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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/06/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Giovanna SANFRATELLO Presidente
Dott.ssa Biancamaria BIONDO Giudice relatore
Dott.ssa Ludovico ROSSI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3808/2024 V.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Astrid Boscato e Anna Silvia Carollo del Foro di Vicenza
ADOTTANTE nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dagli avv.ti Astrid Boscato e Anna Silvia Carollo del Foro di Vicenza
ADOTTANDO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Voglia dichiararsi l'adozione del sig. Sig. , nato a [...]- CP_1
Guinea il 4 aprile 1998 e residente in [...]M da
1 parte della signora , nata a [...] il 19 maggio Parte_1
1961, residente in [...]
Vicenza, con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 24.10.2024, ha Parte_1
promosso il presente procedimento, ai sensi dell'art. 291 e segg. c.c., diretto all'adozione del maggiorenne , nato il [...] in CP_1
Guinea, deducendo la sussistenza delle condizioni di legge per la pronuncia richiesta e l'assenza di alcun impedimento.
Rilevato che, sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto:
- che , fuggito dal Paese d'origine, vive in Italia CP_1 dall'anno 2016, dopo essere approdato in Sicilia tramite un barcone e destinato ad un campo profughi, con successivo suo collocamento presso l'Hotel Adele di Vicenza e poi a Tonezza del Cimone;
- di aver conosciuto l'adottando nell'anno 2020 in occasione dell'attività da lei prestata come volontaria presso cooperative nelle quali il ragazzo era stato inserito, dimostrando da subito di essere dotato di spiccata volontà d'animo, intraprendente e volenteroso, pieno di vita;
-che tra di loro si è instaurato un legame speciale, avendolo accolto come un figlio e fornendogli tutto il suo sostegno per farlo studiare e per reperire un'occupazione lavorativa;
- che , ottenuta la licenza media e frequentati diversi CP_1
corsi di formazione che gli hanno consentito di inserirsi nel mondo del lavoro, ha nel frattempo regolarizzato la propria posizione in Italia, ottenendo
2 dapprima il permesso di soggiorno per motivi umanitari e, poi, stante l'impegno profuso nel suo processo d'integrazione nel territorio italiano, un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D.Lgs n. 25/2008;
- che l'adottando oramai fa parte, a tutti gli effetti, della vita propria e dei propri familiari, compresa la figlia che, accogliendolo da subito con Per_1 affetto fraterno, ha manifestato il suo consenso all'adozione;
-che anche la madre dell'adottando, ancora residente nella Repubblica di
Guinea, ha dato il proprio consenso all'adozione a fronte della sua nuova vita e dell'integrazione di quest'ultimo nel nuovo nucleo familiare;
-che l'adottando è rimasto orfano di padre, deceduto nell'anno 2009;
- di essere di stato libero a seguito del suo divorzio dal marito, avvenuto nel
2021;
- di aver superato gli anni 35 e di superare di 18 anni l'età dell'adottando.
Rilevato che, all'udienza del 25.03.2025 avanti al Giudice delegato, sono comparsi (adottando), (adottante) e CP_1 Parte_1
(figlia dell'adottante) che hanno prestato i consensi di Parte_2
legge.
Rilevato che è stato acquisito anche il consenso scritto di
[...]
(madre dell'adottando, residente in [...]) come da Per_2
dichiarazione con traduzione asseverata di cui al doc. 3 fascicolo ricorrente, mentre non è stato acquisito il consenso del padre dell'adottando, avendo la ricorrente documentato, attraverso la produzione in giudizio del certificato di morte, che il sig. è deceduto in data Persona_3
28.09.2009 (doc. 2 fascicolo ricorrente).
Rilevato che l'adottante ha compiuto sessantaquattro anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando;
Rilevato che non osta all'accoglimento dell'istanza di adozione la cittadinanza guineana dell'adottando, atteso che, ai sensi dell'art. 38 della L. n. 218 del
3 1995, i presupposti la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati, in mancanza di una legge nazionale comune dell'adottando e dell'adottante, in ordine successivo, dal diritto dello Stato della residenza comune o del luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata (nella specie opera il criterio della comune residenza delle parti, con piena applicabilità, quindi, della legge italiana).
Rilevato che le conclusioni del Pubblico Ministero sono favorevoli all'accoglimento del ricorso.
Considerato che, per quanto confermato anche dalle più recenti pronunce della Suprema Corte in materia di procedimenti di adozione di persona maggiorenne, tale tipo di adozione è “essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando”, rilevando inoltre come “al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti” (Cass.Civ. 19 novembre 2024 n. 29684);
Ritenuto, quindi, in definitiva, che sussistono tutte le condizioni di legge per far luogo alla richiesta adozione, che non ricorrono condizioni ostative ai sensi di legge e, in particolare, che l'adozione risulta conveniente per l'adottando e corrisponde ad un suo preciso interesse, tenuto conto del legame di natura familiare instaurato tra le parti, caratterizzato da un reale ed autentico rapporto affettivo ed accuditivo fra i medesimi.
Rilevato che l'art. 299 cod. civ. prevede, come regola generale, che l'adottato, nell'ambito del procedimento di adozione dei maggiorenni, assuma il cognome dell'adottante, anteponendolo o aggiungendolo a quello originario
4 proprio, e che in tal senso va disposto con la presente pronuncia in quanto conseguenza prevista dalla legge.
Considerato che debbano essere disposti gli ulteriori adempimenti da parte della Cancelleria, ai sensi dell'art. 314 cod. civ., ad intervenuta definitività della presente sentenza.
Considerato che, per la natura del procedimento, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 291 e segg. cod. civ., il Tribunale di Vicenza così provvede:
1) decide farsi luogo all'adozione da parte di , nata a Parte_1
Grisignano di ZO (VI) il 19.05.1961 (adottante), di CP_1
nato a [...] il [...] (adottato),
[...] il quale, ai sensi dell'art. 299, comma 1, cod. civ., assumerà il cognome dell'adottante ( ) e lo aggiungerà al proprio, così che risulti Pt_1 [...]
; Parte_3
2) dispone che la Cancelleria provveda alle prescritte comunicazioni di rito e, ad intervenuta sua definitività, alla trascrizione della presente sentenza nonché alla sua comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata;
3) nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile del 20.05.2025.
IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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