Articolo 10 della Legge 3 marzo 1971, n. 153
Articolo 9Articolo 11
Versione
4 maggio 1971
Art. 10.
Ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi in Italia, le normali valutazioni dei titoli di servizio stabilite per il personale insegnante non di ruolo nelle scuole statali di pari ordine in Italia si intendono raddoppiate in favore del personale insegnante non di ruolo di cui all'articolo 9 della presente legge.
La norma di cui al precedente comma si applica anche per il servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
La speciale valutazione di cui al primo comma e' riconosciuta se per il servizio prestato sia stata attribuita la qualifica dalla competente autorita' scolastica italiana di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 . Essa e' riconosciuta altresi', ed alle stesse condizioni, al personale insegnante non di ruolo di cui all'articolo 19, ultimo comma, del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 , assegnato alle scuole governative italiane all'estero, o in servizio all'estero presso scuole italiane legalmente riconosciute o parificate, nonche' in scuole che ricevono contributi dal Ministero degli affari esteri, sempre che queste ultime svolgano interamente i programmi previsti per le corrispondenti scuole statali italiane all'estero.
Entrata in vigore il 4 maggio 1971
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