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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3636 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 25/3/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 33534 dell'anno 2024
TRA
(avv.to E. Ferrari Morandi ) Parte_1
RICORRENTE
E
(avv.to C. Giordano) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad atp
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 29869/2023, nell'ambito del quale il CTU nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione ex art 12 L 118/71.
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell' CP_1 alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. L'CP_1 si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata specifica indicazione dei motivi di contestazione.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso .Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione, ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è infondata.
II C.T.U., Dott.ssa Persona_1 , nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che non ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le spese di lite debbono porsi a carico di parte ricorrente avendo dichiarato parte ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. come riformulato dal D.L. 269/03 conv. con L.326/03 art. 42 c.11°,di superare i limiti di reddito ivi previsti ( all E al ricorso) Le spese di
CTU, liquidate con separato decreto, debbono porsi a carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando :
-rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione in favore dell'CP_1 di € 2000,00 ;
-• pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di parte ricorrente.
Roma, 25/3/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 25/3/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 33534 dell'anno 2024
TRA
(avv.to E. Ferrari Morandi ) Parte_1
RICORRENTE
E
(avv.to C. Giordano) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad atp
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 29869/2023, nell'ambito del quale il CTU nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione ex art 12 L 118/71.
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell' CP_1 alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. L'CP_1 si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata specifica indicazione dei motivi di contestazione.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso .Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione, ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è infondata.
II C.T.U., Dott.ssa Persona_1 , nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che non ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le spese di lite debbono porsi a carico di parte ricorrente avendo dichiarato parte ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. come riformulato dal D.L. 269/03 conv. con L.326/03 art. 42 c.11°,di superare i limiti di reddito ivi previsti ( all E al ricorso) Le spese di
CTU, liquidate con separato decreto, debbono porsi a carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando :
-rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione in favore dell'CP_1 di € 2000,00 ;
-• pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di parte ricorrente.
Roma, 25/3/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli