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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1758/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7739/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 - CF_Società_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 ES - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1299/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 13/10/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003067953000 ALTRI TRIBUTI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003067953000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190004598310000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190002659155000 RECUPERO CREDIT 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 663/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado, notificato in data 17.2.2025, l'odierna parte appellante in via principale impugna l'atto ivi contestato (intimazione di pagamento n. 01720249003067953000 per l'importo di euro 1.376,53 emessa dall' Agenzia delle Entrate Riscossioni di Benevento, sulla base dei seguenti atti prodromici: cartella esattoriale n. 017201190002659155000 per l'importo di € 35,09 a seguito del ruolo emesso dalla
Società_2 per il recupero crediti anno 2017, interessi e oneri di riscossione e la cartella esattoriale n° 01720190004598310000 per € 1.341,44in virtù del ruolo emesso dalla direzione provinciale di Benevento- ufficio territoriale di Benevento per IRPEF indennità fine rapporto di lavoro dipendente sanzione, interessi, oneri di riscossione anno 2014), chiedendone l'annullamento per vizi nella notifica degli atti prodromici
(mancata comunicazione dell'avviso bonario e omessa notificazione delle cartelle), conseguente estinzione per prescrizione/decadenza e sussistenza di vizi formali.
Ritualmente costituitasi l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva la chiamata in causa degli enti impositori. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Anche l'Società_2 si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso eccependone l'infondatezza. Non interveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Benevento.
Con l'impugnata sentenza 13/10/2025, n.1299, resa tra le parti, comunicata in pari data, la Corte di Giustizia
Tributaria di Benevento n. 1299/2025 depositata il 13/10/2025 e non notificata, così decideva: “La Corte definitivamente pronunciando in parziale accoglimento del ricorso reintegra la ricorrente nella facoltà di pagare le somme dovute in base alla cartella n. 01720190004598310000 nei termini 3 di cui all'art. 2, c. 2
e all'art.
3-bis, D.Lgs. n. 462 del 1997 con i relativi benefici. Rigetta per il resto il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Con il presente appello principale, tale sentenza è stata impugnata in parte qua, al fine di veder riformare parzialmente la sentenza appellata con riferimento alle seguenti censure (1. violazione art. 19 d. lg.
546/19922. violazione articoli 99 e 112 cpc3.violazione art. 7, d.lgs. n. 546/19924 violazione art. 36-bis, d.
p.r. 600/1973; art. 1, c. 412, l. 311/2004 e art. 6, comma 5, dello statuto del contribuente (l. n. 212/2000) e circ. n. 30/e del 6 giugno 2005; illegittimità della chiamata in causa dell'azienda ospedaliera.
Si costituiva in appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, spiegando gravame incidentale con chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento e così concludendo: dichiarare inammissibile l'appello principale per violazione del principio di specificità dei motivi di cui all'art. 53 d.lgs.
546/1992, ovvero, in via subordinata, rigettarlo nel merito per manifesta infondatezza;
in via incidentale accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata, atteso l'acclarato difetto di legittimazione passiva del Concessionario della Riscossione in quanto l'Ente impositore ovvero dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento è l'unico soggetto che ha il potere e la legittimazione ad intervenire per modificare, sospendere e/o rettificare la pretesa. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, nulla potrà essere addebitato all'odierna deducente, che andrà tenuta indenne e manlevata da ogni conseguenza del presente processo dall'ente impositore Agenzie Entrate – Direzione Provinciale di Benevento, chiamata in causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, affinché tenga indenne e manlevi Agenzia delle
Entrate Riscossione da ogni conseguenza del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite;
Si costituiva altresì l'Società_2 che, concludendo comunque per il rigetto del gravame, ha preliminarmente rilevato il passaggio in giudicato della statuizione che riguarda espressamente la cartella esattoriale n. 017201190002659155000 per l'importo di € 35,09 relativa al ruolo emesso nei propri confronti, atteso che il Giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla cartella emessa sui ruoli dell'Agenzia delle Entrate, respingendo per il resto.
In data 5.2.2026 parte appellante principale depositava tardivamente atto denominato “MEMORIA
INTEGRATIVA SULLE CONTRODEDUZIONI DELL'AGENZIA CON APPELLO INCIDENTALE PREMESSA
METODOLOGICA”.
All'udienza fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale e quello incidentale sono infondati e vanno respinti per le ragioni che seguono, avendo in via preliminare perimetrato gli stessi il confine devolutivo di questo giudicante in appello in forza delle questioni non riproposte e quindi oggetto di acquiescente definitività (omessa ed irrituale notifica del c.d. avviso bonario o “comunicazione d'irregolarità” ex art. 36-bis, D.P.R. 600/1973 ed art. 13, D.lgs. 471/1997).
