Articolo 1 della Legge 29 maggio 1954, n. 340
Articolo 2
Versione
13 luglio 1954
Art. 1.
L'Aero Club d'Italia, eretto in ente morale con regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452 , ha il fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attivita' che nel campo aeronautico turistico-sportivo persone, associazioni, societa', istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello Stato italiano.
L'Aero Club d'Italia e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 13 luglio 1954
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