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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ruggeri, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avvocato Sandro Matino, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, terzo;
oggetto: retribuzione;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 16.12.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 13.7.2021 al 30.9.2022 (sino al 3.10.2021, “in nero” e con paga settimanale di euro 250,00) con qualifica di impiegato ed inquadramento nel II livello del CCNL imprese artigiane, osservando (a fronte dell'orario contrattuale di n. 40 ore settimanali) il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.30; il sabato (a far data da settembre 2021) dalle ore 8.15 alle 14.00; occupandosi di rilievi tecnici per lo studio di fattibilità e sopralluoghi (ovvero di mansioni sussumibili nel superiore III livello) senza ottenere alcun rimborso per gli spostamenti effettuati con la propria autovettura;
sulla base dei conteggi allegati al ricorso, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“… Accertare e dichiarare che il deducente ha diritto a differenze retributive pari ad € 14.730,32, nonchè € 2566,56 per TFR, per un totale di € 17.296,88, giusta conteggi allegati al ricorso all'allegato 4, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente ricorso, o nella somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Per l'effetto, condannare la resistente all'integrazione, in favore del ricorrente, del trattamento economico in ragione della maggiore disponibilità richiesta allo stesso, tenuto conto del diritto alle differenze retributive, alla liquidazione del TFR e ad ogni altro emolumento per le prestazioni effettivamente rese ed esplicitati nella relazione avente ad oggetto i relativi conteggi;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non riconoscimento del richiesto III livello, accertare e dichiarare il diritto ad ottenere le differenze retributive in base al contratto di riferimento, tenuto conto del lavoro straordinario prestato, come in narrativa indicato. Salvo sempre il diritto al rimborso carburante di cui sopra. In ogni caso: - accertare e dichiarare il danno patito dal sig. Parte_1 condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_3 al rimborso di € 5.000,00 o alla maggior o minor somma ritenuta equa da codesto Giudicante. - condannare la resistente alla regolarizzazione contributiva della posizione che sarà riconosciuta a favore del ricorrente.”, con vittoria di spese.
costituitasi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni Controparte_1 avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso. L' chiamato in causa in qualità di litisconsorte necessario in relazione alla CP_2 domanda di regolarizzazione contributiva, si è, altresì, costituito. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento della prova orale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come accennato in premessa, la parte ricorrente ha, in primo luogo, rivendicato il riconoscimento del diritto all'inquadramento giuridico ed economico corrispondente al III livello del CCNL di categoria, in ragione dello svolgimento di mansioni lavorative (segnatamente quelle di impiegato che “si occupava di rilievi tecnici per lo studio di fattibilità; di sopralluoghi con spostamento su propria autovettura”), assertivamente riconducibili ad un livello professionale superiore rispetto a quello risultante dal contratto individuale di lavoro. In relazione all'aspetto della vicenda litigiosa che viene, quindi, in rilievo, occorre preliminarmente rilevare che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, l'onere di allegazione e prova, relativamente ai fatti costitutivi della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, incombe sullo stesso lavoratore (cfr. Cass. Lav.
