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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/07/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZIONE CIVILE
R.G. 4027/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) dott. Eugenio Troisi Giudice rel/est.
3) dott. ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 23/10/2024 dai coniugi
nata a [...] l'[...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], e nato ad Controparte_1
Acerra il 28.06.1982 (C.F.: ) residente in [...], alla C.F._2
via San Felice n.20, entrambi elettivamente domiciliati in RD (NA) alla via Nuova
Belvedere n. 70, presso lo studio dell'avv. Angela D'Agostino dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti, volto ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni indicate in ricorso,
una volta perfezionatasi la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
Tenuto conto, in fatto, che le parti contraevano matrimonio concordatario in RD (NA) il 18.4.2002, e che dalla loro unione, il 02.06.2002, nasceva un figlio, Per_1
oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
osservato che veniva pronunciata separazione personale dei coniugi con sentenza n.13504/2009, emessa dal Tribunale di Napoli il 2.12.2009;
lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi e depositate nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis 51, comma secondo, c.p.c., con cui le parti manifestavano di voler rinunciare alla comparizione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
evidenziato che in data 28.05.2025 il Giudice delegato, sciogliendo la riserva, rimetteva la causa al Collegio per la decisione;
udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
osservato, in diritto, che deve ritenersi integrata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
della l. n. 898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli (19/11/2003) nell'ambito del giudizio di separazione conclusosi con la già menzionata sentenza di separazione, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 13.12.2024;
tenuto conto che dalla data in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente la separazione, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta rilevato che i rapporti tra le parti saranno regolati sulla base delle condizioni stabilite in ricorso, le quali in assenza di pattuizioni accessorie (essendo il figlio della coppia maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed in assenza di richieste economiche) pag. 2/3 devono intendersi limitate allo status;
considerato, in proposito, che le parti si sono limitate a richiedere la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza avanzare ulteriori istanze;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
osservato che i compensi dovuti al difensore della ricorrente ammessa Parte_1 in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera del 19.12.2024, prot.
n. 1174/2024, saranno liquidati con separato decreto;
ritenuto che, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/04/2002 in RD (NA) da nata a [...] l'1/11//1984 e Parte_1 CP_1
nato ad [...] il [...] alle condizioni indicate in parte motiva.
[...]
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del RD (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.3 P. I , Anno 2002).
c) spese di giudizio integralmente compensate
Così deciso in Aversa il 07.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZIONE CIVILE
R.G. 4027/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) dott. Eugenio Troisi Giudice rel/est.
3) dott. ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 23/10/2024 dai coniugi
nata a [...] l'[...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], e nato ad Controparte_1
Acerra il 28.06.1982 (C.F.: ) residente in [...], alla C.F._2
via San Felice n.20, entrambi elettivamente domiciliati in RD (NA) alla via Nuova
Belvedere n. 70, presso lo studio dell'avv. Angela D'Agostino dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti, volto ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni indicate in ricorso,
una volta perfezionatasi la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
Tenuto conto, in fatto, che le parti contraevano matrimonio concordatario in RD (NA) il 18.4.2002, e che dalla loro unione, il 02.06.2002, nasceva un figlio, Per_1
oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
osservato che veniva pronunciata separazione personale dei coniugi con sentenza n.13504/2009, emessa dal Tribunale di Napoli il 2.12.2009;
lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi e depositate nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis 51, comma secondo, c.p.c., con cui le parti manifestavano di voler rinunciare alla comparizione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
evidenziato che in data 28.05.2025 il Giudice delegato, sciogliendo la riserva, rimetteva la causa al Collegio per la decisione;
udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
osservato, in diritto, che deve ritenersi integrata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
della l. n. 898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli (19/11/2003) nell'ambito del giudizio di separazione conclusosi con la già menzionata sentenza di separazione, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 13.12.2024;
tenuto conto che dalla data in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente la separazione, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta rilevato che i rapporti tra le parti saranno regolati sulla base delle condizioni stabilite in ricorso, le quali in assenza di pattuizioni accessorie (essendo il figlio della coppia maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed in assenza di richieste economiche) pag. 2/3 devono intendersi limitate allo status;
considerato, in proposito, che le parti si sono limitate a richiedere la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza avanzare ulteriori istanze;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
osservato che i compensi dovuti al difensore della ricorrente ammessa Parte_1 in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera del 19.12.2024, prot.
n. 1174/2024, saranno liquidati con separato decreto;
ritenuto che, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/04/2002 in RD (NA) da nata a [...] l'1/11//1984 e Parte_1 CP_1
nato ad [...] il [...] alle condizioni indicate in parte motiva.
[...]
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del RD (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.3 P. I , Anno 2002).
c) spese di giudizio integralmente compensate
Così deciso in Aversa il 07.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 3/3