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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1468 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio del 2 aprile 2024 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 7.09.2021 al n. 1468 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza n.583/2021 pubblicata il 27.04.2021
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Nazzi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Pontedera (Pi), Piazza Curtatone n.7come da procura in atti
- appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Giugni e dall'Avv. CP_1 Alessandro Giugni ed elettivamente domiciliata in Fucecchio – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 25 presso lo Studio dell' Avv. Stefano Ciulli,. come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: contratto di prestazione d'opera;
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Firenze, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, per i motivi di cui in narrativa, rigettata ogni contraria istanza, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, riformare integralmente, la sentenza n. 583/2021 Rep.651/2021, resa il giorno 9.4.2021 dal Tribunale di Pisa, Giud. On. Dott.ssa Martina Fontanelli, nella causa civile RGn.3069/2016, e conseguentemente respingere l'opposizione a Decreto Ingiuntivo proposta dalla Signora confermare il decreto ingiuntivo CP_1 n.571/2016 del 10.5.2016 del Tribunale di Pisa. Con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e per i motivi tutti di cui alla premessa del presente atto, rigettare in quanto infondati in fatto ed in diritto tutti i motivi di appello proposti dalla appellante, confermando in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Pisa n. 583/2021 Rep. 651/2021 resa il giorno 9/04/2021, Giudice dott.ssa Fontanelli, nella causa civile RG n. 3069/2016 avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 571/2016 del 10/05/2016 oggi oggetto di gravame. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio al fine di chiedere, in riforma della sentenza CP_1 impugnata, il rigetto dell'opposizione da quest'ultima proposta avverso il decreto ingiuntivo n.571/2016, emesso dal Tribunale di Pisa in data 10.5.2016.
Così nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data
22/6/2016 proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 571/2016 – RG 2000/2016 del 10/5/2016, con il quale il Tribunale di Pisa le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 34.476,88 oltre interessi e spese di procedura, in favore di , quale importo ancora Parte_1 dovuto a saldo della prima rata annuale riveniente dalla scrittura privata/accordo di collaborazione stipulato inter partes in data 22/4/2015. Esponeva, a sostegno dell'opposizione, che con atti ai rogiti Notaio del 30/4/2015, la società ZI Per_1
S.p.a. di cui era legale rappresentante padre di Persona_2 Parte_1 concedeva alla società Officine Nappi S.r.l. di cui era legale rappresentante CP_1
, l'affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto “il complesso dei beni
[...] organizzati per l'esercizio dell'attività di produzione e riparazione di macchine per concerie” e trasferiva alla stessa la piena ed esclusiva proprietà dei cd. diritti industriali di cui era titolare (marchi d'impresa, disegni, modelli e stampi) compresi i relativi “supporti anche informatici e cartacei, senza alcuna restrizione ed ogni know how relativo con tutti i diritti e oneri che ne conseguono”; che, in ragione di ciò, essendo il trasferimento del know how compreso nell'acquisto dei diritti industriali di ZI da parte di Officine, la scrittura privata posta a fondamento del ricorso (in forza della quale essa esponente accettava di pagare la somma di euro 350.000,00 ad a titolo di consulenza e Parte_1 trasferimento del “Know How”) doveva ritenersi nulla in quanto priva di oggetto lecito, determinato o determinabile. Invero, secondo la prospettazione di parte opponente, non era dato comprendere il motivo di tale operazione in cui si prevedeva la corresponsione di una somma peraltro importante a fronte del trasferimento di un know how del tutto indeterminato e comunque ricompreso nell'acquisto dei diritti industriali di ZI da parte di Officine Nappi. Deduceva, ancora, che in ogni caso, non aveva reso attività di consulenza né Parte_1 tantomeno trasferito alcun know how;
che, per vero, nessun pagamento era stato
2 effettuato in favore di (all'art. 4 della scrittura si prevedeva che Parte_1
l'importo di euro 350.000,00 venisse corrisposto in euro 60.000,00 annui, con primo versamento da effettuarsi dal 1 settembre 2015): la fattura n. 1 del
31/12/2015 emessa da e intestata a (già Officine Parte_1 CP_2
Nappi) era stata erroneamente e con palese malafede imputata “quale primo acconto per maturazione al 1/2015 di attività di consulenza e trasferimento know-how relativo alla produzione macchinari come da scrittura privata del
22/04/2015”, quando in realtà l'importo ivi indicato di euro 25.523,12 era stato bonificato in data 1/9/2015 da a Volkswagen Bank per il “riscatto CP_2 anticipato contratto leasing n. 145045 del 11-9-13 targa ET284ER”. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di nullità o in ipotesi di risoluzione per inadempimento, per fatto e causa di della scrittura privata del Parte_1
22/4/2015, e dunque per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, il quale Parte_1 premesso, richiamando quanto rappresentato nel ricorso per decreto ingiuntivo, che con la scrittura 22/4/2015, fra le altre cose, era stato convenuto che egli trasferisse alla società il proprio “know how” riguardante i Controparte_3 macchinari prodotti e commercializzati con i marchi “ZI” e “ ; che il CP_3 corrispettivo del trasferimento di “know how” era stato fra le parti convenuto in euro 350.000,00, da corrispondersi in rate annue di euro 60.000,00 ciascuna, la prima da effettuarsi a partire dal 1.9.2015; che nell'agosto/ settembre 2015, su disposizione di , la aveva effettuato, per suo conto, CP_1 Controparte_3 il pagamento di euro 25.523,12 a Volkswagen Bank, relativamente all'acquisto di una autovettura Audi A6 targata ET284ER intestata ad esso esponente che, dunque, aveva emesso la relativa fattura nei confronti di quale CP_2 acconto sulla rata annuale di euro 60.000,00 che avrebbe dovuto essergli corrisposta nel settembre 2015; che, pertanto, per il pagamento della prima rata con decorrenza 1/9/15 era ancora debitrice nei suoi confronti CP_1 dell'importo di euro 34.476,88 – esponeva che nel marzo/aprile 2015 CP_1 aveva dimostrato interesse per l'acquisizione del ramo produttivo di Montopoli in
Val d'Arno della ZI S.p.A., all'interno della quale egli svolgeva la propria attività professionale, e che era all'epoca amministrata dal di lui padre, e Persona_2 siccome non aveva esperienza nella produzione di macchinari e utensili per la lavorazione del pellame, aveva ritenuto imprescindibile la presenza di esso esponente all'interno dell'azienda (Officine Nappi), perché materialmente trasmettesse tutto il patrimonio di sue conoscenze riguardo ai macchinari a
3 marchio ZI e Di qui l'accordo del 22.4.2015. Rappresentava di essere CP_3 stato quindi assunto dalla Officine Nappi S.r.l., che di lì a poco si sarebbe trasformata in ZI – e di avere fornito a quella società tutto il CP_3 proprio patrimonio di conoscenze. Deduceva che la scrittura 22/4/2015 costituiva
l'antecedente logico dei contratti stipulati il successivo 30/4/2015 fra ZI S.p.A.
e Officine Nappi S.r.l., e che non poteva quindi in alcun modo ritenersi priva di oggetto o carente di una causa, peraltro entrambi chiaramente enunciati ed identificabili in quel negozio. Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – all'esito delle quali veniva riservata la decisione sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, poi di fatto non coltivata – la causa veniva istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e con l'assunzione di prove testimoniali. Indi, precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte dinanzi a questo GOT, la causa passava in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'esito dell'istruttoria svolta il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta da compensando integralmente le spese di lite. Il Giudice ha CP_1 motivato tale decisione rilevando che la successiva stipula del contratto di affitto d'azienda, unitamente alla cessione dei diritti di proprietà industriale, comprensivi del know-how aziendale, aveva determinato il superamento sia dell'interesse dell'opponente che di quello del creditore opposto, in ragione dell'offerta diretta proveniente dalla società titolare dei diritti. L'eccezione sollevata dalla parte opposta, volta a distinguere tra il know-how aziendale e quello personale del è stata ritenuta infondata, in quanto non era emersa Pt_1 dall'interpretazione del contratto inter-partes la sussistenza di un know-how diverso da quello aziendale. Pertanto, secondo il primo giudice, a seguito della stipula dei suddetti contratti tra le società, era venuta meno la causa giustificativa dell'originaria operazione negoziale. Il Tribunale ha altresì evidenziato la genericità delle allegazioni del in merito al proprio know- Pt_1 how personale, definito come un generico patrimonio di conoscenze relative ai macchinari e al marchio. Il Tribunale ha infine rilevato la mancata prova della concreta consistenza delle conoscenze tecniche personali di parte opposta, essendo dalle prove emerso lo svolgimento di un'attività prevalentemente incentrata sulla gestione del reparto lame e sul controllo qualità del prodotto finito, più consona alla figura di un responsabile di produzione.
II. Avverso la predetta sentenza, interponeva gravame. Parte_1
4 Rappresentava che, in forza della scrittura privata intercorsa tra le parti, si era obbligato a prestare attività di consulenza e a trasferire le Parte_1 proprie conoscenze relative ai macchinari dietro corrispettivo di Euro
350.000,00, da corrispondersi anche in caso di risoluzione anticipata dell'accordo. Contestualmente, era stato previsto che la Officine Nappi S.r.l. avrebbe provveduto all'acquisizione dei diritti di proprietà industriale relativi ai marchi ai marchi “RIZZI” e ” dalla ZI S.p.A., all'affitto dalla ZI CP_3
S.p.A. del ramo d'azienda concernente la riparazione e commercializzazione di macchinari per conceria e lame di taglio, nonché all'assunzione di Parte_1 in qualità di impiegato tecnico, presso la società Officine Nappi S.r.l., con relativo trattamento economico. A detta dell'appellante con tale scrittura CP_1
aveva inteso acquisire la consulenza di riconoscendo un
[...] Parte_1 corrispettivo pari ad Euro 350.000,00, e ciò indipendentemente dall'imminente acquisizione dei diritti di proprietà industriale e aziendale.
L'appellante contestava la decisione del Giudice di prime cure, ritenendola incentrata su un giudizio di convenienza e non di esistenza della causa del contratto. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'accordo fosse divenuto privo di causa in conseguenza della successiva stipula del contratto di affitto d'azienda e di cessione dei diritti di proprietà industriale relativi ai marchi.
Inoltre, il Giudice aveva erroneamente ritenuto che vi fosse distinzione tra la conoscenza personale di e la conoscenza aziendale della ZI PA, Parte_1
e che il corrispettivo convenzionalmente stabilito fosse eccessivo. La motivazione della sentenza era viziata, in quanto metteva in dubbio l'esistenza della conoscenza personale di circostanza che, invece, risultava Parte_1 provata in giudizio. Dal tenore del contratto si evinceva infatti che CP_1 aveva espressamente richiesto a di prestare la propria opera di Parte_1 consulenza, accettando di corrisponderne il relativo costo. Nella medesima scrittura, inoltre, era prevista la successiva stipula del contratto di affitto del ramo d'azienda; pertanto, voleva acquisire la conoscenza personale CP_1 di in aggiunta alla conoscenza aziendale. L'appellante richiamava Parte_1 il principio affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui l'evoluzione professionale del lavoratore dipendente e le conoscenze acquisite nel rapporto possono essere legittimamente utilizzate anche in successivi rapporti di lavoro di dipendenza con altri imprenditori. Inoltre l'attività di consulenza e di trasferimento delle proprie conoscenze, non era stata contestata da , CP_1 né la Officine Nappi S.r.l. avevano lamentato il mancato adempimento di tali
5 obbligazioni. Sottolineava che dall'istruttoria era emersa la prova che Pt_1 aveva prestato la propria consulenza, cedendo le proprie conoscenze
[...] personali in adempimento del contratto stipulato tra le parti: il teste Tes_1 aveva, infatti, affermato che si occupava del processo produttivo, Parte_1 della qualità del prodotto finito, della scelta del materiale da mettere in produzione, impartendo istruzioni al riguardo. , inoltre, non si era CP_1 presentata a rendere interrogatorio formale, con conseguente riconoscimento delle circostanze dedotte nel capitolo 2 della memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
Lamentava ancora l'appellante che il Tribunale di Pisa, nel far riferimento alla nullità sopravvenuta per intervenuta perdita di interesse al contratto, prescindeva dalla nozione di nullità quale vizio genetico che deve inficiare l'atto al momento del suo perfezionamento, incorrendo in un evidente errore.
