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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 21/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1686/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott. Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n.1686/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Del Prete;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Coli;
Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza dell'8.1.2025 sulle seguenti conclusioni parziali delle parti: il ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale di divorzio;
la convenuta non si è opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2024 ha promosso il Parte_1
presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 6.9.1998 a Pesaro. Controparte_1
Si è costituita ritualmente . Controparte_1 pagina 1 di 3 Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale sul vincolo. La convenuta non si è opposta.
La domanda va accolta.
E' documentato che e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio il 6.9.1998 a Pesaro (doc.1 del ricorrente). La coppia ha
Per_ avuto due figlie, nata il [...] e nata l'[...]. Il Tribunale Per_2
di Pesaro con sentenza emessa il 13.10.2011 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
la pronuncia è stata parzialmente riformata dalla Corte
d'Appello con sentenza emessa il 13.5.2013 (doc.3 e 4 del ricorrente); la separazione è ormai definitiva.
I coniugi non si sono più riconciliati e hanno condotto vite separate, come comprovato dalle diverse residenze.
Sulla base di tali elementi deve concludersi che sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti fra le parti, oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1686/2024 R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 6.9.1998 a Pesaro, iscritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile di tale Comune al n.208, parte II, serie A dell'anno 1998; pagina 2 di 3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio ex art.473- bis. 22 comma 6 c.p.c.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in Pesaro, il 14 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott. Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n.1686/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Del Prete;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Coli;
Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza dell'8.1.2025 sulle seguenti conclusioni parziali delle parti: il ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale di divorzio;
la convenuta non si è opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2024 ha promosso il Parte_1
presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 6.9.1998 a Pesaro. Controparte_1
Si è costituita ritualmente . Controparte_1 pagina 1 di 3 Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale sul vincolo. La convenuta non si è opposta.
La domanda va accolta.
E' documentato che e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio il 6.9.1998 a Pesaro (doc.1 del ricorrente). La coppia ha
Per_ avuto due figlie, nata il [...] e nata l'[...]. Il Tribunale Per_2
di Pesaro con sentenza emessa il 13.10.2011 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
la pronuncia è stata parzialmente riformata dalla Corte
d'Appello con sentenza emessa il 13.5.2013 (doc.3 e 4 del ricorrente); la separazione è ormai definitiva.
I coniugi non si sono più riconciliati e hanno condotto vite separate, come comprovato dalle diverse residenze.
Sulla base di tali elementi deve concludersi che sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti fra le parti, oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1686/2024 R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 6.9.1998 a Pesaro, iscritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile di tale Comune al n.208, parte II, serie A dell'anno 1998; pagina 2 di 3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio ex art.473- bis. 22 comma 6 c.p.c.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in Pesaro, il 14 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3