Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 aprile 2023 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 agosto 2026 |
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- 1. Partenariato Pubblico Privato PPPStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 18 luglio 2025 · 1
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, in attuazione della delega al Governo in materia di contratti pubblici, il Partenariato Pubblico Privato (PPP) assume un rilievo sistemico, disciplinato nel Libro IV (artt. 174–208) del nuovo Codice. Il legislatore punta a rafforzare l'attrattività dello strumento per le amministrazioni, gli operatori economici e gli investitori istituzionali, anche in chiave PNRR e ESG. L'intento è superare l'utilizzo improprio del Partenariato Pubblico Privato PPP per eludere i vincoli di finanza pubblica, promuovendo invece strumenti innovativi, sostenibili e realmente cooperativi (Parere funzione consultiva n. 49/2024). DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE …
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- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 1012Provvedimento: Pubblicato il 19/01/2026 N. 01012/2026 REG.PROV.COLL. N. 05110/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5110 del 2025, proposto da IC LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nicodemo, con domicilio eletto in Roma, via Dancalia, 21; contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del provvedimento di non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione della …Leggi di più...
- art. 49 l. 247/2012·
- art. 21 nonies l. 241/1990·
- art. 120 c.p.a.·
- disparità di trattamento·
- giurisprudenza amministrativa·
- giurisdizione amministrativa·
- Consiglio di Stato·
- Corte Costituzionale·
- compensazione spese·
- esame avvocato·
- art. 97 Costituzione·
- prova orale·
- art. 46 l. 247/2012·
- art. 21 quinquies l. 241/1990·
- prova scritta
Versioni del testo
- - : Libro i dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione parte i dei principi
- Titolo I : I principi generali
- Articolo 1Articolo 1. Principio del risultato 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestivita' e il migliore rapporto possibile tra qualita' e prezzo, nel rispetto dei principi di legalita', trasparenza e concorrenza.
2. La concorrenza tra gli operatori economici e' funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza e' funzionale alla massima semplicita' e celerita' nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilita'.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicita'. Esso e' perseguito nell'interesse della comunita' e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonche' per:
a) valutare la responsabilita' del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) attribuire gli incentivi secondo le modalita' previste dalla contrattazione collettiva.