TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9577 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 18514/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18514/2023 R.G.
TRA
e Parte_1 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SEPE RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTI
E
Controparte_2 in proprio e quale unica socia superstite della AB s.n.c. costituita per il tramite dell'amministratore di sostengo avv. (C.F. Controparte_3
, giusto decreto di nomina del Tribunale di Napoli del C.F._1
2.10.2023, rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO SIMONE, come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come in atti.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies cpc e ss, ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno adito Questo Tribunale per sentir accertare lo stato dei luoghi e per l'effetto sentir dichiarare l'indispensabilità dei lavori necessari al ripristino del solaio e all'esecuzione delle opere necessarie nonché per sentir condannare la resistente al pagamento dell'indennità per il mancato utilizzo dell'immobile.
A sostegno della propria domanda deducevano:
di essere comproprietari, ciascuno al 50%, dell'appartamento facente parte del fabbricato in Procida (NA) che ha un ingresso dalla via Roma n. 47 ed altro dalla via Casale Vittorio Emanuele n. 12;
che sottostante l'appartamento dei ricorrenti vi era l'appartamento così identificato nel Catasto Fabbricati di Procida: “Intestatario AB s.r.l. indirizzo
Via Roma n. 47 piano 2, foglio 4, particella 25, subalterno 11, categoria A/4”, classe 3, vani 2,5 rendita catastale euro 187,22”;
che alla AB s.r.l. l'immobile era pervenuto per acquisto dai coniugi CP_4
e con rogito per notaio di Napoli del 27 dicembre
[...] Persona_1 Per_2
1991;
che la AB s.r.l., con atto per notaio di Napoli del 29 maggio 1995, si Per_3 era trasformata in la cui amministratrice e Parte_2 Controparte_5 socia era ed altra socia;
Persona_1 Controparte_2
che decedeva il 16 aprile 2019 e pertanto restava socia unica Persona_1
la quale era sottoposta ad amministrazione di sostegno Controparte_2 nominata nella persona dell'Avv. Controparte_6
che il solaio intermedio, che fungeva da calpestio dell'appartamento dei ricorrenti per la parte soprastante l'appartamento della AB s.n.c., e che fungeva da copertura dello stesso, era pericolante poiché in avanzato stato di degrado;
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 che lo stato di pericolo e la necessità di provvedere al risanamento statico, era stato più volte comunicato all'avv. amministratrice di Controparte_7 sostegno della , che, nella sua qualità, conferiva incarico Controparte_2 all'architetto di redigere una relazione per individuare i Persona_4 necessari lavori di consolidamento e messa in sicurezza del solaio a copertura dell'immobile di proprietà della nonché per individuare i costi Controparte_2 ed il criterio di ripartizione;
che il Consulente incaricato dalla AB con la sua relazione del 7 febbraio 2022 descriveva lo stato di avanzato degrado della struttura tanto nella struttura portante quanto nelle tompagnature;
che i ricorrenti sollecitava un accordo per la immediata esecuzione dei lavori stante la situazione di pericolo;
che i ricorrenti per sicurezza non utilizzavano il loro immobile;
che vani sono risultati tutti i tentativi id bonario componimento della lite.
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti:
“1) accertato lo stato dei luoghi dichiari che sono indispensabili i lavori di ripristino del solaio così come indicati nel computo metrico della ditta A.M.D. Costruzioni di , con Controparte_8
i relativi costi e per l'effetto:
2) ordini l'immediata esecuzione dei lavori enunciati da ripartire ai sensi dell'art. 1125 c.c., autorizzando i ricorrenti, qualora parte resistente non dovesse adempiere, o non dovesse prestare il suo consenso, o le parti non dovessero trovare un accordo per la loro esecuzione, ad eseguirli a propria cura ed anticipo di spese con ditta, progettista e direttore dei lavori a propria scelta o da nominarsi a seguito di ricorso ex art. 612 c.p.c., condannando poi i resistenti a rimborsare ai ricorrenti la metà di tutti i costi a consuntivo, inclusi oneri di professionisti incaricati ed amministrativi;
3) condanni parte convenuta al pagamento ai ricorrenti dell'indennità per il mancato utilizzo del loro immobile a partire dal 7 luglio 2022, o da quella diversa data che il Tribunale riterrà, quantificata in euro 1.450,00 mensili, o in quella diversa, anche maggiore, somma mensile che il Tribunale riterrà a mezzo c.t.u., che sin da ora si chiede, in caso di opposizione della parte con-venuta, oltre interessi;
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 4) condanni ex art. 614 bis c.p.c. parte convenuta, in caso di mancato adempimento all'ordine di eseguire i lavori, al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere, in misura non inferiore ad euro cento al giorno, oltre interessi;
5) condanni in ogni caso parte convenuta al pagamento delle spese e delle competenze legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese, cassa avvocati ed iva.”
