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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 875 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente Dott. Irene Lupo Consigliere rel. Dott. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ),con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
AR RM , con elezione di domicilio in GALLERIA MIRABELLO 4 20081 ABBIATEGRASSO, presso e nello studio dell'avv. AR RM
-appellante- CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA MARIO , C.F._2 con elezione di domicilio in VIA RUGABELLA, 17 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. BATTAGLIA MARIO;
-appellata- CONCLUSIONI : PER EO E LA OT IN VIA PRINCIPALE
- per i motivi tutti di cui in narrativa accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla parte appellante a e in forza dei tutoli tutti da Controparte_1 Controparte_2 loro posti a sostegno della domanda e, per l'effetto, rigettarla in ogni sua parte in quanto infondata in fatto e diritto;
- accertare e dichiarare la concorrente e solidale responsabilità dei signori e CP_1 in uno all'impresa ed al nei riguardi CP_2 CP_3 Controparte_4 delle società e come in atti rappresentate e Parte_1 Parte_2 ciascuna per quanto di propria competenza, in quanto committenti del contratto di appalto sottoscritto in data 04/06/2018, con riferimento al carattere abusivo dell'intero intervento con esso appaltato ed alle conseguenze da ciò scaturite, sia a
1 titolo di sanzioni amministrative quale l'ordine di demolizione dell'intero intervento, sia in termini di perdita del possesso e mancato utilizzo della stanza e della conseguente perdita economica;
- condannare e , in via tra loro solidale, alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione a e ut supra, di quanto da loro in Parte_1 Parte_2 ipotesi indebitamente percepito in forza della sentenza impugnata e nelle more della decisione;
- condannare e al risarcimento in favore delle Controparte_1 Controparte_2 società appellanti dei danni tutti loro conseguiti in conseguenza del mancato utilizzo della stanza per tutta la durata dell'intervento e sino ala riconsegna, nella misura che sarà ritenuta di giustizia o da determinarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio;
IN SUBORDINE:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse in parte fondate le pretese di controparte, tenuto in ogni caso conto della totale demolizione dell'intervento e del ripristino della stanza nello stato quo ante, limitare l'eventuale condanna delle società appellanti al solo pagamento di una somma da stabilirsi secondo equità, ordinando a e la restituzione di Controparte_1 Controparte_2 quanto nelle more loro corrisposto in eccedenza e, nello specifico, di quanto pagato antecedentemente l'ordinanza 05/02/2020;
- in ogni caso con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
PER E CP_1 CP_2
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
- previa declaratoria di novità, tardività e inammissibilità delle domande proposte per la prima volta in appello e sopra evidenziate in narrativa;
I) in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c. per tutti i motivi precisati in narrativa (v. par. I), con ogni connessa e conseguente declaratoria e conferma della sentenza impugnata;
II) nel merito, rigettare l'appello avversario, in quanto infondato per tutti i motivi precisati in narrativa (v. par. II), e così respingere ogni avversa domanda e istanza, con integrale conferma della sentenza impugnata e mandando integralmente assolti i signori e a ogni e qualsivoglia Controparte_1 Controparte_2 pretesa avanzata dalle società appellanti. Con il favore delle spese e compensi anche del presente grado di appello. Nonchè, ove venissero d'ufficio ravvisati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., terzo e ultimo comma c.p.c., anche con condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria, nei limiti dell'an e del quantum che venissero ravvisati e liquidati d'ufficio da codesta Ecc.ma Corte.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La domanda azionata in primo grado da e da Controparte_1 Controparte_2 nei confronti delle società e Parte_1 Parte_2 ha per oggetto la liquidazione delle spese sostenute da
[...] CP_1
e da per l'attuazione di un provvedimento di urgenza
[...] Controparte_2 nonché delle relative spese legali.1 Dunque, con atto di citazione e convenivano in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Pavia, le società e Parte_1
onde ottenere la loro condanna al pagamento Parte_2 di euro 119.522,35, oltre interessi e accessori, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere di insonorizzazione ordinate dal giudice, nonché delle correlative spese legali e delle spese di CTP e di CTU, anticipate dagli stessi attori all'impresa esecutrice e ai tecnici a causa dell'inerzia delle convenute. Le società , costituendosi, chiedevano il rigetto delle domande Parte_3 attore, contestando, in particolare, la natura della pretesa degli attori, sulla scorta del loro ruolo di committenti, sì che i pagamenti da costoro effettuati nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di insonorizzazione non potevano qualificarsi come
“anticipazioni” per conto delle medesime società convenute, bensì come normale adempimento all'obbligo di corresponsione diretta del prezzo d'appalto. Evidenziavano, inoltre, che l'intervento d'insonorizzazione era stato realizzato abusivamente, in assenza di SCIA e di;
la sostanziale impossibilità di scelta Pt_4 dell'appaltatore; da ultimo, il carattere eccessivo e sproporzionato dei costi quantificati per l'esecuzione delle opere rispetto alle dimensioni del locale.
