TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
VI AL Presidente
AR EC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3238/2025 promosso congiuntamente da:
), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Catia Lombardi, in virtù di procura in atti;
( nata il [...] a [...]_2 C.F._2
(MB), rappresentata, difesa ed elett.te dom.to da/presso dall'avv. Manuela Catani, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI;
CP_1
CONCLUSIONI
“1) Entrambi i ricorrenti precisano di essere economicamente autosufficienti e quindi, allo stato, rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio dall'altro coniuge.
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_1
i quali eserciteranno co sponsabilità genitoriale con collocamento prevalente
- 1 - presso l'abitazione del padre ove già di fatto risiede stabilmente dal 14 agosto 2023 e dove verrà stabilita anche la sua residenza anagrafica su domanda che il padre collocatario dovrà presentare all'Ente Comunale, anche obbligatoriamente con l'ausilio della madre se richiesto dall'Ente, entro 15 giorni dalla firma del presente ricorso. Le decisioni di maggior interesse concernenti il figlio minore, e comunque la prole, ed in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, al culto religioso ed alla pratica di attività sportive e ricreative verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori. Ciascun genitore si impegna affinché la prole conservi significative relazioni affettive con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Entrambi i genitori prestano l'assenso preventivo e pertanto autorizzano le competenti autorità al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta d'identità e/o qualsiasi altro documento concernente il figlio minore Qualsiasi viaggio e/o soggiorno del minore fuori dall'Italia, Per_1 anche se accompagnato da un genitore, dovrà comunque essere preventivamente concordato ed autorizzato da entrambi i genitori.
4) La sig.ra tenuto conto dei propri impegni lavorativi e compatibilmente con gli Pt_2 impegni scolastic o ricreativi del figlio potrà vedere e tenere con sé il minore Per_1 secondo i seguenti tempi e modalità:
a) Nei fine settimana a week end alternati dalle ore 13.00 del sabato in caso di scuole aperte orario in cui lo andrà a prendere all'uscita da scuola (ovvero dalle ore 13,00 in caso di scuole chiuse orario in cui lo andrà a prendere presso l'abitazione paterna) con pernotto del sabato e della domenica e ri-accompagnamento a scuola da parte della sig.ra il lunedì mattina Pt_2 in caso di scuole aperte o presso l'abitazione paterna in caso di scuole chiuse;
b) durante la settimana il giorno mercoledì dalle ore 19.30 con pernotto e ri- accompagnamento a scuola da parte della madre il giovedì mattina in caso di scuole aperte o presso l'abitazione paterna in caso di scuole chiuse;
c) durante le festività del Calendario nazionale e locale (ovvero: 24 dicembre, il giorno di Natale, 26 dicembre, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio etc.) dalle ore 9.30 circa con pernotto e riaccompagnamento la mattina seguente presso l'abitazione paterna alternandole di anno in anno con il padre (quindi ad esempio il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro ed invertendo per l'anno successivo);
d) durante le vacanze estive da intendersi coincidenti con la pausa scolastica (ovvero dall'ultimo giorno di scuola sino alla ripresa a settembre dell'anno scolastico successivo) entrambi i genitori potranno tenere con sé il minore per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti, con congruo anticipo. Le parti precisano che, qualora decidano di trascorrere tutto o parte del periodo di loro spettanza fuori dalle rispettive abitazioni, dovranno comunicare in anticipo (ovvero almeno il giorno prima della partenza) il luogo e/o i luoghi in cui andranno e porteranno con sé i figli.
Il tutto salvo diversi accordi tra le parti volti ad intensificare la relazione madre / figlio ed aumentare la permanenza del minore presso la predetta, ovvero diversi accordi volti a consentire all'uno o l'altro genitore, con il consenso del minore, di partecipare a cerimonie e ricorrenze
- 2 - (matrimoni, compleanni ecc..), relativi ad amici e/o parenti ai quali il minore abbia desiderio e piacere di partecipare.
Salvo inoltre, nel miglior interesse del minore, la facoltà / possibilità della madre di derogare eccezionalmente ai suindicati turni di visita (fatto comunque salvo il diritto dovere di visita con il minore) a causa della necessaria ed indifferibile ristrutturazione della sua attuale abitazione che risulta inutilizzabile, sino alla fine dei predetti lavori prevista per il 20 ottobre 2025.
5) Tenuto conto dei tempi di permanenza di figli con i genitori e delle condizioni patrimoniali e reddituali dei ricorrenti la sig.ra corrisponderà mensilmente al sig. Pt_2
a titolo di concorso al mantenimento de e la somma complessiva Parte_1 Per_2 Per_1 di € 400,00= (euro quattrocento/00) ovvero l'importo mensile € 200,00= (euro duecento/00) a figlio, da rivalutare annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di giugno dell'anno 2026, che dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al sig. alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...] e/o quelle d dinate IB che il Parte_1 comunicherà alla per iscritto. Pt_2
Le parti danno atto che la sig.ra ha già provveduto a versare/corrispondere Parte_2 al sig. il suindicato importo mensile stabilito per il mantenimento ordinario Parte_1 dei figl 400,00=) a partire dal mese di giugno 2025 con due versamenti distinti di 200 euro ciascuno e, per la precisione, il primo bonifico è stato accreditato all'uomo in data 13 giugno con scritto mantenimento figli mentre il secondo è stato accreditato il 1 luglio – ma da considerare nella volontà delle parti come relativo alla mensilità di giugno 2025 – con scritto
“somma come da accordi con i rispettivi difensori”.
Per il corrente mese di luglio e sino ad oggi la donna ha versato € 200,00 e provvederà ad integrare il versamento con gli ulteriori € 200,00 entro il corrente mese, così come procederà altrettanto, ovvero con due distinti versamenti, sino al mese dell'avvenuta iscrizione a ruolo del presente ricorso per poi procedere, dal mese successivo alla detta avvenuta iscrizione a ruolo, ad eseguire un versamento unico di € 400,00 mensili senza frazionamenti e ripartizioni.
6) L'assegno unico universale per i figli a verrà percepito al 50% da ciascun genitore;
Per_3 entrambi i genitori saranno pertanto tenuti a dare corso a tutti gli adempimenti necessari previsti dalla legge per consentire a ciascuno di essi di poter presentare la relativa istanza entro il 10° giorno antecedente alla scadenza della data per la presentazione della domanda.
Ogni eventuale altro bonus, sovvenzione, indennizzo erogazione pubblica a favore della prole competerà a ciascun genitore nella misura del 50% (es. bonus per acquisto materiale didattico ecc.) ancorché verrà erogato ad uno dei genitori.
7) Le spese straordinarie occorrenti ad entrambi i figli, sino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, saranno ripartite al 50% tra i genitori e verranno regolamentate come da “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” adottato dalla “Conferenza distrettuale” del circondario della Corte d'Appello di Ancona in data 10/07/2024 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente in ogni sua parte e che viene di seguito trascritto:
- 3 - 1. PE DI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. PE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- 4 - - tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie dí primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. PE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- 5 - - attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
Il genitore che avrà sostenuto la spesa avrà diritto di ripetere dall'altro genitore la quota parte di sua competenza, entro il 30° giorno successivo alla richiesta di pagamento. Ciascun genitore sarà tenuto a consegnare all'altro genitore copia del documento giustificativo della spesa sostenuta.
8) Le spese di trasporto, soggiorno e comunque connesse ad eventi, gite e/o viaggi di piacere che i figli faranno con ciascun genitore, saranno a carico esclusivo del relativo genitore che li accompagnerà.
- I ricorrenti con il presente ricorso intendono regolamentare in via definitiva il rimborso dei costi e/o spese attinenti ad imposte e/o tasse o comunque a consumi e/o contratti pendenti durante il periodo di loro convivenza matrimoniale nonché attinenti alle spese straordinarie sostenute da ciascuno per i figli a far data dal 19.12.2022 (di avvenuto deposito del Decreto di omologazione della loro separazione) sino alla data attuale e per tale ragione a definizione di ogni rapporto economico fra gli stessi maturato e pendente per le anzidette causali sino alla data attuale di sottoscrizione del presente ricorso le parti, dopo aver compensato gli importi dei
- 6 - rimborsi reciprocamente dovuti, stabiliscono che al sig. è dovuto da parte della Parte_1 sig.ra quale rimborso residuo l'importo di complessivi € 3.482,52= che verrà corrisposto Pt_2 mediante bonifico bancario sul conto corrente del sig. (alle coordinate IBAN Parte_1
[...]) in n. 3 rate di pa seguenti modalità: - € 1.160,84= al momento dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso congiunto;
- € 1.160,84= entro il 28.08.2025; - € 1.160,84= entro il 28.09.2025.
9) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente ricorso, i coniugi danno atto di aver regolamentato tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale e pertanto di non vantare più reciprocamente nei confronti dell'altro alcuna ragione e/o pretesa economica e o/o giuridica nascente e/o derivante dal loro matrimonio e/o dalla loro separazione omologata dal Tribunale o comunque a questa collegata e/o connessa.
10) Le spese del contributo unificato sarà ripartito al 50 % tra le parti, mentre le competenze professionali e di lite del giudizio sono compensate fra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente ed Parte_1 Parte_2 hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto a Jesi il 15/03/2003.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 09/10/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 12695 del 14/12/2022 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 13/12/2022.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge;
inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
- 7 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Jesi il 15/03/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 2, serie A dell'anno 2003.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, il primogenito maggiorenne ma economicamente non autosufficiente ed il secondogenito ancora minorenne, in favore dei quali le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico della madre, quale genitore non collocatario (il figlio abita con il padre sin dal 14 agosto 2023, mentre il Per_1 figlio convive con il padre sin dai tempi della separazione), adeguato alle esigenze dei figli Per_2
e corrispondente alle risorse dell'onerata.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo morale e materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (la previsione dei tempi di visita della madre è tale da consentire una costante frequentazione del figlio minore, lasciando comunque spazio alle parti per differenti accordi
“volti ad intensificare la relazione madre / figlio ed aumentare la permanenza del minore presso la predetta”); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
a Jesi il 15/03/2003 e trascritto nel Registro dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 2, serie A dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR EC VI AL
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
VI AL Presidente
AR EC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3238/2025 promosso congiuntamente da:
), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Catia Lombardi, in virtù di procura in atti;
( nata il [...] a [...]_2 C.F._2
(MB), rappresentata, difesa ed elett.te dom.to da/presso dall'avv. Manuela Catani, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI;
CP_1
CONCLUSIONI
“1) Entrambi i ricorrenti precisano di essere economicamente autosufficienti e quindi, allo stato, rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio dall'altro coniuge.
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_1
i quali eserciteranno co sponsabilità genitoriale con collocamento prevalente
- 1 - presso l'abitazione del padre ove già di fatto risiede stabilmente dal 14 agosto 2023 e dove verrà stabilita anche la sua residenza anagrafica su domanda che il padre collocatario dovrà presentare all'Ente Comunale, anche obbligatoriamente con l'ausilio della madre se richiesto dall'Ente, entro 15 giorni dalla firma del presente ricorso. Le decisioni di maggior interesse concernenti il figlio minore, e comunque la prole, ed in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, al culto religioso ed alla pratica di attività sportive e ricreative verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori. Ciascun genitore si impegna affinché la prole conservi significative relazioni affettive con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Entrambi i genitori prestano l'assenso preventivo e pertanto autorizzano le competenti autorità al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta d'identità e/o qualsiasi altro documento concernente il figlio minore Qualsiasi viaggio e/o soggiorno del minore fuori dall'Italia, Per_1 anche se accompagnato da un genitore, dovrà comunque essere preventivamente concordato ed autorizzato da entrambi i genitori.
