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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9218/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9218/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano Maccarrone giusta CodiceFiscale_1 procura alle liti redatta in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Catania Via
Gambino n. 44; Attrice
Contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
di Lauria n. 109, c.f. Convenuto contumace CodiceFiscale_2
-------------
Conclusioni
All'udienza del 6 novembre 2024 la parte attrice costituita precisava le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
--------------
Svolgimento del processo pagina 1 di 8 Dopo avere esperito inutilmente la procedura di mediazione, con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, Parte_1
, chirurgo estetico, e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non, sì come conseguenti al trattamento laser iniziato in data 29 maggio 2009 per la rimozione di un tatuaggio al braccio destro.
, se pur ritualmente citato, non curava di costituirsi. Controparte_1
Con l'ordinanza del 20 gennaio 2022 l'adito Giudice disponeva CTU medico-legale.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 novembre 2024, previa la concessione dei termini per il deposito della memoria conclusionale.
------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di , che, se pur Controparte_1
ritualmente vocato in giudizio, non ha curato di costituirsi.
Si controverte, nel caso di specie, della responsabilità civile che ascrive Parte_1
ad , chirurgo estetico, per il danno patrimoniale e non patito a causa Controparte_1
del trattamento laser effettuato negli anni 2009/2013 per la rimozione di un tatuaggio al braccio destro.
Trattandosi di ustioni risalenti specificatamente al processo laser del 5 giugno 2013, la fattispecie risulta regolata dal regime normativo anteriore alla legge LI (L. n.
24/2017), segnatamente dalla legge ZZ (art. 3 comma 1, D.L. n° 158/2012 come modificato dalla legge di conversione n° 189/2012).
In ogni caso venendo in rilievo un rapporto professionale fiduciario, il regime di responsabilità è comunque di natura contrattuale, onde la applicazione al dato rapporto delle norme ad hoc previste.
Al riguardo, è ormai noto che il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria trae fonte nel contratto atipico di spedalità, in virtù del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una adeguata prestazione di contenuto sanitario, tra cui la messa pagina 2 di 8 la disposizione del personale medico e delle attrezzature necessarie, anche in caso di complicazioni o emergenza.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che la struttura sanitaria risponde dell'inadempimento delle prestazioni di natura medico-professionali ascrivibili all'operato del sanitario in virtù dell'art. 1218 cc, a nulla rilevando né che l'autore materiale del danno sia o meno dipendente della struttura sanitaria medesima né che la prestazione sia stata resa o meno in regime di convenzionamento con il S.S.N.
Ne consegue che la struttura sanitaria è obbligata a conformarsi, quanto al regime dell'onere probandi, alla regola contenuta nell'art. 1218 cc., secondo il quale è onere del debitore provare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile;
il creditore, dal canto suo, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed è onerato della mera allegazione dell'inadempimento di controparte.
Quanto invece all'onere della prova sul nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale “questa Corte (sent. N.
13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
pagina 3 di 8 Sulla scorta dei summenzionati principi, occorre, a tal punto, domandarsi se, nella vicenda a mano, il sanitario che ha eseguito il trattamento laser sia incorso nell'errore allegato in seno all'atto di citazione.
La soluzione va ricercata nella CTU medico-legale, che, nello specifico, ha permesso di accertare: che , in data 29 maggio 2009, ha iniziato un trattamento per la rimozione di Parte_1
un tatuaggio al braccio destro;
che, nel complesso, ha eseguito circa dieci processi, epperò con risultati insoddisfacenti;
che, in occasione dell'ultima seduta di laser terapia, segnatamente il 5 giugno 2013, il trattamento le ha provocato una ustione di 3° grado che nei giorni successivi è peggiorata tanto da essere stata costretta a ricorrere alle cure del PS dell'Ospedale Cannizzaro di
Catania; che, successivamente, in data 22 luglio 2013, la è stata ricoverata in Day Pt_1
Hospital presso l'Ospedale “San Vincenzo” di Taormina per essere sottoposta ad intervento chirurgico per la risoluzione degli esiti cicatriziali dovuti alle ustioni subite;
che, dopo l'intervento sono seguite varie visite e medicazioni ad opera di CP_1
fino al mese di settembre 2013.
[...]
E' stato al contempo acclarato, per un verso, che la presenta allo stato attuale un Pt_1
pregiudizio estetico complessivo al braccio destro, sostanzialmente consistente nel
“complesso cicatriziale a carico del braccio destro, terzo medio-superiore faccia anteriore e antero-laterale, nonché dall'esito cicatriziale di mano chirurgica al braccio destro, terzo medio superiore, regione posteriore e postero laterale per ricostruzione del tessuto ustionato” e certificato, per altro verso, che, tenuto conto del tempo ormai trascorso, il reliquato può ritenersi stabilizzato e tale da perdurare per tutta la vita, in maniera non suscettibile di apprezzabili modificazioni in senso migliorativo o peggiorativo.
Siffatte conclusioni vanno poi rapportate con quanto incontestatamente dichiarato, nell'ambito del procedimento penale incoato a carico del per il reato di lesioni CP_1
personali colpose, dai CTU di quel giudizio i quali, per un verso, hanno testimoniato che il trattamento laser prospettato era del tutto inadeguato per la rimozione integrale del tatuaggio portato da , ed hanno confermato, per altro verso, l'inosservanza dei protocolli Parte_1
pagina 4 di 8 medici che avrebbero dovuto essere comunque rispettati per evitare le complicanze di poi in effetti occorse, nello specifico denunziando che il ha trattato il distretto con due CP_1
tipi differenti di laser senza alcuna cesura temporale, per tal via trasmettendo una eccessiva energia termoelettrica che ha causato l'ustione e le cicatrici ipertrofiche.
Così stando le cose, non resta che affermare la responsabilità di , Controparte_1 chirurgo estetico, con il conseguente riconoscimento dell'azionato diritto risarcitorio, a fronte del principio di diritto a tenore del quale, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. E tal giudizio (Cass. 2018 n.
23197), deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi
(cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana): ciò significa, quanto al caso a mano, che può certamente affermarsi la dedotta responsabilità, a petto del criterio del più probabile che non, per la sola considerazione che la condotta doverosa, segnatamente l'utilizzazione più accorta e tempestiva della terapia laser, avrebbe evitato le bruciature in uno agli esiti cicatriziali di cui oggi soffre (cfr. le deposizioni testimoniali rese nell'ambito del coevo Parte_1
procedimento penale).
In ordine alla determinazione del quantum, la CTU medico-legale ha accertato che, dalle lesioni subite dalla a seguito dell'intervento chirurgico, è derivato un danno Pt_1 estetico stimabile nella misura del 10% (“l'aspetto delle mammelle in generale è disarmonico con lieve ptosi della mammella destra, mentre la sinistra ha una proiezione conica insufficiente ed è asimmetrica e squilibrata rispetto alla controlaterale;
l'impianto mammario sinistro, inoltre, è certamente malcollocato, essendo la protesi visibilmente penetrata in sede
pagina 5 di 8 ipocondriaca sinistra”), in uno ad un danno biologico temporaneo pari a gg. 20 di inabilità parziale al 75%, gg. 30 di inabilità parziale al 50%, gg. 30 di inabilità parziale al 25%.
Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano, che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc.
Siffatta tabella (anno 2024) prevede per la percentuale di invalidità del10%, relativa ad una persona di 22 anni (tale era l'età della all'atto dell'inizio della terapia laser) la Pt_1 somma di €. 28.802,00.
In ordine all'invalidità temporanea, l'indennizzo (€.115,00 pro die) è così determinato:
• danno biologico temporaneo relativo 75%: €. 1.725,00
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 1.725,00
• danno biologico temporaneo relativo 25%: €. 862,00
• per un totale di €. 4.312,50.
Nel complesso sono €. 33.114,50.
Non è dato di riconoscere alcuna personalizzazione del quantum risarcitorio poiché non è stata offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione del danno biologico sì come operato in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
D'altra parte, è noto che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto, per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverse, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale (sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico etc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, esso risulta liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore).
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo complessivo di €.
33.114,50 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'evento lesivo (€. 27.549,50) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €. 37.210,89.
Per la vicenda di malpractice per cui è causa, è stato tratto a Controparte_1 giudizio per il delitto di cui all'art. 590 cp (lesioni personali colpose), oltre che per i concorrenti reati di cui agli artt. 479 cp (falsità ideologica), 314 cp (peculato), ed è stato ritenuto penalmente responsabile in esito al giudizio di primo grado (sent. Tribunale Messina n.
261/2020) ed al contempo condannato al pagamento, in favore di , parte civile Parte_1 costituita, di una provvisionale pari ad €. 20.000,00, che deve ritenersi confermata in grado di appello, se pur a fronte della successiva pronuncia di estinzione per prescrizione dei reati contestati (Corte di appello Messina, sent. n. 347/2022 RG).