Risultava, invece, dimostrato che l'interesse ad acquisire le prestazioni del Pt_1 era preesistente e coesistente all'acquisizione dei diritti. In ogni caso il sopravvenuto superamento di interesse non avrebbe potuto determinare una nullità della scrittura privata per mancanza di causa. La perdita dell'interesse soggettivo ad acquisire la prestazione di non aveva, quindi, rilievo Parte_1 ai fini dell'esistenza o della causa del contratto, non potendo incidere sulla funzione giuridica del negozio.
Quale secondo motivo di gravame, l'appellante eccepiva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che avrebbe dovuto fornire una Parte_1 concreta dimostrazione delle proprie conoscenze tecniche, circostanza che, invece, era stata riconosciuta nel contratto, in quanto era espresso il riferimento al trasferimento del know-how personale di il quale aveva Parte_1 comunque prestato la propria opera di consulenza dal maggio al dicembre 2015.
Le testimonianze assunte avevano, d'altronde, consentito di accertare che deteneva tali conoscenze. Erroneamente, quindi, il Tribunale aveva Parte_1 ricondotto tali attività a quelle di impiego per il quale era stato Parte_1 assunto, contraddicendosi, poi, nella motivazione della sentenza, laddove affermava che non aveva dimostrato di aver fornito la consulenza, Parte_1 ma aveva svolto attività equiparabili a quelle di responsabile della produzione.
Quale terzo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'adempimento della prestazione da parte di Il Tribunale aveva trascurato di Parte_1 considerare che l'assunzione di come impiegato tecnico faceva Parte_1 parte degli accordi previsti nella scrittura privata e, pertanto, lo svolgimento di
6 mansioni da dipendente non era alternativo alla prestazione di consulenza.
Difatti, le mansioni di impiegato tecnico prevedono un ruolo meramente esecutivo, che aveva superato, svolgendo obblighi ulteriori rispetto Parte_1
a quelli scaturenti dal rapporto di dipendenza, trasferendo la conoscenza del processo produttivo e fornendo indicazioni sulla qualità del prodotto e del materiale da mettere in produzione.
Si costituiva in giudizio contestando i motivi di appello. CP_1
Deduceva che il Giudice aveva correttamente applicato il principio secondo cui la causa del contratto non va intesa come funzione economico-sociale, bensì come funzione economico-individuale, conformemente alla teoria della causa in concreto, che impone di verificare la sintesi degli interessi che il contratto è diretto a realizzare.
L'appellante, al fine di dimostrare la sussistenza di una conoscenza personale distinta rispetto a quella della ditta paterna, aveva fatto esclusivo riferimento alla scrittura privata conclusa con la controparte. Secondo
l'appellata, per dimostrare l'esistenza di tale distinzione, il non poteva Pt_1 limitarsi a richiamare la sottoscrizione della scrittura privata, sostenendo che, per il solo fatto della sua sottoscrizione, la distinzione tra know-how personale e aziendale risultava chiara. Tale ragionamento era in palese contrasto con la teoria della causa in concreto, che prescinde dallo schema negoziale astratto.
L'appellata deduceva, inoltre, di avere tempestivamente avanzato domanda di risoluzione del contratto. Non negava che il avesse lavorato come Pt_1 dipendente, ma la funzione da lui svolta era consona alla figura di responsabile della produzione. evidenziava che il giudizio era stato istruito CP_1 attraverso produzioni documentali, espletamento di prove orali e CTU, e la causa era stata correttamente decisa. Il Giudice di prime cure aveva effettuato un ragionamento scevro da errori di diritto: non avendo rinvenuto nel materiale probatorio elementi tali da poter distinguere il know-how personale rispetto a quello aziendale ed aveva correttamente ritenuto superato sia l'interesse della a seguito della stipula dei successivi atti negoziali. CP_1
Quanto al secondo motivo d'appello, deduceva che il Giudice giustamente inquadrato le mansioni svolte da nella figura di responsabile della Pt_1 produzione, e non in quella dedotta nel contratto. L'interpretazione contrattuale e la valutazione del materiale probatorio, del resto, erano attività devolute in via esclusiva al Giudice;
una volta concluso il rapporto l'onere di provare che l'opera dedotta nella scrittura era stata svolta gravava sull'opposto che tuttavia non
7 aveva fornito adeguate prove. La aveva invece eccepito tempestivamente CP_1
l'inadempimento di una volta notificato il ricorso per decreto ingiuntivo. Pt_1
Parte appellata sollevava, infine, due eccezioni non oggetto di esame da parte del Giudice di prime cure. Con la prima eccepiva la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per impossibilità o indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto; l'impossibilità derivava dall'inesistenza di un know-how da trasferire e l'indeterminatezza derivava dall'assenza di criteri da utilizzare al fine di fissare l'oggetto del contratto.
Eccepiva ancora la risoluzione del contratto per inadempimento. sotto un duplice aspetto. Dall'istruttoria emergeva che successivamente all'affitto del ramo d'azienda, l'opposto non aveva reso alcuna attività di consulenza, né aveva trasferito il know-how. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della scrittura privata, sussisteva l'obbligo di quest'ultimo ad impegnarsi affinché il padre trasferisse alla società i beni strumentali, obbligo rimasto inadempiuto. Il contratto, pertanto, doveva ritenersi risolto.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
III. L'appello non merita accoglimento.
Occorre preliminarmente richiamare il principio di diritto, espresso dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 13533/2001) che, superando il pregresso contrasto giurisprudenziale ha stabilito i criteri di riparto dell'onere probatorio nell'ambito delle obbligazioni contrattuali. In forza del principio richiamato il creditore che agisca ex contractu per la risoluzione, il risarcimento del danno o l'adempimento, è tenuto esclusivamente a provare la fonte negoziale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte. Grava, invece, sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ovvero l'esatto adempimento dell'obbligazione. In materia di procedimento monitorio, laddove il creditore abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo contrattuale e l'ingiunto proponga opposizione eccependo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento del creditore opposto, non si verte in tema di domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. bensì di exceptio non adimpleti contractus ex art. 1460 c.c. Ne consegue che, in applicazione dei
8 principi generali in materia di onere della prova, grava sull'opposto l'onere di dimostrare il proprio esatto adempimento.
Sulla base di tali i principi è possibile stabilire la corretta ripartizione dell'onere probatorio nella presente fattispecie. La fonte negoziale invocata dalle parti a fondamento delle reciproche pretese è costituita dalla scrittura privata conclusa in data 22 aprila 2015, con cui è stata pattuita la cessione, a fronte di un corrispettivo di euro 350.000, del know-how personale del creditore Pt_1 opposto, unitamente all'assunzione dello stesso presso la Officine Nappi Srl, rappresentata dall'opponente . Quest'ultima nell'opporsi al decreto CP_1 ingiuntivo notificato dal a titolo di pagamento del corrispettivo Pt_1 contrattuale, ha eccepito una sopravvenuta carenza di interesse alla prestazione prevista nella scrittura privata a causa della successiva conclusione del contratto di cessione di ramo d'azienda concluso con la società ZI PA (facente capo al medesimo dalla quale derivava l'acquisizione del Know how Pt_1 aziendale;
infatti con atti ai rogiti del Notaio del 30/04/2015, la società Per_1
ZI Spa, aveva concesso alla Officine Nappi Srl, l'affitto del ramo di azienda avente ad oggetto “il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di produzione e riparazione di macchine per concerie” ed aveva trasferito alla
Officine Nappi Srl la piena ed esclusiva proprietà dei c.d. diritti industriali di cui era titolare. La eccepiva comunque l'inadempimento della controparte per CP_1 non avere il trasferito, prima della conclusione dell'affitto del ramo Pt_2
d'azienda, le proprie conoscenze, costituenti parte del suo patrimonio conoscitivo: Affermava che non aveva reso attività di consulenza Parte_1 né tantomeno trasferito alcun know how;
pertanto, il negozio anche ove ritenuto valido, doveva essere risolto a causa dell'inadempimento del Pt_1
Ritenuto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati (Cass. civ., sez. unite, n. 13533/2001), che, vertendosi nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattispecie debba essere inquadrata nell'ambito dell'art 1460 c.c., gravava su parte opposta l'onere di provare il proprio esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.
Dall'esame delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle dichiarazioni testimoniali rese in istruttoria, non emerge la prova che, al di là della prestazione lavorativa consistita nella direzione e nel monitoraggio dell'attività produttiva di Officine Nappi Srl svolta dal nel 2015, quest'ultimo abbia Pt_1 svolto un'attività ulteriore e qualificata;
in particolare non risulta provato lo svolgimento di una specifica attività di consulenza equiparabile al trasferimento
9 delle conoscenze tecnico professionali di settore, facenti parte del patrimonio personale dell'appellante.
Ne consegue che il non ha fornito adeguata prova dell'adempimento Pt_1 integrale delle obbligazioni assunte con la scrittura del 22.04.2015, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera allegazione dell'esistenza di una clausola che prevedeva l'obbligo di trasferimento del Know how personale del a fronte Pt_1 di un corrispettivo.
Deve, pertanto, essere confermata la decisione di primo grado in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo venuto meno il titolo del preteso pagamento, posto a fondamento del provvedimento monitorio. La decisione si fonda tuttavia su un iter argomentativo di natura logico-giuridica in parte divergente da quello seguito dal giudice di prime cure. Quest'ultimo ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità sollevata in relazione alla scrittura privata intercorsa tra le parti, motivando l'accoglimento con l'asserita carenza di causa contrattuale. Tale carenza sarebbe derivata dal venir meno dell'interesse della stipulante nonché del creditore della prestazione (Officine CP_1
Meccaniche srl), in conseguenza della successiva stipulazione, in data
30.04.2025, del contratto di affitto del ramo d'azienda e del contratto di cessione dei diritti di proprietà industriale. Tuttavia, si rileva che la previsione contenuta nella scrittura privata, espressamente volta alla successiva stipula dei contratti di cessione del ramo d'azienda e di acquisizione dei diritti di proprietà industriale, esclude in radice la sussistenza di una carenza causale del contratto, stipulato dalle parti nella piena consapevolezza dell'imminente acquisizione dei diritti derivanti dai contratti successivi.
Pertanto, non sussistono i presupposti giuridici per la declaratoria di nullità del contratto per assenza di causa, atteso che, al momento della stipulazione, la causa negoziale era pienamente esistente e volta a soddisfare l'interesse di una parte all'acquisizione di specifiche conoscenze tecniche e dell'altra parte al conseguimento del relativo corrispettivo. In altri termini, l'assetto negoziale delineato dalle parti, sin dalla stipula della scrittura privata, era rispondente ad una funzione economico-sociale meritevole di tutela giuridica.
Ciononostante, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Invero, la parte onerata della relativa prova non ha fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare l'effettiva esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione, la quale costituiva il fondamento del
10 diritto al pagamento invocato. La carenza probatoria in ordine all'adempimento della prestazione giustifica, pertanto, il rigetto della pretesa creditoria.
In definitiva, per le ragioni esposte, va confermata la sentenza di primo grado che ha correttamente disposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
. IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, sulla base dello scaglione di valore della causa, secondo i parametri minimi, esclusa la fase istruttoria
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza impugnata così provvede:
[...]
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellante, in complessivi € 3.473,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia raddoppio del contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio del 2 aprile 2024 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 7.09.2021 al n. 1468 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza n.583/2021 pubblicata il 27.04.2021
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Nazzi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Pontedera (Pi), Piazza Curtatone n.7come da procura in atti
- appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Giugni e dall'Avv. CP_1 Alessandro Giugni ed elettivamente domiciliata in Fucecchio – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 25 presso lo Studio dell' Avv. Stefano Ciulli,. come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: contratto di prestazione d'opera;
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Firenze, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, per i motivi di cui in narrativa, rigettata ogni contraria istanza, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, riformare integralmente, la sentenza n. 583/2021 Rep.651/2021, resa il giorno 9.4.2021 dal Tribunale di Pisa, Giud. On. Dott.ssa Martina Fontanelli, nella causa civile RGn.3069/2016, e conseguentemente respingere l'opposizione a Decreto Ingiuntivo proposta dalla Signora confermare il decreto ingiuntivo CP_1 n.571/2016 del 10.5.2016 del Tribunale di Pisa. Con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e per i motivi tutti di cui alla premessa del presente atto, rigettare in quanto infondati in fatto ed in diritto tutti i motivi di appello proposti dalla appellante, confermando in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Pisa n. 583/2021 Rep. 651/2021 resa il giorno 9/04/2021, Giudice dott.ssa Fontanelli, nella causa civile RG n. 3069/2016 avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 571/2016 del 10/05/2016 oggi oggetto di gravame. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio al fine di chiedere, in riforma della sentenza CP_1 impugnata, il rigetto dell'opposizione da quest'ultima proposta avverso il decreto ingiuntivo n.571/2016, emesso dal Tribunale di Pisa in data 10.5.2016.
Così nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data
22/6/2016 proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 571/2016 – RG 2000/2016 del 10/5/2016, con il quale il Tribunale di Pisa le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 34.476,88 oltre interessi e spese di procedura, in favore di , quale importo ancora Parte_1 dovuto a saldo della prima rata annuale riveniente dalla scrittura privata/accordo di collaborazione stipulato inter partes in data 22/4/2015. Esponeva, a sostegno dell'opposizione, che con atti ai rogiti Notaio del 30/4/2015, la società ZI Per_1
S.p.a. di cui era legale rappresentante padre di Persona_2 Parte_1 concedeva alla società Officine Nappi S.r.l. di cui era legale rappresentante CP_1
, l'affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto “il complesso dei beni
[...] organizzati per l'esercizio dell'attività di produzione e riparazione di macchine per concerie” e trasferiva alla stessa la piena ed esclusiva proprietà dei cd. diritti industriali di cui era titolare (marchi d'impresa, disegni, modelli e stampi) compresi i relativi “supporti anche informatici e cartacei, senza alcuna restrizione ed ogni know how relativo con tutti i diritti e oneri che ne conseguono”; che, in ragione di ciò, essendo il trasferimento del know how compreso nell'acquisto dei diritti industriali di ZI da parte di Officine, la scrittura privata posta a fondamento del ricorso (in forza della quale essa esponente accettava di pagare la somma di euro 350.000,00 ad a titolo di consulenza e Parte_1 trasferimento del “Know How”) doveva ritenersi nulla in quanto priva di oggetto lecito, determinato o determinabile. Invero, secondo la prospettazione di parte opponente, non era dato comprendere il motivo di tale operazione in cui si prevedeva la corresponsione di una somma peraltro importante a fronte del trasferimento di un know how del tutto indeterminato e comunque ricompreso nell'acquisto dei diritti industriali di ZI da parte di Officine Nappi. Deduceva, ancora, che in ogni caso, non aveva reso attività di consulenza né Parte_1 tantomeno trasferito alcun know how;
che, per vero, nessun pagamento era stato
2 effettuato in favore di (all'art. 4 della scrittura si prevedeva che Parte_1
l'importo di euro 350.000,00 venisse corrisposto in euro 60.000,00 annui, con primo versamento da effettuarsi dal 1 settembre 2015): la fattura n. 1 del
31/12/2015 emessa da e intestata a (già Officine Parte_1 CP_2
Nappi) era stata erroneamente e con palese malafede imputata “quale primo acconto per maturazione al 1/2015 di attività di consulenza e trasferimento know-how relativo alla produzione macchinari come da scrittura privata del
22/04/2015”, quando in realtà l'importo ivi indicato di euro 25.523,12 era stato bonificato in data 1/9/2015 da a Volkswagen Bank per il “riscatto CP_2 anticipato contratto leasing n. 145045 del 11-9-13 targa ET284ER”. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di nullità o in ipotesi di risoluzione per inadempimento, per fatto e causa di della scrittura privata del Parte_1
22/4/2015, e dunque per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, il quale Parte_1 premesso, richiamando quanto rappresentato nel ricorso per decreto ingiuntivo, che con la scrittura 22/4/2015, fra le altre cose, era stato convenuto che egli trasferisse alla società il proprio “know how” riguardante i Controparte_3 macchinari prodotti e commercializzati con i marchi “ZI” e “ ; che il CP_3 corrispettivo del trasferimento di “know how” era stato fra le parti convenuto in euro 350.000,00, da corrispondersi in rate annue di euro 60.000,00 ciascuna, la prima da effettuarsi a partire dal 1.9.2015; che nell'agosto/ settembre 2015, su disposizione di , la aveva effettuato, per suo conto, CP_1 Controparte_3 il pagamento di euro 25.523,12 a Volkswagen Bank, relativamente all'acquisto di una autovettura Audi A6 targata ET284ER intestata ad esso esponente che, dunque, aveva emesso la relativa fattura nei confronti di quale CP_2 acconto sulla rata annuale di euro 60.000,00 che avrebbe dovuto essergli corrisposta nel settembre 2015; che, pertanto, per il pagamento della prima rata con decorrenza 1/9/15 era ancora debitrice nei suoi confronti CP_1 dell'importo di euro 34.476,88 – esponeva che nel marzo/aprile 2015 CP_1 aveva dimostrato interesse per l'acquisizione del ramo produttivo di Montopoli in
Val d'Arno della ZI S.p.A., all'interno della quale egli svolgeva la propria attività professionale, e che era all'epoca amministrata dal di lui padre, e Persona_2 siccome non aveva esperienza nella produzione di macchinari e utensili per la lavorazione del pellame, aveva ritenuto imprescindibile la presenza di esso esponente all'interno dell'azienda (Officine Nappi), perché materialmente trasmettesse tutto il patrimonio di sue conoscenze riguardo ai macchinari a
3 marchio ZI e Di qui l'accordo del 22.4.2015. Rappresentava di essere CP_3 stato quindi assunto dalla Officine Nappi S.r.l., che di lì a poco si sarebbe trasformata in ZI – e di avere fornito a quella società tutto il CP_3 proprio patrimonio di conoscenze. Deduceva che la scrittura 22/4/2015 costituiva
l'antecedente logico dei contratti stipulati il successivo 30/4/2015 fra ZI S.p.A.