1.7.2004 n. 12092 e ss. conf.). In particolare, ove il lavoratore affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore, ricade su quest'ultimo l'onere di dedurre e dimostrare quali siano tali mansioni e per quanto tempo siano state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta, nonché la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata. Inoltre, il lavoratore ha il preciso onere di effettuare - in relazione alle mansioni espletate - una specifica comparazione fra la declaratoria della qualifica posseduta e quella della qualifica rivendicata. In breve, non basta dire (cfr. Cass. Lav. 21.5.2003 n. 8025): questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata;
ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale a carattere piramidale. Occorre, dunque, passare attraverso tre fasi: l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente, come specificato), l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, il raffronto tra i risultati delle due indagini (si vedano anche Cass. Sez. Lavoro, 22.8.2007, n. 17896 e 12.5.2006, n. 11037). Ancora, è stato precisato che, affinché il giudice possa affrontare l'iter logico che viene in rilievo, è indispensabile che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto della pretesa. In altri termini, applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, se, per un verso, è vero che spetta al datore di lavoro-debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di fonte legale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria assegnata, è, per altro verso, altrettanto vero che grava sul lavoratore-creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento. Detto onere, come evidenziato, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (cfr. Cass. Lav. 24.10.2005, n. 20523, Cass. Lav. 21.5.2003, n. 8025, nonché Cass. Lav. 23.1.2003, n. 1012). Deve in definitiva ritenersi che incombe sul lavoratore che vanti il diritto ad un superiore inquadramento, in relazione allo svolgimento di mansioni superiori, l'onere della prova in ordine all'attività effettivamente svolta, al periodo di svolgimento, nonché alla riconducibilità delle prestazioni disimpegnate a quelle qualificabili come superiori rispetto alla norma di riferimento, sia essa individuale, collettiva o legale (v. anche Cass, Sez. Lav., 3.1.2013, n. 45 e Cass. Lav. 31.3.2021, n. 8955), mentre non grava sul datore di lavoro alcun onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (cfr. Cass. Lav. 1.3.2021, n. 5536). Tanto premesso, deve, in primo luogo osservarsi - sulla base delle declaratorie relative alle qualifiche richieste, contenute nel contratto collettivo richiamato dalle parti ricorrenti nell'atto introduttivo di ciascun giudizio - che all'invocato terzo livello professionale, appartengono:
“3° Livello Impiegati e operai: lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale nonché operai superiori ai qualificati, in grado di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico pratica”. Al deteriore secondo livello, corrispondente all'inquadramento contrattuale, invece, appartengono:
“2° Livello Impiegati e operai: lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive
o lavori che richiedono normali capacità e qualificazione professionale per la loro esecuzione nonchè operai capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione”. Passando in rassegna le declaratorie dappresso virgolettate, traspare con evidenza come, con riferimento a ciascuna delle categorie professionali in esame, la contrattazione collettiva di riferimento abbia previsto, in relazione alle mansioni e/o attività in esse riconducibili, specifiche caratteristiche di significativa rilevanza, individuate nelle diverse caratteristiche della preparazione richiesta in rapporto alla mansioni ed operazioni da svolgere. Correlativamente, la verifica demandata al giudice in ordine alla riconducibilità delle mansioni espletate alle declaratorie contrattuali corrispondenti ad un superiore livello, presuppone, nel caso, che siano compiutamente e precisamente allegate (per poi essere dimostrate) le specifiche peculiarità dei compiti svolti, in modo da poter affermare che questi ultimi siano effettivamente contraddistinti dalle speciali prerogative previste dalla categoria professionale invocata. Tanto premesso, essendosi la parte ricorrente limitata ad allegare esclusivamente di essersi occupata di “rilievi tecnici per lo studio di fattibilità” e di “sopralluoghi”, senza, tuttavia, fornire alcuna precisazione in ordine ai profili caratterizzanti le mansioni concretamente espletate e senza, al contempo, indicare quelli concernenti le mansioni delle qualifiche pretese, al fine di consentire il relativo raffronto, la relativa domanda attorea non può che risultare priva di sbocco (e ciò a maggior ragione ove si consideri che l'istruttoria, ad ogni buon conto, espletata non ha fornito sul punto alcun contributo ricostruttivo, stante l'assoluta genericità delle dichiarazioni a tale riguardo fornite dai testimoni escussi, i quali si sono limitati a riferire che il si occupava della Pt_1 esecuzione di rilievi, utilizzando per prendere le misure “il metro laser, il metro tradizionale, la rullina, fotografando il tutto con i nostri telefoni”, senza, tuttavia, chiarire con quali concrete modalità si eseguissero detti rilievi e quali competenze fossero richieste per l'impiego della strumentazione in parola e, quindi, senza chiarire e/o definire il contenuto professionale delle prestazioni lavorative rese).