Premessa la corretta (recte, doverosa) integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori, essendo stato il giudizio instaurato dopo il 4.1.2024 e non avendo inizialmente il contribuente citato in giudizio gli stessi (pertanto va sia respinto l'ultimo motivo di appello formulato al riguardo dal contribuente, sia il rilievo di passaggio giudicato in parte qua formulato dall'Società_2., evidentemente non predicabile in presenza di un motivo di gravame, sia pure infondato, sul punto: detto altrimenti, l'A.O., in quanto ente impositore della cartella n. 017201190002659155000 per il recupero crediti anno 2017, ne consente, anzi ne impone la chiamata in causa, irrilevante al tal fine essendo l'invocata circostanza che una delle cartelle riguardi redditi soggetti a tassazione separata sia di competenza dell'Agenzia delle Entrate: ciò non esclude la legittimità della chiamata dell'Azienda Ospedaliera per la parte di sua competenza atteso che, per consolidato principio processual-tributario, ciascun ente impositore deve rispondere delle pretese di propria competenza, sicché conclusivamente la chiamata in causa è stata correttamente effettuata in primo grado per entrambi gli enti impositori coinvolti ed in questo grado per la sola AdE non evocata dall'appellante principale) - nel processo tributario, con l'introduzione del comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, è stata prevista, a decorrere dal 5/1/2024, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che si realizza quando il contribuente lamenta l'omessa ovvero l'invalida notifica di un atto presupposto a quello impugnato, con la conseguenza che, se i vizi della notificazione sono eccepiti nei riguardi di un atto presupposto adottato da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso dev'essere proposto anche nei confronti di quest'ultimo. Pertanto, quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Nel caso di specie il ricorso introduttivo del giudizio, pur avendo denunciato un vizio di notifica dell'atto presupposto emesso da altra Amministrazione, è stato notificato solo all'Agente della Riscossione, mentre avrebbe dovuto essere fatto valere anche nei confronti dell'ente impositore che ha iscritto a ruolo il credito, circostanza realizzatisi con la successiva chiamata in causa egli stessi – non risultano meritevoli di accoglimento le censure relative al dedotto error in judicando: il potere del giudice adito non può ritenersi circoscritto al solo dato formale del rispetto della sequenza procedimentale, ma investe anche il merito del rapporto tributario e la consistenza della pretesa ivi dedotta, senza configurare alcuno sconfinamento né violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: non soltanto infatti, in linea con la natura di giudizio di impugnazione-merito tipico di quello tributario, viene investito l'intero esercizio della pretesa impositivo-riscossiva, ma, proprio per la tipologia di censura procedurale attivata (omessa notifica dell'avviso bonario), le sue conseguenze non sono di totale ed assoluta caducazione degli atti successivi per violazione della sequenza legale, ma, come correttamente statuito in primo grado, una diversa dosimetria con riguardo al momento sanzionatorio. Occorre quindi confermare il generale assunto ricostruttivo per cui - ribadito che il giudizio tributario non si connota come un giudizio di “impugnazione- annullamento in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l'atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, riconosciuta l'incongruenza dell'accertamento dell'Ufficio, ha il dovere di decidere sul merito ed accertare la diversa imposta dovuta ovvero, come nella specie, la differente modalità di pagamento della stessa. In tali caso, come in quello de quo vertitur, non si realizza, per effetto di ricostruzione- riqualificazione della fattispecie, alcun nocumento al diritto di difesa, non solo perché i fatti posti a base dell'accertamento e della sequenza procedimentale restano intatti e muta solo la sussunzione giuridica e la ricaduta operativa, ma anche in quanto nessuna essenziale lesione del contraddittorio procedimentale è avvenuta nella fattispecie.
In linea con la giurisprudenza anche recente della Suprema Corte (Cass., ordd n. 444 del 9 gennaio 2025
e n. 580 del 10 gennaio 2025, che, anche richiamando la sentenza della stessa Corte di Cassazione n.
27550/2018, hanno ritenuto che la qualificazione della condotta contestata al contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate come abusiva sia suscettibile di essere riconsiderata da parte del giudice che si convinca dell'insussistenza dell'“utilizzo improprio o distorto dello strumento negoziale” finalizzato allo “scopo specifico, seppure non esclusivo, di eludere la norma tributaria e di ottenere in questo modo un vantaggio fiscale”) va qui confermato che l'atto dell'Amministrazione è il mezzo da cui partire per giungere all'accertamento del rapporto tributario e quindi nel relativo processo sono rinvenibili le caratteristiche di un giudizio di c.d. impugnazione-merito: la struttura impugnatoria del processo, emergente innanzitutto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 (che reca l'elenco degli atti impugnabili, specificandosi nel terzo comma che l'impugnazione può avvenire solo per “vizi propri” degli stessi) – risulta temperato da altri rilievi di diritto positivo per cui occorre modularne la natura tra giudizio (rescindente) rigidamente ad esito demoliorio e giudizio (rescissorio) di merito finalizzato all'accertamento della corretta dimensione del rapporto sottostante (“giusta imposizione”).
Non coglie quindi nel segno la pur suggestiva ricostruzione di parte appellante per cui, da un lato, nel processo tributario, quando il contribuente propone ricorso eccependo la nullità della notifica dell'atto presupposto (nella specie l'avviso bonario), il giudice tributario (privo di poteri inquisitori, eccezionalmente esercitabili, ex art. 7, D. Lgs. n. 546/1992, solo in presenza di un'obiettiva situazione di incertezza del quadro probatorio;
Corte cost., sentenza n. 109/2007; Cass. civ., sez. V, 25 ottobre 2021, n. 29856; al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti: cfr. Cass. civ., sez. V, 8 luglio 2015, n. 14244; Cass. civ., sez. V,
24 marzo 2010, n. 7078; e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti consenta o imponga una data soluzione della controversia: cfr. Cass. civ., sez. V, 25 ottobre 2021, n. 29856; Cass. civ., sez. V, 19 giugno 2018, n. 16171; Cass. civ., sez. V, 22 giugno 2010, n. 14960) deve prioritariamente esaminare tale eccezione, in quanto attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio e alla stessa esistenza dell'atto impugnato (Cass.
4.2.2011 n. 2728; Cass.
5.5.2011 n. 9873; art. 19, co. 3, d.lgs. n.
