Ordinanza collegiale 7 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2023
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 07/02/2022, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/02/2022
N. 00124/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2020, proposto da
ST LE BE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di IN, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Marino Guadalupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità dell’occupazione di una porzione dell’estensione di mq. 466 del terreno di proprietà del ricorrente sito in Francavilla Fontana, censito nel N.C.E.U. al Fg. 136 p.lle 1190 e 1191, da parte della Provincia di IN, interessata fattualmente dai lavori di ampliamento dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. Calò”,
nonché per la condanna
dell’Amministrazione Provinciale di IN alla riduzione in pristino ed alla restituzione della medesima porzione di terreno e al risarcimento del danno da illegittima occupazione a far data dal 1985, secondo i criteri di cui all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, e, comunque, del danno eventualmente ravvisabile nella perdita della potenzialità edificatoria dell’area residua di proprietà del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di IN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to G. Tanzarella, avv.to T. Scesi in sostituzione dell'avv.to M. Guadalupi;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 30 dicembre 2019 e depositato il 29 gennaio 2020 il ricorrente, proprietario - anche quale erede universale di ST TO - del terreno sito in Francavilla Fontana censito nel N.C.E.U. al Fg. 136 p.lle 1190 e 1191, ha domandato l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione di una porzione dell’estensione di mq. 466 del predetto terreno (ricadente, indistintamente, nelle particelle n. 1190 e 1191 del Fg. 136) da parte della Provincia di IN, che sarebbe stata oggetto di irreversibile trasformazione da parte della medesima Amministrazione Provinciale in conseguenza della realizzazione sulla stessa dei lavori di ampliamento dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. Calò”. Ha, quindi, chiesto, per l’effetto, la condanna della Provincia di IN alla riduzione in pristino ed alla restituzione del medesimo terreno e al risarcimento del danno da illegittima occupazione a far data dal 1985, secondo i criteri di cui all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, e, comunque, del danno eventualmente ravvisabile nella perdita della potenzialità edificatoria dell’area residua di sua proprietà.
1.1 Espone, in particolare, parte ricorrente che con decreto n. 119 del 10 dicembre 1985, emesso dal Sindaco del Comune di Francavilla Fontana ai sensi dell’art. 40 L.R. n. 27 del 16 maggio 1985, veniva disposta, per l’esecuzione del lavori di ampliamento della nuova sede dell’Istituto Tecnico Commerciale “G.Calò” (approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 318 del 28 dicembre 1983 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1044 del 23 maggio 1984), l’occupazione temporanea d’urgenza della superficie di 615 mq. del terreno sito in Francavilla Fontana censito nel N.C.E.U. al Fg. 36 p.lla 76 (attualmente p.lle 1190 e 1191), di proprietà anche del dante causa del ricorrente ST TO.
Aggiunge parte ricorrente che, a seguito di atto di diffida a firma di ST TO del 21 aprile 1987, l’Amministrazione Provinciale di IN, con delibera di Giunta Provinciale n. 2217 del 20 novembre 1987, portava a compimento l’iter amministrativo espropriando il terreno partita 18285 Fg. 36 p.lla 67, per una superficie di mq. 615 al prezzo complessivo di 61.500.000 Lire. Con decreto n. 38 del 25 marzo 1988, il Comune di Francavilla Fontana autorizzava, quindi il pagamento dell’indennità concordata per l’occupazione di 615 mq. della particella suddetta.
Sostiene, tuttavia, parte ricorrente che l’edificazione in ampliamento del suddetto Istituto scolastico avrebbe comportato l’occupazione anche di ulteriori mq. 466 sempre facenti parte delle attuali particelle 1190 e 1191 del Fg. 136 (derivate dal frazionamento dell’originaria particella 67), senza che in relazione a detta area sia mai stato adottato un decreto di esproprio ovvero di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm..
Osserva, in proposito, che l’occupazione di tale ulteriore area di mq. 466 risulterebbe anche dalla esibita nota della Provincia di IN n. 7383 del 2 dicembre 1999.
2. In data 17 marzo 2020 si è costituita in giudizio la Provincia di IN eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
3. Il 10 dicembre 2021 la difesa dell’Amministrazione Provinciale resistente ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. chiedendo preliminarmente di “accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla determinazione del quantum dell’indennità di esproprio/occupazione illegittima in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria” e, in via istruttoria, di “disporre ai sensi dell’art. 66 c.p.a, una Verificazione” volta ad accertare la reale situazione di fatto dell’area.
4. In data 17 dicembre 2021 anche il ricorrente ha depositato memorie difensive.
5. All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio, premesso che pare sussistere la giurisdizione esclusiva dell’adito T.A.R. perché il progetto di ampliamento de quo è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 318 del 28 dicembre 1983 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1044 del 23 maggio 1984 costituente dichiarazione di pubblica utilità, osserva che la causa non appare matura per la decisione di merito.
Il Tribunale ritiene, infatti, necessario, ai fini del decidere, disporre ex art 66 c.p.a. una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente del Collegio dei Geometri di IN (o suo delegato del Collegio), al fine di accertare, in particolare, se nel corso dell’esecuzione dei lavori di ampliamento dell’I.T.C. “G. Calò” di Francavilla Fontana siano stati effettivamente occupati ed irreversibilmente trasformati, come sostenuto in ricorso, anche ulteriori mq. 466 delle p.lle 1190 e 1191 del Fg. 36 di attuale proprietà del ricorrente, se la medesima area rientri o meno in quella oggetto del progetto di ampliamento del predetto Istituto scolastico (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 318 del 28 dicembre 1983 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1044 del 23 maggio 1984) nonché, in ultimo, se in relazione ad essa sia mai stato adottato un decreto di esproprio ovvero di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm.; tanto fornendo anche la pertinente documentazione a comprova.
6.1 Per il compimento della Verificazione si fissa il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al VE nominato dal Tribunale, della presente ordinanza istruttoria.
Il VE comunicherà con congruo anticipo alle parti la data, l’ora e il luogo in cui darà avvio alle operazioni di Verificazione.
Il VE, una volta esaurito l’incarico, redigerà una relazione scritta delle operazioni compiute e dell’attività svolta, indicandone chiaramente le conclusioni. Il VE invierà tale relazione alle parti, fissando alle stesse un termine congruo per formulare le eventuali osservazioni. Una volta scaduto il termine per le osservazioni, il VE provvederà al deposito della relazione finale presso la Segreteria di questo T.A.R., previa integrazione dell’elaborato con la menzione delle osservazioni ricevute dalle parti e delle correlative considerazioni dello stesso VE (dando altresì conto dell’eventuale accoglimento delle osservazioni di parte).
Le parti possono indicare propri tecnici, i quali potranno assistere alle operazioni di Verificazione. I nominativi di tali tecnici dovranno essere comunicati al VE in occasione dell’avvio delle operazioni di Verificazione.
Il VE è fin d’ora autorizzato a prendere visione e ad estrarre copia di ogni atto o documento contenuto nel fascicolo d’ufficio e nei fascicoli di parte.
Il VE è altresì autorizzato a richiedere, a qualunque pubblico depositario, ogni atto o documento, non coperto da segreto, utile all’assolvimento dell'incarico.
Va riservata alla decisione definitiva ogni pronuncia sul compenso da liquidare in favore del VE, sulle altre questioni oggetto della causa e sulle spese processuali del giudizio.
7. La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese in ordine al ricorso, indicato in epigrafe, dispone una Verificazione ex art. 66 c.p.a., affidata al Presidente del Collegio dei Geometri di IN (o suo delegato del Collegio) nominato VE, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 12 ottobre 2022.
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio e al VE nominato dal Tribunale. Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO