Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 159 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022, avverso la sentenza n. 2729/2021(RG 5689/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di
Taranto in materia di conversione contratti a termine, promossa da:
Parte 1
rappr. e difesa dall' avv. F. DEL VECCHIO e A.V.F. SCHINAIA
- Appellante - contro
Controparte_1 n persona del legale rappresentante pro tempore rappr. e difesa dall'avv. E. C. SCHIAVONE
-Appellata-
OGGETTO: "nullità e conversione contratti a termine"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente depositato il 2/5/2022 Parte 1 ha impugnato la sentenza che ha rigettato la sua domanda di accertamento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato intercorsi dal 16/3/2017 al 30/3/2017; dal 4/7/2017 al 31/12/2017(con una proroga); dal 9/3/2018 al 28/3/2018(con una proroga); dal 2/6/2018 al 31/8/2018(con due proroghe); dal 7/11/2018 al 31/1/2019; dal 4/2/2019 al 30/6/2019; dal 1/7/2019 al 30/3/2020, per asserito contrato con la disciplina dei contratti a termine come disciplinata dalla legge 96/2018 che ha modificato il d.lvo 81/2015, in ordine alla durata, superiore a quella stabilita dalla legge e alla causale, mancante in alcun contratti. Il Tribunale ha rigettato la domanda, riconoscendo il ricorrente decaduto dal poter impugnare tutti i contratti precedenti all'ultimo; mentre con riguardo all'ultimo
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per non avere considerato la vicenda contrattuale unitariamente, a prescindere dalle interruzioni tra un contratto e l'altro, ritenendo il superamento del limite dei 24 mesi, come stabilito dalla legge;
per avere ritenuto legittimo l'accordo di prossimità, che invece risultava privo di causa e in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare con la clausola n. 5 della direttiva n. 70/99 sulla durata massima dei contratti a termine, avendo la stessa previsto che, in caso di superamento della durata di 36 mesi, si configura un abuso dello strumento del contratto a termine. Non avrebbe dovuto, poi, il giudice acconsentire al deposito tardivo, da parte della società, del documento di valutazione dei rischi. Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, ossia accertamento dei contratti a termine e conversione sin dalla stipula del primo rapporto, oltre al risarcimento del danno.
Si è costituita l'appellata riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
Come è evidente dalla sequenza degli stessi contratti, i contratti si sono succeduti negli anni con ampie soluzioni di continuità, senza potersi compiere alcun affidamento da parte del ricorrente sulla rinnovazione dello stesso contratto nell'anno o nei mesi successivi. Già questo elemento fattuale depone per la conclusione, secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto impugnare ciascun contratto alla sua cessazione nel rispetto del termine di legge(60 per l'impugnativa stragiudiziale e 180 per quella giudiziale), non essendo possibile compiere una valutazione di unicità dei contratti a termine ex ante.
Peraltro la Cassazione è ferma nel ritenere che la valutazione di unicità della causa che sorregge una sequenza di contratti a termine, può valutarsi solo ex post in sede giudiziale, ragion per cui intanto il lavoratore è tenuto ad impugnare ogni singolo contratto nei termini di legge, tanto più nel caso di specie in cui i contratti non si sono succeduti senza soluzione di continuità.
Sul punto si riporta l'ultimo orientamento espresso dalla Cassazione, secondo cui “Ritiene il
Collegio che anche nell'ambito della specifica disciplina dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001 per i contratti a termine valgano i principi già affermati da questa Corte in numerose sentenze rese nell'ambito dei contratti di somministrazione a tempo determinato nelle quali si è già avuto occasione di confrontarsi con il tema della capacità espansiva dell'impugnazione dell'ultimo contratto di lavoro a termine anche a quelli che lo hanno preceduto proprio con riferimento all'ipotesi in cui tra un contratto e l'altro sia intercorso un termine inferiore a quello utile per l'impugnazione stragiudiziale (cfr. Cass. 25/02/2020 n. 5037). In quella sede, nel richiamare altre pronunce (Cass. n. 30134, 30135, 30136, 32702 del 2018 e nn. 422, 2283 e 24356 del 2019) si è ribadito il principio secondo cui: «in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa». In particolare, va condiviso l'orientamento espresso da questa Corte già con la sentenza 08/02/2020 n. 2420 con la quale era stato affermato che il termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, come successivamente modificato, decorre, per i contratti di somministrazione, dalla data di scadenza originariamente pattuita.
8.2. In quella sede si specificò che il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte dei contratti di somministrazione, a differenza di quanto previsto per i contratti a termine, non autorizzava di per sé il lavoratore a nutrire alcun affidamento tale da rendere necessaria una comunicazione del datore di lavoro. Nel confermare tale statuizione anche con riguardo ai contratti a termine, sembra opportuno chiarire che, al di fuori dei casi specifici previsti dall'art. 5 commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 per i quali la reiterazione del contratto a termine comporta per legge che il secondo contratto si consideri a tempo indeterminato ovvero che il rapporto sia tale sin dalla stipula del primo contratto ( è questo il caso della successione di assunzioni a termine senza soluzione di continuità) (cfr. 11/03/2022 n. 8038), la mera reiterazione dei contratti a termine non può ingenerare alcun affidamento del lavoratore. In continuità con quanto già affermato nell'ambito della somministrazione a termine va ribadito allora che, al di fuori dei casi su richiamati, la singolarità dei contratti e l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro evidenzia la necessità che a ciascuno di essi si applichino le regole inerenti alla loro impugnabilità, venendo altrimenti anticipata in modo non giustificato una eventuale considerazione unitaria del rapporto lavorativo, estranea al fatto storico allegato, il cui rilievo giuridico è oggetto della domanda avanzata"¹.
Correttamente allora il Tribunale lo ha dichiarato decaduto dal poter impugnare tutti i contratti tranne l'ultimo, visto che la prima impugnativa stragiudiziale è del 9/7/2020.
In ordine all'ultimo, esso risulta stipulato in attuazione dell'art 18 D.lvo 81/2015 e dell'accordo sindacale territoriale del 20/12/2018, espressamente richiamato in contratto. Gli accordi di prossimità sono autorizzati dal legislatore, all'art 8 L 14/2011 e consentono la stipula di contratti a termine in deroga alle disposizioni di legge che regolano la materia, quanto alla durata, alla necessità di una causale, al superamento del limite del 20%. purchè il contratto realizzi uno degli scopi indicati dalla stessa legge del 2011.
Nel caso di specie l'accordo di prossimità del 20/12/2018, chiarisce espressamente che nel territorio tarantino bisogna rilanciare e rafforzare le imprese che lavorano nell'ambito del siderurgico sulla base di commesse da parte dell'acciaieria ex Ilva di Taranto, poiché tali imprese stanno attraversando un periodo di crisi, anche a causa delle vicende che hanno interessato lo stabilimento stesso. Per questo occorre garantire loro strumenti di assunzione flessibili che possano assicurare loro il personale necessario per l'espletamento dei contratti appaltati per la durata degli stessi, così accrescendo le possibilità di impiego da parte della manodopera del territorio. Dunque una doppia causale perseguiva tale contratto di prossimità, sia quella di agevolare l'attività di queste imprese consentendo loro di assumere personale nei periodi in cui avessero commesse senza essere tenute a retribuirgli anche negli altri periodi, ma anche rafforzare l'occupazione in un territorio fortemente depresso rispetto alla media nazionale.
Tali finalità rispondono appieno a quelle imposte dalla legge che ha regolamentato tali accordi e giustificano le deroghe come previste dallo stesso accordo, ossia alla durata del contratto, alla necessità di apporre una causale espressa, al superamento del limite del 20% di lavoratori a termine.
Non si pone poi un problema di violazione della norma della direttiva comunitaria richiamata, perché il contratto non supera i 36 mesi e invero nemmeno tutti i contratti complessivamente considerati, per cui non si pone la questione in ordine all'abuso del diritto.
Non è tardiva poi la prova della valutazione dei rischi, fornita dalla società nel termine assegnatole dal giudice successivamente alla prima udienza, tenuto conto che il ricorrente aveva sollevato solo in prima udienza tale ulteriore motivo di doglianza e che pertanto la società non aveva motivo di produrre tempestivamente, in difetto di rilievo, la relativa documentazione.
L'appello deve essere rigettato. Le spese di questo grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte appellata, che liquida in € 3500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge.
Taranto, 23/4/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R.Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. L , Sentenza n. 15226 del 30/05/2023