Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00643/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02866/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2866 del 2025, proposto da
BRONI STRADELLA PUBBLICA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Torlaschi, Marco Sella e Maria Lucia Tizzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro in Milano, Piazza Velasca, n. 4;
contro
COMUNE DI PINAROLO PO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Marco Casali e Carola Gaudino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del Decreto Ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Pavia n. 48/2025 del 11 gennaio 2025 emesso nei confronti del Comune di Pinarolo Po e dichiarato esecutivo, per omessa tempestiva opposizione, con Decreto di Esecutorietà ex 647 c.p.c. in data 11 marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pinarolo Po;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. TE ES ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto per l’esecuzione del Decreto Ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Pavia n. 48/2025 dell’11 gennaio 2025 emesso nei confronti del Comune di Pinarolo Po e dichiarato esecutivo, per omessa tempestiva opposizione, con Decreto di Esecutorietà ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. in data 11 marzo 2025.
Con atto depositato in prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, la ricorrente ha depositato in giudizio una nota con la quale comunica di aver raggiunto un accordo con l’Amministrazione, accordo che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Non resta dunque che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Può essere disposta la compensazione delle spese di lite come da congiunta richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB ZI, Presidente
TE ES ZZ, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE ES ZZ | AB ZI |
IL SEGRETARIO