546/1992, dal 1° gennaio 2026, recte 2027, art. 65, co. 3, d.lgs. n. 175/2024) per cui se il vizio di notifica è tale da impedire la conoscenza legale dell'atto presupposto da parte del contribuente, la cartella di pagamento
(o altro atto consequenziale) risulta nulla e il giudice non può entrare nel merito della pretesa tributaria, dovendo limitarsi ad annullare l'atto impugnato per vizio procedurale (Cass. 19.5.2010, n. 1223; Cass.
12.7.2006, n. 15849; Cass.
5.5.2011 n. 9873). Dall'altro, che l'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/1992 (dal 2027, art. 65, co. 3, d.lgs. n. 175/2024) consente al contribuente, in caso di impugnazione della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, di contestare anche il merito della pretesa. Solo in tal caso, il giudice può pronunciarsi anche sul merito, ma solo se il ricorso contiene specifiche censure di merito oltre all'eccezione di nullità della notifica. Se il ricorso si limita alla sola eccezione di nullità della notifica, il giudice non può valutare il merito della pretesa tributaria (Cass.
5.5.2011 n. 9873; Cass.
4.2.2011 n. 2728). Per cui se il ricorso contiene solo l'eccezione di nullità della notifica dell'atto presupposto, il giudice deve limitarsi a dichiarare la nullità senza esaminare il merito;
se invece il ricorso contiene anche motivi di merito, il giudice può pronunciarsi su questi ultimi ( Cass.
5.5.2011 n. 9873 cit.; Cass.
4.2.2011 n. 2728 cit.).
Di contro va ribadito che - costituendo l'avviso bonario (ove doveroso) una componente non necessaria ai fini della correttezza della sequenza procedimentale ed incidendo solo sul profilo sanzionatorio del maggiore aggravio connesso alla sua inutilizzazione (ove ovviamente ritualmente notificato) in ragione del sub- procedimento cui dà ingresso (pagamento delle somme nei termini 3 di cui all'art. 2, c. 2 e all'art.
3-bis, D. Lgs. n. 462 del 1997, avendo la finalità di “evitare la reiterazione di errori e … consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”. Come più volte ribadito da questa Corte, si tratta di un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento (cfr., ex multis, Cass. n. 6563 e n. 20431 del 2014; n. 26361 del 2010; n. 8137 e n. 5329 del 2012) - nel caso di specie non viene in rilievo una mera contestazione formale di nullità procedimentale, ma censure che investono il merito della pretesa tributaria.
Conseguentemente, respingendosi anche il secondo profilo di contestazione, il giudice di prime cure ne ha valutato gli effetti senza eccedere i limiti della domanda formulata. Pur in presenza di un orientamento dello stesso giudice di legittimità, come nei precedenti citati da parte appellante nell'atto di gravame – [“In tema di riscossione delle imposte, l'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600D.P.R. 29/09/1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 13/07/2015, n. 14544) “In relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, la mancata comunicazione dell'esito ella liquidazione al contribuente da parte del Fisco, come prescritto dall'articolo 1, comma 412, della L. n. 311/2004, determina una violazione del procedimento di liquidazione da cui consegue la nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, senza che a ciò rilevi la ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ex art. 6, comma 5, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000)” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 20/05/2014, n. 11000] – la natura ibrida del processo tributario, compendiato nella incisiva formula prima menzionata di c.d. impugnazione-merito – incentrato, da un lato e sostanzialmente, sulla corretta definizione del rapporto tra fisco e contribuente
(“giusta imposizione” ex art. 53 Cost., come puntualmente definita dalle varie leggi istitutive dei singoli tributi senza che, per un verso, residuino margini di discrezionalità in senso proprio in capo agli uffici finanziari, potendo il giudice, in assenza di “riserva di amministrazione”, interamente definirne l'assetto ove ritualmente investito della questione;
e, per altro verso, a fronte del diritto del contribuente a non vedersi oltremodo inciso nella propria dimensione giuridico-patrimoniale e nel correlato dovere di solidarietà sociale di adempiere attraverso il prelievo fiscale agli obblighi di partecipazione alle spese collettive, nell'assiologico equilibrio delineato dall'art. 2 Cost.); e, dall'altro lato e formalmente, strutturato sul modello impugnatorio
(artt. 2, 19 e 24 del D. Lgs 546/1992), per cui gli atti tributari costituiscono il veicolo attraverso cui tale rapporto viene sottoposto al vaglio giurisdizionale, ponendosi quale filtro tra la realtà giuridico-epifenomenica e l'orizzonte del sindacato processuale, anche per le correlate esigenze di certezza legale (oltre che di giustizia sostanziale) dei rapporti giuridici connesse alla definitività degli accertamenti in entrata – impone al giudice investito della questione di valutare complessivamente la rilevanza dell'eventuale alterazione della rituale sequenza procedimentale e, di conseguenza ed in assenza di un'esplicita e testuale comminatoria di sanzione per l'inosservanza, ricostruirne la portata in chiave assiologico-funzionale.
Del resto anche il richiamo alla generale previsione statutaria (art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, anche alla luce dei rilievi già ex circ. n. 30/E del 6 giugno 2005, in relazione an nuovo art.
7-ter dello Statuto dei Diritti del Contribuente, come introdotto dal Decreto Legislativo n 219/2023 nell'ambito della più generale disciplina organica sul regime dei vizi degli atti dell'Amministrazione finanziaria) nel nuovo sistema delle invalidità degli atti tributari ivi delineato, non assume portata decisiva, depotenziando anzi l'assunto di parte appellante nella misura in cui la norma violata, per un verso, non risulta assistita da un'espressa comminatoria di patologia giuridica;
e, per altro verso, non può distillare, in forza della sua valenza partecipativo- procedimentale non incidente sul contenuto sostanziale della pretesa tributaria, deduttivamente l'ipotizzata nullità dell'atto finale per alterazione della sequenza legale, in ragione della delineata ratio, su cui amplius infra (Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza n. 22047 del 5 agosto 2024, "le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo").