4) La sig.ra tenuto conto dei propri impegni lavorativi e compatibilmente con gli Pt_2 impegni scolastic o ricreativi del figlio potrà vedere e tenere con sé il minore Per_1 secondo i seguenti tempi e modalità:
a) Nei fine settimana a week end alternati dalle ore 13.00 del sabato in caso di scuole aperte orario in cui lo andrà a prendere all'uscita da scuola (ovvero dalle ore 13,00 in caso di scuole chiuse orario in cui lo andrà a prendere presso l'abitazione paterna) con pernotto del sabato e della domenica e ri-accompagnamento a scuola da parte della sig.ra il lunedì mattina Pt_2 in caso di scuole aperte o presso l'abitazione paterna in caso di scuole chiuse;
b) durante la settimana il giorno mercoledì dalle ore 19.30 con pernotto e ri- accompagnamento a scuola da parte della madre il giovedì mattina in caso di scuole aperte o presso l'abitazione paterna in caso di scuole chiuse;
c) durante le festività del Calendario nazionale e locale (ovvero: 24 dicembre, il giorno di Natale, 26 dicembre, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio etc.) dalle ore 9.30 circa con pernotto e riaccompagnamento la mattina seguente presso l'abitazione paterna alternandole di anno in anno con il padre (quindi ad esempio il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro ed invertendo per l'anno successivo);
d) durante le vacanze estive da intendersi coincidenti con la pausa scolastica (ovvero dall'ultimo giorno di scuola sino alla ripresa a settembre dell'anno scolastico successivo) entrambi i genitori potranno tenere con sé il minore per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti, con congruo anticipo. Le parti precisano che, qualora decidano di trascorrere tutto o parte del periodo di loro spettanza fuori dalle rispettive abitazioni, dovranno comunicare in anticipo (ovvero almeno il giorno prima della partenza) il luogo e/o i luoghi in cui andranno e porteranno con sé i figli.
Il tutto salvo diversi accordi tra le parti volti ad intensificare la relazione madre / figlio ed aumentare la permanenza del minore presso la predetta, ovvero diversi accordi volti a consentire all'uno o l'altro genitore, con il consenso del minore, di partecipare a cerimonie e ricorrenze
- 2 - (matrimoni, compleanni ecc..), relativi ad amici e/o parenti ai quali il minore abbia desiderio e piacere di partecipare.
Salvo inoltre, nel miglior interesse del minore, la facoltà / possibilità della madre di derogare eccezionalmente ai suindicati turni di visita (fatto comunque salvo il diritto dovere di visita con il minore) a causa della necessaria ed indifferibile ristrutturazione della sua attuale abitazione che risulta inutilizzabile, sino alla fine dei predetti lavori prevista per il 20 ottobre 2025.
5) Tenuto conto dei tempi di permanenza di figli con i genitori e delle condizioni patrimoniali e reddituali dei ricorrenti la sig.ra corrisponderà mensilmente al sig. Pt_2
a titolo di concorso al mantenimento de e la somma complessiva Parte_1 Per_2 Per_1 di € 400,00= (euro quattrocento/00) ovvero l'importo mensile € 200,00= (euro duecento/00) a figlio, da rivalutare annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di giugno dell'anno 2026, che dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al sig. alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...] e/o quelle d dinate IB che il Parte_1 comunicherà alla per iscritto. Pt_2
Le parti danno atto che la sig.ra ha già provveduto a versare/corrispondere Parte_2 al sig. il suindicato importo mensile stabilito per il mantenimento ordinario Parte_1 dei figl 400,00=) a partire dal mese di giugno 2025 con due versamenti distinti di 200 euro ciascuno e, per la precisione, il primo bonifico è stato accreditato all'uomo in data 13 giugno con scritto mantenimento figli mentre il secondo è stato accreditato il 1 luglio – ma da considerare nella volontà delle parti come relativo alla mensilità di giugno 2025 – con scritto
“somma come da accordi con i rispettivi difensori”.
Per il corrente mese di luglio e sino ad oggi la donna ha versato € 200,00 e provvederà ad integrare il versamento con gli ulteriori € 200,00 entro il corrente mese, così come procederà altrettanto, ovvero con due distinti versamenti, sino al mese dell'avvenuta iscrizione a ruolo del presente ricorso per poi procedere, dal mese successivo alla detta avvenuta iscrizione a ruolo, ad eseguire un versamento unico di € 400,00 mensili senza frazionamenti e ripartizioni.
6) L'assegno unico universale per i figli a verrà percepito al 50% da ciascun genitore;
Per_3 entrambi i genitori saranno pertanto tenuti a dare corso a tutti gli adempimenti necessari previsti dalla legge per consentire a ciascuno di essi di poter presentare la relativa istanza entro il 10° giorno antecedente alla scadenza della data per la presentazione della domanda.
