TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 13.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8148 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Marisa De Quattro ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Galluccio giusta procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente reagisce all'intimazione di pagamento n. 02820229005327333000 notificatagli in data 16.11.2022, in conseguenza del mancato pagamento (tra gli altri) dell'importo di € 590,02 recato dalla cartella esattoriale n. 02820120004712917000 avente ad oggetto il recupero di contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale dell'anno
2006. Propone opposizione avverso quest'ultima cartella, deducendo a sostegno del
1 ricorso l'illegittimità della procedura adottata dall'Esattore (anche) per omessa notifica della cartella e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Nel costituirsi in giudizio, gli Enti convenuti hanno chiesto il rigetto dell'opposizione deducendone l'infondatezza anche sotto il profilo dell'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che i vizi lamentati in ricorso e direttamente afferenti alla procedura esecutiva dovevano essere dedotti entro il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 2 comma 3 lett. e n. 41 d.l. n. 35/2005, conv. con mod. con l. n. 80/2005, che – con decorrenza dal 1°.3.2006 – ha elevato il termine originariamente fissato in cinque giorni). Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali, sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora
(cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
Sicuramente inammissibili, pertanto, risultano essere i motivi di opposizione concernenti la pretesa nullità dell'intimazione di pagamento, notificata il 16.11.2022 ed impugnata con ricorso depositato il 20.12.2022.
Al contrario, la domanda giudiziale con la quale è stata eccepita la prescrizione del credito
– indipendentemente dalla prova della notifica della cartella di pagamento, che nel caso di specie, peraltro, è stata fornita dall'Esattore (cfr. all. 4 fascic. ) – va qualificata come CP_3 opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.: nella specie, infatti, ciò che deduce parte ricorrente è la prescrizione del credito contributivo riportato nella cartella, per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta il
23.01.2012) alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (16.11.2022).
Ed invero, l'Agente della Riscossione ha documentato di aver già costituito in mora l'opponente con una precedente intimazione di pagamento notificatagli l'8.05.2015 (cfr. all.
6 fascic. A.d.E.R.), dopodiché è inutilmente decorso il termine di prescrizione
2 quinquennale prima della notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, pervenutagli il 16.11.2022.
Ne consegue la declaratoria di prescrizione dei crediti contestati dall'opponente nei CP_ confronti dell' e l'annullamento della cartella sottesa all'intimazione di pagamento opposta.
La tardività delle censure relative ai vizi formali e l'infondatezza della doglianza afferente all'omessa notifica della cartella impugnata giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) Dichiara prescritti i crediti oggetto della cartella di pagamento n.
02820120004712917000 e, per l'effetto, annulla l'iscrizione al ruolo cui essa si riferisce.
2) Compensa le spese.
S.M.C.V., 14.03.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino
3