Si costituiva in giudizio la resistente che preliminarmente riteneva improcedibile la domanda. Non contestava le opere e gli interventi da eseguire né si opponeva all'esecuzione dei lavori, ma riteneva necessario un progetto tecnico a firma di un ingegnere strutturista al fine di determinare i lavori da eseguire e, come richiesto dai ricorrenti, il relativo riparto. Infine contestava la richiesta di danni così come formulata.
Rassegnava come in atti le seguenti conclusioni: “1-) in via principale, dichiarare improcedibile la domanda;
2-) nominare un ingegnere strutturista per la redazione del progetto relativo ai lavori di consolidamento e risanamento strutturale del solaio;
3-) rigettare la domanda di risarcimento in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto.”
La causa è stata istruita da Questo Giudicante attraverso le produzioni documentali e mediante CTU.
Le parti nonostante l'espresso invito del Tribunale non addivenivano ad una conciliazione anche nel corso del giudizio ed esaurita integralmente l'attività istruttoria, all'udienza del 15.10.2025, celebratasi ex art. 281 sexies c.p.c.,
Questo Giudice, conformemente al rito operante ratione temporis, riservava la decisione che viene resa con la presente sentenza.
La domanda è fondata solo in parte e deve essere accolta nei termini che si andranno immediatamente a precisare.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 Nell'ottica del rispetto del principio di chiarezza ed analiticità del vaglio cara al
Giudicante si impone, nell'odierna vicenda, una disamina delle singole pretese azionate dal ricorrente.
In buona sostanza parte ricorrente - a fronte dello stato di degrado del solaio intermedio che funge da calpestio dell'appartamento dei ricorrenti - propone al Tribunale, in primo luogo, una domanda volta alla “condanna” alla eliminazione delle cause del pericolo ed all'esecuzione delle opere di ripristino.
Orbene in proposito la parte ricorrente, in sostanza, allega lo stato di pericolo e la necessità di provvedere al risanamento statico del solaio.
In verità occorre notarlo, nell'ottica di una lettura sostanziale attenta della concreta vicenda fattuale cara al Giudicante, in realtà, la parte resistente in relazione alla detta domanda non spiega neanche una reale contestazione.
A corroborare la detta riflessione sufficiente la mera lettura, senza particolare apprensione ermeneutica, della deduzione contenuta nella memoria difensiva di parte resistente stessa: “… solaio oggetto di causa necessita di interventi di consolidamento e risanamento statico…”
In estrema sostanza anche la stessa parte resistente, in ciò inverandosi – ad avviso del Tribunale - un profilo di non contestazione sull'an della necessità delle opere di consolidamento, ritiene necessarie le opere al solaio.
Il vero punctum dolens ed il nucleo reale di contestazione attiene alla natura delle opere da realizzarsi e le modalità di esecuzione delle stesse oggetto di
“diverse” visioni tecniche delle parti ed in cui si sostanzia il primo nucleo centrale della Cognizione Giurisdizionale.
Il Tribunale, al riguardo, ha disposto CTU con la nomina dell'ing. . Persona_5
Orbene il consulente nominato dal Tribunale evidenziava non solo l'effettivo degrado del solaio ma, anch,e ne ricollegava l'eziologia “alla vetustà delle strutture ultrasecolari”.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 Il CTU, attraverso argomentata consulenza indica – alla luce del migliore sapere tecnico – non solo sussistente la situazione di cd. degrado alle strutture di legno del solaio d'interpiano tra i due appartamenti e ma precisa, altresì, che “il solaio calcolato non ha il grado di sicurezza richiesto dalla legge e deve essere demolito e ricostruito per una superfice di mq 31.35.”.
Il CTU - a fronte dell'espresso quesito formulato dal Tribunale - indica i lavori necessari per l'eliminazione del detto stato di pericolo e i relativi costi da sostenere e le opere da eseguire
Lo stesso ausiliario descrive le opere da realizzare;
ne indica i costi e, finanche, alla luce del sapere tecnico come demandato dal Tribunale, l'arco temporale ritenuto necessario per l'esecuzione delle stesse.
Le opere indicate dal CTU, appiano, ad avviso del Tribunale, idonee a garantire la soddisfazione del bene della vita oggetto della domanda proposta dai ricorrenti e la cui esecuzione, dunque, deve essere ordinata alle parti l'immediata esecuzione degli stessi, sulla base del progetto redatto dal CTU, nel rispetto di ogni normativa primaria e regolamentare nonché prescrizione amministrativa in relazione alla tipologia di intervento da realizzarsi come indicato dal CTU nella relazione depositata.
