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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n.
2494/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Falerna, alla Parte_1 C.F._1
via Zara n. 6, presso lo studio dell'avv.to Giselda MERCURIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti - pec: Email_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato nell'agenzia di Locri alla Via CP_1 CP_1
Matteotti n. 48, con l'avv. Lilia BONICIOLI che lo rappresenta e difende in forza di procura generale per atti del notaio in Roma, rep. 80974, pec: Persona_1
t; Email_2
Convenuto
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
Pag. 1 a 6 Decidendo sulle conclusioni rassegnate come atti, lette le note depositate dalle parti per l'odierna udienza, formula le seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 24 agosto 2021, ha esposto Parte_1
che il giorno precedente, a seguito di richiesta di accesso agli atti, ha appreso dell'esistenza a suo carico dell'avviso di addebito n. 39420170004051078000, con il quale si intima il pagamento di euro 3.511,65, attinente a “Contributi IVS, comprensive di interessi e sanzioni” per l'anno 2016, ed ha quindi dedotto l'inesistenza/nullità della notifica dell'avviso di addebito;
ha illustrato che esso non è stato mai ricevuto e/o notificato;
ha esposto che l'azione intrapresa deve intendersi quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e contestualmente ex art. 24 d.lgs. 46/1999, ed ha concluso chiedendo la dichiarazione di nullità dell'avviso di addebito impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' convenuto ed ha CP_2
eccepito, in via preliminare, l'applicabilità alla fattispecie dello jus superveniens di cui all'art.3 bis del DL n.146/2021 convertito in L.n.215/2021, con il quale si è aggiunto, al comma 4 dell'art.12 DPR n.602/1973, il comma 4 bis, affermando perentoriamente nella prima parte della disposizione citata che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”; ha dedotto che la seconda parte della norma limita poi l'impugnabilità al “ruolo e alle cartelle che si assumono invalidamente notificate”, ed ha esposto che nel caso in esame l'avviso di addebito
è stato regolarmente notificato al ricorrente. Ha dunque concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse ad agire o in subordine il rigetto per infondatezza.
La parte ricorrente si duole della nullità o inesistenza dell'avviso di addebito n.
39420170004051078000 per omessa o inesistente notifica e di cui rappresenta l'avvenuta conoscenza solo a seguito di accesso agli atti effettuato presso l' . CP_1
In via generale, occorre ricordare che la disciplina dei crediti previdenziali consente al debitore di proporre tre diverse forme di opposizione: quella di cui all'art. 24 del d.lgs.
46/1999, e quelle di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.
Se è ben vero che l'ordinamento consente di esperire cumulativamente le azioni del primo e del terzo tipo, come avvenuto nel caso di specie, è altrettanto certo che ciascuna di esse soggiace alla disciplina sua propria. Di talchè, l'opposizione ex art. 24, attinente al merito della pretesa, ed alle sue vicende modificative, impeditive o estintive deve essere proposta nel
Pag. 2 a 6 termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, mentre l'opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto.
Posto quanto sopra, dalle stesse prospettazioni attoree emerge che non ricorre nessuna delle condizioni legittimanti la qualificazione delle azioni formalmente spiegate. Ed infatti, per quanto riguarda la domanda ex art. 24 il ricorrente nulla deduce circa l'insussistenza originaria totale o parziale dell'obbligo contributivo, né contesta la mancanza di presupposti soggettivi ed oggettivi per il sorgere dell'azione contributiva, né ancora eccepisce l'esistenza di fatti estintivi, come la prescrizione.
Allo stesso tempo, anche l'azione ex art. 617 c.p.c. appare sguarnita dei suoi presupposti essenziali, essendo carente di censure sui vizi attinenti al titolo per vizi del procedimento di esecuzione o di notifica, di talchè non è neppure individuato il dies a quo per il termine di proposizione, né è allegato che siano state promosse azioni esecutive nei suoi confronti.
A ben vedere, e restando alle deduzioni del ricorso, il ricorrente si duole unicamente di quanto appreso a seguito di accesso agli atti del proprio ruolo, da cui avrebbe appreso l'esistenza dell'avviso di addebito.
Chiarito in tal modo il quadro generale, il ricorso deve dirsi inammissibile.
L'azione in esame, sebbene formalmente presentata nei diversi termini già ricostruiti,
e di cui si è dato conto della carenza dei relativi presupposti, altro non è che impugnazione dell'estratto di ruolo. Sono fondate, in tal senso, le eccezioni dell'istituto convenuto. Ed infatti, il ricorrente, autonomamente e senza dimostrare alcun concreto interesse, ha chiesto ad di conoscere la propria posizione debitoria, domanda che in Controparte_3 concreto si sostanzia nell'ottenimento di un estratto di ruolo.
Ebbene, va subito ribadito il principio per cui l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario. L'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva comporta la non impugnabilità dello stesso, in quanto tale, per l'assoluta mancanza di interesse del debitore, ex art. 100 c.p.c., a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale.
Pag. 3 a 6 Tale opzione esegetica è determinata dai recenti interventi normativi, nonché dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283/2022. Il legislatore, con il comma 4 bis all'art. 12 del d.p.r. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n.
215/2021) ha escluso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha statuito che :
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”
Quanto alla giurisprudenza della Suprema Corte, ella si è pronunciata in senso affermativo in ordine all'applicazione della predetta norma anche nei processi pendenti, ed ha pertanto posto il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del
2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3,
c.p.c.)” (cfr. Cass. n. 26283/2022).
Pertanto, premesso che il ricorso è pendente da agosto 2021 e dunque da un momento anteriore l'emanazione del predetto d.l. 146/2021, e ritenuta dunque pienamente applicabile la disciplina appena ricostruita, deve concludersi che l'impugnazione diretta del ruolo e dell'avviso di addebito che si assume non notificato sono possibili solo nei casi in cui il debitore dimostri agendo in giudizio che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un danno
Pag. 4 a 6 specifico consistente nel pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la PA. Il giudice nomofilattico ha ritenuto inoltre tali ipotesi tassative, con la conseguenza che è precluso all'interprete crearne altre (cfr. Cass. SS. UU. 26283/2022).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato, né tantomeno provato, la sussistenza di alcuna delle ipotesi tassativamente legittimanti l'impugnazione diretta del ruolo.
Inoltre, a seguito del riferito art.
3-bis, il giudice nomofilattico ha infatti riconosciuto, in applicazione del principio Costituzionale e sovranazionale del giusto processo, che la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell'estratto di ruolo può essere fornita anche durante il processo, circostanza sulla quale nel corso del processo nulla è stato indicato dal ricorrente.
L'esito di tale controllo impone una pronuncia in mero rito di inammissibilità della domanda.
Quanto alle spese di lite, i sopraggiunti interventi normativi (art. 3 bis, D.L. n.
146/2021) e giurisprudenziali (Cass. S.U. n. 26283/2022) in materia di impugnabilità dell'estratto di ruolo giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Va in tal senso richiamata, a sostegno di tale statuizione, la sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo. Ne deriva che la vicenda in esame, profondamente incisa dall'innesto normativo esaminato e dall'applicazione determinata dal diritto vivente, trova regolazione sulle spese di lite in forza di quanto affermato dal giudice delle leggi.
P. Q. M.
Pag. 5 a 6 Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Locri, 28 marzo 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 6 a 6