3 Proponevano, altresì, domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento, in loro favore, della somma di euro 996.132,00, per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del mancato utilizzo del locale e delle conseguenti perdite economiche.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 175/2025, accoglieva la domanda proposta dagli attori per il ridotto importo di 98.732,18 oltre interessi, rigettava quella in via riconvenzionale posta dalle società convenute e poneva a carico di quest'ultime le spese di lite (sia della fase cautelare che della fase di merito).
In particolare il giudice ha stabilito che:
-il diritto al rimborso delle spese documentate per l'attuazione del provvedimento cautelare consegue a quanto statuito dal giudice della cautela con ordinanza in data 07/02/2018 del Tribunale di Pavia, per cui “ove parte resistente non provveda a quanto indicato (…) vi provvederanno le parti ricorrenti” e con ordinanza in data 05/10/2020, che dispone “obbligo di e Parte_1 [...]
in solido tra loro di restituire a e a Parte_2 Controparte_1
in solido tra loro la/e somma/e anticipata/e, così che la Controparte_2 restituzione dovrà avvenire immediatamente dopo il/i pagamento/i della/e stessa/e da parte dei ricorrenti”.
- gli attori hanno agito in sede di attuazione del provvedimento cautelare sulla base delle specifiche indicazioni del Tribunale, in forza di modalità compiutamente circostanziate;
pertanto, l'attività svolta deve essere vagliata al di fuori delle coordinate tipiche della fattispecie contrattuale dell'appalto, per essere ricondotta ad un comportamento materialmente esecutivo di quanto disposto e puntualmente irregimentato dal provvedimento ex art. 669 duodecies cod. proc. civ. di cui si tratta.
-la domanda riconvenzionale di danni deve essere rigettata dovendosi escludere un contributo di natura causale e/o comunque imputabile agli attori circa la mancata regolarità dei lavori eseguiti, anche in ragione del legittimo affidamento degli stessi che hanno dato esecuzione a quanto disposto dal provvedimento estremamente dettagliato del giudice della cautela (circa le opere da realizzare, la scelta della ditta esecutrice e la supervisione dell'ausiliario del giudice); in ogni caso i convenuti del tutto inadempienti agli ordini del giudice non possono trarre vantaggio dall'attività di controparte a fronte del proprio comportamento inerte;
-in ordine al quantum, richiesto in restituzione da parte attrice, è documentalmente provato il pagamento a mezzo bonifici bancari delle fatture n. 40 del 04/06/2018 per euro 37.185,60, n. 74 del 10/12/2018 per euro 27.889,20, n. 35 del 28/10/2020 per euro 8.400,19 per euro e n. 2 del 15/02/2021 per euro 6.720,15 (cfr. docc. n. 16, 17, 25, 26 fasc. attori) emesse da ditta esecutrice dei lavori scelta in CP_3 ottemperanza alle indicazioni del Tribunale (cfr. docc. n. 15, 23 fasc. attori), per l'importo complessivo di euro 80.195,14; ha inoltre riconosciuto le spese di ctu ctp e
4 così complessivamente euro 98.732,18, oltre interessi e spese di lite sia della fase cautelare che di merito
Avverso la sentenza hanno interposto appello le società e Parte_1 [...]
