Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 26/02/2025, n. 4314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4314 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04314/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08769/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8769 del 2022, proposto da SIM - Società Investimenti Mezzogiorno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonio Contessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la condanna
di parte resistente al risarcimento del danno patito dalla ricorrente in conseguenza del provvedimento del dirigente del IV settore, prot. 56079 del 14 novembre 2012, annullato, per difetto di istruttoria, dall’intestato Tribunale, con sentenza n. 8999/2021, pubblicata in data 28.7.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 27.6.2022 e depositato in data 22.7.2022, SIM – Società investimenti mezzogiorno S.r.l. (di seguito breviter anche “ SIM ”) adiva l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Rieti al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno patito dalla ricorrente in conseguenza del provvedimento del dirigente del IV settore, prot. 56079 del 14 novembre 2012, annullato, per difetto di istruttoria, dall’intestato Tribunale, con sentenza n. 8999/2021, pubblicata in data 28.7.2021.
A sostegno del ricorso, la ricorrente - in qualità proprietaria delle particelle nn. 1023 e 19, foglio 76, site nel Comune di Rieti (oggi distinte al NCEU, fg. 76, partt. 1115, 127 e 115) - avrebbe comunicato all’Ente locale, con nota del 28 febbraio 2012, il proprio intendimento di procedere alla potatura degli alberi posti lungo il fosso e alla ripulitura dell’area di pertinenza dell’ ex zuccherificio, anche in ragione dello stato di degrado in cui versava l’area, nonchè del rischio di caduta dei predetti alberi.
Il Comune di Rieti, con la descritta nota prot. 56079 del 14 novembre 2012, avrebbe prescritto che l’attività di “ gestione forestale ” presso l’area de qua si sarebbe dovuta limitare alla “ conservazione della vegetazione ripariale ”, effettuando interventi di sola manutenzione ex art. 48 del Regolamento Regionale nr. 7/2005. E ciò in quanto l’area interessata si sarebbe dovuta ritenere munita della qualità boschiva, nonché soggetta al relativo vincolo per effetto della prossimità al “fosso Rio”.
A fronte di siffatte affermazioni, la ricorrente, con nota del 19.12.2012, avrebbe rappresentato al Comune che l’area d’interesse: i ) non si sarebbe potuta ritenere boscata, essendo edificata da un complesso industriale produttivo sin dalla fine dell’800 (dismesso) e attraversata da linea ferroviaria; ii ) che la vegetazione esistente avrebbe natura infestante; iii ) che l’area in questione sarebbe stata destinata a zona residenziale con variante urbanistica adottata nel 2002 ed approvata nel 2012; iv ) che la medesima area sarebbe risultata comunque inserita in un programma pluriennale di attuazione concretamente realizzato, con esclusione quindi delle norme a tutela dell’area di interesse paesaggistico, come asseritamente confermato sia dal nuovo P.R.G. di Rieti, sia dal programma integrato di intervento (delibera di Consiglio Comunale nr. 35 del 17.2.2002) in cui l’area era inclusa.
A fronte dell’inerzia del Comune di Rieti, la ricorrente adiva l’intestato Tribunale al fine di ottenere, come effettivamente otteneva, l’annullamento della descritta nota prot. 56079 del 14 novembre 2012, giusta sentenza n. 8999/2021, pubblicata in data 28.7.2021.
E poiché il contegno illegittimo dell’Ente locale avrebbe impedito “ la compressione o compromissione delle facoltà edificatorie riconosciute dal Comune di Rieti e dalla Regione Lazio nella predetta area di sua proprietà ”, la ricorrente ha agito in questa sede per il ristoro del danno da essa subito.
Benchè ritualmente intimato, il Comune di Rieti non si costituiva in giudizio.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il ricorso è tempestivo, ma infondato.
Al riguardo, occorre premettere come la descritta pronuncia dell’intestato Tribunale abbia acclarato che l’Amministrazione, pur sollecitata dalla ricorrente con la nota del 19.12.2012, non ha svolto in concreto la verifica circa la sussistenza di un’area boschiva, attinta da vincolo, in relazione ai fondi di proprietà della ricorrente stessa. Con la conseguenza per la quale il provvedimento impugnato è stato censurato sotto il profilo del difetto di istruttoria, tant’è che la pronuncia in esame ha fatto salvi “ nuovi e motivati provvedimenti dell’Autorità in ordine all’istanza di parte ricorrente del 28.02.2012 (e successiva comunicazione inizio lavori) che potranno essere adottati solo all’esito di un sopralluogo e riscontro in concreto della qualità della vegetazione d’interesse, da svolgersi nel contraddittorio con la parte ricorrente e nel rispetto delle corrispondenti garanzie partecipative al relativo procedimento ”.
Ciò posto, osserva il Collegio come la pronuncia in esame, lungi dall’aver accertato in capo alla ricorrente la spettanza al bene della vita, ha annullato il provvedimento amministrativo per meri vizi formali, consistenti nel difetto dell’istruttoria. Il Comune ha, infatti, errato nel porre in essere gli opportuni accertamenti di fatto e quindi errato nell’affermare, apoditticamente, la sussistenza della prospettata area boscata e del relativo vincolo urbanistico.
Ebbene, siffatta circostanza priva la ricorrente del diritto al risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima, in quanto la responsabilità di cui all’art. 30 c.p.a., di natura aquiliana (C.d.S., A.P., n. 7/2021), stabilisce che il danno è risarcibile se ingiusto, ossia se la condotta della PA, non solo sia “ non in iure ”, ma anche “ contra ius ”.
Sotto tale ultimo aspetto e in altre parole, il fulcro della responsabilità diviene quindi il giudizio di spettanza, cosicchè il danneggiato dovrà dimostrare, ai fini dell’ottenimento del risarcimento del danno, l’ingiustizia di esso, ossia che il cattivo esercizio del potere da parte della PA abbia impedito al privato di ottenere il bene della vita.
La tesi sin qui esposta risulta anche di recente avallata dalla pronuncia del C.d.S., sent. n. 10564/2024, condivisa dal Collegio, per la quale “ non può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno a seguito dell’annullamento dell’atto amministrativo per meri vizi di forma (violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria, carenza di motivazione), in quanto manca, in tali casi, l’accertamento della spettanza del bene della vita ”.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
L’omessa costituzione in giudizio del Comune di Rieti esonera il Tribunale dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma, Sezione II bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO