Articolo 83 del Codice civile
Articolo 82Articolo 84
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19 aprile 1942
Art. 83.

(Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato).

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato e' regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto e' stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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