Articolo 5 della Legge 4 giugno 1991, n. 181
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 luglio 1991
Art. 5. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato".
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 , in materia di credito agevolato al commercio".
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 62,3 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16 , per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 3 luglio 1991