censurando la decisione in quanto il giudice Parte_2 avrebbe erroneamente:
- 1.qualificato l'avversa pretesa come diritto al rimborso delle spese anticipate, anziché come adempimento agli obblighi di committenza;
- 2.omesso di considerare che e avrebbero Controparte_1 Controparte_2 potuto/dovuto rifiutare all'impresa (così come ai periti) qualsiasi pagamento ex 1460 cc , considerato il carattere totalmente abusivo delle opere eseguite;
- 3.rigettato la domanda riconvenzionale escludendo la responsabilità della e CP_1 di nei confronti delle appellanti per le perdite economiche da queste CP_2 patite a cagione del mancato utilizzo del locale per molti anni. Costituitisi, e hanno eccepito, in via Controparte_1 Controparte_2 pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ex art. 348-bis c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza e l'inconsistenza delle censure poste dalle appellanti alla base del gravame. Hanno quindi chiesto il rigetto dell'appello, con conferma integrale della gravata sentenza, oltreché la condanna delle appellanti ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze enucleate dalle appellanti nel proprio atto di appello sono infondate. Ritiene infatti questa Corte che il gravame si fondi su delle allegazioni che, oltre a essere generiche e ripetitive delle difese già svolte in primo grado, appaiono confliggenti con la natura meramente attuativa dell'attività svolta dagli odierni appellati, e rispetto a quanto puntualmente Controparte_1 Controparte_2 disposto con i provvedimenti del giudice della cautela, emessi nel contraddittorio delle parti e divenuti definitivi.
In tale prospettiva, deve anzitutto ritenersi priva di pregio la doglianza inerente alla qualificazione del diritto azionato in giudizio dai signori Parte_5
Con il primo motivo di appello si dolgono del fatto che il giudice avrebbe qualificato l'avversa pretesa come diritto alla ripetizione delle spese anticipate, anziché come adempimento agli obblighi di committenza.
Sostengono, in particolare, le appellanti che il tribunale avrebbe accolto la domanda di ripetizione svolta da e da senza considerare Controparte_1 Controparte_2 che gli stessi, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori d'insonorizzazione per cui è causa, avrebbero rivestito il ruolo di diretti committenti delle lavorazioni medesime sì che, nel versare le contestate somme alla società costoro non avrebbero fatto CP_3
5 altro che adempiere al proprio obbligo contrattuale alla corresponsione del prezzo dei lavori commissionati. Il motivo di appello non è fondato.
Infatti i lavori oggetto di causa sono stati eseguiti coattivamente nell'immobile delle appellanti e (odierne debitrici) a spese dei sig Pt_1 Parte_2 Controparte_5 attesa l'inottemperanza delle debitrici all'ordine del giudice di eseguirli.
Conseguentemente il giudice disponeva l'”obbligo di Parte_1
in solido tra loro di restituire a
[...] Parte_2 [...]
e a in solido tra loro la/e somma/e anticipata/e, così CP_1 Controparte_2 che la restituzione dovrà avvenire immediatamente dopo il/i pagamento/i della/e stessa/e da parte dei ricorrenti” ( ord 2-10-20 doc. 24, fasc. attrici).
I sig hanno, in questa sede, chiesto la liquidazione di tali spese di Parte_5 attuazione del cautelare e la condanna di e a pagare quanto dovuto: Pt_1 Parte_2 conseguentemente il titolo della richiesta è costituito esclusivamente dall'ordinanza del giudice .
Con il secondo motivo di appello gli appellanti si dolgono del fatto che il giudice ha omesso di considerare che e avrebbero Controparte_1 Controparte_2 potuto/dovuto rifiutare all'impresa (così come ai periti) qualsiasi pagamento ex 1460 cc , considerato il carattere totalmente abusivo delle opere eseguite.
Anche questo motivo è infondato.
L'obbligo posto in capo alle società e di restituzione ai sig e Pt_1 Parte_2 CP_1
gli importi da questi pagati all'impresa esecutrice dei lavori sancito CP_2 nell'ordinanza è determinato dall'inadempimento e dall'inerzia degli appellanti e non condizionato dagli esiti dell'appalto atteso che in caso contrario, si perverrebbe alla inauspicata conclusione di far gravare sui creditori gli effetti dell'esecuzione di un ordine del giudice, tradendo così l'affidamento che nel provvedimento giudiziale venne riposto.
L'asserita circostanza poi che i lavori siano stati eseguiti in assenza delle prescritte autorizzazioni e che dunque i pagamenti all'impresa esecutrice dei lavori e ai periti incaricati dal giudice non sarebbero stati dovuti, potrebbe al più legittimare da parte degli appellanti una azione extracontrattuale nei confronti di tali soggetti previa dimostrazione della colpa e del danno subito alla proprietà delle società appellanti, ma non nei confronti dei sig e che non hanno dato alcun contributo CP_1 CP_2 causale nella presunta irregolarità di opere realizzate in attuazione dei dettagliati provvedimenti del giudice della cautela (sotto il profilo delle lavorazioni da doversi eseguire per risolvere le problematiche acustiche, della ditta esecutrice e, financo, del supervisore lavori-ausiliario tecnico del giudice).
6 Con il terzo motivo di appello le appellanti si rammaricano del rigetto della domanda riconvenzionale essendo stata esclusa la responsabilità della e di CP_1 CP_2 nei confronti delle appellanti per le perdite economiche da queste patite a cagione del mancato utilizzo del locale per molti anni.
Anche questo motivo è infondato. Infatti, da un lato non è possibile ricondurre, per tutto quanto emerso, alla condotta di l'allegato danno economico per sospensione prolungata Parte_5 dell'attività commerciale, danno che sarebbe semmai riconducibile al comportamento inerte e ostruzionistico dimostrato dalle stesse società Parte_3
, sia perché non è chiaramente reperibile nel corpo dell'atto di appello la
[...] causa petendi di tale domanda, sia, da ultimo, perché le appellanti non hanno neppure allegato (e tantomeno provato) il quantum della pretesa risarcitoria medesima. L'appello è dunque inaccoglibile e le appellanti sono tenute al pagamento delle spese del grado esclusa la condanna ex art 96 cpc in assenza dei presupposti che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono le condizioni per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, Rigetta l'appello proposto da e da Parte_2 Parte_2
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata del Tribunale di Pavia
[...]
n. 175/25 del 10-2-25 ; Condanna le appellanti al pagamento in favore di e Controparte_1 CP_2
delle spese del grado che liquida in euro 9000,00 oltre spese generali e
[...] oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228. Così deciso in Milano, 22/10 /2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il presente giudizio origina dal procedimento cautelare R.G. n. 472/2016, Tribunale di Pavia, promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. da e da nei confronti delle società Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 e
[...] Parte_2 L'azione cautelare era stata promossa dalla e dal nella qualità di proprietari delle abitazioni CP_1 CP_2 sovrastanti il locale al pian terreno adibito dalle società e a pub, al fine di accertare l'esistenza di Pt_1 Parte_2 immissioni rumorose causate dall'esercizio commerciale e di ottenere ordine di cessazione delle stesse. Il procedimento cautelare veniva definito con ordinanza (del 09.05.2017) che accertava, sulla scorta delle risultanze della CTU, la presenza di immissioni oltre la soglia della normale tollerabilità e, conseguentemente, condannava le società convenute all'esecuzione delle opere necessarie alla riduzione delle immissioni. S'innestò, in seguito, una stratificata serie di ricorsi promossi sia da che allegavano il mancato Parte_5 adempimento di ai vari obblighi di fare posti a loro carico con ordine del giudice sia, a loro volta, Parte_3 dalle società , onde contestare le varie ordinanze di attuazione delle misure cautelari. Parte_3 In particolare, i procedimenti cautelari di attuazione avevano dato luogo, anche sulla base delle indicazioni fornite dal CTU, alla stipula di due contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori d'insonorizzazione, il primo, del 4 giugno 2018, concluso tra e la società (indicata dal consulente tecnico), il secondo, del 12-19 febbraio Parte_5 CP_3 2020, concluso tra le società e la stessa Parte_3 CP_3 A causa della riscontrata inerzia delle società , che omisero di adempiere alle disposizioni contenute Parte_3 nelle ordinanze cautelari, e su ordine dello stesso giudice cautelare (cfr. ordinanza Controparte_1 Controparte_2 del 07.02.2018, doc. 12 e 13 fasc. attori e ordinanza del 05.10.2020, doc. 24 fasc. attori), eseguivano in prima persona i detti contratti, corrispondendo all'impresa esecutrice il prezzo dei lavori commissionati.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente Dott. Irene Lupo Consigliere rel. Dott. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ),con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
AR RM , con elezione di domicilio in GALLERIA MIRABELLO 4 20081 ABBIATEGRASSO, presso e nello studio dell'avv. AR RM
-appellante- CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA MARIO , C.F._2 con elezione di domicilio in VIA RUGABELLA, 17 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. BATTAGLIA MARIO;
-appellata- CONCLUSIONI : PER EO E LA OT IN VIA PRINCIPALE
- per i motivi tutti di cui in narrativa accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla parte appellante a e in forza dei tutoli tutti da Controparte_1 Controparte_2 loro posti a sostegno della domanda e, per l'effetto, rigettarla in ogni sua parte in quanto infondata in fatto e diritto;
- accertare e dichiarare la concorrente e solidale responsabilità dei signori e CP_1 in uno all'impresa ed al nei riguardi CP_2 CP_3 Controparte_4 delle società e come in atti rappresentate e Parte_1 Parte_2 ciascuna per quanto di propria competenza, in quanto committenti del contratto di appalto sottoscritto in data 04/06/2018, con riferimento al carattere abusivo dell'intero intervento con esso appaltato ed alle conseguenze da ciò scaturite, sia a
1 titolo di sanzioni amministrative quale l'ordine di demolizione dell'intero intervento, sia in termini di perdita del possesso e mancato utilizzo della stanza e della conseguente perdita economica;
- condannare e , in via tra loro solidale, alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione a e ut supra, di quanto da loro in Parte_1 Parte_2 ipotesi indebitamente percepito in forza della sentenza impugnata e nelle more della decisione;
- condannare e al risarcimento in favore delle Controparte_1 Controparte_2 società appellanti dei danni tutti loro conseguiti in conseguenza del mancato utilizzo della stanza per tutta la durata dell'intervento e sino ala riconsegna, nella misura che sarà ritenuta di giustizia o da determinarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio;
IN SUBORDINE:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse in parte fondate le pretese di controparte, tenuto in ogni caso conto della totale demolizione dell'intervento e del ripristino della stanza nello stato quo ante, limitare l'eventuale condanna delle società appellanti al solo pagamento di una somma da stabilirsi secondo equità, ordinando a e la restituzione di Controparte_1 Controparte_2 quanto nelle more loro corrisposto in eccedenza e, nello specifico, di quanto pagato antecedentemente l'ordinanza 05/02/2020;
- in ogni caso con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
PER E CP_1 CP_2
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
- previa declaratoria di novità, tardività e inammissibilità delle domande proposte per la prima volta in appello e sopra evidenziate in narrativa;
I) in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c. per tutti i motivi precisati in narrativa (v. par. I), con ogni connessa e conseguente declaratoria e conferma della sentenza impugnata;
II) nel merito, rigettare l'appello avversario, in quanto infondato per tutti i motivi precisati in narrativa (v. par. II), e così respingere ogni avversa domanda e istanza, con integrale conferma della sentenza impugnata e mandando integralmente assolti i signori e a ogni e qualsivoglia Controparte_1 Controparte_2 pretesa avanzata dalle società appellanti. Con il favore delle spese e compensi anche del presente grado di appello. Nonchè, ove venissero d'ufficio ravvisati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., terzo e ultimo comma c.p.c., anche con condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria, nei limiti dell'an e del quantum che venissero ravvisati e liquidati d'ufficio da codesta Ecc.ma Corte.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La domanda azionata in primo grado da e da Controparte_1 Controparte_2 nei confronti delle società e Parte_1 Parte_2 ha per oggetto la liquidazione delle spese sostenute da
[...] CP_1
e da per l'attuazione di un provvedimento di urgenza
[...] Controparte_2 nonché delle relative spese legali.1 Dunque, con atto di citazione e convenivano in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Pavia, le società e Parte_1
onde ottenere la loro condanna al pagamento Parte_2 di euro 119.522,35, oltre interessi e accessori, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere di insonorizzazione ordinate dal giudice, nonché delle correlative spese legali e delle spese di CTP e di CTU, anticipate dagli stessi attori all'impresa esecutrice e ai tecnici a causa dell'inerzia delle convenute. Le società , costituendosi, chiedevano il rigetto delle domande Parte_3 attore, contestando, in particolare, la natura della pretesa degli attori, sulla scorta del loro ruolo di committenti, sì che i pagamenti da costoro effettuati nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di insonorizzazione non potevano qualificarsi come
“anticipazioni” per conto delle medesime società convenute, bensì come normale adempimento all'obbligo di corresponsione diretta del prezzo d'appalto. Evidenziavano, inoltre, che l'intervento d'insonorizzazione era stato realizzato abusivamente, in assenza di SCIA e di;
la sostanziale impossibilità di scelta Pt_4 dell'appaltatore; da ultimo, il carattere eccessivo e sproporzionato dei costi quantificati per l'esecuzione delle opere rispetto alle dimensioni del locale.