Per tali ragioni deve essere respinto anche l'appello incidentale dell'Ader, posto che – ribadita la sua necessaria presenza nel giudizio, con conseguente rigetto del primo motivo di appello incidentale – correttamente il giudice di prime cure ha dedotto dalla mancata notifica dell'avviso bonario la mediana conseguenza della facoltà di pagare le somme dovute in base alla cartella n. 01720190004598310000 nei termini 3 di cui all'art. 2, c. 2 e all'art.
3-bis, D. Lgs. n. 462 del 1997 con i relativi benefici, in quanto inibita proprio dalla mancata prova dell'atto a tal fine preordinato.
Ed, invero, per costante insegnamento pretorio, qui ribadito e condiviso, l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dal D.lgs. n. 462/1997, art. 2, comma 2, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea a incidere sull'efficacia dell'atto: l'interessato può comunque pagare per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella (Corte di Cassazione, ordinanza n. 14102 del 24 maggio 2021; Cass. sez. 5, 06/07/2016, n. 13759).
Nel caso di specie, per un verso (contrario al corrispondente motivo di appello incidentale) non si versa nell'ipotesi di mere incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione per cui asseritamente non sussistevano margini interpretativi tali da rendere obbligatoria la comunicazione preventiva;
per altro verso (contrario al corrispondente motivo di appello principale) nemmeno può ritenersi che, proprio in ragione della materia in contestazione, tale carenze generi nullità del successivo atto riscossivo, come dinanzi argomentatamente dimostrato: ed, invero, non solo in fatto non vengono in rilievo esclusivamente redditi soggetti a tassazione separata (indennità di fine rapporto lavoro dipendente), per i quali pure una giurisprudenza recente di legittimità (citata da parte appellante nella tardiva memoria conclusiva) predica la nullità in caso di omesso invio dell'avviso bonario (Corte di Cassazione, Sez. V civile, ordinanza n. 19914 del 17 luglio 2025), ma in diritto si ritiene che in ogni caso - pur nella sussunzione della fattispecie nell'orbita normativa delineata dall'art. 1, comma 412, della L. 311/2004, quale disposizione speciale (ma non di deroga) rispetto al citato art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente ed alla regola generale ivi sancita – anche in caso di redditi soggetti a tassazione separata l'omissione della pur doverosa comunicazione (mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti dell'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni) la dedotta sanzione di nullità dell'atto riscossivo finale, da un lato, non è testualmente prevista (limitandosi il richiamato dato normativo a prevedere che “In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo) e, dall'altro, è sproporzionata rispetto alla delineata funzione generale dell'istituto (diversamente realizzando una irragionevole asimmetria di sistema), laddove il ricostruito (generale) modello intermedio (non irrilevanza assoluta, né radicale nullità, ma illegittimità della sola applicazione della sanzione nella misura piena, sull'assunto per cui, se correttamente recapitata, avrebbe potuto consentire al contribuente di pagare le somme dovute entro trenta giorni – oggi sessanta – dal ricevimento della comunicazione nei termini di cui all'articolo 2 co. 2 e all'articolo
3 bis del d. lgs. 462/1997) realizzato un equilibrato bilanciamento tra i concorrenti paini assiologici costituiti dal diritto del contribuente ad una piena informazione nell'ambito delle garanzie partecipativo-procedimentali del contraddittorio ed efficienza del sistema riscossivo in presenza di onere di auto-responsabilità del contribuente allorquando le asserite incertezze d'imposta risultino dovute in base ai dati dichiarati o comunque conosciuti ed autonomamente gestibili.
Si impone pertanto una ricostruzione unitaria ed omogena del sistema dei cc.dd. avvisi bonari per i quali, come già dianzi precisato, lo Statuto del contribuente, per un verso, non impone il contraddittorio preventivo quando non emergono incertezze interpretative;
diversamente ed al fine di evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, laddove vi siano dubbi su aspetti rilevanti, la sua doverosità non determina invalidità derivata degli atti successivi, ma ridonda in termini lato sensu di rimodulazione del carico sanzionatorio. In tale senso sembrerebbe generalizzare tali regula juris la stessa Corte di Cassazione che, con la recente Ordinanza n.5961 del 6 marzo 2024, ha precisato che in caso di comunicazione di irregolarità, ovvero quando non solo dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ma anche quando da quelli eseguiti d'ufficio emerge una discrepanza rispetto a quanto effettivamente versato o da versare, il relativo obbligo di informazione nei confronti del contribuente imposto all'Amministrazione “non è sanzionato da alcuna nullità trattandosi, in ultima istanza, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale”.
In tutte tali evenienze, conclusivamente, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile del procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo.
In conclusione, quindi, per simmetriche ed opposte ragioni vanno respinti, siccome inforndati, l'appello principale del contribuente e quello incidentale dell'ufficio.
