Ordinanza cautelare 17 marzo 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 5626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5626 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 05626/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01139/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2023, proposto da:
RV Costruzioni S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9135018753, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Generale di bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (di seguito: Consorzio Generale di bonifica), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzia Zampella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Carinaro, via F.lli Cervi n. 1;
nei confronti
Consorzio Stabile Santa HI Società Consortile a r.l. (di seguito: Consorzio Santa HI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Capuano, Raiola Fabiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) Riguardo al ricorso introduttivo:
1. del disciplinare di gara se in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ed adottato dal Consorzio generale di bonifica in relazione alla gara di appalto per le “Opere di difesa della piana del basso Volturno dalle massime piene fluviali – scolmatore Fiumarella”;
2. della determina di indizione della procedura e del Bando di gara, adottato dal Consorzio generale di bonifica in relazione alla gara d’ appalto di cui sopra;
3. del Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla gara d’appalto di cui sopra;
4. dei Verbali redatti dalla commissione di gara in relazione alla procedura d’appalto di cui sopra, nella parte in cui ammettono in gara il Consorzio Santa HI controinteressato;
5. del provvedimento di aggiudicazione a favore del controinteressato ed adottato dal Consorzio generale di bonifica in relazione alla gara di appalto di cui sopra;
6. di ogni altro atto, provvedimento, determina, delibera propedeutica, connessa o consequenziale degli atti impugnati e se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
7. del provvedimento di approvazione della graduatoria formulato dalla Stazione Appaltante ed aggiudicazione del 9 gennaio 2023, il cui contenuto è stato appreso dalla ricorrente il giorno 27.1.23 data in cui è stato consentito materialmente l'accesso agli atti;
8. della nota del 27 gennaio 2023 con la quale il RUP trasmette gli atti alla ricorrente;
NONCHE' PER LA DECLARATORIA
d’inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. cod. proc. amm., ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione Appaltante e l'eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva alla gara e con espressa richiesta della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile all'immediata stipula del contratto – subentrando in luogo dell'aggiudicataria – ed al conseguente avvio dei lavori messi a gara.
2) Riguardo al ricorso incidentale, proposto dal Consorzio Santa HI:
1. del provvedimento di aggiudicazione n. 453 del 9 gennaio 2023, comunicato a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 76, comm. 5, d. lgs 50/2016, il successivo 12, nella parte in cui l’odierna ricorrente principale non è stata esclusa dalla procedura di affidamento;
2. dei verbali di gara nella parte in cui è stata esaminata e ritenuta legittima la composizione e la qualificazione professionale della odierna ricorrente principale;
3. di ogni altro atto connesso e/o consequenziale a quelli impugnati in quanto lesivi degli interessi della ricorrente incidentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Generale e del Consorzio Santa HI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con bando, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 63 del 1° giugno 2022, il Consorzio Generale aveva indetto la procedura di gara, ai sensi dell’art. 60 d. lgs 50/2016, avente ad oggetto: “Opere di difesa delle massime piene fluviali della piana del basso Volturno Scolmatore Fiumarella – I Lotto – 3° Stralcio”, per un importo complessivo pari ad € 1.607.480,40 di cui € 78.898,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 d. lgs 50/2016.
Il bando ed il disciplinare di gara (punto 2.2 “Qualificazione dei lavori”) richiedeva quale qualificazione dei lavori in appalto il possesso della categoria “OG8 classe III Bis” e “OG10 classe I”.
Il Consorzio Santa HI – avendo conseguito un punteggio complessivo pari a 93,877 punti, con ribasso percentuale del 12,089%, un tempo di esecuzione dei lavori pari a 352 giorni naturali e consecutivi, per un importo di € 1.422.690,16 di cui € 78.898,74 per oneri di sicurezza - si classificava al primo posto in graduatoria; seguiva la ricorrente RV Costruzioni s.a.s. con un punteggio pari a 69,210.
Con deliberazione n. 453/FT del 9 gennaio 2023, la stazione appaltante, approvati i verbali di gara - previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, d. lgs 50/2016 - aggiudicava la gara al Consorzio Santa HI, subordinando l’efficacia di tale aggiudicazione all’esito delle verifiche dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, d. lgs 50/2016 e dando mandato agli uffici competenti di procedere alla stipula del contratto nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 32, comma 8, del più volte citato d. lgs 50/2016.
In seguito, in data 12 gennaio 2023, nel prescritto termine di cinque giorni dall’aggiudicazione - ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), d. lgs 50/2016 - l’Ente appaltante trasmetteva ai partecipanti, tra cui la società ricorrente, la comunicazione di aggiudicazione con allegata Deliberazione n. 453/FT del 9 gennaio 2023.
2.- La società ricorrente, con l’odierno ricorso, notificato il 27 febbraio 2023 e depositato il successivo 3 marzo, ha impugnato la predetta aggiudicazione, unitamente agli atti generali di gara.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
Violazione e falsa applicazione degli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016 – violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 - violazione e falsa applicazione degli articoli 9 e 10 del disciplinare di gara – eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Disciplinare ha prescritto quale requisito di ammissione il possesso nelle categorie OG 8, OG
3, OG 10, OS 21 ed OG 6. Tale requisito, in caso di partecipazione nelle forme del consorzio stabile, dovrebbe essere posseduto dal consorzio stesso o dalle consorziate, esclusivamente quelle indicate come esecutrici.
Nello specifico, il disciplinare ha stabilito che, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c),
d. lgs 50/2016, i requisiti di cui all’art. 9.4, lettere B), C), e D) devono essere posseduti dal consorzio, a pena di esclusione, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 47 e 48 d. lgs 50/2016. Si tratta, dunque, di verificare le modalità di attestazione dei requisiti di capacità tecnico economica da parte dei consorzi stabili e, in particolare, i limiti dell’applicazione del c.d. meccanismo del cumulo alla rinfusa. Se, inizialmente, l’utilizzo del predetto meccanismo anche da parte delle consorziate indicate come esecutrici era espressamente ammesso dall’art. 31, comma 1, d. lgs 19 aprile 2017, n. 56, le modifiche all’art. 47 d. lgs. 50/2016 introdotte con il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri), hanno eliminato tale possibilità, ripristinando l’originaria e limitata perimetrazione del cumulo alla rinfusa ai soli aspetti relativi alla “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo” (cfr. al riguardo, Ad. Plen., Cons. Stato, 18 marzo 2021 n. 5, secondo cui la facoltà per le consorziate esecutrici di spendere i requisiti posseduti dal consorzio e dalle altre consorziate non designate come esecutrici è limitata alle sole ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 47 e, quindi, alle sole attrezzature e mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo; anche Cons. Stato, Sez. V, 22 agosto 2022, n. 7360).
Dalle dichiarazioni e dalla documentazione presentata dalla stessa consorziata esecutrice in
sede di offerta (del DGUE), emerge che, con riguardo al requisito di cui al disciplinare
e relativo all’attestazione di qualificazione SOA, COSMA è in possesso delle sole attestazioni
SOA OG8 ed OG 6 ma non anche OG3 II e OS21 III richieste dal Disciplinare.
3.- Il Consorzio generale di Bonifica si è costituito in giudizio con memoria depositata il 9 marzo 2023.
Con memoria difensiva depositata il successivo 12, ha in via preliminare eccepito l’irricevibilità del ricorso che sarebbe stato depositato oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 120 c.p.a.
Nel caso di specie, tale termine decorre dalla comunicazione – ex art. 76, comma 5, lett. a), d. lgs 50/2016 - di avvenuta aggiudicazione, disposta, ai sensi dell’art. 32, comma 5, d. lgs 50/2016, con Deliberazione n. 453 del 9 gennaio 2023, parimenti trasmessa dalla stazione appaltante alla ricorrente in data 12 gennaio 2023.
Nel merito ha difeso la legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Consorzio Santa HI si è costituito in giudizio con atto depositato l’11 marzo 2023. Con memoria depositata il successivo 13, ha anch’esso eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività. Nel merito ha contestato la fondatezza delle censure formulate dalla ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 531 del 17 marzo 2023, la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
4.- Nel frattempo, il Consorzio Santa HI ha proposto ricorso incidentale, notificato l’11 aprile 2023 e depositato il successivo 24, deducendo le seguenti censure: Violazione dell’art. 61, co. 2, e dell’art. 92, co. 2, DPR 207/2010; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
L’importo a base d’asta era di € 1.607.480,40, di cui € 1.378.770,07 per la categoria OG8 ed € 228.710,33 per la categoria OG10.
L’Impresa RV costruzioni s.a.s. ha partecipato in ATI di tipo misto, dichiarando la seguente composizione e qualificazione:
- RV costruzioni Capogruppo, quota di partecipazione per la categoria OG8 60% - ammontante quindi a € 827.262,04;
- OC di RV QU, quota di partecipazione per la categoria OG8 40% - ammontante quindi a € 551.508,03; quota di partecipazione per la categoria OG10 pari al 100% - ammontante
quindi a € 228.710,33.
In base alla dichiarazione effettuata dalla controinteressata, emergono due difformità rispetto ai parametri normativi generale e di gara, tali da condurre alla sua esclusione.
1) In primo luogo, la OC di RV QU, riguardo alla categoria OG8, non riesce a raggiungere il dichiarato 40%.
Ed invero, essendo in possesso della categoria OG8 solo in classifica I (€ 258.000), essa ha fatto ricorso all’avvalimento attingendo alla qualificazione di Arca restauri, dalla quale ha importato per la medesima categoria OG8 in classifica I altri € 258.000.
Il totale è di € 516.000, che corrisponde al 37,42 % dell’importo a base d’asta, dunque inferiore al 40% indicato nella domanda.
2) Inoltre, l’offerta dell’odierna controinteressata sarebbe altresì illegittima per violazione dell’art. 61, comma 2, D.P.R. 207/2010, il quale prevede che «La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2».
Orbene, la OC non potrebbe ricorrere all’incremento del 20% in quanto non è in possesso della condizione prevista dalla disposizione in parola, ossia una qualificazione per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
4.- La causa, inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 21 giugno 2023.
In vista dell’udienza pubblica le parti hanno scambiato memorie con le quali hanno ribadito le rispettive posizioni.
A conclusione dell’udienza, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
1.- Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di irricevibilità del ricorso principale per tardività, stante la sua infondatezza nel merito.
2.- Il presente giudizio ruota intorno alla questione dell’ammissibilità del cumulo alla rinfusa.
Sul punto, giova ripercorrere l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cumulo alla rinfusa.
2.1.- L’art. 35 d.lgs. n. 163/2006 prevedeva che “i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.
L’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 163/2006 affermava che “il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione della classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per la classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 40, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche”.
Nel periodo di vigenza del “vecchio” codice degli appalti non si è mai dubitato della possibilità di applicare il cumulo alla rinfusa ai Consorzi stabili anche per i requisiti tecnico-finanziari documentati nell’attestato SOA e non posseduti in proprio dall’esecutrice dei lavori individuata dal Consorzio.
L’Adunanza Plenaria n. 8 del 2012 ha chiarito che “il possesso dei requisiti generali e morali ex art. 38 codice appalti deve essere verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle consorziate, dovendosi ritenere cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ai sensi dell’art. 35 codice appalti”.
2.2.- L’art. 47, comma 1, del “nuovo” Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) statuisce che “i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.
L’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, nella sua originaria formulazione, prevedeva che “per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio”.
L’art. 31 del decreto correttivo del codice (d.lgs. n. 56/2017) ha modificato il comma 2, stabilendo che “i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni". Per poter spendere i requisiti dei consorziati indicati per l’esecuzione era, quindi, sufficiente la semplice designazione in fase di gara; per poter usufruire di quelli dei consorziati non designati occorreva, invece, ricorrere all’istituto dell’avvalimento.
In seguito, il d.l. n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca cantieri) ha sostituito il comma 2 ed ha aggiunto il comma 2-bis all’interno dell’art. 47, in virtù dei quali:
- “I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2 e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto” (art. 47 comma 2);
- “La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente” (art. 47 comma 2-bis).
2.3.- L’intervento legislativo del 2019 è stato invocato a sostegno di una ricostruzione contraria alla generalizzata ammissibilità del cumulo alla rinfusa.
L’Adunanza Plenaria n. 5/2021, interrogatasi sulla perdita dei requisiti di una impresa consorziata non designata ai fini della esecuzione dei lavori (quindi su una questione del tutto diversa), ha incidentalmente affermato che il d.l. n. 32 del 2019 ha ripristinato l’originaria e limitata perimetrazione del cumulo alla rinfusa ai soli aspetti relativi disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo.
Da qui l’emersione di un contrasto giurisprudenziale in ordine ai limiti entro i quali è legittimo il cumulo alla rinfusa.
Un primo orientamento sostiene che qualora il consorzio individui una consorziata come esecutrice, quest'ultima dovrà essere autonomamente in possesso del requisito di qualificazione, così come, in caso di esecuzione in proprio ad opera del consorzio, quest'ultimo dovrà possedere autonomamente il requisito; l'utilizzo della "maggiore" qualificazione del consorzio stabile non potrebbe, cioè, legittimare l'esecuzione di prestazioni da parte di piccole e medie imprese del tutto prive della qualificazione (Tar Lazio, sez. III, 3 marzo 2022, n. 2571; Cons. Stato, 22 agosto 2022, n. 7360, le cui argomentazioni sono state riprese dalla recente giurisprudenza, tra cui: Tar Ancona, Sez. I, 25 febbraio 2023, n. 119; Tar Milano, Sez. I, nn. 397, 597 e 744 del 2023; Tar Napoli, sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1152).
In primo luogo, sul piano letterale, l’art. 47, comma 1, d.lgs. 50/2016 consentirebbe il cumulo solo con riferimento a determinati requisiti, vale a dire attrezzature, mezzi e organico medio anno; al di fuori di questi limiti, dovrebbe applicarsi la regola generale che impone a ciascun concorrente la dimostrazione del possesso dei requisiti e delle capacità di qualificazione (artt. 83 e 84 d.lgs. 50/2016). Dalla lettera della legge sarebbe, pertanto, lecito distillare una direttiva di interpretazione limitativa del cumulo alla rinfusa, stante l’attitudine derogatoria e, come tale, eccezionale della prefigurata facoltà di dimostrazione "cumulativa" dei requisiti di partecipazione.
In secondo luogo, la tesi in esame valorizza il nuovo contesto normativo, dal quale risulta espunta la previsione di cui al previgente art. 36, comma 7 d.lgs. n. 163/2006, la quale aveva legittimato un intendimento comprensivo, lato e generalizzato del cumulo (c.d. alla rinfusa). La soppressione della disposizione richiamata – oltre al tenore letterale dell’art. 47 d.lgs 50/2016 – condurrebbe, dunque, a superare l’orientamento ampliativo ed a restringere la praticabilità del cumulo ai soli aspetti relativi alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d’opera e dell’organico medio annuo.
Nella prospettiva in esame, siffatta interpretazione restrittiva sarebbe confermata dal comma 2 dell’art. 47 d.lgs. 50/2016, come riformulato dal d.l. n. 32/2019. L’attuale versione dell'art. 47, comma 2, infatti, non menziona più la facoltà del consorzio di ricorrere all'avvalimento, ai fini della utilizzazione dei requisiti di qualificazione delle consorziate non designate come esecutrici e si limita a prevedere l'alternativa facoltà di eseguire il contratto "con la propria struttura" ovvero "tramite i consorziati" all'uopo "indicati in sede di gara.
Sul piano funzionale, l’argomento della finalità pro-concorrenziale non risulterebbe dirimente: la tutela della concorrenza risiederebbe, infatti, nella stessa possibilità di utilizzare la forma del consorzio stabile, a prescindere dall’operatività o meno del cumulo alla rinfusa.
In definitiva, secondo questa ricostruzione, qualora il consorzio designi per l’esecuzione del contratto una o più delle imprese consorziate è necessario che queste ultime possiedano e comprovino (con la ribadita salvezza dei limitati e specifici casi di qualificazione cumulativa) i requisiti, tecnici e professionali, di partecipazione. Fermo restando che l’impresa consorziata non qualificata potrebbe valorizzare i requisiti posseduti, in proprio, dal consorzio stabile ovvero dalle consorziate non esecutrici ricorrendo all’ordinario strumento dell’avvalimento ex art. 89 d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Tar Napoli, sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1152).
2.4.- Pur consapevole del contrasto ermeneutico in materia, il Collegio ritiene preferibile dare continuità all’orientamento che reputa ammissibile il cumulo alla rinfusa (Tar L’Aquila, Sez. I, 16 marzo 2023; Tar Palermo, sez. I, 2 marzo 2023, n. 657; Cons. Stato, Sez. V, n. 964 del 2 febbraio 2021; Cons. Stato, sez. V., 29 marzo 2021, n. 2588), in linea con i precedenti giurisprudenziali di questa Sezione (cfr., per tutte, Tar Napoli, sez. I, 25 febbraio 2022, n. 1320).
Sul versante normativo, dal tenore dell’art. 47 d.lgs. n. 50/2016 non può desumersi che il singolo consorziato, indicato in gara come esecutore dell’appalto, debba essere a sua volta in possesso dei requisiti di partecipazione.
Rilevato che - come affermato nella stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 7360/2022 - l’art. 47, comma 2, non chiarisce espressamente (il che dà ragione al contrasto esegetico) le modalità di qualificazione dei consorziati designati per l’esecuzione, nel caso in cui i consorzi stabili intendano eseguire le prestazioni tramite le imprese consorziate, l’interpretazione restrittiva sembra potersi fondare unicamente sul disposto di cui all’art. 47 comma 1 d.lgs. n. 50/2016.
Senonché, la disposizione da ultimo citata “suona, nella sua formulazione letterale, identica a quella già trasfusa nel previgente art. 35 d.lgs. n. 163/2006” (cfr. Cons. Stato, 7360/2022, cit.) e si è detto che all’epoca del “vecchio” codice degli appalti era assolutamente pacifico il cumulo alla rinfusa.
L’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 prescrive che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, sostanzialmente rinviando all’art. 83 del medesimo codice dei contratti pubblici, che per l’appunto concerne i requisiti di idoneità professionale, economica e finanziaria.
L’art. 83, comma 2, a sua volta rinvia al regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies la disciplina dei requisiti e delle capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e c).
Ai sensi dell’art. 216, comma 27-octies, nelle more dell’adozione del regolamento (al momento inesistente) rimangono in vigore o restano efficaci le linee guida e i decreti adottati in attuazione della previgente disposizione di cui all’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 163/2006. Tra l’altro, l’art. 216, comma 14, prevede che “fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.
In attuazione del citato art. 36 comma 7, l’art. 81 del d.P.R. n. 207/2010 stabilisce che “i requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall’articolo 36, comma 7, del codice”. Ne consegue, come sostenuto dal ricorrente, una reviviscenza di quest’ultima disposizione, che non può dirsi espunta dall’ordinamento.
Allo stato attuale, non essendo stato adottato il Regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies, il sistema di qualificazione e la dimostrazione dei requisiti di capacità che devono essere posseduti dai consorzi stabili per concorrere alle gare pubbliche sono regolati dall’art. 36 del d.lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 81 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 (cfr. Tar Palermo, sez. I., 2 marzo 2023, n. 657). L’insieme di queste disposizioni delinea il regime di qualificazione dei consorzi stabili secondo il criterio del “pieno” cumulo alla rinfusa, salvo eccezioni.
2.5.- In definitiva, non è condivisibile l’affermazione per cui l’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 – la cui formulazione letterale è sostanzialmente identica a quella già trasfusa nel previgente art. 35 d.lgs. n. 163/2006 – avrebbe ridotto l’ambito di operatività del cumulo alla rinfusa, circoscrivendolo ai soli mezzi ed all’organico medio annuo.
Ciò posto, rilevato che nell’interpretare la legge occorre considerare anche l’intenzione del legislatore (art. 12 delle preleggi), occorre evidenziare, nel corso del tempo, la tendenza a valorizzare l’istituto in questione quale importante strumento che favorisce la concorrenza.
Nella relazione di accompagnamento al d.l. n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca Cantieri) si legge, infatti, che la modifica del comma 2 dell’art. 47 d.lgs. n. 50/2016 “è tesa a chiarire la disciplina dei consorzi stabili onde consentire l’operatività e sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale, mentre l’introduzione del comma 2-bis detta disposizioni concernenti i consorzi stabili di servizi e forniture, in continuità con il passato, di fatto colmando, a regime, un vuoto normativo per tali settori”.
Del resto, per il profilo teleologico, l’interpretazione ampliativa appare conforme alla ratio pro-concorrenziale sottesa alla disciplina dei consorzi stabili, che consente la partecipazione alle gare pubbliche ad imprese singolarmente prive dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando, le quali possono cumulare i requisiti di cui dispongono con quelli di altre imprese fino a soddisfare il livello di qualificazione richiesto (cfr. Tar Palermo, sez. I., 2 marzo 2023. n. 657).
Giova inoltre sottolineare che il d. lgs 36/2023, il nuovo Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 1 aprile 2023) sembra ammettere il cumulo alla rinfusa all’art. 67 (cfr. art. 100, comma 8, lett. c), il cui comma 4 riproduce il contenuto dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 50/2016 – a conferma del fatto che quest’ultima disposizione non legittima una interpretazione limitativa del cumulo alla rinfusa – ed il cui comma 8 risulta sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 36, comma 7, d.lgs. 163/2006, a dimostrazione della intentio legis di consentire ai “consorzi stabili di attestare, per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso l’attestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate” (cfr. Relazione allegata allo schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 legge n. 78/2022).
Nello specifico, l’art. 67, comma 8, d. lgs. 36/2023 statuisce che “ai fini del rilascio o del rinnovo dell’attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’allegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dall’ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2” (cfr. art. 36, comma 7, d.lgs. n. 163/2006).
La Relazione di accompagnamento al nuovo Codice del 2023 precisa, inoltre, che “il sistema sin qui in atto si basava su una disposizione transitoria del decreto legislativo n. 50 del 2016, (l’art. 216, comma 27-octies), che rinviava all’art. 36, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (e fonti delegate), consentendo che i consorzi stabili attestino, per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso l’attestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate” (relazione illustrativa, p. 105).
2.6.- In quest’ottica, la tesi dell’ammissibilità del cumulo alla rinfusa si ritiene preferibile anche per ragioni logiche, di coerenza ordinamentale, di certezza del diritto: reputare diversamente significherebbe che la possibilità di cumulo dell’attestazione SOA, ammessa dalla giurisprudenza decisamente prevalente sino alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7360 del 2022 ed ammissibile per gli appalti rientranti nell’ambito di operatività del d.lgs. n. 36/2023, abbia avuto una breve parentesi di (incerta) sospensione giurisprudenziale relativamente a quelle controversie giudicate alla luce del suesposto orientamento restrittivo.
3. Il Collegio, nell’accogliere il ricorso, intende pertanto confermare il principio secondo cui, nella partecipazione alle gare d’appalto e nell’esecuzione, è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese sue consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi (attestazione SOA per categorie e classifiche analoghe a quelle indicate dal bando).
In definitiva:
a) i requisiti speciali di qualificazione SOA devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio stabile, mediante la sola qualificazione e l’attestato SOA del consorzio medesimo (in ciò sostanziandosi la ratio e la finalità di tale figura soggettiva);
b) detti consorzi partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti di qualificazione “loro propri”, ossia la propria attestazione SOA;
c) alle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto spetta unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, ciò al fine di impedire che possano giovarsi della copertura dell’ente collettivo, eludendo i controlli demandati alle stazioni appaltanti (Cons. St., A.P., 4 maggio 2012, n. 8; sez. V, 17 maggio 2012, n. 2582; sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4703; Tar Lazio 30 aprile 2018, n. 16 4723), fatte salve ovviamente le eccezioni di cui all’art. 48, commi 7-bis, 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter (così Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2387).
Questa conclusione è del tutto coerente con le caratteristiche del consorzio stabile il quale rappresenta “un nuovo e peculiare soggetto giuridico, promanante da un contratto a dimensione associativa tra imprese, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale e da un rapporto tra le stesse imprese di tipo organico, al fine di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, sicché unico interlocutore con l’amministrazione appaltante è il medesimo consorzio” (cfr. Cons. Stato, 24 gennaio 2023, n. 779).
D’altronde, l’Adunanza Plenaria n. 6 del 2019 ha affermato che il sistema dei requisiti di qualificazione non può che riferirsi ad ogni singola impresa, ancorché associata in un raggruppamento, altrimenti si finirebbe con il conferire una sorta di “soggettività” a quest’ultima, al di là di quella delle singole imprese partecipanti; “una sorta di interscambiabilità dei requisiti, quale quella ipotizzata, di partecipazione risulta più agevolmente ipotizzabile laddove si riconoscesse (ma così non è) una personalità giuridica propria al r.t.i.”.
Da tale angolo visuale, va rimarcato che i consorzi si distinguono dai raggruppamenti temporanei di impresa proprio in quanto forniti di autonoma soggettività giuridica, oltre che per la rilevanza esterna dell’organizzazione consortile.
4.- Ne consegue che, nel caso di specie, non sussiste alcun difetto di qualificazione del Consorzio controinteressato, in possesso di tutte le iscrizioni SOA necessarie all’esecuzione dell’appalto. Il contestato provvedimento di aggiudicazione in favore del Consorzio stabile Santa HI è, pertanto, legittimo, con conseguente infondatezza del ricorso principale.
L’infondatezza del ricorso principale, comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale non essendovi più alcun interesse alla decisione sullo stesso.
Si ravvisano i giusti motivi, in relazione alla complessità del presente giudizio ed al contrasto giurisprudenziale in materia, sopra illustrato, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
1) rigetta il ricorso principale;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Maurizio Santise, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianmario Palliggiano | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO