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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti ALBERTO Parte_1 C.F._1
ZEFFIN e MARTINA NOLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Padova,
Via Trieste n. 23; contro
Controparte_1
P.I. C.F. , in persona del per il
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
Veneto, con il patrocinio degli Avv.ti PASQUALE SCHIAVULLI e FRANCESCA PIOLA, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale di Venezia, Canal Grande CP_1 in Santa Croce 712;
in punto a: prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“1) Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha diritto alla tutela assicurativa per la m.p. denunciata il 31/8/2021 caso n. 518487538 – Esiti di intervento chirurgico per ernia discale L2- L3 ed L3-L4 con discopatie e protrusioni discali lombari multiple, di origine professionale - con conseguente riconoscimento del diritto all'Indennizzo in capitale ex art. 13 D.Lgs. n. 38/00 in relazione al grado di menomazione complessivo denunciato (13 (tredici) per cento) tenuto conto di altra invalidità già indennizzata da con due punti, o al diverso grado maggiore o minore che risulterà di giustizia;
CP_1 arretrati con interessi, come per legge, sulle somme dovute. 2) Per l'effetto, condannarsi l' a provvedere all'erogazione in favore del ricorrente delle CP_1 prestazioni cui lo stesso ha diritto, così come verranno accertate di giustizia in corso di causa (Indennizzo in capitale), con interessi, come per legge sulle somme dovute.
3) Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“Respingersi il ricorso introduttivo poiché infondato in fatto ed in diritto. Spese come per legge, comprensive di rimborso spese generali 15% e con liquidazione aggiuntiva degli oneri riflessi nella misura complessiva del 23,80% (cfr. art. 2 sub 2 L. 335/95) - in luogo IVA e
pagina 1 di 8 CPA - riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come da giurisprudenza consolidata (da ultimo;
Cass. Civ. SS.UU. 3592/23; Cass. Civ. sez. VI-2 n. 30332/2022 pubbl. 14.10.2022; Corte Appello Venezia Lav. n. 9/2024; Trib. Venezia 1155/24 2^ sez. civ.; TAR Piemonte sez. II, n. 1104/2017, TAR Emilia Romagna, sez. II, n. 151/2016)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 02.05.2024 , come sopra rappresentato, conveniva in Parte_1
giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di CP_1 essere affetto da “Esiti di intervento chirurgico per ernia discale L2-L3 ed L3-L4 con discopatie e protrusioni discali lombari multiple”, provocata dall'attività lavorativa, durante la quale aveva lavorato come operaio in vari settori (della lavorazione di materiale plastico, del legno, del ferro o metalmeccanico), prima di essere assunto nel 2000 alle dipendenze della “Isoclima”, con la qualifica di operaio – collaudatore di vetri antiproiettile, mansione esercitata sino al 2008 e durante la quale aveva dovuto movimentare manualmente vetri, di dimensioni variabili e dal peso unitario da 5 a 40 kg, mantenendo la posizione ortostatica e senza l'ausilio del carroponte, riservato per i pezzi di notevoli dimensioni o dal peso eccessivo.
Successivamente all'interno della stessa azienda l'attore veniva adibito, nel corso degli anni, a vari reparti, nei quali continuava a svolgere attività nocive per il rachide lombosacrale:
- dal 2009 al 2011 al reparto magazzino, con mansioni di mulettista, guidava il muletto per metà turno (4 ore), esponendosi a vibrazioni meccaniche trasmesse all'intero corpo e per l'altra metà (4 ore) si occupava della preparazione dei vetri da trasferire o dell'imballo e fissaggio di questi su appositi bancali o dello spostamento di cavalletti (svolta in coppia), tutte attività che implicavano di spostare e maneggiare vetri da 5 a 40 kg;
- dal 2011 al 2018 circa, presso il Reparto di molatura manuale e lucidatura graffi, doveva passare la “mola con cuffia d'agnello”, di circa 5 kg, sul vetro da lucidare, mantenendo anche per ore la stessa posizione (proteso / piegato con la schiena oppure a braccia alzate/ in avanti), dentro una cabina chiusa da pannelli in plexiglass, dotata di pavimento in griglia per far defluire l'acqua ed esposta alle intemperie, nonchè sprovvisto di qualsiasi dispositivo di protezione delle vie aeree.
Continuava poi il ricorrente precisando che, a seguito di un primo giudizio di idoneità alle mansioni con limitazioni del 15.07.2016 (cfr. doc. 2 all. al ricorso), veniva trasferito dapprima nel
Reparto di serigrafia automatica, ove venivano prodotti vetri per parabrezza, che dovevano essere caricati su un banco utilizzando una ventosa oppure con l'ausilio di 4, e successivamente al “coating” per circa 6/7 mesi, nel quale i vetri continuavano ad essere.
pagina 2 di 8 Deduceva, inoltre, di essere stato costretto a sottoporsi in data 27/10/2017 ad intervento “di plastica inguinale con rete protesica sec. Lichtestein” (cfr. doc. 3 all. al ricorso) per un'ernia inguinale e di essere stato trasferito, presso lo stabilimento di Saletto all'interno dell' , dove si Parte_2 occupa dell'esecuzione di prove peeling – collaudo, attività che comporta - non solo la movimentazione di piccoli vetri (20 cm x 20 cm) – ma anche il taglio e il sollevamento dei pesi utilizzati per la verifica della tenuta del materiale plastico, a seguito di nuovo giudizio di idoneità alla mansione con prescrizioni (cfr. doc. 4 all. al ricorso).
Aggiungeva, infine, di aver presentato in data 31/08/2021- a causa dell'aggravarsi di dolore a carico della schiena, per il quale si sottoponeva in data 24/10/2018 a nuova RMN (cfr. doc. 5 all. al ricorso) - domanda all' per il riconoscimento dell'origine professionale della “Esiti di intervento CP_1
chirurgico per ernia discale L2-L3 ed L3-L4 con discopatie e protrusioni discali lombari multiple”, ma l' convenuto aveva negato l'erogazione delle prestazioni e il conseguente ricorso amministrativo CP_1
si era concluso con il rigetto (cfr. docc. da 6 a 10 all. al ricorso).
Si rivolgeva, pertanto, a questo Tribunale, per vedersi accertato e dichiarato il diritto all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico nella misura complessiva del 13%, tenuto conto di altra patologia riconosciuta da con 2 punti di invalidità (cfr. doc. 9 all. al CP_1
ricorso), come da perizia del dr. del 13.09.2023 (cfr. doc. 8 all. al ricorso) e la conseguente Per_1 condanna dell' alla corresponsione delle prestazioni di legge. CP_1
2. La difesa dell'istituto convenuto
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resisteva al ricorso CP_1
eccependo la mancata prova della nocività delle attività svolte, oltre al nesso tra queste e le malattie professionali lamentate.
A tal fine, escludeva che la patologia lamentata – oltre che multifattoriale e diffusa nella popolazione – potesse ricondursi all'attività lavorativa, poiché dal 1998 al 2009, come operaio addetto alla lucidatura graffi su vetro, aveva utilizzato una spazzola rotante dal peso di circa 1.5 kg, alternando tale mansione, nei primi due anni, a quella di carrellista, nella quale usava transpallet manuali e muletti solo occasionalmente, mentre dal 2009 svolgeva attività di serigrafia senza assunzione di posture incongrue o sottoposizione a vibrazioni total body; sicchè chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Dopo la prima udienza del 05.07.2024, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di (dipendente di “Isoclima” da gennaio 1999, collega del Persona_2
ricorrente al reparto collaudo per 5 anni negli anni 2000 e, successivamente, negli ultimi due anni) e di
(dipendente di “Isoclima” da luglio 2002 e collega del ricorrente nel reparto Testimone_1 molatura), nonché attraverso l'espletamento della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa , Per_3
pagina 3 di 8 era discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce del granitico e più volte ribadito orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav. 22592 del 09.08.2024; Cass. Civ. Sez. Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass.
Civ. Sez. Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - come quella di cui si tratta, la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in CP_1 particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato come il ricorrente abbia dovuto svolgere, nel corso della vita professionale, mansioni comportanti il sovraccarico del rachide lombosacrale, a causa della movimentazione manuale di carichi, in assenza di ausilii adeguati.
Il teste , infatti, adibito alle stesse mansioni di “collaudo” del ricorrente presso la “Isoclima”, Per_2 descrive la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa nei seguenti termini:
Sul cap. 2 (vero che i vetri prodotti potevano avere dimensioni variabili, fino ad essere anche molto gradi, ed avere peso unitario da 5 a 40 kg?) i vetri che passavano nel reparto collaudo avevano le dimensioni ed il peso indicato in capitolo […] in precedenza non c'erano grandi attrezzature se non
pagina 4 di 8 qualche ventosa, che però non poteva, non consentiva le lavorazioni che dovevano essere fatte e dunque spesso occorreva movimentare comunque a mano;
sul cap. 3 (vero che i predetti vetri venivano movimentati manualmente partendo con le braccia incrociate (braccio destro lato sinistro del vetro;
braccio sinistro lato destro del vetro per ruotarlo), sollecitando le spalle e della schiena dal momento che l'utilizzo del carroponte era difficoltoso nell'esecuzione di questa attività?) su alcuni vetri si operava come indicato in capitolo, erano i vetri per i veicoli militari, […] negli anni 2000, erano oggetto di lavorazione quotidiana, poi sono diminuiti
[…];
sul cap. 4 (vero che il ricorrente prelevava con il carrello i vetri (per auto blu o per barche) che erano posizionati su bancali alti fino a 30 metri: spingeva il carrello vuoto fino al bancale, prelevava il vetro con un carroponte a bandiera (4 ventose) e lo appoggiava sul carrello che veniva poi spinto fino alla postazione ove lo lavorava lasciandolo sul carrello: toglieva il sacco di protezione del vetro, toglieva la gomma di silicone e i nastri, controllava la misura della serigrafia, la puliva, trasferiva il vetro su altro cavalletto da cui si aveva un'anteprima del prodotto finito e faceva un esame visivo del prodotto utilizzando una lavagna zebrata luminosa?) vero tutto quanto indicato in capitolo, con la precisazione che 30 metri era la distanza tar il bancale e l'area di lavoro, distanza che andava percorsa con il carrello indicato in capitolo, che occorreva spingere soprattutto quando aveva il vetro sopra;
sul cap. 5 (vero che il carroponte veniva utilizzato solo in caso di vetri di particolari dimensioni / peso, altrimenti lo spostamento degli stessi avveniva a mano / spalla, senza ausili?) è vero, al tempo non c'erano grandi ausili;
l'uso del carroponte dipendeva non solo da dimensioni e peso del vetro, ma soprattutto dalla forma dello stesso, nel senso che se era ricurvo era impossibile fissarlo con le ventose;
Anche in merito al magazzino – pur non avendo mai lavorato in tale reparto – interrogato ai capitoli di prova, risponde: sul cap. 8 (vero che dopo circa tre anni, il ricorrente è stato adibito al reparto magazzino (2009 –
2011) con mansioni di mulettista: il ricorrente trascorreva circa 4 ore a turno sul muletto occupandosi dello spostamento di cavalletti (attività che implicava di spostare e maneggiare vetri da 5 a 40 kg) e le successive 4 ore li preparava, spostando i vetri da un reparto all'altro; si occupava altresì della preparazione dei vetri che dovevano essere spostati in altro stabilimento nonché provvedeva all'imballo e al fissaggio dei vari materiali (vetri) su appositi bancali con utilizzo di reggettatrice?) io non ho mai lavorato in magazzino ma posso confermare che ivi le lavorazioni si svolgono come Part indicato in capitolo lo posso dire sia per averle viste sia perché ricopro il ruolo di dal 2009 circa;
sul cap. 9 (vero che l'attività di spostamento cavalletti veniva svolta in coppia?) per alcuni vetri il cavalletto si spostava per forza in coppia, per il peso rilevante o la forma particolare;
Parimenti neppure l'attività svolta presso il reparto molatura sembra esente da rischi, entrambi i testi, invero, confermano la modalità di svolgimento dell'attività così come indicata nell'atto introduttivo, la durata non trascurabile dell'operazione ( riferisce: “è vero, la lavorazione durava di più o di Per_2
meno a seconda della profondità o lunghezza del graffio e il ricorrente doveva tenere impugnata la
pagina 5 di 8 mola per tutta la durata dell'operazione”) e il peso della mola di circa 5 kg, come ammesso dalla
. Tes_1
Insieme a tali dichiarazioni, che confermano lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione del rachide, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa , la quale - dopo avere precisato di aver esaminato tutta la Per_3 documentazione in atti, nonché di aver tenuto in considerazione l'esame delle operazioni peritali del
16.12.2024, alla presenza, nell'impossibilità del CT di parte (dr. , del solo CT di parte CP_1 Per_4 ricorrente (dr. - constata nel ricorrente la presenza di “esiti di ernia del disco intervertebrale Per_5
L3-L4 trattata chirurgicamente” ritiene che esso “[sia] stato esposto a rischio di movimentazione manuale carichi già a partire dal 2000 e fino al 2019, beneficiando anche di limitazioni in tal senso a partire dal 2018 (medesimo anno di acutizzazione della lombosciatalgia che lo costringeva all'accesso in Pronto Soccorso), indicando di non movimentare manualmente carichi maggiori a 1,1 e poi a 1”.
Il CTU, dopo aver annoverato l'“ernia discale lombare” tra le malattie professionali riconosciute da nelle Tabelle Professionali e “prodotte dal sovraccarico biomeccanico al rachide CP_1
conseguentemente alla movimentazione manuale carichi, eseguita con continuità durante il turno lavorativo”, nonché reputando l'attività lavorativa svolta dal ricorrente in vetreria, caratterizzata da
“altri fattori di rischio specifici di natura lavorativa idonei alla compartecipazione del quadro patologico lombare”, benchè non indicati nella Cartella sanitaria di rischio, come il “rischio specifico di traino e spinta” peculiare dell'attività di spostare vetri dal peso di 60-70 kg con l'uso del carrello o il “rischio per spondilo discopatie del tratto lombare” tipico della conduzione di automezzi meccanici
(tipo muletto), conclude: “le attività che vennero svolte a partire dal 2000 fino al 2019 […] presentano idoneità causale alla produzione del quadro patologico ad oggi riscontrato e lamentato dallo stesso, sia per tempistiche di insorgenza che per sede dell'insulto” (cfr. pagg. 45 e 46 relazione CTU).
Entrambi i CT di parte si astenevano dal formulare osservazioni.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale della malattia “esiti di ernia del disco intervertebrale L3-L4 trattata chirurgicamente”.
4- Quantificazione della misura del danno biologico.
Passando alla stima della misura del danno, dovendo considerare il pregiudizio riconosciuto per il complesso patologico attuale e quello precedentemente riconosciuto, pari al 2%, il Consulente
d'Ufficio conclude: “in considerazione dell'avvenuto intervento chirurgico risolutivo (erniectomia L3-
pagina 6 di 8 L4 del 30.01.2019) e dell'esame obiettivo rilevato […] tale quadro patologico conduce ad una valutazione indennizzabile del 10% per tali menomazioni (secondo la voce tabellare “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: fino al 12% ai sensi del D.Lgs. 38/2000).
Tenuto conto del precedente già riconosciuto (2%) si perviene a una valutazione di danno biologico permanente, ai fini , pari all'11%”, con decorrenza da agosto 2018 in quanto tale quadro clinico CP_1 si mostrava già presente nella “forma di lombosciatalgia con radicolopatia L3-L4 sinistra di grado marcato” (cfr. pag. 47 relazione CTU).
L' convenuto deve dunque essere condannato a corrispondere al ricorrente l'indennizzo CP_1
conseguente al riconoscimento della misura di inabilità sopra indicata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (31.08.2021), non potendo la stessa essere precedente all' istanza amministrativa;
l' dovrà altresì corrispondere a parte attrice i ratei arretrati, oltre interessi ovvero CP_1
rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
5- le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa (€
14.285,33), previa compensazione di un terzo in ragione del riconoscimento all'attore di una misura di inabilità inferiore a quella richiesta in ricorso, compensi che appaiono così congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
Le spese per CTU vanno definitivamente posta a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 329/2024 promossa da contro , Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “esiti di ernia del disco intervertebrale L3-L4 trattata chirurgicamente” dalla quale il ricorrente è affetto è di origine professionale e determina nello stesso un danno biologico - sommato a quello precedentemente riconosciuto - pari al 11%, a far data dalla domanda amministrativa (31.08.2021);
2. Condanna a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui al capo precedente a far data dalla CP_1
domanda amministrativa (31.08.2021), oltre ai ratei arretrati, interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente – e per esso agli Avv.ti ALBERTO ZEFFIN e
MARTINA NOLA che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite, che liquida in € 3.592,00 per pagina 7 di 8 compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per €
43,50;
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Silvia Ferrari
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti ALBERTO Parte_1 C.F._1
ZEFFIN e MARTINA NOLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Padova,
Via Trieste n. 23; contro
Controparte_1
P.I. C.F. , in persona del per il
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
Veneto, con il patrocinio degli Avv.ti PASQUALE SCHIAVULLI e FRANCESCA PIOLA, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale di Venezia, Canal Grande CP_1 in Santa Croce 712;
in punto a: prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“1) Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha diritto alla tutela assicurativa per la m.p. denunciata il 31/8/2021 caso n. 518487538 – Esiti di intervento chirurgico per ernia discale L2- L3 ed L3-L4 con discopatie e protrusioni discali lombari multiple, di origine professionale - con conseguente riconoscimento del diritto all'Indennizzo in capitale ex art. 13 D.Lgs. n. 38/00 in relazione al grado di menomazione complessivo denunciato (13 (tredici) per cento) tenuto conto di altra invalidità già indennizzata da con due punti, o al diverso grado maggiore o minore che risulterà di giustizia;
CP_1 arretrati con interessi, come per legge, sulle somme dovute. 2) Per l'effetto, condannarsi l' a provvedere all'erogazione in favore del ricorrente delle CP_1 prestazioni cui lo stesso ha diritto, così come verranno accertate di giustizia in corso di causa (Indennizzo in capitale), con interessi, come per legge sulle somme dovute.
3) Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“Respingersi il ricorso introduttivo poiché infondato in fatto ed in diritto. Spese come per legge, comprensive di rimborso spese generali 15% e con liquidazione aggiuntiva degli oneri riflessi nella misura complessiva del 23,80% (cfr. art. 2 sub 2 L. 335/95) - in luogo IVA e
pagina 1 di 8 CPA - riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come da giurisprudenza consolidata (da ultimo;
Cass. Civ. SS.UU. 3592/23; Cass. Civ. sez. VI-2 n. 30332/2022 pubbl. 14.10.2022; Corte Appello Venezia Lav. n. 9/2024; Trib. Venezia 1155/24 2^ sez. civ.; TAR Piemonte sez. II, n. 1104/2017, TAR Emilia Romagna, sez. II, n. 151/2016)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 02.05.2024 , come sopra rappresentato, conveniva in Parte_1
giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di CP_1 essere affetto da “Esiti di intervento chirurgico per ernia discale L2-L3 ed L3-L4 con discopatie e protrusioni discali lombari multiple”, provocata dall'attività lavorativa, durante la quale aveva lavorato come operaio in vari settori (della lavorazione di materiale plastico, del legno, del ferro o metalmeccanico), prima di essere assunto nel 2000 alle dipendenze della “Isoclima”, con la qualifica di operaio – collaudatore di vetri antiproiettile, mansione esercitata sino al 2008 e durante la quale aveva dovuto movimentare manualmente vetri, di dimensioni variabili e dal peso unitario da 5 a 40 kg, mantenendo la posizione ortostatica e senza l'ausilio del carroponte, riservato per i pezzi di notevoli dimensioni o dal peso eccessivo.
Successivamente all'interno della stessa azienda l'attore veniva adibito, nel corso degli anni, a vari reparti, nei quali continuava a svolgere attività nocive per il rachide lombosacrale:
- dal 2009 al 2011 al reparto magazzino, con mansioni di mulettista, guidava il muletto per metà turno (4 ore), esponendosi a vibrazioni meccaniche trasmesse all'intero corpo e per l'altra metà (4 ore) si occupava della preparazione dei vetri da trasferire o dell'imballo e fissaggio di questi su appositi bancali o dello spostamento di cavalletti (svolta in coppia), tutte attività che implicavano di spostare e maneggiare vetri da 5 a 40 kg;
- dal 2011 al 2018 circa, presso il Reparto di molatura manuale e lucidatura graffi, doveva passare la “mola con cuffia d'agnello”, di circa 5 kg, sul vetro da lucidare, mantenendo anche per ore la stessa posizione (proteso / piegato con la schiena oppure a braccia alzate/ in avanti), dentro una cabina chiusa da pannelli in plexiglass, dotata di pavimento in griglia per far defluire l'acqua ed esposta alle intemperie, nonchè sprovvisto di qualsiasi dispositivo di protezione delle vie aeree.
Continuava poi il ricorrente precisando che, a seguito di un primo giudizio di idoneità alle mansioni con limitazioni del 15.07.2016 (cfr. doc. 2 all. al ricorso), veniva trasferito dapprima nel
Reparto di serigrafia automatica, ove venivano prodotti vetri per parabrezza, che dovevano essere caricati su un banco utilizzando una ventosa oppure con l'ausilio di 4, e successivamente al “coating” per circa 6/7 mesi, nel quale i vetri continuavano ad essere.
pagina 2 di 8 Deduceva, inoltre, di essere stato costretto a sottoporsi in data 27/10/2017 ad intervento “di plastica inguinale con rete protesica sec. Lichtestein” (cfr. doc. 3 all. al ricorso) per un'ernia inguinale e di essere stato trasferito, presso lo stabilimento di Saletto all'interno dell' , dove si Parte_2 occupa dell'esecuzione di prove peeling – collaudo, attività che comporta - non solo la movimentazione di piccoli vetri (20 cm x 20 cm) – ma anche il taglio e il sollevamento dei pesi utilizzati per la verifica della tenuta del materiale plastico, a seguito di nuovo giudizio di idoneità alla mansione con prescrizioni (cfr. doc. 4 all. al ricorso).
Aggiungeva, infine, di aver presentato in data 31/08/2021- a causa dell'aggravarsi di dolore a carico della schiena, per il quale si sottoponeva in data 24/10/2018 a nuova RMN (cfr. doc. 5 all. al ricorso) - domanda all' per il riconoscimento dell'origine professionale della “Esiti di intervento CP_1
chirurgico per ernia discale L2-L3 ed L3-L4 con discopatie e protrusioni discali lombari multiple”, ma l' convenuto aveva negato l'erogazione delle prestazioni e il conseguente ricorso amministrativo CP_1
si era concluso con il rigetto (cfr. docc. da 6 a 10 all. al ricorso).
Si rivolgeva, pertanto, a questo Tribunale, per vedersi accertato e dichiarato il diritto all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico nella misura complessiva del 13%, tenuto conto di altra patologia riconosciuta da con 2 punti di invalidità (cfr. doc. 9 all. al CP_1
ricorso), come da perizia del dr. del 13.09.2023 (cfr. doc. 8 all. al ricorso) e la conseguente Per_1 condanna dell' alla corresponsione delle prestazioni di legge. CP_1
2. La difesa dell'istituto convenuto
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resisteva al ricorso CP_1
eccependo la mancata prova della nocività delle attività svolte, oltre al nesso tra queste e le malattie professionali lamentate.
A tal fine, escludeva che la patologia lamentata – oltre che multifattoriale e diffusa nella popolazione – potesse ricondursi all'attività lavorativa, poiché dal 1998 al 2009, come operaio addetto alla lucidatura graffi su vetro, aveva utilizzato una spazzola rotante dal peso di circa 1.5 kg, alternando tale mansione, nei primi due anni, a quella di carrellista, nella quale usava transpallet manuali e muletti solo occasionalmente, mentre dal 2009 svolgeva attività di serigrafia senza assunzione di posture incongrue o sottoposizione a vibrazioni total body; sicchè chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Dopo la prima udienza del 05.07.2024, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di (dipendente di “Isoclima” da gennaio 1999, collega del Persona_2
ricorrente al reparto collaudo per 5 anni negli anni 2000 e, successivamente, negli ultimi due anni) e di
(dipendente di “Isoclima” da luglio 2002 e collega del ricorrente nel reparto Testimone_1 molatura), nonché attraverso l'espletamento della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa , Per_3
pagina 3 di 8 era discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce del granitico e più volte ribadito orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav. 22592 del 09.08.2024; Cass. Civ. Sez. Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass.
Civ. Sez. Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - come quella di cui si tratta, la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in CP_1 particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato come il ricorrente abbia dovuto svolgere, nel corso della vita professionale, mansioni comportanti il sovraccarico del rachide lombosacrale, a causa della movimentazione manuale di carichi, in assenza di ausilii adeguati.
Il teste , infatti, adibito alle stesse mansioni di “collaudo” del ricorrente presso la “Isoclima”, Per_2 descrive la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa nei seguenti termini:
Sul cap. 2 (vero che i vetri prodotti potevano avere dimensioni variabili, fino ad essere anche molto gradi, ed avere peso unitario da 5 a 40 kg?) i vetri che passavano nel reparto collaudo avevano le dimensioni ed il peso indicato in capitolo […] in precedenza non c'erano grandi attrezzature se non
pagina 4 di 8 qualche ventosa, che però non poteva, non consentiva le lavorazioni che dovevano essere fatte e dunque spesso occorreva movimentare comunque a mano;
sul cap. 3 (vero che i predetti vetri venivano movimentati manualmente partendo con le braccia incrociate (braccio destro lato sinistro del vetro;
braccio sinistro lato destro del vetro per ruotarlo), sollecitando le spalle e della schiena dal momento che l'utilizzo del carroponte era difficoltoso nell'esecuzione di questa attività?) su alcuni vetri si operava come indicato in capitolo, erano i vetri per i veicoli militari, […] negli anni 2000, erano oggetto di lavorazione quotidiana, poi sono diminuiti
[…];
sul cap. 4 (vero che il ricorrente prelevava con il carrello i vetri (per auto blu o per barche) che erano posizionati su bancali alti fino a 30 metri: spingeva il carrello vuoto fino al bancale, prelevava il vetro con un carroponte a bandiera (4 ventose) e lo appoggiava sul carrello che veniva poi spinto fino alla postazione ove lo lavorava lasciandolo sul carrello: toglieva il sacco di protezione del vetro, toglieva la gomma di silicone e i nastri, controllava la misura della serigrafia, la puliva, trasferiva il vetro su altro cavalletto da cui si aveva un'anteprima del prodotto finito e faceva un esame visivo del prodotto utilizzando una lavagna zebrata luminosa?) vero tutto quanto indicato in capitolo, con la precisazione che 30 metri era la distanza tar il bancale e l'area di lavoro, distanza che andava percorsa con il carrello indicato in capitolo, che occorreva spingere soprattutto quando aveva il vetro sopra;
sul cap. 5 (vero che il carroponte veniva utilizzato solo in caso di vetri di particolari dimensioni / peso, altrimenti lo spostamento degli stessi avveniva a mano / spalla, senza ausili?) è vero, al tempo non c'erano grandi ausili;
l'uso del carroponte dipendeva non solo da dimensioni e peso del vetro, ma soprattutto dalla forma dello stesso, nel senso che se era ricurvo era impossibile fissarlo con le ventose;
Anche in merito al magazzino – pur non avendo mai lavorato in tale reparto – interrogato ai capitoli di prova, risponde: sul cap. 8 (vero che dopo circa tre anni, il ricorrente è stato adibito al reparto magazzino (2009 –
2011) con mansioni di mulettista: il ricorrente trascorreva circa 4 ore a turno sul muletto occupandosi dello spostamento di cavalletti (attività che implicava di spostare e maneggiare vetri da 5 a 40 kg) e le successive 4 ore li preparava, spostando i vetri da un reparto all'altro; si occupava altresì della preparazione dei vetri che dovevano essere spostati in altro stabilimento nonché provvedeva all'imballo e al fissaggio dei vari materiali (vetri) su appositi bancali con utilizzo di reggettatrice?) io non ho mai lavorato in magazzino ma posso confermare che ivi le lavorazioni si svolgono come Part indicato in capitolo lo posso dire sia per averle viste sia perché ricopro il ruolo di dal 2009 circa;
sul cap. 9 (vero che l'attività di spostamento cavalletti veniva svolta in coppia?) per alcuni vetri il cavalletto si spostava per forza in coppia, per il peso rilevante o la forma particolare;
Parimenti neppure l'attività svolta presso il reparto molatura sembra esente da rischi, entrambi i testi, invero, confermano la modalità di svolgimento dell'attività così come indicata nell'atto introduttivo, la durata non trascurabile dell'operazione ( riferisce: “è vero, la lavorazione durava di più o di Per_2
meno a seconda della profondità o lunghezza del graffio e il ricorrente doveva tenere impugnata la
pagina 5 di 8 mola per tutta la durata dell'operazione”) e il peso della mola di circa 5 kg, come ammesso dalla
. Tes_1
Insieme a tali dichiarazioni, che confermano lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione del rachide, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa , la quale - dopo avere precisato di aver esaminato tutta la Per_3 documentazione in atti, nonché di aver tenuto in considerazione l'esame delle operazioni peritali del
16.12.2024, alla presenza, nell'impossibilità del CT di parte (dr. , del solo CT di parte CP_1 Per_4 ricorrente (dr. - constata nel ricorrente la presenza di “esiti di ernia del disco intervertebrale Per_5
L3-L4 trattata chirurgicamente” ritiene che esso “[sia] stato esposto a rischio di movimentazione manuale carichi già a partire dal 2000 e fino al 2019, beneficiando anche di limitazioni in tal senso a partire dal 2018 (medesimo anno di acutizzazione della lombosciatalgia che lo costringeva all'accesso in Pronto Soccorso), indicando di non movimentare manualmente carichi maggiori a 1,1 e poi a 1”.
Il CTU, dopo aver annoverato l'“ernia discale lombare” tra le malattie professionali riconosciute da nelle Tabelle Professionali e “prodotte dal sovraccarico biomeccanico al rachide CP_1
conseguentemente alla movimentazione manuale carichi, eseguita con continuità durante il turno lavorativo”, nonché reputando l'attività lavorativa svolta dal ricorrente in vetreria, caratterizzata da
“altri fattori di rischio specifici di natura lavorativa idonei alla compartecipazione del quadro patologico lombare”, benchè non indicati nella Cartella sanitaria di rischio, come il “rischio specifico di traino e spinta” peculiare dell'attività di spostare vetri dal peso di 60-70 kg con l'uso del carrello o il “rischio per spondilo discopatie del tratto lombare” tipico della conduzione di automezzi meccanici
(tipo muletto), conclude: “le attività che vennero svolte a partire dal 2000 fino al 2019 […] presentano idoneità causale alla produzione del quadro patologico ad oggi riscontrato e lamentato dallo stesso, sia per tempistiche di insorgenza che per sede dell'insulto” (cfr. pagg. 45 e 46 relazione CTU).
Entrambi i CT di parte si astenevano dal formulare osservazioni.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale della malattia “esiti di ernia del disco intervertebrale L3-L4 trattata chirurgicamente”.
4- Quantificazione della misura del danno biologico.
Passando alla stima della misura del danno, dovendo considerare il pregiudizio riconosciuto per il complesso patologico attuale e quello precedentemente riconosciuto, pari al 2%, il Consulente
d'Ufficio conclude: “in considerazione dell'avvenuto intervento chirurgico risolutivo (erniectomia L3-
pagina 6 di 8 L4 del 30.01.2019) e dell'esame obiettivo rilevato […] tale quadro patologico conduce ad una valutazione indennizzabile del 10% per tali menomazioni (secondo la voce tabellare “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: fino al 12% ai sensi del D.Lgs. 38/2000).
Tenuto conto del precedente già riconosciuto (2%) si perviene a una valutazione di danno biologico permanente, ai fini , pari all'11%”, con decorrenza da agosto 2018 in quanto tale quadro clinico CP_1 si mostrava già presente nella “forma di lombosciatalgia con radicolopatia L3-L4 sinistra di grado marcato” (cfr. pag. 47 relazione CTU).
L' convenuto deve dunque essere condannato a corrispondere al ricorrente l'indennizzo CP_1
conseguente al riconoscimento della misura di inabilità sopra indicata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (31.08.2021), non potendo la stessa essere precedente all' istanza amministrativa;
l' dovrà altresì corrispondere a parte attrice i ratei arretrati, oltre interessi ovvero CP_1
rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
5- le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa (€
14.285,33), previa compensazione di un terzo in ragione del riconoscimento all'attore di una misura di inabilità inferiore a quella richiesta in ricorso, compensi che appaiono così congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
Le spese per CTU vanno definitivamente posta a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 329/2024 promossa da contro , Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “esiti di ernia del disco intervertebrale L3-L4 trattata chirurgicamente” dalla quale il ricorrente è affetto è di origine professionale e determina nello stesso un danno biologico - sommato a quello precedentemente riconosciuto - pari al 11%, a far data dalla domanda amministrativa (31.08.2021);
2. Condanna a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui al capo precedente a far data dalla CP_1
domanda amministrativa (31.08.2021), oltre ai ratei arretrati, interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente – e per esso agli Avv.ti ALBERTO ZEFFIN e
MARTINA NOLA che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite, che liquida in € 3.592,00 per pagina 7 di 8 compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per €
43,50;
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Silvia Ferrari
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