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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 850/2025 RG avente ad oggetto:
“ Risarcimento danni - infortunio sul lavoro ”
TRA
- rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1
ON IC e RR AR ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avvocato
SE IC ed elettivamente domiciliata VIA CACCIATORI DEL SILE
27 31100 TREVISO
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/04/2025 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio la Controparte_1
chiedendo « 1) Accertarsi e dichiararsi che
[...]
Con Co ha lavorato alle dipendenze della Parte_1
[...] oltre che da 12.7.2021 al 12.9.2021, anche dal Controparte_3
1.6.2022 al 6.6.2022, svolgendo mansioni di lavapiatti/aiuto cucina rapportabili al livello 7° del CCNL Turismo Alberghi- Confcommercio presso
1 l'Hotel Altinate sito a Jesolo Lido in via Altinate 67. 2) Condannarsi
[...] al pagamento a favore del ricorrente Controparte_4 dell'importo di euro 211,06 a titolo di TFR del periodo 2021 ed euro 419,75 per retribuzioni dei giorni dal 1.6.2022 al 6.6.2022, o la diversa somma che risulterà di giustizia. 3) Accertarsi la responsabilità della convenuta nell'infortunio occorso e di conseguenza condannarla al pagamento dell'importo di euro 7.949,57 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali ed euro 456,65 per danno patrimoniale o il diverso importo che risulterà di giustizia. 4) Con condanna alle spese di lite, con aumento del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 mod. dall'art. 1, lett. b), D.M. n.
37/2018, rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge»
Nel costituirsi Controparte_1
ha contestato la pretesa del ricorrente concludendo « NEL MERITO:
[...]
Rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Spese e competenze integralmente rifuse».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. Il ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda convenuta un primo periodo dal 12/7/21 al 12/9/2021 con regolare contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ed un secondo periodo dal 1/6/2022 al
6/6/2022 non regolarizzato, sempre presso l'Hotel Altinate, svolgendo sempre le stesse mansioni di lavapiatti;
di essere scivolato in data 5/6/2022 verso le ore 22:30, mentre stava lavorando in cucina, su una macchia di olio misto acqua presente sul pavimento sbattendo il gomito al suolo;
che a seguito di Con richiesta d'intervento da parte del ricorrente, l' ha accertato l'esistenza del rapporto di lavoro irregolare e l'intervenuto infortunio come da accertamento
ITL Venezia del 5/9/22, per il quale pende accertamento innanzi all'intestato
Tribunale n. 275/24 RG.
2. La società resistente nega che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle proprie dipendenze nel periodo dal 1^ al 6^ giugno 2022, in quanto a tale data essa non era più titolare della gestione dell'HOTEL
[...
[...] avendo già retrocesso l'azienda alla società HOTEL ALTINATE SNC, CP_6 società nei confronti della quale l'Ispettorato del Lavoro di Venezia aveva svolto gli accertamenti richiamati in ricorso.
3. Dai documenti prodotti dalle parti emerge che effettivamente nel periodo 1-6 giugno 2022 l'HOTEL ALTINATE non era gestito dalla società resistente ma dalla società Controparte_7
., un tanto emerge dalla stessa comunicazione 5/9/22
[...] inviata dalla ITL di Venezia al ricorrente a conclusione dell'accertamento
Ispettivo, ove l'oggetto viene indicato in “R.I.
[...]
; dalla visura camerale della Controparte_7
PST ove a p. 4 è indicata la risoluzione del contratto di affitto in data
21/12/2021; dalla risoluzione del contratto di affitto dell'azienda Hotel Altinate registrata in data 28/12/21 e decorrenza 31/12/2021.
4. Appare dunque pienamente provato che il ricorrente, qualora abbia lavorato dal 1 al 6 giugno 2022 presso l' non ha lavorato alle CP_8 dipendenze della convenuta.
5. La legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di – rispettivamente - soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel
(solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio “ ( ex plurimis Sez. 3,
Sentenza n. 13756 del 14/06/2006).
3 6. Nel caso in esame si verte al di fuori del difetto di legittimazione passiva, ed il ricorso deve essere rigettato.
7. Non sussistono i presupposti per la chiamata in causa della società
HOTEL ALTINATE SNC nei confronti della quale la domanda andava presentata originariamente, non ricorrono alcuna delle ipotesi di cui agli artt.
102, 106 e 107 c.p.c.
8. Sussistono per conto gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, tenuto conto che cedente e cessionaria sono società riconducibili ai medesimi soci con il quale il ricorrente assume di aver sempre interloquito (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n.
77/2018).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta le domande di cui al ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Venezia, all'udienza del 08/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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