Art. 1.
L'Aero Club d'Italia, eretto in ente morale con regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452 , ha il fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attivita' che nel campo aeronautico turistico-sportivo persone, associazioni, societa', istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello Stato italiano.
L'Aero Club d'Italia e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa.
L'Aero Club d'Italia, eretto in ente morale con regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452 , ha il fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attivita' che nel campo aeronautico turistico-sportivo persone, associazioni, societa', istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello Stato italiano.
L'Aero Club d'Italia e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa.