] per il 70% e del Sig. per il 30%. Controparte_1 Parte_1
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Treviso, lì 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Deli LucaTreviso, 30/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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