e Officine Nappi S.r.l., e che non poteva quindi in alcun modo ritenersi priva di oggetto o carente di una causa, peraltro entrambi chiaramente enunciati ed identificabili in quel negozio. Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – all'esito delle quali veniva riservata la decisione sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, poi di fatto non coltivata – la causa veniva istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e con l'assunzione di prove testimoniali. Indi, precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte dinanzi a questo GOT, la causa passava in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'esito dell'istruttoria svolta il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta da compensando integralmente le spese di lite. Il Giudice ha CP_1 motivato tale decisione rilevando che la successiva stipula del contratto di affitto d'azienda, unitamente alla cessione dei diritti di proprietà industriale, comprensivi del know-how aziendale, aveva determinato il superamento sia dell'interesse dell'opponente che di quello del creditore opposto, in ragione dell'offerta diretta proveniente dalla società titolare dei diritti. L'eccezione sollevata dalla parte opposta, volta a distinguere tra il know-how aziendale e quello personale del è stata ritenuta infondata, in quanto non era emersa Pt_1 dall'interpretazione del contratto inter-partes la sussistenza di un know-how diverso da quello aziendale. Pertanto, secondo il primo giudice, a seguito della stipula dei suddetti contratti tra le società, era venuta meno la causa giustificativa dell'originaria operazione negoziale. Il Tribunale ha altresì evidenziato la genericità delle allegazioni del in merito al proprio know- Pt_1 how personale, definito come un generico patrimonio di conoscenze relative ai macchinari e al marchio. Il Tribunale ha infine rilevato la mancata prova della concreta consistenza delle conoscenze tecniche personali di parte opposta, essendo dalle prove emerso lo svolgimento di un'attività prevalentemente incentrata sulla gestione del reparto lame e sul controllo qualità del prodotto finito, più consona alla figura di un responsabile di produzione.
II. Avverso la predetta sentenza, interponeva gravame. Parte_1
4 Rappresentava che, in forza della scrittura privata intercorsa tra le parti, si era obbligato a prestare attività di consulenza e a trasferire le Parte_1 proprie conoscenze relative ai macchinari dietro corrispettivo di Euro
350.000,00, da corrispondersi anche in caso di risoluzione anticipata dell'accordo. Contestualmente, era stato previsto che la Officine Nappi S.r.l. avrebbe provveduto all'acquisizione dei diritti di proprietà industriale relativi ai marchi ai marchi “RIZZI” e ” dalla ZI S.p.A., all'affitto dalla ZI CP_3
S.p.A. del ramo d'azienda concernente la riparazione e commercializzazione di macchinari per conceria e lame di taglio, nonché all'assunzione di Parte_1 in qualità di impiegato tecnico, presso la società Officine Nappi S.r.l., con relativo trattamento economico. A detta dell'appellante con tale scrittura CP_1
aveva inteso acquisire la consulenza di riconoscendo un
[...] Parte_1 corrispettivo pari ad Euro 350.000,00, e ciò indipendentemente dall'imminente acquisizione dei diritti di proprietà industriale e aziendale.
L'appellante contestava la decisione del Giudice di prime cure, ritenendola incentrata su un giudizio di convenienza e non di esistenza della causa del contratto. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'accordo fosse divenuto privo di causa in conseguenza della successiva stipula del contratto di affitto d'azienda e di cessione dei diritti di proprietà industriale relativi ai marchi.
Inoltre, il Giudice aveva erroneamente ritenuto che vi fosse distinzione tra la conoscenza personale di e la conoscenza aziendale della ZI PA, Parte_1
e che il corrispettivo convenzionalmente stabilito fosse eccessivo. La motivazione della sentenza era viziata, in quanto metteva in dubbio l'esistenza della conoscenza personale di circostanza che, invece, risultava Parte_1 provata in giudizio. Dal tenore del contratto si evinceva infatti che CP_1 aveva espressamente richiesto a di prestare la propria opera di Parte_1 consulenza, accettando di corrisponderne il relativo costo. Nella medesima scrittura, inoltre, era prevista la successiva stipula del contratto di affitto del ramo d'azienda; pertanto, voleva acquisire la conoscenza personale CP_1 di in aggiunta alla conoscenza aziendale. L'appellante richiamava Parte_1 il principio affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui l'evoluzione professionale del lavoratore dipendente e le conoscenze acquisite nel rapporto possono essere legittimamente utilizzate anche in successivi rapporti di lavoro di dipendenza con altri imprenditori. Inoltre l'attività di consulenza e di trasferimento delle proprie conoscenze, non era stata contestata da , CP_1 né la Officine Nappi S.r.l. avevano lamentato il mancato adempimento di tali
5 obbligazioni. Sottolineava che dall'istruttoria era emersa la prova che Pt_1 aveva prestato la propria consulenza, cedendo le proprie conoscenze
[...] personali in adempimento del contratto stipulato tra le parti: il teste Tes_1 aveva, infatti, affermato che si occupava del processo produttivo, Parte_1 della qualità del prodotto finito, della scelta del materiale da mettere in produzione, impartendo istruzioni al riguardo. , inoltre, non si era CP_1 presentata a rendere interrogatorio formale, con conseguente riconoscimento delle circostanze dedotte nel capitolo 2 della memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
Lamentava ancora l'appellante che il Tribunale di Pisa, nel far riferimento alla nullità sopravvenuta per intervenuta perdita di interesse al contratto, prescindeva dalla nozione di nullità quale vizio genetico che deve inficiare l'atto al momento del suo perfezionamento, incorrendo in un evidente errore.