3 Proponevano, altresì, domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento, in loro favore, della somma di euro 996.132,00, per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del mancato utilizzo del locale e delle conseguenti perdite economiche.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 175/2025, accoglieva la domanda proposta dagli attori per il ridotto importo di 98.732,18 oltre interessi, rigettava quella in via riconvenzionale posta dalle società convenute e poneva a carico di quest'ultime le spese di lite (sia della fase cautelare che della fase di merito).
In particolare il giudice ha stabilito che:
-il diritto al rimborso delle spese documentate per l'attuazione del provvedimento cautelare consegue a quanto statuito dal giudice della cautela con ordinanza in data 07/02/2018 del Tribunale di Pavia, per cui “ove parte resistente non provveda a quanto indicato (…) vi provvederanno le parti ricorrenti” e con ordinanza in data 05/10/2020, che dispone “obbligo di e Parte_1 [...]
in solido tra loro di restituire a e a Parte_2 Controparte_1
in solido tra loro la/e somma/e anticipata/e, così che la Controparte_2 restituzione dovrà avvenire immediatamente dopo il/i pagamento/i della/e stessa/e da parte dei ricorrenti”.
- gli attori hanno agito in sede di attuazione del provvedimento cautelare sulla base delle specifiche indicazioni del Tribunale, in forza di modalità compiutamente circostanziate;
pertanto, l'attività svolta deve essere vagliata al di fuori delle coordinate tipiche della fattispecie contrattuale dell'appalto, per essere ricondotta ad un comportamento materialmente esecutivo di quanto disposto e puntualmente irregimentato dal provvedimento ex art. 669 duodecies cod. proc. civ. di cui si tratta.
-la domanda riconvenzionale di danni deve essere rigettata dovendosi escludere un contributo di natura causale e/o comunque imputabile agli attori circa la mancata regolarità dei lavori eseguiti, anche in ragione del legittimo affidamento degli stessi che hanno dato esecuzione a quanto disposto dal provvedimento estremamente dettagliato del giudice della cautela (circa le opere da realizzare, la scelta della ditta esecutrice e la supervisione dell'ausiliario del giudice); in ogni caso i convenuti del tutto inadempienti agli ordini del giudice non possono trarre vantaggio dall'attività di controparte a fronte del proprio comportamento inerte;
-in ordine al quantum, richiesto in restituzione da parte attrice, è documentalmente provato il pagamento a mezzo bonifici bancari delle fatture n. 40 del 04/06/2018 per euro 37.185,60, n. 74 del 10/12/2018 per euro 27.889,20, n. 35 del 28/10/2020 per euro 8.400,19 per euro e n. 2 del 15/02/2021 per euro 6.720,15 (cfr. docc. n. 16, 17, 25, 26 fasc. attori) emesse da ditta esecutrice dei lavori scelta in CP_3 ottemperanza alle indicazioni del Tribunale (cfr. docc. n. 15, 23 fasc. attori), per l'importo complessivo di euro 80.195,14; ha inoltre riconosciuto le spese di ctu ctp e
4 così complessivamente euro 98.732,18, oltre interessi e spese di lite sia della fase cautelare che di merito
Avverso la sentenza hanno interposto appello le società e Parte_1 [...]
censurando la decisione in quanto il giudice Parte_2 avrebbe erroneamente:
- 1.qualificato l'avversa pretesa come diritto al rimborso delle spese anticipate, anziché come adempimento agli obblighi di committenza;
- 2.omesso di considerare che e avrebbero Controparte_1 Controparte_2 potuto/dovuto rifiutare all'impresa (così come ai periti) qualsiasi pagamento ex 1460 cc , considerato il carattere totalmente abusivo delle opere eseguite;
- 3.rigettato la domanda riconvenzionale escludendo la responsabilità della e CP_1 di nei confronti delle appellanti per le perdite economiche da queste CP_2 patite a cagione del mancato utilizzo del locale per molti anni. Costituitisi, e hanno eccepito, in via Controparte_1 Controparte_2 pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ex art. 348-bis c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza e l'inconsistenza delle censure poste dalle appellanti alla base del gravame. Hanno quindi chiesto il rigetto dell'appello, con conferma integrale della gravata sentenza, oltreché la condanna delle appellanti ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze enucleate dalle appellanti nel proprio atto di appello sono infondate. Ritiene infatti questa Corte che il gravame si fondi su delle allegazioni che, oltre a essere generiche e ripetitive delle difese già svolte in primo grado, appaiono confliggenti con la natura meramente attuativa dell'attività svolta dagli odierni appellati, e rispetto a quanto puntualmente Controparte_1 Controparte_2 disposto con i provvedimenti del giudice della cautela, emessi nel contraddittorio delle parti e divenuti definitivi.
In tale prospettiva, deve anzitutto ritenersi priva di pregio la doglianza inerente alla qualificazione del diritto azionato in giudizio dai signori Parte_5
Con il primo motivo di appello si dolgono del fatto che il giudice avrebbe qualificato l'avversa pretesa come diritto alla ripetizione delle spese anticipate, anziché come adempimento agli obblighi di committenza.
Sostengono, in particolare, le appellanti che il tribunale avrebbe accolto la domanda di ripetizione svolta da e da senza considerare Controparte_1 Controparte_2 che gli stessi, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori d'insonorizzazione per cui è causa, avrebbero rivestito il ruolo di diretti committenti delle lavorazioni medesime sì che, nel versare le contestate somme alla società costoro non avrebbero fatto CP_3
5 altro che adempiere al proprio obbligo contrattuale alla corresponsione del prezzo dei lavori commissionati. Il motivo di appello non è fondato.
Infatti i lavori oggetto di causa sono stati eseguiti coattivamente nell'immobile delle appellanti e (odierne debitrici) a spese dei sig Pt_1 Parte_2 Controparte_5 attesa l'inottemperanza delle debitrici all'ordine del giudice di eseguirli.
Conseguentemente il giudice disponeva l'”obbligo di Parte_1
in solido tra loro di restituire a
[...] Parte_2 [...]
e a in solido tra loro la/e somma/e anticipata/e, così CP_1 Controparte_2 che la restituzione dovrà avvenire immediatamente dopo il/i pagamento/i della/e stessa/e da parte dei ricorrenti” ( ord 2-10-20 doc. 24, fasc. attrici).
I sig hanno, in questa sede, chiesto la liquidazione di tali spese di Parte_5 attuazione del cautelare e la condanna di e a pagare quanto dovuto: Pt_1 Parte_2 conseguentemente il titolo della richiesta è costituito esclusivamente dall'ordinanza del giudice .
Con il secondo motivo di appello gli appellanti si dolgono del fatto che il giudice ha omesso di considerare che e avrebbero Controparte_1 Controparte_2 potuto/dovuto rifiutare all'impresa (così come ai periti) qualsiasi pagamento ex 1460 cc , considerato il carattere totalmente abusivo delle opere eseguite.
Anche questo motivo è infondato.
L'obbligo posto in capo alle società e di restituzione ai sig e Pt_1 Parte_2 CP_1
gli importi da questi pagati all'impresa esecutrice dei lavori sancito CP_2 nell'ordinanza è determinato dall'inadempimento e dall'inerzia degli appellanti e non condizionato dagli esiti dell'appalto atteso che in caso contrario, si perverrebbe alla inauspicata conclusione di far gravare sui creditori gli effetti dell'esecuzione di un ordine del giudice, tradendo così l'affidamento che nel provvedimento giudiziale venne riposto.
L'asserita circostanza poi che i lavori siano stati eseguiti in assenza delle prescritte autorizzazioni e che dunque i pagamenti all'impresa esecutrice dei lavori e ai periti incaricati dal giudice non sarebbero stati dovuti, potrebbe al più legittimare da parte degli appellanti una azione extracontrattuale nei confronti di tali soggetti previa dimostrazione della colpa e del danno subito alla proprietà delle società appellanti, ma non nei confronti dei sig e che non hanno dato alcun contributo CP_1 CP_2 causale nella presunta irregolarità di opere realizzate in attuazione dei dettagliati provvedimenti del giudice della cautela (sotto il profilo delle lavorazioni da doversi eseguire per risolvere le problematiche acustiche, della ditta esecutrice e, financo, del supervisore lavori-ausiliario tecnico del giudice).
6 Con il terzo motivo di appello le appellanti si rammaricano del rigetto della domanda riconvenzionale essendo stata esclusa la responsabilità della e di CP_1 CP_2 nei confronti delle appellanti per le perdite economiche da queste patite a cagione del mancato utilizzo del locale per molti anni.
Anche questo motivo è infondato. Infatti, da un lato non è possibile ricondurre, per tutto quanto emerso, alla condotta di l'allegato danno economico per sospensione prolungata Parte_5 dell'attività commerciale, danno che sarebbe semmai riconducibile al comportamento inerte e ostruzionistico dimostrato dalle stesse società Parte_3
, sia perché non è chiaramente reperibile nel corpo dell'atto di appello la
[...] causa petendi di tale domanda, sia, da ultimo, perché le appellanti non hanno neppure allegato (e tantomeno provato) il quantum della pretesa risarcitoria medesima. L'appello è dunque inaccoglibile e le appellanti sono tenute al pagamento delle spese del grado esclusa la condanna ex art 96 cpc in assenza dei presupposti che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono le condizioni per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, Rigetta l'appello proposto da e da Parte_2 Parte_2
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata del Tribunale di Pavia
[...]
n. 175/25 del 10-2-25 ; Condanna le appellanti al pagamento in favore di e Controparte_1 CP_2
delle spese del grado che liquida in euro 9000,00 oltre spese generali e
[...] oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228. Così deciso in Milano, 22/10 /2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il presente giudizio origina dal procedimento cautelare R.G. n. 472/2016, Tribunale di Pavia, promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. da e da nei confronti delle società Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 e
[...] Parte_2 L'azione cautelare era stata promossa dalla e dal nella qualità di proprietari delle abitazioni CP_1 CP_2 sovrastanti il locale al pian terreno adibito dalle società e a pub, al fine di accertare l'esistenza di Pt_1 Parte_2 immissioni rumorose causate dall'esercizio commerciale e di ottenere ordine di cessazione delle stesse. Il procedimento cautelare veniva definito con ordinanza (del 09.05.2017) che accertava, sulla scorta delle risultanze della CTU, la presenza di immissioni oltre la soglia della normale tollerabilità e, conseguentemente, condannava le società convenute all'esecuzione delle opere necessarie alla riduzione delle immissioni. S'innestò, in seguito, una stratificata serie di ricorsi promossi sia da che allegavano il mancato Parte_5 adempimento di ai vari obblighi di fare posti a loro carico con ordine del giudice sia, a loro volta, Parte_3 dalle società , onde contestare le varie ordinanze di attuazione delle misure cautelari. Parte_3 In particolare, i procedimenti cautelari di attuazione avevano dato luogo, anche sulla base delle indicazioni fornite dal CTU, alla stipula di due contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori d'insonorizzazione, il primo, del 4 giugno 2018, concluso tra e la società (indicata dal consulente tecnico), il secondo, del 12-19 febbraio Parte_5 CP_3 2020, concluso tra le società e la stessa Parte_3 CP_3 A causa della riscontrata inerzia delle società , che omisero di adempiere alle disposizioni contenute Parte_3 nelle ordinanze cautelari, e su ordine dello stesso giudice cautelare (cfr. ordinanza Controparte_1 Controparte_2 del 07.02.2018, doc. 12 e 13 fasc. attori e ordinanza del 05.10.2020, doc. 24 fasc. attori), eseguivano in prima persona i detti contratti, corrispondendo all'impresa esecutrice il prezzo dei lavori commissionati.