Considerato che i delitti di peculato e falso vedono come parte offesa soltanto la PA,
l'importo deve ritenersi liquidato a titolo di risarcimento dei danni unicamente conseguenti alle acclarate lesioni personali e, dunque, è integralmente ricompreso del di più riconosciuto in esito al presente giudizio: ne viene che in sede di esecuzione la creditrice istante dovrà detrarre quanto eventualmente già percepito in adempimento della statuizione penale.
Come è di tutta evidenza, l'acclarato inadempimento legittima, al contempo, la condanna del convenuto al rimborso delle spese mediche sostenute, sì come pari ad €. 662,36.
Nulla va riconosciuto a rimborso della visita psichiatrica non risultando in atti disturbi neurovegetativi di alcun tipo riconducibili alla dedotta vicenda di malpractice.
Nemmeno è dato di liquidare alcunchè a rimborso delle spese legali sostenute per la costituzione di parte civile nell'ambito del processo penale, avendo ottenuto Parte_1
pagina 7 di 8 dal Giudice penale la condanna alla refusione per un importo ben maggiore di quanto documentato in atti in favore degli avv.to Isabella Giuffrida e Giuseppe Greco.
L'esito del giudizio impone la condanna del convenuto alla refusione delle spese processuali. Esse sono liquidate a petto del DM 147/2022 in considerazione dei valori minimi, secondo lo scaglione €. 26.000,00/€. 52.000,00 (fasi: studio della controversia, introduttiva, istruttoria, decisoria).
Non essendovi prova di materiale esborso le spese di CTU vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.9218/2022 R.G., così statuisce nella contumacia di : Controparte_1 accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , della complessiva somma di €. 37.210,89 a titolo di Parte_1 danno biologico, oltre interessi legali dal dì della sentenza sino al soddisfo ed €. 662,36 a titolo di spese mediche oltre interessi al tasso legale dal dì degli esborsi sino al soddisfo.
Condanna alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese Controparte_1 processuali che si liquidano, quanto al presente giudizio, in complessivi €. 4.073,00, in essi compresi €. 264,00 per esborsi ed €. 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali. Sono distratti in favore del procuratore costituito.
Le spese di CTU sono a carico di . Controparte_1
Così deciso in Catania, il 27 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9218/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano Maccarrone giusta CodiceFiscale_1 procura alle liti redatta in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Catania Via
Gambino n. 44; Attrice
Contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
di Lauria n. 109, c.f. Convenuto contumace CodiceFiscale_2
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Conclusioni
All'udienza del 6 novembre 2024 la parte attrice costituita precisava le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
--------------
Svolgimento del processo pagina 1 di 8 Dopo avere esperito inutilmente la procedura di mediazione, con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, Parte_1
, chirurgo estetico, e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non, sì come conseguenti al trattamento laser iniziato in data 29 maggio 2009 per la rimozione di un tatuaggio al braccio destro.
, se pur ritualmente citato, non curava di costituirsi. Controparte_1
Con l'ordinanza del 20 gennaio 2022 l'adito Giudice disponeva CTU medico-legale.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 novembre 2024, previa la concessione dei termini per il deposito della memoria conclusionale.
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Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di , che, se pur Controparte_1
ritualmente vocato in giudizio, non ha curato di costituirsi.
Si controverte, nel caso di specie, della responsabilità civile che ascrive Parte_1
ad , chirurgo estetico, per il danno patrimoniale e non patito a causa Controparte_1
del trattamento laser effettuato negli anni 2009/2013 per la rimozione di un tatuaggio al braccio destro.
Trattandosi di ustioni risalenti specificatamente al processo laser del 5 giugno 2013, la fattispecie risulta regolata dal regime normativo anteriore alla legge LI (L. n.
24/2017), segnatamente dalla legge ZZ (art. 3 comma 1, D.L. n° 158/2012 come modificato dalla legge di conversione n° 189/2012).
In ogni caso venendo in rilievo un rapporto professionale fiduciario, il regime di responsabilità è comunque di natura contrattuale, onde la applicazione al dato rapporto delle norme ad hoc previste.
Al riguardo, è ormai noto che il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria trae fonte nel contratto atipico di spedalità, in virtù del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una adeguata prestazione di contenuto sanitario, tra cui la messa pagina 2 di 8 la disposizione del personale medico e delle attrezzature necessarie, anche in caso di complicazioni o emergenza.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che la struttura sanitaria risponde dell'inadempimento delle prestazioni di natura medico-professionali ascrivibili all'operato del sanitario in virtù dell'art. 1218 cc, a nulla rilevando né che l'autore materiale del danno sia o meno dipendente della struttura sanitaria medesima né che la prestazione sia stata resa o meno in regime di convenzionamento con il S.S.N.
Ne consegue che la struttura sanitaria è obbligata a conformarsi, quanto al regime dell'onere probandi, alla regola contenuta nell'art. 1218 cc., secondo il quale è onere del debitore provare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile;
il creditore, dal canto suo, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed è onerato della mera allegazione dell'inadempimento di controparte.
Quanto invece all'onere della prova sul nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale “questa Corte (sent. N.
13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
pagina 3 di 8 Sulla scorta dei summenzionati principi, occorre, a tal punto, domandarsi se, nella vicenda a mano, il sanitario che ha eseguito il trattamento laser sia incorso nell'errore allegato in seno all'atto di citazione.
La soluzione va ricercata nella CTU medico-legale, che, nello specifico, ha permesso di accertare: che , in data 29 maggio 2009, ha iniziato un trattamento per la rimozione di Parte_1
un tatuaggio al braccio destro;
che, nel complesso, ha eseguito circa dieci processi, epperò con risultati insoddisfacenti;
che, in occasione dell'ultima seduta di laser terapia, segnatamente il 5 giugno 2013, il trattamento le ha provocato una ustione di 3° grado che nei giorni successivi è peggiorata tanto da essere stata costretta a ricorrere alle cure del PS dell'Ospedale Cannizzaro di
Catania; che, successivamente, in data 22 luglio 2013, la è stata ricoverata in Day Pt_1
Hospital presso l'Ospedale “San Vincenzo” di Taormina per essere sottoposta ad intervento chirurgico per la risoluzione degli esiti cicatriziali dovuti alle ustioni subite;
che, dopo l'intervento sono seguite varie visite e medicazioni ad opera di CP_1
fino al mese di settembre 2013.
[...]
E' stato al contempo acclarato, per un verso, che la presenta allo stato attuale un Pt_1
pregiudizio estetico complessivo al braccio destro, sostanzialmente consistente nel
“complesso cicatriziale a carico del braccio destro, terzo medio-superiore faccia anteriore e antero-laterale, nonché dall'esito cicatriziale di mano chirurgica al braccio destro, terzo medio superiore, regione posteriore e postero laterale per ricostruzione del tessuto ustionato” e certificato, per altro verso, che, tenuto conto del tempo ormai trascorso, il reliquato può ritenersi stabilizzato e tale da perdurare per tutta la vita, in maniera non suscettibile di apprezzabili modificazioni in senso migliorativo o peggiorativo.
Siffatte conclusioni vanno poi rapportate con quanto incontestatamente dichiarato, nell'ambito del procedimento penale incoato a carico del per il reato di lesioni CP_1
personali colpose, dai CTU di quel giudizio i quali, per un verso, hanno testimoniato che il trattamento laser prospettato era del tutto inadeguato per la rimozione integrale del tatuaggio portato da , ed hanno confermato, per altro verso, l'inosservanza dei protocolli Parte_1
pagina 4 di 8 medici che avrebbero dovuto essere comunque rispettati per evitare le complicanze di poi in effetti occorse, nello specifico denunziando che il ha trattato il distretto con due CP_1
tipi differenti di laser senza alcuna cesura temporale, per tal via trasmettendo una eccessiva energia termoelettrica che ha causato l'ustione e le cicatrici ipertrofiche.
Così stando le cose, non resta che affermare la responsabilità di , Controparte_1 chirurgo estetico, con il conseguente riconoscimento dell'azionato diritto risarcitorio, a fronte del principio di diritto a tenore del quale, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. E tal giudizio (Cass. 2018 n.
23197), deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi
(cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana): ciò significa, quanto al caso a mano, che può certamente affermarsi la dedotta responsabilità, a petto del criterio del più probabile che non, per la sola considerazione che la condotta doverosa, segnatamente l'utilizzazione più accorta e tempestiva della terapia laser, avrebbe evitato le bruciature in uno agli esiti cicatriziali di cui oggi soffre (cfr. le deposizioni testimoniali rese nell'ambito del coevo Parte_1
procedimento penale).
