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1 luglio 2023
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Art. 83. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)) ((48)) ----------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Commentari • 470
- 1. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 09/05/2018 - rif.Autorità nazionale anticorruzione · 9 maggio 2018 · 10.553401
[…] ritenuto che l'individuazione di elementi innovativi da introdurre in via alternativa o sperimentale rispetto al sistema di qualificazione di cui all'articolo 83 del codice dei contratti pubblici presupponga un adeguato periodo di applicazione del sistema di qualificazione medesimo e del sistema del rating di impresa; si ritiene che il termine annuale previsto dall'articolo 84, comma 12, del codice dei contratti pubblici
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/01/2018, n. 71Provvedimento: […] I. Eccesso di potere, contraddittorietà nell'azione amministrativa e violazione dell'art. 83 del Codice dei Contratti pubblici, atteso che la commissione di gara non avrebbe effettuato “la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte (…) sulla base delle caratteristiche tecniche indicate nella documentazione a corredo dell'offerta”, con specifico riferimento ai parametri G2 (“studi clinici pubblicati”) e G3 (“capacità antibatterica sia in vitro che in vivo”), accogliendo erroneamente un criterio di natura puramente quantitativa, basato sul solo numero degli studi.Leggi di più...
- contraddittorietà nell'azione amministrativa·
- valutazione tecnica delle offerte·
- ricorso principale infondato·
- prova di resistenza·
- annullamento atti di gara·
- criteri di aggiudicazione·
- ricorso incidentale·
- art. 83 del d.lgs. 163/2006·
- eccesso di potere·
- legittimità degli atti di aggiudicazione