L'ordine di esecuzione ed i relativi costi deve essere eseguito e sostenuto da entrambi le parti in quanto solaio interpiano tra due appartamenti, che deve essere riparato dai comunisti in parti eguali ai sensi dell'articolo 1125 del c.c. per la presunzione assoluta di comunione tra loro del solaio, come, per la verità, in maniera del tutto corretta domandato dalla difesa di parte ricorrente.
L'accoglimento della domanda diretta all'esecuzione delle opere non esonera il
Tribunale dal vaglio dell'ulteriore domanda risarcitoria tesa, in estrema sostanza, all'esercizio da parte dei ricorrenti della tutela cd. risarcitoria per mancato godimento del bene a causa della presunta inerzia della resistente nella propria qualità di amministratrice di sostegno.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6 In tale aspetto si coglie il maggior profilo di contrasto tra le parti.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
In primo luogo non si condivide affatto da parte del Tribunale la tesi di parte ricorrente, pur se suggestiva e quanto mai argomentata, della dommatica del danno in re ipsa.
In verità - ritiene il Tribunale - che il cd. danno da mancato utilizzo non può certo in maniera apodittica essere considerato in re ipsa, bensì eventualmente quale danno cd. presunto ma non può esonerare il richiedente dall'allegazione di circostanze idonee ad evidenziare la concreta intenzione di mettere “a frutto” l'immobile e di fruire dell'immobile stesso.
La detta affermazione, ad avviso del Giudicante ed a cui si intende espressamente dar seguito, trova conforto, finanche, riflessione autorevolissima delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che si sono pronunciate con la sentenza del 15/11/2022, n.33645.
Nella estremamente più significativa ( anche sotto il profilo cd. del disvalore della condotta dannosa ) ipotesi di occupazione senza titolo le Sezioni Unite hanno affermato che non è il mero “non uso” ad essere oggetto della pretesa risarcitoria, bensì la perdita subita che attiene alla compressione e compromissione del godimento, diretto od anche indiretto mediante il corrispettivo dello stesso godimento concesso ad altri.
In sostanza l'attore deve, pur sempre, allegare che intendeva godere del proprio diritto “usando”, in estrema sostanza, lo stesso, circostanza che gli è stata impedita dalla condotta danneggiante del convenuto. Non è la mera inerzia ad essere risarcita, ma la negazione, per effetto dell'altrui condotta, della facoltà di utilizzo manifestazione primaria del diritto di proprietà.
In altri termini anche nelle ipotesi di mancato utilizzo - giova assolutamente rilevarlo con impostazione ermeneutica cui si intende dare continuità - non si
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
7 afferma una sorta di “rinascita” della figura del “danno in re ipsa”, piuttosto con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile
2022, n. 12865).
Del resto – appare giusto sottolinearlo – nella direzione del cd. danno presunto
(da allegare, dunque, nella sua dimensione fattuale che impone, pur sempre, alla parte che intende invocarlo quanto meno una specifica allegazione dei fatti) si era già pronunciato Questo Stesso Giudicante in diverse precedenti occasioni anche antecedenti all'insegnamento delle Sezioni Unite.
Orbene, ferme le riflessioni circa l'esclusione della dommatica del danno in re ipsa e pur volendo aderire alla stessa tesi della difesa di parte ricorrente in omaggio alla ragione più liquida, in ogni caso, la domanda è infondata richiedendo la pretesa risarcitoria pur sempre la riferibilità alla parte danneggiante.
Orbene la parte ricorrente pone a fondamento la presunta inerzia della parte resistente nell'esecuzione delle opere che sarebbe, nella citata prospettazione, foriera di danno.
Tale circostanza – espressamente contestata dalla difesa di parte resistente – non solo non ha trovato riscontro nell'odierna vicenda processuale ma finanche, nel concreto vaglio di merito affidato al Tribunale, in verità, ottiene numerosi indici di senso contrario.
In primo luogo va notato che, fin dalla fase di costituzione in giudizio, la parte resistente non si è “opposta” ( rectius “non ha contestato” nel senso supra chiarito) all'individuazione dei lavori al solaio ed all'esecuzione degli stessi.
Del pari, in una concreta lettura di buona fede che deve ispirare il rapporto tra le parti, va osservato come anche in precedenza all'instaurazione del giudizio non si registra un'inerzia colpevole della parte resistente che, al contrario,
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
8 incaricava ( cfr. allegato agli atti oltre che non contestato ) proprio tecnico ( cfr perizia a firma dell'arch. ) per l'individuazione delle delle opere da Per_6 eseguirsi.