Risultava, invece, dimostrato che l'interesse ad acquisire le prestazioni del Pt_1 era preesistente e coesistente all'acquisizione dei diritti. In ogni caso il sopravvenuto superamento di interesse non avrebbe potuto determinare una nullità della scrittura privata per mancanza di causa. La perdita dell'interesse soggettivo ad acquisire la prestazione di non aveva, quindi, rilievo Parte_1 ai fini dell'esistenza o della causa del contratto, non potendo incidere sulla funzione giuridica del negozio.
Quale secondo motivo di gravame, l'appellante eccepiva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che avrebbe dovuto fornire una Parte_1 concreta dimostrazione delle proprie conoscenze tecniche, circostanza che, invece, era stata riconosciuta nel contratto, in quanto era espresso il riferimento al trasferimento del know-how personale di il quale aveva Parte_1 comunque prestato la propria opera di consulenza dal maggio al dicembre 2015.
Le testimonianze assunte avevano, d'altronde, consentito di accertare che deteneva tali conoscenze. Erroneamente, quindi, il Tribunale aveva Parte_1 ricondotto tali attività a quelle di impiego per il quale era stato Parte_1 assunto, contraddicendosi, poi, nella motivazione della sentenza, laddove affermava che non aveva dimostrato di aver fornito la consulenza, Parte_1 ma aveva svolto attività equiparabili a quelle di responsabile della produzione.
Quale terzo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'adempimento della prestazione da parte di Il Tribunale aveva trascurato di Parte_1 considerare che l'assunzione di come impiegato tecnico faceva Parte_1 parte degli accordi previsti nella scrittura privata e, pertanto, lo svolgimento di
6 mansioni da dipendente non era alternativo alla prestazione di consulenza.
Difatti, le mansioni di impiegato tecnico prevedono un ruolo meramente esecutivo, che aveva superato, svolgendo obblighi ulteriori rispetto Parte_1
a quelli scaturenti dal rapporto di dipendenza, trasferendo la conoscenza del processo produttivo e fornendo indicazioni sulla qualità del prodotto e del materiale da mettere in produzione.
Si costituiva in giudizio contestando i motivi di appello. CP_1
Deduceva che il Giudice aveva correttamente applicato il principio secondo cui la causa del contratto non va intesa come funzione economico-sociale, bensì come funzione economico-individuale, conformemente alla teoria della causa in concreto, che impone di verificare la sintesi degli interessi che il contratto è diretto a realizzare.
L'appellante, al fine di dimostrare la sussistenza di una conoscenza personale distinta rispetto a quella della ditta paterna, aveva fatto esclusivo riferimento alla scrittura privata conclusa con la controparte. Secondo
l'appellata, per dimostrare l'esistenza di tale distinzione, il non poteva Pt_1 limitarsi a richiamare la sottoscrizione della scrittura privata, sostenendo che, per il solo fatto della sua sottoscrizione, la distinzione tra know-how personale e aziendale risultava chiara. Tale ragionamento era in palese contrasto con la teoria della causa in concreto, che prescinde dallo schema negoziale astratto.
L'appellata deduceva, inoltre, di avere tempestivamente avanzato domanda di risoluzione del contratto. Non negava che il avesse lavorato come Pt_1 dipendente, ma la funzione da lui svolta era consona alla figura di responsabile della produzione. evidenziava che il giudizio era stato istruito CP_1 attraverso produzioni documentali, espletamento di prove orali e CTU, e la causa era stata correttamente decisa. Il Giudice di prime cure aveva effettuato un ragionamento scevro da errori di diritto: non avendo rinvenuto nel materiale probatorio elementi tali da poter distinguere il know-how personale rispetto a quello aziendale ed aveva correttamente ritenuto superato sia l'interesse della a seguito della stipula dei successivi atti negoziali. CP_1
Quanto al secondo motivo d'appello, deduceva che il Giudice giustamente inquadrato le mansioni svolte da nella figura di responsabile della Pt_1 produzione, e non in quella dedotta nel contratto. L'interpretazione contrattuale e la valutazione del materiale probatorio, del resto, erano attività devolute in via esclusiva al Giudice;
una volta concluso il rapporto l'onere di provare che l'opera dedotta nella scrittura era stata svolta gravava sull'opposto che tuttavia non
7 aveva fornito adeguate prove. La aveva invece eccepito tempestivamente CP_1
l'inadempimento di una volta notificato il ricorso per decreto ingiuntivo. Pt_1
Parte appellata sollevava, infine, due eccezioni non oggetto di esame da parte del Giudice di prime cure. Con la prima eccepiva la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per impossibilità o indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto; l'impossibilità derivava dall'inesistenza di un know-how da trasferire e l'indeterminatezza derivava dall'assenza di criteri da utilizzare al fine di fissare l'oggetto del contratto.
Eccepiva ancora la risoluzione del contratto per inadempimento. sotto un duplice aspetto. Dall'istruttoria emergeva che successivamente all'affitto del ramo d'azienda, l'opposto non aveva reso alcuna attività di consulenza, né aveva trasferito il know-how. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della scrittura privata, sussisteva l'obbligo di quest'ultimo ad impegnarsi affinché il padre trasferisse alla società i beni strumentali, obbligo rimasto inadempiuto. Il contratto, pertanto, doveva ritenersi risolto.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
III. L'appello non merita accoglimento.
Occorre preliminarmente richiamare il principio di diritto, espresso dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 13533/2001) che, superando il pregresso contrasto giurisprudenziale ha stabilito i criteri di riparto dell'onere probatorio nell'ambito delle obbligazioni contrattuali. In forza del principio richiamato il creditore che agisca ex contractu per la risoluzione, il risarcimento del danno o l'adempimento, è tenuto esclusivamente a provare la fonte negoziale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte. Grava, invece, sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ovvero l'esatto adempimento dell'obbligazione. In materia di procedimento monitorio, laddove il creditore abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo contrattuale e l'ingiunto proponga opposizione eccependo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento del creditore opposto, non si verte in tema di domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. bensì di exceptio non adimpleti contractus ex art. 1460 c.c. Ne consegue che, in applicazione dei
8 principi generali in materia di onere della prova, grava sull'opposto l'onere di dimostrare il proprio esatto adempimento.
Sulla base di tali i principi è possibile stabilire la corretta ripartizione dell'onere probatorio nella presente fattispecie. La fonte negoziale invocata dalle parti a fondamento delle reciproche pretese è costituita dalla scrittura privata conclusa in data 22 aprila 2015, con cui è stata pattuita la cessione, a fronte di un corrispettivo di euro 350.000, del know-how personale del creditore Pt_1 opposto, unitamente all'assunzione dello stesso presso la Officine Nappi Srl, rappresentata dall'opponente . Quest'ultima nell'opporsi al decreto CP_1 ingiuntivo notificato dal a titolo di pagamento del corrispettivo Pt_1 contrattuale, ha eccepito una sopravvenuta carenza di interesse alla prestazione prevista nella scrittura privata a causa della successiva conclusione del contratto di cessione di ramo d'azienda concluso con la società ZI PA (facente capo al medesimo dalla quale derivava l'acquisizione del Know how Pt_1 aziendale;
infatti con atti ai rogiti del Notaio del 30/04/2015, la società Per_1
ZI Spa, aveva concesso alla Officine Nappi Srl, l'affitto del ramo di azienda avente ad oggetto “il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di produzione e riparazione di macchine per concerie” ed aveva trasferito alla
Officine Nappi Srl la piena ed esclusiva proprietà dei c.d. diritti industriali di cui era titolare. La eccepiva comunque l'inadempimento della controparte per CP_1 non avere il trasferito, prima della conclusione dell'affitto del ramo Pt_2
d'azienda, le proprie conoscenze, costituenti parte del suo patrimonio conoscitivo: Affermava che non aveva reso attività di consulenza Parte_1 né tantomeno trasferito alcun know how;
pertanto, il negozio anche ove ritenuto valido, doveva essere risolto a causa dell'inadempimento del Pt_1
Ritenuto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati (Cass. civ., sez. unite, n. 13533/2001), che, vertendosi nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattispecie debba essere inquadrata nell'ambito dell'art 1460 c.c., gravava su parte opposta l'onere di provare il proprio esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.
Dall'esame delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle dichiarazioni testimoniali rese in istruttoria, non emerge la prova che, al di là della prestazione lavorativa consistita nella direzione e nel monitoraggio dell'attività produttiva di Officine Nappi Srl svolta dal nel 2015, quest'ultimo abbia Pt_1 svolto un'attività ulteriore e qualificata;
in particolare non risulta provato lo svolgimento di una specifica attività di consulenza equiparabile al trasferimento
9 delle conoscenze tecnico professionali di settore, facenti parte del patrimonio personale dell'appellante.
Ne consegue che il non ha fornito adeguata prova dell'adempimento Pt_1 integrale delle obbligazioni assunte con la scrittura del 22.04.2015, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera allegazione dell'esistenza di una clausola che prevedeva l'obbligo di trasferimento del Know how personale del a fronte Pt_1 di un corrispettivo.
Deve, pertanto, essere confermata la decisione di primo grado in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo venuto meno il titolo del preteso pagamento, posto a fondamento del provvedimento monitorio. La decisione si fonda tuttavia su un iter argomentativo di natura logico-giuridica in parte divergente da quello seguito dal giudice di prime cure. Quest'ultimo ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità sollevata in relazione alla scrittura privata intercorsa tra le parti, motivando l'accoglimento con l'asserita carenza di causa contrattuale. Tale carenza sarebbe derivata dal venir meno dell'interesse della stipulante nonché del creditore della prestazione (Officine CP_1
Meccaniche srl), in conseguenza della successiva stipulazione, in data
30.04.2025, del contratto di affitto del ramo d'azienda e del contratto di cessione dei diritti di proprietà industriale. Tuttavia, si rileva che la previsione contenuta nella scrittura privata, espressamente volta alla successiva stipula dei contratti di cessione del ramo d'azienda e di acquisizione dei diritti di proprietà industriale, esclude in radice la sussistenza di una carenza causale del contratto, stipulato dalle parti nella piena consapevolezza dell'imminente acquisizione dei diritti derivanti dai contratti successivi.
Pertanto, non sussistono i presupposti giuridici per la declaratoria di nullità del contratto per assenza di causa, atteso che, al momento della stipulazione, la causa negoziale era pienamente esistente e volta a soddisfare l'interesse di una parte all'acquisizione di specifiche conoscenze tecniche e dell'altra parte al conseguimento del relativo corrispettivo. In altri termini, l'assetto negoziale delineato dalle parti, sin dalla stipula della scrittura privata, era rispondente ad una funzione economico-sociale meritevole di tutela giuridica.
Ciononostante, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Invero, la parte onerata della relativa prova non ha fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare l'effettiva esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione, la quale costituiva il fondamento del
10 diritto al pagamento invocato. La carenza probatoria in ordine all'adempimento della prestazione giustifica, pertanto, il rigetto della pretesa creditoria.
In definitiva, per le ragioni esposte, va confermata la sentenza di primo grado che ha correttamente disposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
. IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, sulla base dello scaglione di valore della causa, secondo i parametri minimi, esclusa la fase istruttoria
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza impugnata così provvede:
[...]
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellante, in complessivi € 3.473,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia raddoppio del contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
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