In ordine alla determinazione del quantum, la CTU medico-legale ha accertato che, dalle lesioni subite dalla a seguito dell'intervento chirurgico, è derivato un danno Pt_1 estetico stimabile nella misura del 10% (“l'aspetto delle mammelle in generale è disarmonico con lieve ptosi della mammella destra, mentre la sinistra ha una proiezione conica insufficiente ed è asimmetrica e squilibrata rispetto alla controlaterale;
l'impianto mammario sinistro, inoltre, è certamente malcollocato, essendo la protesi visibilmente penetrata in sede
pagina 5 di 8 ipocondriaca sinistra”), in uno ad un danno biologico temporaneo pari a gg. 20 di inabilità parziale al 75%, gg. 30 di inabilità parziale al 50%, gg. 30 di inabilità parziale al 25%.
Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano, che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc.
Siffatta tabella (anno 2024) prevede per la percentuale di invalidità del10%, relativa ad una persona di 22 anni (tale era l'età della all'atto dell'inizio della terapia laser) la Pt_1 somma di €. 28.802,00.
In ordine all'invalidità temporanea, l'indennizzo (€.115,00 pro die) è così determinato:
• danno biologico temporaneo relativo 75%: €. 1.725,00
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 1.725,00
• danno biologico temporaneo relativo 25%: €. 862,00
• per un totale di €. 4.312,50.
Nel complesso sono €. 33.114,50.
Non è dato di riconoscere alcuna personalizzazione del quantum risarcitorio poiché non è stata offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione del danno biologico sì come operato in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
D'altra parte, è noto che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto, per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverse, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale (sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico etc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, esso risulta liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore).
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo complessivo di €.
33.114,50 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'evento lesivo (€. 27.549,50) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €. 37.210,89.
Per la vicenda di malpractice per cui è causa, è stato tratto a Controparte_1 giudizio per il delitto di cui all'art. 590 cp (lesioni personali colpose), oltre che per i concorrenti reati di cui agli artt. 479 cp (falsità ideologica), 314 cp (peculato), ed è stato ritenuto penalmente responsabile in esito al giudizio di primo grado (sent. Tribunale Messina n.
261/2020) ed al contempo condannato al pagamento, in favore di , parte civile Parte_1 costituita, di una provvisionale pari ad €. 20.000,00, che deve ritenersi confermata in grado di appello, se pur a fronte della successiva pronuncia di estinzione per prescrizione dei reati contestati (Corte di appello Messina, sent. n. 347/2022 RG).
Considerato che i delitti di peculato e falso vedono come parte offesa soltanto la PA,
l'importo deve ritenersi liquidato a titolo di risarcimento dei danni unicamente conseguenti alle acclarate lesioni personali e, dunque, è integralmente ricompreso del di più riconosciuto in esito al presente giudizio: ne viene che in sede di esecuzione la creditrice istante dovrà detrarre quanto eventualmente già percepito in adempimento della statuizione penale.
Come è di tutta evidenza, l'acclarato inadempimento legittima, al contempo, la condanna del convenuto al rimborso delle spese mediche sostenute, sì come pari ad €. 662,36.
Nulla va riconosciuto a rimborso della visita psichiatrica non risultando in atti disturbi neurovegetativi di alcun tipo riconducibili alla dedotta vicenda di malpractice.
Nemmeno è dato di liquidare alcunchè a rimborso delle spese legali sostenute per la costituzione di parte civile nell'ambito del processo penale, avendo ottenuto Parte_1
pagina 7 di 8 dal Giudice penale la condanna alla refusione per un importo ben maggiore di quanto documentato in atti in favore degli avv.to Isabella Giuffrida e Giuseppe Greco.
L'esito del giudizio impone la condanna del convenuto alla refusione delle spese processuali. Esse sono liquidate a petto del DM 147/2022 in considerazione dei valori minimi, secondo lo scaglione €. 26.000,00/€. 52.000,00 (fasi: studio della controversia, introduttiva, istruttoria, decisoria).
Non essendovi prova di materiale esborso le spese di CTU vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.9218/2022 R.G., così statuisce nella contumacia di : Controparte_1 accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , della complessiva somma di €. 37.210,89 a titolo di Parte_1 danno biologico, oltre interessi legali dal dì della sentenza sino al soddisfo ed €. 662,36 a titolo di spese mediche oltre interessi al tasso legale dal dì degli esborsi sino al soddisfo.
Condanna alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese Controparte_1 processuali che si liquidano, quanto al presente giudizio, in complessivi €. 4.073,00, in essi compresi €. 264,00 per esborsi ed €. 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali. Sono distratti in favore del procuratore costituito.
Le spese di CTU sono a carico di . Controparte_1
Così deciso in Catania, il 27 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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