Sussistono giusti motivi, per l'esito complessivo della lite, le questioni trattate e la peculiarità della vicenda processuale, per compensare le spese del presente grado di giudizio nei confronti di tutte le parti costituite, come correttamente statuito al riguardo anche dal giudice di prime cure nel relativo segmento processuale, respingendosi anche le contestazioni al riguardo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e quello incidentale. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7739/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 - CF_Società_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 ES - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1299/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 13/10/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003067953000 ALTRI TRIBUTI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003067953000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190004598310000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190002659155000 RECUPERO CREDIT 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 663/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado, notificato in data 17.2.2025, l'odierna parte appellante in via principale impugna l'atto ivi contestato (intimazione di pagamento n. 01720249003067953000 per l'importo di euro 1.376,53 emessa dall' Agenzia delle Entrate Riscossioni di Benevento, sulla base dei seguenti atti prodromici: cartella esattoriale n. 017201190002659155000 per l'importo di € 35,09 a seguito del ruolo emesso dalla
Società_2 per il recupero crediti anno 2017, interessi e oneri di riscossione e la cartella esattoriale n° 01720190004598310000 per € 1.341,44in virtù del ruolo emesso dalla direzione provinciale di Benevento- ufficio territoriale di Benevento per IRPEF indennità fine rapporto di lavoro dipendente sanzione, interessi, oneri di riscossione anno 2014), chiedendone l'annullamento per vizi nella notifica degli atti prodromici
(mancata comunicazione dell'avviso bonario e omessa notificazione delle cartelle), conseguente estinzione per prescrizione/decadenza e sussistenza di vizi formali.
Ritualmente costituitasi l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva la chiamata in causa degli enti impositori. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Anche l'Società_2 si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso eccependone l'infondatezza. Non interveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Benevento.
Con l'impugnata sentenza 13/10/2025, n.1299, resa tra le parti, comunicata in pari data, la Corte di Giustizia
Tributaria di Benevento n. 1299/2025 depositata il 13/10/2025 e non notificata, così decideva: “La Corte definitivamente pronunciando in parziale accoglimento del ricorso reintegra la ricorrente nella facoltà di pagare le somme dovute in base alla cartella n. 01720190004598310000 nei termini 3 di cui all'art. 2, c. 2
e all'art.
3-bis, D.Lgs. n. 462 del 1997 con i relativi benefici. Rigetta per il resto il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Con il presente appello principale, tale sentenza è stata impugnata in parte qua, al fine di veder riformare parzialmente la sentenza appellata con riferimento alle seguenti censure (1. violazione art. 19 d. lg.
546/19922. violazione articoli 99 e 112 cpc3.violazione art. 7, d.lgs. n. 546/19924 violazione art. 36-bis, d.
p.r. 600/1973; art. 1, c. 412, l. 311/2004 e art. 6, comma 5, dello statuto del contribuente (l. n. 212/2000) e circ. n. 30/e del 6 giugno 2005; illegittimità della chiamata in causa dell'azienda ospedaliera.
Si costituiva in appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, spiegando gravame incidentale con chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento e così concludendo: dichiarare inammissibile l'appello principale per violazione del principio di specificità dei motivi di cui all'art. 53 d.lgs.
546/1992, ovvero, in via subordinata, rigettarlo nel merito per manifesta infondatezza;
in via incidentale accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata, atteso l'acclarato difetto di legittimazione passiva del Concessionario della Riscossione in quanto l'Ente impositore ovvero dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento è l'unico soggetto che ha il potere e la legittimazione ad intervenire per modificare, sospendere e/o rettificare la pretesa. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, nulla potrà essere addebitato all'odierna deducente, che andrà tenuta indenne e manlevata da ogni conseguenza del presente processo dall'ente impositore Agenzie Entrate – Direzione Provinciale di Benevento, chiamata in causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, affinché tenga indenne e manlevi Agenzia delle
Entrate Riscossione da ogni conseguenza del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite;
Si costituiva altresì l'Società_2 che, concludendo comunque per il rigetto del gravame, ha preliminarmente rilevato il passaggio in giudicato della statuizione che riguarda espressamente la cartella esattoriale n. 017201190002659155000 per l'importo di € 35,09 relativa al ruolo emesso nei propri confronti, atteso che il Giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla cartella emessa sui ruoli dell'Agenzia delle Entrate, respingendo per il resto.
In data 5.2.2026 parte appellante principale depositava tardivamente atto denominato “MEMORIA
INTEGRATIVA SULLE CONTRODEDUZIONI DELL'AGENZIA CON APPELLO INCIDENTALE PREMESSA
METODOLOGICA”.
All'udienza fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale e quello incidentale sono infondati e vanno respinti per le ragioni che seguono, avendo in via preliminare perimetrato gli stessi il confine devolutivo di questo giudicante in appello in forza delle questioni non riproposte e quindi oggetto di acquiescente definitività (omessa ed irrituale notifica del c.d. avviso bonario o “comunicazione d'irregolarità” ex art. 36-bis, D.P.R. 600/1973 ed art. 13, D.lgs. 471/1997).