Tanto puntualizzato, con riferimento alle pretese contributive che presuppongono l'anticipazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro rispetto alla data di formale assunzione, lo svolgimento di lavoro straordinario, la mancata fruizione di permessi e ferie, è, poi, in termini generali, da rammentare che, in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore/lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e, dunque, il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero l'avvenuto esatto adempimento, ovvero ancora l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (Cass., sez. un., n. 13533/01). In applicazione del suddetto principio, ove l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore non può, dunque, che essere chiamato a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, con l'ulteriore conseguenza che, ove permangano dubbi circa l'esistenza della relativa fattispecie, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (vds. Cass. civ. Sez. lavoro, 7.11.2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 8.2.2013, n. 3046). Tanto premesso, ritiene questo giudice che le risultanze dell'istruttoria espletata non valgano, sotto tale profilo, a supportare adeguatamente gli assunti attorei. Alcuna valenza ricostruttiva può, infatti, in primo luogo, ascriversi al contributo di conoscenza offerto dal testimone , laddove la sua affidabilità - oltre ad essere Tes_1 incrinata dalla pendenza di omologa controversia giudiziale proposta dal medesimo nei confronti dello stesso datore di lavoro, qui convenuto - è irresolubilmente Tes_1 inficiata dalla più che significativa inconciliabilità tra l'indicazione in ordine all'orario di lavoro assertivamente osservato dal riportato nel ricorso introduttivo (“Il lavoro del Pt_1 ricorrente si svolgeva con le seguenti modalità: - Dal 13.07.2021 al 03.10.2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle ore 16.30, ricevendo una retribuzione circa di € 250,00 a settimana. Dal mese di settembre 2021 lavorava anche il sabato dalle ore 8.15 fino alle ore 14.00… Tutti gli orari di lavoro sopra citati subivano frequentemente dei prolungamenti a seguito di particolari richieste dell'amministratore della società resistente”) e quanto, a tale specifico riguardo, riferito dal testimone in parola: “l'orario di inizio era tra le 6.30 e le 8.30 e andavamo avanti sino alle 18.30/19.00 con una pausa di un'ora; … ADR: abbiamo sempre lavorato anche il sabato, ma con orario 8.00/8.15- 14.00; … ADR: , quando aveva la possibilità, svolgeva attività anche in ufficio, Pt_1 occupandosi di trasferire dati sul computer;
anche quando abbiamo lavorato in ufficio non abbiamo mai terminato prima delle 18.30”. Ugualmente inaffidabili si rilevano, ai fini della ricostruzione fattuale che viene in rilievo, le dichiarazioni rese dagli ulteriori testimoni escussi ( Testimone_2
), laddove, per un verso, l'affermazione della prima: “ era Testimone_3 Pt_1 incaricato dell'esecuzione dei rilievi e si recava sul posto per eseguirli;
consegnava le pratiche a me e agli altri tecnici con i rilievi eseguiti”, si pone in contrasto con la specificazione del secondo, per il quale “ADR: si occupava della parte Pt_1 amministrativa: contattava i clienti per fissare i sopralluoghi e per farsi inviare documentazione inerente alle pratiche, si recava sul posto per eseguire i sopralluoghi quando serviva… trovavo in azienda quasi sempre, tranne quando si spostava per i Pt_1 sopralluoghi”; per altro verso, non vi è, più a monte, modo di conciliare quanto affermato dalla precitata in ordine alla presenza dei colleghi al lavoro (e, quindi, anche di Tes_2
) nella giornata del sabato (“… in ufficio lavoravano con me Testimone_3 [...]
, , e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_4 Tes_3
; era incaricato dell'esecuzione dei rilievi e si recava sul posto per
[...] Pt_1 eseguirli;
consegnava le pratiche a me e agli altri tecnici con i rilievi eseguiti;
Tes_1 lavorava sia in ufficio, che fuori;
gli altri tre che ho menzionato avevano lo stesso mio compito e lavoravano come me principalmente in ufficio;
… ADR: lavoravo anche il sabato, ma per mezza giornata;
trovavo i soggetti che ho sopra menzionato al lavoro anche il sabato”), con quanto sul punto specificatamente riferito dallo stesso Tes_3
“il sabato non ho svolto attività relativa alla collaborazione in questione;
so cha alcuni dipendenti della convenuta lavoravano anche di sabato, ma non so dire con precisione chi”. In relazione a quanto dappresso precisato, le emergenze processuali in commento non possono, dunque, che risultare lacunose e contraddittorie, lasciando residuare (relativamente alla data di instaurazione del rapporto di lavoro e alla precipua regolamentazione oraria delle prestazioni lavorative rese dal ), un quadro probatorio Pt_1 nebuloso, non in grado di asseverare i fatti a fondamento delle pretese creditorie azionate.
Quanto alla ulteriore domanda volta a conseguire, in via risarcitoria, l'importo di “€ 5.000,00, comprensivo di rimborso carburante ed usura della propria autovettura”, rileva questo giudice come non via modo nel caso di esercitare il potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c.. Esso presuppone, infatti, la prova dell'esistenza di danni risarcibili e l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare;
con il conseguente onere per la parte interessata di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà; e ciò in modo da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. 8 gennaio 2016, n. 127; Cass. 17 ottobre 2016, n. 20889). Nella vicenda in esame, la parte resistente ha rivendicato il danno scaturente dall'impiego del proprio mezzo nelle attività di rilievo e sopralluogo da svolgere presso i cantieri (e ciò assertivamente in contrasto “con gli accordi contrattuali che prevedevano un lavoro d'ufficio senza spostamenti”), quantificandolo in euro 5.000,00 e, al contempo, precisando che “la valutazione del suddetto danno, ad opera di codesto giudicante, potrà essere effettuata in via equitativa”, senza, tuttavia, in alcun modo specificare, neppure indicativamente, le distanze chilometriche percorse, la frequenza su base settimanale e/o mensile dell'impiego dell'autovettura privata, i costi del carburante ordinariamente occorrente o qualunque ulteriore elemento potenzialmente utile alla quantificazione del danno, sì da precludere al giudice l'attivazione del predetto potere di liquidazione in via equitativa. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, da disattendere. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte ricorrente nei termini di cui al dispositivo in relazione al rapporto processuale instaurato nei confronti della società convenuta. Le spese di lite sono, invece, da compensare in relazione al rapporto processuale instaurato con l' in difetto di domande proposte in via diretta nei CP_2 confronti di detto istituto previdenziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da , Parte_1 con ricorso depositato in data 16.2.2023, nei confronti di e nel Controparte_1 contraddittorio con così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna il CP_2 ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di Controparte_1 dichiaratosi anticipatario, che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
compensa per il resto le spese di lite. Lecce, 14 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ruggeri, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avvocato Sandro Matino, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, terzo;
oggetto: retribuzione;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 16.12.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 13.7.2021 al 30.9.2022 (sino al 3.10.2021, “in nero” e con paga settimanale di euro 250,00) con qualifica di impiegato ed inquadramento nel II livello del CCNL imprese artigiane, osservando (a fronte dell'orario contrattuale di n. 40 ore settimanali) il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.30; il sabato (a far data da settembre 2021) dalle ore 8.15 alle 14.00; occupandosi di rilievi tecnici per lo studio di fattibilità e sopralluoghi (ovvero di mansioni sussumibili nel superiore III livello) senza ottenere alcun rimborso per gli spostamenti effettuati con la propria autovettura;
sulla base dei conteggi allegati al ricorso, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“… Accertare e dichiarare che il deducente ha diritto a differenze retributive pari ad € 14.730,32, nonchè € 2566,56 per TFR, per un totale di € 17.296,88, giusta conteggi allegati al ricorso all'allegato 4, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente ricorso, o nella somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Per l'effetto, condannare la resistente all'integrazione, in favore del ricorrente, del trattamento economico in ragione della maggiore disponibilità richiesta allo stesso, tenuto conto del diritto alle differenze retributive, alla liquidazione del TFR e ad ogni altro emolumento per le prestazioni effettivamente rese ed esplicitati nella relazione avente ad oggetto i relativi conteggi;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non riconoscimento del richiesto III livello, accertare e dichiarare il diritto ad ottenere le differenze retributive in base al contratto di riferimento, tenuto conto del lavoro straordinario prestato, come in narrativa indicato. Salvo sempre il diritto al rimborso carburante di cui sopra. In ogni caso: - accertare e dichiarare il danno patito dal sig. Parte_1 condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_3 al rimborso di € 5.000,00 o alla maggior o minor somma ritenuta equa da codesto Giudicante. - condannare la resistente alla regolarizzazione contributiva della posizione che sarà riconosciuta a favore del ricorrente.”, con vittoria di spese.
costituitasi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni Controparte_1 avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso. L' chiamato in causa in qualità di litisconsorte necessario in relazione alla CP_2 domanda di regolarizzazione contributiva, si è, altresì, costituito. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento della prova orale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come accennato in premessa, la parte ricorrente ha, in primo luogo, rivendicato il riconoscimento del diritto all'inquadramento giuridico ed economico corrispondente al III livello del CCNL di categoria, in ragione dello svolgimento di mansioni lavorative (segnatamente quelle di impiegato che “si occupava di rilievi tecnici per lo studio di fattibilità; di sopralluoghi con spostamento su propria autovettura”), assertivamente riconducibili ad un livello professionale superiore rispetto a quello risultante dal contratto individuale di lavoro. In relazione all'aspetto della vicenda litigiosa che viene, quindi, in rilievo, occorre preliminarmente rilevare che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, l'onere di allegazione e prova, relativamente ai fatti costitutivi della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, incombe sullo stesso lavoratore (cfr. Cass. Lav.
1.7.2004 n. 12092 e ss. conf.). In particolare, ove il lavoratore affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore, ricade su quest'ultimo l'onere di dedurre e dimostrare quali siano tali mansioni e per quanto tempo siano state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta, nonché la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata. Inoltre, il lavoratore ha il preciso onere di effettuare - in relazione alle mansioni espletate - una specifica comparazione fra la declaratoria della qualifica posseduta e quella della qualifica rivendicata. In breve, non basta dire (cfr. Cass. Lav. 21.5.2003 n. 8025): questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata;
ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale a carattere piramidale. Occorre, dunque, passare attraverso tre fasi: l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente, come specificato), l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, il raffronto tra i risultati delle due indagini (si vedano anche Cass. Sez. Lavoro, 22.8.2007, n. 17896 e 12.5.2006, n. 11037). Ancora, è stato precisato che, affinché il giudice possa affrontare l'iter logico che viene in rilievo, è indispensabile che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto della pretesa. In altri termini, applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, se, per un verso, è vero che spetta al datore di lavoro-debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di fonte legale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria assegnata, è, per altro verso, altrettanto vero che grava sul lavoratore-creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento. Detto onere, come evidenziato, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (cfr. Cass. Lav. 24.10.2005, n. 20523, Cass. Lav. 21.5.2003, n. 8025, nonché Cass. Lav. 23.1.2003, n. 1012). Deve in definitiva ritenersi che incombe sul lavoratore che vanti il diritto ad un superiore inquadramento, in relazione allo svolgimento di mansioni superiori, l'onere della prova in ordine all'attività effettivamente svolta, al periodo di svolgimento, nonché alla riconducibilità delle prestazioni disimpegnate a quelle qualificabili come superiori rispetto alla norma di riferimento, sia essa individuale, collettiva o legale (v. anche Cass, Sez. Lav., 3.1.2013, n. 45 e Cass. Lav. 31.3.2021, n. 8955), mentre non grava sul datore di lavoro alcun onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (cfr. Cass. Lav. 1.3.2021, n. 5536). Tanto premesso, deve, in primo luogo osservarsi - sulla base delle declaratorie relative alle qualifiche richieste, contenute nel contratto collettivo richiamato dalle parti ricorrenti nell'atto introduttivo di ciascun giudizio - che all'invocato terzo livello professionale, appartengono:
“3° Livello Impiegati e operai: lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale nonché operai superiori ai qualificati, in grado di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico pratica”. Al deteriore secondo livello, corrispondente all'inquadramento contrattuale, invece, appartengono:
“2° Livello Impiegati e operai: lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive
o lavori che richiedono normali capacità e qualificazione professionale per la loro esecuzione nonchè operai capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione”. Passando in rassegna le declaratorie dappresso virgolettate, traspare con evidenza come, con riferimento a ciascuna delle categorie professionali in esame, la contrattazione collettiva di riferimento abbia previsto, in relazione alle mansioni e/o attività in esse riconducibili, specifiche caratteristiche di significativa rilevanza, individuate nelle diverse caratteristiche della preparazione richiesta in rapporto alla mansioni ed operazioni da svolgere. Correlativamente, la verifica demandata al giudice in ordine alla riconducibilità delle mansioni espletate alle declaratorie contrattuali corrispondenti ad un superiore livello, presuppone, nel caso, che siano compiutamente e precisamente allegate (per poi essere dimostrate) le specifiche peculiarità dei compiti svolti, in modo da poter affermare che questi ultimi siano effettivamente contraddistinti dalle speciali prerogative previste dalla categoria professionale invocata. Tanto premesso, essendosi la parte ricorrente limitata ad allegare esclusivamente di essersi occupata di “rilievi tecnici per lo studio di fattibilità” e di “sopralluoghi”, senza, tuttavia, fornire alcuna precisazione in ordine ai profili caratterizzanti le mansioni concretamente espletate e senza, al contempo, indicare quelli concernenti le mansioni delle qualifiche pretese, al fine di consentire il relativo raffronto, la relativa domanda attorea non può che risultare priva di sbocco (e ciò a maggior ragione ove si consideri che l'istruttoria, ad ogni buon conto, espletata non ha fornito sul punto alcun contributo ricostruttivo, stante l'assoluta genericità delle dichiarazioni a tale riguardo fornite dai testimoni escussi, i quali si sono limitati a riferire che il si occupava della Pt_1 esecuzione di rilievi, utilizzando per prendere le misure “il metro laser, il metro tradizionale, la rullina, fotografando il tutto con i nostri telefoni”, senza, tuttavia, chiarire con quali concrete modalità si eseguissero detti rilievi e quali competenze fossero richieste per l'impiego della strumentazione in parola e, quindi, senza chiarire e/o definire il contenuto professionale delle prestazioni lavorative rese).
Tanto puntualizzato, con riferimento alle pretese contributive che presuppongono l'anticipazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro rispetto alla data di formale assunzione, lo svolgimento di lavoro straordinario, la mancata fruizione di permessi e ferie, è, poi, in termini generali, da rammentare che, in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore/lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e, dunque, il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero l'avvenuto esatto adempimento, ovvero ancora l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (Cass., sez. un., n. 13533/01). In applicazione del suddetto principio, ove l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore non può, dunque, che essere chiamato a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, con l'ulteriore conseguenza che, ove permangano dubbi circa l'esistenza della relativa fattispecie, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (vds. Cass. civ. Sez. lavoro, 7.11.2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 8.2.2013, n. 3046). Tanto premesso, ritiene questo giudice che le risultanze dell'istruttoria espletata non valgano, sotto tale profilo, a supportare adeguatamente gli assunti attorei. Alcuna valenza ricostruttiva può, infatti, in primo luogo, ascriversi al contributo di conoscenza offerto dal testimone , laddove la sua affidabilità - oltre ad essere Tes_1 incrinata dalla pendenza di omologa controversia giudiziale proposta dal medesimo nei confronti dello stesso datore di lavoro, qui convenuto - è irresolubilmente Tes_1 inficiata dalla più che significativa inconciliabilità tra l'indicazione in ordine all'orario di lavoro assertivamente osservato dal riportato nel ricorso introduttivo (“Il lavoro del Pt_1 ricorrente si svolgeva con le seguenti modalità: - Dal 13.07.2021 al 03.10.2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle ore 16.30, ricevendo una retribuzione circa di € 250,00 a settimana. Dal mese di settembre 2021 lavorava anche il sabato dalle ore 8.15 fino alle ore 14.00… Tutti gli orari di lavoro sopra citati subivano frequentemente dei prolungamenti a seguito di particolari richieste dell'amministratore della società resistente”) e quanto, a tale specifico riguardo, riferito dal testimone in parola: “l'orario di inizio era tra le 6.30 e le 8.30 e andavamo avanti sino alle 18.30/19.00 con una pausa di un'ora; … ADR: abbiamo sempre lavorato anche il sabato, ma con orario 8.00/8.15- 14.00; … ADR: , quando aveva la possibilità, svolgeva attività anche in ufficio, Pt_1 occupandosi di trasferire dati sul computer;
anche quando abbiamo lavorato in ufficio non abbiamo mai terminato prima delle 18.30”. Ugualmente inaffidabili si rilevano, ai fini della ricostruzione fattuale che viene in rilievo, le dichiarazioni rese dagli ulteriori testimoni escussi ( Testimone_2
), laddove, per un verso, l'affermazione della prima: “ era Testimone_3 Pt_1 incaricato dell'esecuzione dei rilievi e si recava sul posto per eseguirli;
consegnava le pratiche a me e agli altri tecnici con i rilievi eseguiti”, si pone in contrasto con la specificazione del secondo, per il quale “ADR: si occupava della parte Pt_1 amministrativa: contattava i clienti per fissare i sopralluoghi e per farsi inviare documentazione inerente alle pratiche, si recava sul posto per eseguire i sopralluoghi quando serviva… trovavo in azienda quasi sempre, tranne quando si spostava per i Pt_1 sopralluoghi”; per altro verso, non vi è, più a monte, modo di conciliare quanto affermato dalla precitata in ordine alla presenza dei colleghi al lavoro (e, quindi, anche di Tes_2
) nella giornata del sabato (“… in ufficio lavoravano con me Testimone_3 [...]
, , e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_4 Tes_3
; era incaricato dell'esecuzione dei rilievi e si recava sul posto per
[...] Pt_1 eseguirli;
consegnava le pratiche a me e agli altri tecnici con i rilievi eseguiti;
Tes_1 lavorava sia in ufficio, che fuori;
gli altri tre che ho menzionato avevano lo stesso mio compito e lavoravano come me principalmente in ufficio;
… ADR: lavoravo anche il sabato, ma per mezza giornata;
trovavo i soggetti che ho sopra menzionato al lavoro anche il sabato”), con quanto sul punto specificatamente riferito dallo stesso Tes_3
“il sabato non ho svolto attività relativa alla collaborazione in questione;
so cha alcuni dipendenti della convenuta lavoravano anche di sabato, ma non so dire con precisione chi”. In relazione a quanto dappresso precisato, le emergenze processuali in commento non possono, dunque, che risultare lacunose e contraddittorie, lasciando residuare (relativamente alla data di instaurazione del rapporto di lavoro e alla precipua regolamentazione oraria delle prestazioni lavorative rese dal ), un quadro probatorio Pt_1 nebuloso, non in grado di asseverare i fatti a fondamento delle pretese creditorie azionate.
Quanto alla ulteriore domanda volta a conseguire, in via risarcitoria, l'importo di “€ 5.000,00, comprensivo di rimborso carburante ed usura della propria autovettura”, rileva questo giudice come non via modo nel caso di esercitare il potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c.. Esso presuppone, infatti, la prova dell'esistenza di danni risarcibili e l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare;
con il conseguente onere per la parte interessata di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà; e ciò in modo da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. 8 gennaio 2016, n. 127; Cass. 17 ottobre 2016, n. 20889). Nella vicenda in esame, la parte resistente ha rivendicato il danno scaturente dall'impiego del proprio mezzo nelle attività di rilievo e sopralluogo da svolgere presso i cantieri (e ciò assertivamente in contrasto “con gli accordi contrattuali che prevedevano un lavoro d'ufficio senza spostamenti”), quantificandolo in euro 5.000,00 e, al contempo, precisando che “la valutazione del suddetto danno, ad opera di codesto giudicante, potrà essere effettuata in via equitativa”, senza, tuttavia, in alcun modo specificare, neppure indicativamente, le distanze chilometriche percorse, la frequenza su base settimanale e/o mensile dell'impiego dell'autovettura privata, i costi del carburante ordinariamente occorrente o qualunque ulteriore elemento potenzialmente utile alla quantificazione del danno, sì da precludere al giudice l'attivazione del predetto potere di liquidazione in via equitativa. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, da disattendere. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte ricorrente nei termini di cui al dispositivo in relazione al rapporto processuale instaurato nei confronti della società convenuta. Le spese di lite sono, invece, da compensare in relazione al rapporto processuale instaurato con l' in difetto di domande proposte in via diretta nei CP_2 confronti di detto istituto previdenziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da , Parte_1 con ricorso depositato in data 16.2.2023, nei confronti di e nel Controparte_1 contraddittorio con così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna il CP_2 ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di Controparte_1 dichiaratosi anticipatario, che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
compensa per il resto le spese di lite. Lecce, 14 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma