Versione
19 aprile 2016
19 aprile 2016
>
Versione
1 luglio 2023
1 luglio 2023
Art. 67. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)) ((48)) ----------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Commentari • 51
- 1. Corte di giustizia UE, quarta sezione, sentenza 12 maggio 2022https://www.eius.it/articoli/ · 1
«Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Gestione dei rifiuti - Affidamento "in houseˮ - Direttiva 2014/24/UE - Articoli 12 e 72 - Perdita delle condizioni di "controllo analogo" a seguito di un'aggregazione d'imprese - Possibilità per l'operatore economico succeduto di proseguire la prestazione di servizi». Nella causa C-719/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 18 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 30 dicembre 2020, nel procedimento Comune di Lerici contro Provincia di La Spezia, nei confronti di: IREN SpA, ACAM Ambiente SpA. [...] 1. La domanda di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 142
- 1. TAR Parma, sez. I, sentenza 13/05/2019, n. 131Provvedimento: […] - la stazione appaltante, disattendendo l'art. 67 del codice dei contratti pubblici, avrebbe omesso tutte quelle informazioni indicate da tale norma e idonee a sopperire, in tesi, alla posizione di vantaggio derivata alla controinteressata dalla precedente partecipazione a gara analoga per la stessa committente, di modo da colmare la distanza rispetto agli altri offerenti, e al fine di ristabilire il giusto equilibrio di gara (che, nella fattispecie in questione, risulterebbe, sempre in tesi, alterato a totale svantaggio dell'ATI capeggiata dal consorzio ricorrente);Leggi di più...
- criteri di valutazione delle offerte·
- annullamento aggiudicazione·
- motivazione della commissione di gara·
- formula matematica per assegnazione punteggio·
- punteggio economico·
- art. 67 codice dei contratti pubblici·
- risarcimento danni·
- fase cautelare·
- illegittimità criterio di valutazione delle offerte economiche·
- consultazione di mercato