Premessa la corretta (recte, doverosa) integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori, essendo stato il giudizio instaurato dopo il 4.1.2024 e non avendo inizialmente il contribuente citato in giudizio gli stessi (pertanto va sia respinto l'ultimo motivo di appello formulato al riguardo dal contribuente, sia il rilievo di passaggio giudicato in parte qua formulato dall'Società_2., evidentemente non predicabile in presenza di un motivo di gravame, sia pure infondato, sul punto: detto altrimenti, l'A.O., in quanto ente impositore della cartella n. 017201190002659155000 per il recupero crediti anno 2017, ne consente, anzi ne impone la chiamata in causa, irrilevante al tal fine essendo l'invocata circostanza che una delle cartelle riguardi redditi soggetti a tassazione separata sia di competenza dell'Agenzia delle Entrate: ciò non esclude la legittimità della chiamata dell'Azienda Ospedaliera per la parte di sua competenza atteso che, per consolidato principio processual-tributario, ciascun ente impositore deve rispondere delle pretese di propria competenza, sicché conclusivamente la chiamata in causa è stata correttamente effettuata in primo grado per entrambi gli enti impositori coinvolti ed in questo grado per la sola AdE non evocata dall'appellante principale) - nel processo tributario, con l'introduzione del comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, è stata prevista, a decorrere dal 5/1/2024, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che si realizza quando il contribuente lamenta l'omessa ovvero l'invalida notifica di un atto presupposto a quello impugnato, con la conseguenza che, se i vizi della notificazione sono eccepiti nei riguardi di un atto presupposto adottato da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso dev'essere proposto anche nei confronti di quest'ultimo. Pertanto, quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Nel caso di specie il ricorso introduttivo del giudizio, pur avendo denunciato un vizio di notifica dell'atto presupposto emesso da altra Amministrazione, è stato notificato solo all'Agente della Riscossione, mentre avrebbe dovuto essere fatto valere anche nei confronti dell'ente impositore che ha iscritto a ruolo il credito, circostanza realizzatisi con la successiva chiamata in causa egli stessi – non risultano meritevoli di accoglimento le censure relative al dedotto error in judicando: il potere del giudice adito non può ritenersi circoscritto al solo dato formale del rispetto della sequenza procedimentale, ma investe anche il merito del rapporto tributario e la consistenza della pretesa ivi dedotta, senza configurare alcuno sconfinamento né violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: non soltanto infatti, in linea con la natura di giudizio di impugnazione-merito tipico di quello tributario, viene investito l'intero esercizio della pretesa impositivo-riscossiva, ma, proprio per la tipologia di censura procedurale attivata (omessa notifica dell'avviso bonario), le sue conseguenze non sono di totale ed assoluta caducazione degli atti successivi per violazione della sequenza legale, ma, come correttamente statuito in primo grado, una diversa dosimetria con riguardo al momento sanzionatorio. Occorre quindi confermare il generale assunto ricostruttivo per cui - ribadito che il giudizio tributario non si connota come un giudizio di “impugnazione- annullamento in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l'atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, riconosciuta l'incongruenza dell'accertamento dell'Ufficio, ha il dovere di decidere sul merito ed accertare la diversa imposta dovuta ovvero, come nella specie, la differente modalità di pagamento della stessa. In tali caso, come in quello de quo vertitur, non si realizza, per effetto di ricostruzione- riqualificazione della fattispecie, alcun nocumento al diritto di difesa, non solo perché i fatti posti a base dell'accertamento e della sequenza procedimentale restano intatti e muta solo la sussunzione giuridica e la ricaduta operativa, ma anche in quanto nessuna essenziale lesione del contraddittorio procedimentale è avvenuta nella fattispecie.
In linea con la giurisprudenza anche recente della Suprema Corte (Cass., ordd n. 444 del 9 gennaio 2025
e n. 580 del 10 gennaio 2025, che, anche richiamando la sentenza della stessa Corte di Cassazione n.
27550/2018, hanno ritenuto che la qualificazione della condotta contestata al contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate come abusiva sia suscettibile di essere riconsiderata da parte del giudice che si convinca dell'insussistenza dell'“utilizzo improprio o distorto dello strumento negoziale” finalizzato allo “scopo specifico, seppure non esclusivo, di eludere la norma tributaria e di ottenere in questo modo un vantaggio fiscale”) va qui confermato che l'atto dell'Amministrazione è il mezzo da cui partire per giungere all'accertamento del rapporto tributario e quindi nel relativo processo sono rinvenibili le caratteristiche di un giudizio di c.d. impugnazione-merito: la struttura impugnatoria del processo, emergente innanzitutto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 (che reca l'elenco degli atti impugnabili, specificandosi nel terzo comma che l'impugnazione può avvenire solo per “vizi propri” degli stessi) – risulta temperato da altri rilievi di diritto positivo per cui occorre modularne la natura tra giudizio (rescindente) rigidamente ad esito demoliorio e giudizio (rescissorio) di merito finalizzato all'accertamento della corretta dimensione del rapporto sottostante (“giusta imposizione”).
Non coglie quindi nel segno la pur suggestiva ricostruzione di parte appellante per cui, da un lato, nel processo tributario, quando il contribuente propone ricorso eccependo la nullità della notifica dell'atto presupposto (nella specie l'avviso bonario), il giudice tributario (privo di poteri inquisitori, eccezionalmente esercitabili, ex art. 7, D. Lgs. n. 546/1992, solo in presenza di un'obiettiva situazione di incertezza del quadro probatorio;
Corte cost., sentenza n. 109/2007; Cass. civ., sez. V, 25 ottobre 2021, n. 29856; al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti: cfr. Cass. civ., sez. V, 8 luglio 2015, n. 14244; Cass. civ., sez. V,
24 marzo 2010, n. 7078; e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti consenta o imponga una data soluzione della controversia: cfr. Cass. civ., sez. V, 25 ottobre 2021, n. 29856; Cass. civ., sez. V, 19 giugno 2018, n. 16171; Cass. civ., sez. V, 22 giugno 2010, n. 14960) deve prioritariamente esaminare tale eccezione, in quanto attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio e alla stessa esistenza dell'atto impugnato (Cass.
4.2.2011 n. 2728; Cass.
5.5.2011 n. 9873; art. 19, co. 3, d.lgs. n.
546/1992, dal 1° gennaio 2026, recte 2027, art. 65, co. 3, d.lgs. n. 175/2024) per cui se il vizio di notifica è tale da impedire la conoscenza legale dell'atto presupposto da parte del contribuente, la cartella di pagamento
(o altro atto consequenziale) risulta nulla e il giudice non può entrare nel merito della pretesa tributaria, dovendo limitarsi ad annullare l'atto impugnato per vizio procedurale (Cass. 19.5.2010, n. 1223; Cass.
12.7.2006, n. 15849; Cass.
5.5.2011 n. 9873). Dall'altro, che l'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/1992 (dal 2027, art. 65, co. 3, d.lgs. n. 175/2024) consente al contribuente, in caso di impugnazione della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, di contestare anche il merito della pretesa. Solo in tal caso, il giudice può pronunciarsi anche sul merito, ma solo se il ricorso contiene specifiche censure di merito oltre all'eccezione di nullità della notifica. Se il ricorso si limita alla sola eccezione di nullità della notifica, il giudice non può valutare il merito della pretesa tributaria (Cass.
5.5.2011 n. 9873; Cass.
4.2.2011 n. 2728). Per cui se il ricorso contiene solo l'eccezione di nullità della notifica dell'atto presupposto, il giudice deve limitarsi a dichiarare la nullità senza esaminare il merito;
se invece il ricorso contiene anche motivi di merito, il giudice può pronunciarsi su questi ultimi ( Cass.
5.5.2011 n. 9873 cit.; Cass.
4.2.2011 n. 2728 cit.).
Di contro va ribadito che - costituendo l'avviso bonario (ove doveroso) una componente non necessaria ai fini della correttezza della sequenza procedimentale ed incidendo solo sul profilo sanzionatorio del maggiore aggravio connesso alla sua inutilizzazione (ove ovviamente ritualmente notificato) in ragione del sub- procedimento cui dà ingresso (pagamento delle somme nei termini 3 di cui all'art. 2, c. 2 e all'art.
3-bis, D. Lgs. n. 462 del 1997, avendo la finalità di “evitare la reiterazione di errori e … consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”. Come più volte ribadito da questa Corte, si tratta di un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento (cfr., ex multis, Cass. n. 6563 e n. 20431 del 2014; n. 26361 del 2010; n. 8137 e n. 5329 del 2012) - nel caso di specie non viene in rilievo una mera contestazione formale di nullità procedimentale, ma censure che investono il merito della pretesa tributaria.
Conseguentemente, respingendosi anche il secondo profilo di contestazione, il giudice di prime cure ne ha valutato gli effetti senza eccedere i limiti della domanda formulata. Pur in presenza di un orientamento dello stesso giudice di legittimità, come nei precedenti citati da parte appellante nell'atto di gravame – [“In tema di riscossione delle imposte, l'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600D.P.R. 29/09/1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 13/07/2015, n. 14544) “In relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, la mancata comunicazione dell'esito ella liquidazione al contribuente da parte del Fisco, come prescritto dall'articolo 1, comma 412, della L. n. 311/2004, determina una violazione del procedimento di liquidazione da cui consegue la nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, senza che a ciò rilevi la ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ex art. 6, comma 5, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000)” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 20/05/2014, n. 11000] – la natura ibrida del processo tributario, compendiato nella incisiva formula prima menzionata di c.d. impugnazione-merito – incentrato, da un lato e sostanzialmente, sulla corretta definizione del rapporto tra fisco e contribuente
(“giusta imposizione” ex art. 53 Cost., come puntualmente definita dalle varie leggi istitutive dei singoli tributi senza che, per un verso, residuino margini di discrezionalità in senso proprio in capo agli uffici finanziari, potendo il giudice, in assenza di “riserva di amministrazione”, interamente definirne l'assetto ove ritualmente investito della questione;
e, per altro verso, a fronte del diritto del contribuente a non vedersi oltremodo inciso nella propria dimensione giuridico-patrimoniale e nel correlato dovere di solidarietà sociale di adempiere attraverso il prelievo fiscale agli obblighi di partecipazione alle spese collettive, nell'assiologico equilibrio delineato dall'art. 2 Cost.); e, dall'altro lato e formalmente, strutturato sul modello impugnatorio
(artt. 2, 19 e 24 del D. Lgs 546/1992), per cui gli atti tributari costituiscono il veicolo attraverso cui tale rapporto viene sottoposto al vaglio giurisdizionale, ponendosi quale filtro tra la realtà giuridico-epifenomenica e l'orizzonte del sindacato processuale, anche per le correlate esigenze di certezza legale (oltre che di giustizia sostanziale) dei rapporti giuridici connesse alla definitività degli accertamenti in entrata – impone al giudice investito della questione di valutare complessivamente la rilevanza dell'eventuale alterazione della rituale sequenza procedimentale e, di conseguenza ed in assenza di un'esplicita e testuale comminatoria di sanzione per l'inosservanza, ricostruirne la portata in chiave assiologico-funzionale.
Del resto anche il richiamo alla generale previsione statutaria (art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, anche alla luce dei rilievi già ex circ. n. 30/E del 6 giugno 2005, in relazione an nuovo art.
7-ter dello Statuto dei Diritti del Contribuente, come introdotto dal Decreto Legislativo n 219/2023 nell'ambito della più generale disciplina organica sul regime dei vizi degli atti dell'Amministrazione finanziaria) nel nuovo sistema delle invalidità degli atti tributari ivi delineato, non assume portata decisiva, depotenziando anzi l'assunto di parte appellante nella misura in cui la norma violata, per un verso, non risulta assistita da un'espressa comminatoria di patologia giuridica;
e, per altro verso, non può distillare, in forza della sua valenza partecipativo- procedimentale non incidente sul contenuto sostanziale della pretesa tributaria, deduttivamente l'ipotizzata nullità dell'atto finale per alterazione della sequenza legale, in ragione della delineata ratio, su cui amplius infra (Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza n. 22047 del 5 agosto 2024, "le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo").
Per tali ragioni deve essere respinto anche l'appello incidentale dell'Ader, posto che – ribadita la sua necessaria presenza nel giudizio, con conseguente rigetto del primo motivo di appello incidentale – correttamente il giudice di prime cure ha dedotto dalla mancata notifica dell'avviso bonario la mediana conseguenza della facoltà di pagare le somme dovute in base alla cartella n. 01720190004598310000 nei termini 3 di cui all'art. 2, c. 2 e all'art.
3-bis, D. Lgs. n. 462 del 1997 con i relativi benefici, in quanto inibita proprio dalla mancata prova dell'atto a tal fine preordinato.
Ed, invero, per costante insegnamento pretorio, qui ribadito e condiviso, l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dal D.lgs. n. 462/1997, art. 2, comma 2, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea a incidere sull'efficacia dell'atto: l'interessato può comunque pagare per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella (Corte di Cassazione, ordinanza n. 14102 del 24 maggio 2021; Cass. sez. 5, 06/07/2016, n. 13759).
Nel caso di specie, per un verso (contrario al corrispondente motivo di appello incidentale) non si versa nell'ipotesi di mere incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione per cui asseritamente non sussistevano margini interpretativi tali da rendere obbligatoria la comunicazione preventiva;
per altro verso (contrario al corrispondente motivo di appello principale) nemmeno può ritenersi che, proprio in ragione della materia in contestazione, tale carenze generi nullità del successivo atto riscossivo, come dinanzi argomentatamente dimostrato: ed, invero, non solo in fatto non vengono in rilievo esclusivamente redditi soggetti a tassazione separata (indennità di fine rapporto lavoro dipendente), per i quali pure una giurisprudenza recente di legittimità (citata da parte appellante nella tardiva memoria conclusiva) predica la nullità in caso di omesso invio dell'avviso bonario (Corte di Cassazione, Sez. V civile, ordinanza n. 19914 del 17 luglio 2025), ma in diritto si ritiene che in ogni caso - pur nella sussunzione della fattispecie nell'orbita normativa delineata dall'art. 1, comma 412, della L. 311/2004, quale disposizione speciale (ma non di deroga) rispetto al citato art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente ed alla regola generale ivi sancita – anche in caso di redditi soggetti a tassazione separata l'omissione della pur doverosa comunicazione (mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti dell'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni) la dedotta sanzione di nullità dell'atto riscossivo finale, da un lato, non è testualmente prevista (limitandosi il richiamato dato normativo a prevedere che “In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo) e, dall'altro, è sproporzionata rispetto alla delineata funzione generale dell'istituto (diversamente realizzando una irragionevole asimmetria di sistema), laddove il ricostruito (generale) modello intermedio (non irrilevanza assoluta, né radicale nullità, ma illegittimità della sola applicazione della sanzione nella misura piena, sull'assunto per cui, se correttamente recapitata, avrebbe potuto consentire al contribuente di pagare le somme dovute entro trenta giorni – oggi sessanta – dal ricevimento della comunicazione nei termini di cui all'articolo 2 co. 2 e all'articolo
3 bis del d. lgs. 462/1997) realizzato un equilibrato bilanciamento tra i concorrenti paini assiologici costituiti dal diritto del contribuente ad una piena informazione nell'ambito delle garanzie partecipativo-procedimentali del contraddittorio ed efficienza del sistema riscossivo in presenza di onere di auto-responsabilità del contribuente allorquando le asserite incertezze d'imposta risultino dovute in base ai dati dichiarati o comunque conosciuti ed autonomamente gestibili.
Si impone pertanto una ricostruzione unitaria ed omogena del sistema dei cc.dd. avvisi bonari per i quali, come già dianzi precisato, lo Statuto del contribuente, per un verso, non impone il contraddittorio preventivo quando non emergono incertezze interpretative;
diversamente ed al fine di evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, laddove vi siano dubbi su aspetti rilevanti, la sua doverosità non determina invalidità derivata degli atti successivi, ma ridonda in termini lato sensu di rimodulazione del carico sanzionatorio. In tale senso sembrerebbe generalizzare tali regula juris la stessa Corte di Cassazione che, con la recente Ordinanza n.5961 del 6 marzo 2024, ha precisato che in caso di comunicazione di irregolarità, ovvero quando non solo dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ma anche quando da quelli eseguiti d'ufficio emerge una discrepanza rispetto a quanto effettivamente versato o da versare, il relativo obbligo di informazione nei confronti del contribuente imposto all'Amministrazione “non è sanzionato da alcuna nullità trattandosi, in ultima istanza, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale”.
In tutte tali evenienze, conclusivamente, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile del procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo.
In conclusione, quindi, per simmetriche ed opposte ragioni vanno respinti, siccome inforndati, l'appello principale del contribuente e quello incidentale dell'ufficio.
Sussistono giusti motivi, per l'esito complessivo della lite, le questioni trattate e la peculiarità della vicenda processuale, per compensare le spese del presente grado di giudizio nei confronti di tutte le parti costituite, come correttamente statuito al riguardo anche dal giudice di prime cure nel relativo segmento processuale, respingendosi anche le contestazioni al riguardo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e quello incidentale. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.