La stessa circostanza, peraltro, non è oggetto di contestazione, come detto ad opera della parte ricorrente, che, però, ritiene la detta perizia “… dell'architetto
tecnico incaricato dalla AB, è carente… “ ( testuale in Persona_4 ricorso ), proponendo una diversa “lettura tecnica”.
In sostanza non vi è ad opera della parte resistente una “volontà” di sottrarsi all'esecuzione delle opere , piuttosto, un contrasto tecnico tra le stesse parti circa le modalità attuative oggetto di diverse “visioni” che hanno trovato compendio solo nella relazione depositata dal CTU ad opera del Tribunale.
In altri e sostanziali termini non vi è ad opera della resistente alcuna condotta impeditiva alle opere al solaio , ma il contrasto tra le stesse parti circa le modalità che hanno imposto il ricorso dell'accesso alla tutela giurisdizionale.
Del resto, a fronte della necessità urgente del provvedere, ben avrebbe potuto qualsiasi parte azionare lo strumentario in materia ampiamente offerto dal
Legislatore sia per “cristallizzare la situazione di fatti” sia per ordinare l'esecuzione dei lavori necessari in via di urgenza al fine di scongiurare ulteriori danni: ma tale scelta risponde a valutazioni delle singole parti processuali.
Al contrario alcuna condotta ostativa all'esecuzione degli stessi lavori è emersa ad opera della resistente nella vicenda processuale per le ragioni espresse e, dunque, alcuna imputabilità del fatto dannoso può attribuirsi alla stessa fondando una pretesa risarcitoria. Ben diversa sarebbe stata l'ipotesi di mancata realizzazione di opere a seguito di accertamento tecnico per eventuale
“ostruzionismo” ad opera della parte resistente ma tale circostanza non ricorre nell'odierna vicenda processuale.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
9 Peraltro – giova rilevarlo anche al fine del vaglio della complessiva condotta delle parti – anche a seguito del deposito della perizia entrambi le parti non hanno inteso eseguire le opere immediatamente.
Per tali ragioni la domanda risarcitoria di parte ricorrente deve essere rigettata.
Resta da vagliare il regime delle spese di giudizio.
Le spese tutte devono seguire la soccombenza per la quota del 50% e liquidate come da dispositivo atteso che anche, in relazione alla sola mera domanda accolta di esecuzione delle opere, la parte ricorrente ha visto, in ogni caso, affermarsi la fondatezza della propria pretesa sostanziale avendo dovuto necessariamente adire l'Autorità Giurisdizionale per l'individuazione delle opere stesse.
Le stesse sono liquidate in ragione dei parametri di cui al d.m. 55/0214 - come aggiornato- considerando in relazione allo “scaglione” di riferimento i valori cd. “medi” stante la natura delle questioni e - solo per la fase decisoria stante la minore complessità dell'attività difensiva svolta in relazione alla detta fase- i valori ridotti
La restante quota di spese, così come quelle di CTU, vengono compensate al
50% tra le parti non solo in ragione del rigetto della domanda risarcitoria, ma anche, per la valutazione di merito, di avere entrambi originato la necessità della consulenza cui la parte ricorrente è stata “necessitata” per l'individuazione delle opere stesse da eseguirsi.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede a. In accoglimento parziale della domanda proposta da parte ricorrente ordina ad entrambi le parti l'immediata esecuzione, a cura e spese delle stesse,
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
10 nella misura del 50%, , di tutti i lavori ed opere, come analiticamente indicati e descritti nel relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in
Cancelleria, con modalità telematica, in data 17.12.2024 dal CTU Ing.
nel rispetto ogni prescrizione normativa, regolamentare e Persona_5 amministrativa con le preventive e prescritte autorizzazioni, ove dovute della P.A., e previsa preventiva verifica immediatamente prodromica alla realizzazione delle dette opere delle condizioni statiche - come indicate nella citata relazione;
b. Rigetta ogni altra domanda dei ricorrenti come azionate e per i motivi espressi;
c. Compensa la quota del 50% delle le spese di lite tra le parti costituite;
d. Condanna parte resistente – compiutamente identificati in atti - al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 273,00 per spese ed €
3082,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge;
e. Pone definitivamente le spese di consulenza liquidate con separato decreto a carico di entrambi le parti nella misura del 50% con diritto della parte ricorrente all'eventuale rimborso di quanto già eventualmente corrisposto a detto titolo e, fermo quanto detto circa il riparto, con riscossione in solido tra entrambi parti.
Napoli, 23/10/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18514/2023 R.G.
TRA
e Parte_1 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SEPE RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTI
E
Controparte_2 in proprio e quale unica socia superstite della AB s.n.c. costituita per il tramite dell'amministratore di sostengo avv. (C.F. Controparte_3
, giusto decreto di nomina del Tribunale di Napoli del C.F._1
2.10.2023, rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO SIMONE, come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come in atti.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies cpc e ss, ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno adito Questo Tribunale per sentir accertare lo stato dei luoghi e per l'effetto sentir dichiarare l'indispensabilità dei lavori necessari al ripristino del solaio e all'esecuzione delle opere necessarie nonché per sentir condannare la resistente al pagamento dell'indennità per il mancato utilizzo dell'immobile.
A sostegno della propria domanda deducevano:
di essere comproprietari, ciascuno al 50%, dell'appartamento facente parte del fabbricato in Procida (NA) che ha un ingresso dalla via Roma n. 47 ed altro dalla via Casale Vittorio Emanuele n. 12;
che sottostante l'appartamento dei ricorrenti vi era l'appartamento così identificato nel Catasto Fabbricati di Procida: “Intestatario AB s.r.l. indirizzo
Via Roma n. 47 piano 2, foglio 4, particella 25, subalterno 11, categoria A/4”, classe 3, vani 2,5 rendita catastale euro 187,22”;
che alla AB s.r.l. l'immobile era pervenuto per acquisto dai coniugi CP_4
e con rogito per notaio di Napoli del 27 dicembre
[...] Persona_1 Per_2
1991;
che la AB s.r.l., con atto per notaio di Napoli del 29 maggio 1995, si Per_3 era trasformata in la cui amministratrice e Parte_2 Controparte_5 socia era ed altra socia;
Persona_1 Controparte_2
che decedeva il 16 aprile 2019 e pertanto restava socia unica Persona_1
la quale era sottoposta ad amministrazione di sostegno Controparte_2 nominata nella persona dell'Avv. Controparte_6
che il solaio intermedio, che fungeva da calpestio dell'appartamento dei ricorrenti per la parte soprastante l'appartamento della AB s.n.c., e che fungeva da copertura dello stesso, era pericolante poiché in avanzato stato di degrado;
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 che lo stato di pericolo e la necessità di provvedere al risanamento statico, era stato più volte comunicato all'avv. amministratrice di Controparte_7 sostegno della , che, nella sua qualità, conferiva incarico Controparte_2 all'architetto di redigere una relazione per individuare i Persona_4 necessari lavori di consolidamento e messa in sicurezza del solaio a copertura dell'immobile di proprietà della nonché per individuare i costi Controparte_2 ed il criterio di ripartizione;
che il Consulente incaricato dalla AB con la sua relazione del 7 febbraio 2022 descriveva lo stato di avanzato degrado della struttura tanto nella struttura portante quanto nelle tompagnature;
che i ricorrenti sollecitava un accordo per la immediata esecuzione dei lavori stante la situazione di pericolo;
che i ricorrenti per sicurezza non utilizzavano il loro immobile;
che vani sono risultati tutti i tentativi id bonario componimento della lite.
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti:
“1) accertato lo stato dei luoghi dichiari che sono indispensabili i lavori di ripristino del solaio così come indicati nel computo metrico della ditta A.M.D. Costruzioni di , con Controparte_8
i relativi costi e per l'effetto:
2) ordini l'immediata esecuzione dei lavori enunciati da ripartire ai sensi dell'art. 1125 c.c., autorizzando i ricorrenti, qualora parte resistente non dovesse adempiere, o non dovesse prestare il suo consenso, o le parti non dovessero trovare un accordo per la loro esecuzione, ad eseguirli a propria cura ed anticipo di spese con ditta, progettista e direttore dei lavori a propria scelta o da nominarsi a seguito di ricorso ex art. 612 c.p.c., condannando poi i resistenti a rimborsare ai ricorrenti la metà di tutti i costi a consuntivo, inclusi oneri di professionisti incaricati ed amministrativi;
3) condanni parte convenuta al pagamento ai ricorrenti dell'indennità per il mancato utilizzo del loro immobile a partire dal 7 luglio 2022, o da quella diversa data che il Tribunale riterrà, quantificata in euro 1.450,00 mensili, o in quella diversa, anche maggiore, somma mensile che il Tribunale riterrà a mezzo c.t.u., che sin da ora si chiede, in caso di opposizione della parte con-venuta, oltre interessi;
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 4) condanni ex art. 614 bis c.p.c. parte convenuta, in caso di mancato adempimento all'ordine di eseguire i lavori, al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere, in misura non inferiore ad euro cento al giorno, oltre interessi;
5) condanni in ogni caso parte convenuta al pagamento delle spese e delle competenze legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese, cassa avvocati ed iva.”
Si costituiva in giudizio la resistente che preliminarmente riteneva improcedibile la domanda. Non contestava le opere e gli interventi da eseguire né si opponeva all'esecuzione dei lavori, ma riteneva necessario un progetto tecnico a firma di un ingegnere strutturista al fine di determinare i lavori da eseguire e, come richiesto dai ricorrenti, il relativo riparto. Infine contestava la richiesta di danni così come formulata.
Rassegnava come in atti le seguenti conclusioni: “1-) in via principale, dichiarare improcedibile la domanda;
2-) nominare un ingegnere strutturista per la redazione del progetto relativo ai lavori di consolidamento e risanamento strutturale del solaio;
3-) rigettare la domanda di risarcimento in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto.”
La causa è stata istruita da Questo Giudicante attraverso le produzioni documentali e mediante CTU.
Le parti nonostante l'espresso invito del Tribunale non addivenivano ad una conciliazione anche nel corso del giudizio ed esaurita integralmente l'attività istruttoria, all'udienza del 15.10.2025, celebratasi ex art. 281 sexies c.p.c.,
Questo Giudice, conformemente al rito operante ratione temporis, riservava la decisione che viene resa con la presente sentenza.
La domanda è fondata solo in parte e deve essere accolta nei termini che si andranno immediatamente a precisare.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 Nell'ottica del rispetto del principio di chiarezza ed analiticità del vaglio cara al
Giudicante si impone, nell'odierna vicenda, una disamina delle singole pretese azionate dal ricorrente.
In buona sostanza parte ricorrente - a fronte dello stato di degrado del solaio intermedio che funge da calpestio dell'appartamento dei ricorrenti - propone al Tribunale, in primo luogo, una domanda volta alla “condanna” alla eliminazione delle cause del pericolo ed all'esecuzione delle opere di ripristino.
Orbene in proposito la parte ricorrente, in sostanza, allega lo stato di pericolo e la necessità di provvedere al risanamento statico del solaio.
In verità occorre notarlo, nell'ottica di una lettura sostanziale attenta della concreta vicenda fattuale cara al Giudicante, in realtà, la parte resistente in relazione alla detta domanda non spiega neanche una reale contestazione.
A corroborare la detta riflessione sufficiente la mera lettura, senza particolare apprensione ermeneutica, della deduzione contenuta nella memoria difensiva di parte resistente stessa: “… solaio oggetto di causa necessita di interventi di consolidamento e risanamento statico…”
In estrema sostanza anche la stessa parte resistente, in ciò inverandosi – ad avviso del Tribunale - un profilo di non contestazione sull'an della necessità delle opere di consolidamento, ritiene necessarie le opere al solaio.
Il vero punctum dolens ed il nucleo reale di contestazione attiene alla natura delle opere da realizzarsi e le modalità di esecuzione delle stesse oggetto di
“diverse” visioni tecniche delle parti ed in cui si sostanzia il primo nucleo centrale della Cognizione Giurisdizionale.
Il Tribunale, al riguardo, ha disposto CTU con la nomina dell'ing. . Persona_5
Orbene il consulente nominato dal Tribunale evidenziava non solo l'effettivo degrado del solaio ma, anch,e ne ricollegava l'eziologia “alla vetustà delle strutture ultrasecolari”.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 Il CTU, attraverso argomentata consulenza indica – alla luce del migliore sapere tecnico – non solo sussistente la situazione di cd. degrado alle strutture di legno del solaio d'interpiano tra i due appartamenti e ma precisa, altresì, che “il solaio calcolato non ha il grado di sicurezza richiesto dalla legge e deve essere demolito e ricostruito per una superfice di mq 31.35.”.
Il CTU - a fronte dell'espresso quesito formulato dal Tribunale - indica i lavori necessari per l'eliminazione del detto stato di pericolo e i relativi costi da sostenere e le opere da eseguire
Lo stesso ausiliario descrive le opere da realizzare;
ne indica i costi e, finanche, alla luce del sapere tecnico come demandato dal Tribunale, l'arco temporale ritenuto necessario per l'esecuzione delle stesse.
Le opere indicate dal CTU, appiano, ad avviso del Tribunale, idonee a garantire la soddisfazione del bene della vita oggetto della domanda proposta dai ricorrenti e la cui esecuzione, dunque, deve essere ordinata alle parti l'immediata esecuzione degli stessi, sulla base del progetto redatto dal CTU, nel rispetto di ogni normativa primaria e regolamentare nonché prescrizione amministrativa in relazione alla tipologia di intervento da realizzarsi come indicato dal CTU nella relazione depositata.
L'ordine di esecuzione ed i relativi costi deve essere eseguito e sostenuto da entrambi le parti in quanto solaio interpiano tra due appartamenti, che deve essere riparato dai comunisti in parti eguali ai sensi dell'articolo 1125 del c.c. per la presunzione assoluta di comunione tra loro del solaio, come, per la verità, in maniera del tutto corretta domandato dalla difesa di parte ricorrente.
L'accoglimento della domanda diretta all'esecuzione delle opere non esonera il
Tribunale dal vaglio dell'ulteriore domanda risarcitoria tesa, in estrema sostanza, all'esercizio da parte dei ricorrenti della tutela cd. risarcitoria per mancato godimento del bene a causa della presunta inerzia della resistente nella propria qualità di amministratrice di sostegno.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6 In tale aspetto si coglie il maggior profilo di contrasto tra le parti.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
In primo luogo non si condivide affatto da parte del Tribunale la tesi di parte ricorrente, pur se suggestiva e quanto mai argomentata, della dommatica del danno in re ipsa.
In verità - ritiene il Tribunale - che il cd. danno da mancato utilizzo non può certo in maniera apodittica essere considerato in re ipsa, bensì eventualmente quale danno cd. presunto ma non può esonerare il richiedente dall'allegazione di circostanze idonee ad evidenziare la concreta intenzione di mettere “a frutto” l'immobile e di fruire dell'immobile stesso.
La detta affermazione, ad avviso del Giudicante ed a cui si intende espressamente dar seguito, trova conforto, finanche, riflessione autorevolissima delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che si sono pronunciate con la sentenza del 15/11/2022, n.33645.
Nella estremamente più significativa ( anche sotto il profilo cd. del disvalore della condotta dannosa ) ipotesi di occupazione senza titolo le Sezioni Unite hanno affermato che non è il mero “non uso” ad essere oggetto della pretesa risarcitoria, bensì la perdita subita che attiene alla compressione e compromissione del godimento, diretto od anche indiretto mediante il corrispettivo dello stesso godimento concesso ad altri.
In sostanza l'attore deve, pur sempre, allegare che intendeva godere del proprio diritto “usando”, in estrema sostanza, lo stesso, circostanza che gli è stata impedita dalla condotta danneggiante del convenuto. Non è la mera inerzia ad essere risarcita, ma la negazione, per effetto dell'altrui condotta, della facoltà di utilizzo manifestazione primaria del diritto di proprietà.
In altri termini anche nelle ipotesi di mancato utilizzo - giova assolutamente rilevarlo con impostazione ermeneutica cui si intende dare continuità - non si
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
7 afferma una sorta di “rinascita” della figura del “danno in re ipsa”, piuttosto con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile
2022, n. 12865).
Del resto – appare giusto sottolinearlo – nella direzione del cd. danno presunto
(da allegare, dunque, nella sua dimensione fattuale che impone, pur sempre, alla parte che intende invocarlo quanto meno una specifica allegazione dei fatti) si era già pronunciato Questo Stesso Giudicante in diverse precedenti occasioni anche antecedenti all'insegnamento delle Sezioni Unite.
Orbene, ferme le riflessioni circa l'esclusione della dommatica del danno in re ipsa e pur volendo aderire alla stessa tesi della difesa di parte ricorrente in omaggio alla ragione più liquida, in ogni caso, la domanda è infondata richiedendo la pretesa risarcitoria pur sempre la riferibilità alla parte danneggiante.
Orbene la parte ricorrente pone a fondamento la presunta inerzia della parte resistente nell'esecuzione delle opere che sarebbe, nella citata prospettazione, foriera di danno.
Tale circostanza – espressamente contestata dalla difesa di parte resistente – non solo non ha trovato riscontro nell'odierna vicenda processuale ma finanche, nel concreto vaglio di merito affidato al Tribunale, in verità, ottiene numerosi indici di senso contrario.
In primo luogo va notato che, fin dalla fase di costituzione in giudizio, la parte resistente non si è “opposta” ( rectius “non ha contestato” nel senso supra chiarito) all'individuazione dei lavori al solaio ed all'esecuzione degli stessi.
Del pari, in una concreta lettura di buona fede che deve ispirare il rapporto tra le parti, va osservato come anche in precedenza all'instaurazione del giudizio non si registra un'inerzia colpevole della parte resistente che, al contrario,
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
8 incaricava ( cfr. allegato agli atti oltre che non contestato ) proprio tecnico ( cfr perizia a firma dell'arch. ) per l'individuazione delle delle opere da Per_6 eseguirsi.
La stessa circostanza, peraltro, non è oggetto di contestazione, come detto ad opera della parte ricorrente, che, però, ritiene la detta perizia “… dell'architetto
tecnico incaricato dalla AB, è carente… “ ( testuale in Persona_4 ricorso ), proponendo una diversa “lettura tecnica”.
In sostanza non vi è ad opera della parte resistente una “volontà” di sottrarsi all'esecuzione delle opere , piuttosto, un contrasto tecnico tra le stesse parti circa le modalità attuative oggetto di diverse “visioni” che hanno trovato compendio solo nella relazione depositata dal CTU ad opera del Tribunale.
In altri e sostanziali termini non vi è ad opera della resistente alcuna condotta impeditiva alle opere al solaio , ma il contrasto tra le stesse parti circa le modalità che hanno imposto il ricorso dell'accesso alla tutela giurisdizionale.
Del resto, a fronte della necessità urgente del provvedere, ben avrebbe potuto qualsiasi parte azionare lo strumentario in materia ampiamente offerto dal
Legislatore sia per “cristallizzare la situazione di fatti” sia per ordinare l'esecuzione dei lavori necessari in via di urgenza al fine di scongiurare ulteriori danni: ma tale scelta risponde a valutazioni delle singole parti processuali.
Al contrario alcuna condotta ostativa all'esecuzione degli stessi lavori è emersa ad opera della resistente nella vicenda processuale per le ragioni espresse e, dunque, alcuna imputabilità del fatto dannoso può attribuirsi alla stessa fondando una pretesa risarcitoria. Ben diversa sarebbe stata l'ipotesi di mancata realizzazione di opere a seguito di accertamento tecnico per eventuale
“ostruzionismo” ad opera della parte resistente ma tale circostanza non ricorre nell'odierna vicenda processuale.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
9 Peraltro – giova rilevarlo anche al fine del vaglio della complessiva condotta delle parti – anche a seguito del deposito della perizia entrambi le parti non hanno inteso eseguire le opere immediatamente.
Per tali ragioni la domanda risarcitoria di parte ricorrente deve essere rigettata.
Resta da vagliare il regime delle spese di giudizio.
Le spese tutte devono seguire la soccombenza per la quota del 50% e liquidate come da dispositivo atteso che anche, in relazione alla sola mera domanda accolta di esecuzione delle opere, la parte ricorrente ha visto, in ogni caso, affermarsi la fondatezza della propria pretesa sostanziale avendo dovuto necessariamente adire l'Autorità Giurisdizionale per l'individuazione delle opere stesse.
Le stesse sono liquidate in ragione dei parametri di cui al d.m. 55/0214 - come aggiornato- considerando in relazione allo “scaglione” di riferimento i valori cd. “medi” stante la natura delle questioni e - solo per la fase decisoria stante la minore complessità dell'attività difensiva svolta in relazione alla detta fase- i valori ridotti
La restante quota di spese, così come quelle di CTU, vengono compensate al
50% tra le parti non solo in ragione del rigetto della domanda risarcitoria, ma anche, per la valutazione di merito, di avere entrambi originato la necessità della consulenza cui la parte ricorrente è stata “necessitata” per l'individuazione delle opere stesse da eseguirsi.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede a. In accoglimento parziale della domanda proposta da parte ricorrente ordina ad entrambi le parti l'immediata esecuzione, a cura e spese delle stesse,
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
10 nella misura del 50%, , di tutti i lavori ed opere, come analiticamente indicati e descritti nel relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in
Cancelleria, con modalità telematica, in data 17.12.2024 dal CTU Ing.
nel rispetto ogni prescrizione normativa, regolamentare e Persona_5 amministrativa con le preventive e prescritte autorizzazioni, ove dovute della P.A., e previsa preventiva verifica immediatamente prodromica alla realizzazione delle dette opere delle condizioni statiche - come indicate nella citata relazione;
b. Rigetta ogni altra domanda dei ricorrenti come azionate e per i motivi espressi;
c. Compensa la quota del 50% delle le spese di lite tra le parti costituite;
d. Condanna parte resistente – compiutamente identificati in atti - al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 273,00 per spese ed €
3082,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge;
e. Pone definitivamente le spese di consulenza liquidate con separato decreto a carico di entrambi le parti nella misura del 50% con diritto della parte ricorrente all'eventuale rimborso di quanto già eventualmente corrisposto a detto titolo e, fermo quanto detto circa il riparto, con riscossione in solido tra entrambi parti.
Napoli, 23/10/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
11