Ogni eventuale altro bonus, sovvenzione, indennizzo erogazione pubblica a favore della prole competerà a ciascun genitore nella misura del 50% (es. bonus per acquisto materiale didattico ecc.) ancorché verrà erogato ad uno dei genitori.
7) Le spese straordinarie occorrenti ad entrambi i figli, sino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, saranno ripartite al 50% tra i genitori e verranno regolamentate come da “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” adottato dalla “Conferenza distrettuale” del circondario della Corte d'Appello di Ancona in data 10/07/2024 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente in ogni sua parte e che viene di seguito trascritto:
- 3 - 1. PE DI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. PE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- 4 - - tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie dí primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. PE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- 5 - - attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
Il genitore che avrà sostenuto la spesa avrà diritto di ripetere dall'altro genitore la quota parte di sua competenza, entro il 30° giorno successivo alla richiesta di pagamento. Ciascun genitore sarà tenuto a consegnare all'altro genitore copia del documento giustificativo della spesa sostenuta.
8) Le spese di trasporto, soggiorno e comunque connesse ad eventi, gite e/o viaggi di piacere che i figli faranno con ciascun genitore, saranno a carico esclusivo del relativo genitore che li accompagnerà.
- I ricorrenti con il presente ricorso intendono regolamentare in via definitiva il rimborso dei costi e/o spese attinenti ad imposte e/o tasse o comunque a consumi e/o contratti pendenti durante il periodo di loro convivenza matrimoniale nonché attinenti alle spese straordinarie sostenute da ciascuno per i figli a far data dal 19.12.2022 (di avvenuto deposito del Decreto di omologazione della loro separazione) sino alla data attuale e per tale ragione a definizione di ogni rapporto economico fra gli stessi maturato e pendente per le anzidette causali sino alla data attuale di sottoscrizione del presente ricorso le parti, dopo aver compensato gli importi dei
- 6 - rimborsi reciprocamente dovuti, stabiliscono che al sig. è dovuto da parte della Parte_1 sig.ra quale rimborso residuo l'importo di complessivi € 3.482,52= che verrà corrisposto Pt_2 mediante bonifico bancario sul conto corrente del sig. (alle coordinate IBAN Parte_1
[...]) in n. 3 rate di pa seguenti modalità: - € 1.160,84= al momento dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso congiunto;
- € 1.160,84= entro il 28.08.2025; - € 1.160,84= entro il 28.09.2025.
9) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente ricorso, i coniugi danno atto di aver regolamentato tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale e pertanto di non vantare più reciprocamente nei confronti dell'altro alcuna ragione e/o pretesa economica e o/o giuridica nascente e/o derivante dal loro matrimonio e/o dalla loro separazione omologata dal Tribunale o comunque a questa collegata e/o connessa.
10) Le spese del contributo unificato sarà ripartito al 50 % tra le parti, mentre le competenze professionali e di lite del giudizio sono compensate fra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente ed Parte_1 Parte_2 hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto a Jesi il 15/03/2003.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 09/10/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 12695 del 14/12/2022 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 13/12/2022.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge;
inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
- 7 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Jesi il 15/03/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 2, serie A dell'anno 2003.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, il primogenito maggiorenne ma economicamente non autosufficiente ed il secondogenito ancora minorenne, in favore dei quali le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico della madre, quale genitore non collocatario (il figlio abita con il padre sin dal 14 agosto 2023, mentre il Per_1 figlio convive con il padre sin dai tempi della separazione), adeguato alle esigenze dei figli Per_2
e corrispondente alle risorse dell'onerata.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo morale e materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (la previsione dei tempi di visita della madre è tale da consentire una costante frequentazione del figlio minore, lasciando comunque spazio alle parti per differenti accordi
“volti ad intensificare la relazione madre / figlio ed aumentare la permanenza del minore presso la predetta”); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
a Jesi il 15/03/2003 e trascritto nel Registro dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 2, serie A dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR EC VI AL
- 8 -