Ordinanza presidenziale 2 ottobre 2024
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00247/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2022, proposto da
OE Property S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Max Diego Benedetti, Raffaele Rispoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di NZ, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Cabrini, Emilia Bridelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Galleria Commerciale OR AL , non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
- dell'inadempimento del Comune di NZ all'atto di “ Cessione a scomputo degli Oneri di Urbanizzazione e Cessione a Titolo Oneroso ” a rogito Notaio AN di NZ rep. n. 169.050/52.851 del 27 aprile 2017, integrativo delle convenzioni urbanistiche in data 23 maggio 1996, a firma notaio Alberto Vullo rep. n. 69929/13648 e in data 8 giugno 2000, a firma notaio Vullo rep. n. 82511/15183;
- del diritto della ricorrente a conseguire l'adempimento, con l'avvio in urgenza, entro il termine congruo stabilito dal giudice adito, delle attività di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche previste dalle “ Linee guida per la modifica dell'assetto urbanistico e degli impegni convenzionali relative al OR AL ” espressamente recepite nelle deliberazioni di Consiglio comunale n. 42 del 10 novembre 2014 e n. 52 del 19 dicembre 2016 e nell'atto di “ Cessione a scomputo degli Oneri di Urbanizzazione e Cessione a Titolo Oneroso ” a rogito Notaio AN di NZ rep. n. 169.050/52.851 del 27 aprile 2017 integrativo delle precedenti convenzioni urbanistiche del 31 maggio 1996 e del 8 giugno 2000;
………………..nonché per la condanna
del Comune di NZ all'adempimento con urgenza, e comunque entro il termine congruo stabilito dal giudice adito:
- con avvio delle attività di programmazione, progettazione delle opere pubbliche previste dagli atti di indirizzo indicati e dagli accordi contrattuali previsti a suo carico nell'atto a firma del notaio Massimo AN rep. n. 169.050/52.851, in data 27 aprile 2017 integrativo delle precedenti convenzioni urbanistiche, tutte quante da ultimarsi entro l'ulteriore termine congruo assegnato dal giudice adito;
- con avvio delle attività preventive al trasferimento degli Uffici comunali all'interno del Comparto secondo le pattuizioni contenute nell'Atto AN e secondo gli indirizzi già definiti dal Consiglio comunale, da completarsi entro il termine congruo fissato dal giudice adito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di NZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Paola Pozzani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte attrice ha chiesto l’accertamento e la declaratoria dell’inadempimento del Comune di NZ dell’atto di “ Cessione a scomputo degli Oneri di Urbanizzazione e Cessione a Titolo Oneroso ” a rogito Notaio AN di NZ rep. n. 169.050/52.851 del 27 aprile 2017 (denominato “Atto AN”), integrativo delle convenzioni urbanistiche in data 23 maggio 1996, a firma notaio Alberto Vullo rep. n. 69929/13648 e in data 8 giugno 2000, a firma notaio Vullo rep. n. 82511/15183; ha instato, altresì, per l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’adempimento, con l’avvio in urgenza, entro il termine congruo stabilito dal giudice adito, delle attività di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche previste dalle “ Linee guida per la modifica dell’assetto urbanistico e degli impegni convenzionali relative al OR AL ” espressamente recepite nelle deliberazioni di Consiglio comunale n. 42 del 10 novembre 2014 e n. 52 del 19 dicembre 2016 e nell’atto di “ Cessione a scomputo degli Oneri di Urbanizzazione e Cessione a Titolo Oneroso ” a rogito Notaio AN di NZ rep. n. 169.050/52.851 del 27 aprile 2017 integrativo delle precedenti convenzioni urbanistiche del 31 maggio 1996 e dell’8 giugno 2000. Inoltre, la società ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di NZ all’adempimento con urgenza, e comunque entro il termine congruo stabilito dal giudice adito, per l’avvio delle attività di programmazione, progettazione delle opere pubbliche previste dagli atti di indirizzo indicati e dagli accordi contrattuali previsti a suo carico nel citato atto AN, tutte quante da ultimarsi entro l’ulteriore termine congruo assegnato dal giudice adito, ed, infine, per l’avvio delle attività preventive al trasferimento degli Uffici comunali all’interno del Comparto secondo le pattuizioni contenute nell’“atto AN” e secondo gli indirizzi già definiti dal Consiglio comunale, da completarsi entro il termine congruo fissato dal giudice adito.
Il Comune di NZ si è costituito in giudizio il 27 settembre 2022.
Con ordinanza presidenziale n. 329 del 2 ottobre 2024 si è chiesto alle parti di comunicare se fossero intervenuti fatti o atti ulteriori nel corso del giudizio e alla parte ricorrente di confermare l’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio.
Con atto depositato in giudizio il 29 novembre 2024 parte ricorrente ha dichiarato la persistenza del proprio interesse alla decisione.
In adempimento alla surriferita ordinanza presidenziale, l’Amministrazione ha depositato in giudizio memoria il 2 dicembre 2024, con cui ha controdedotto alle avversarie censure e precisato in fatto che, come da specifica comunicazione del Settore Pianificazione Strategica in data 29 novembre 2024 P.G. 200160 (doc. 3), il cronoprogramma degli interventi è stato rimodulato con termine al 31 dicembre 2024 per l’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di NZ e conclusione dei lavori al 31 dicembre 2026.
L’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio gli atti difensivi conclusivi in data 17 aprile 2025 e 7 maggio 2025.
La OE Property S.r.l. ha depositato in giudizio gli atti difensivi conclusivi in data 25 aprile 2025 e 7 maggio 2025.
Alla pubblica udienza del 28 maggio 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
La ricorrente, società che svolge l’attività di gestore e sviluppatore immobiliare, precisa in fatto che l’odierno giudizio nasce da una complessa serie di atti e contenziosi intercorsi tra le parti, come di seguito sintetizzabili:
- tra dicembre 2002 e gennaio 2003, OE Property S.r.l. subentrava alla società NZ RO S.r.l. nella convenzione urbanistica sottoscritta con il Comune di NZ in data 31 maggio 1996 a firma notaio Alberto Vullo rep. n. 69929/13648 (doc. 1), successivamente modificata ed integrata con atto in data 8 giugno 2000 (doc. 2), a firma notaio Vullo rep. 82511/15183, aventi ad oggetto la realizzazione di un primo stralcio del Progetto Unitario di riqualificazione dell’area “ ex Sift” del Comune di NZ, altrimenti nota come “OR FaxHall ”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 10 novembre 2014, il Comune di NZ ha dichiarato il carattere prioritario e strategico della riqualificazione economico-sociale del comparto OR AL e ha approvato le “ Linee guida per la modifica dell’assetto urbanistico e degli impegni convenzionali relative al OR AL ” e lo “ Schema urbanistico funzionale ” recante la progettazione di massima dell’intervento di riqualificazione (“Linee Guida” - doc. 5 e 6): le Linee guida approvate nel 2014 avevano lo scopo di risolvere, d’intesa con OE, le problematiche connesse all'assetto urbanistico e agli impegni convenzionali relativi all'area in questione, con oneri a carico del Comune (doc. 5, pag. 8 e 10/16);
- per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti con la deliberazione n. 42/2014, il Comune ha poi approvato la deliberazione consiliare n. 52 del 19 dicembre 2016;
- a seguito della deliberazione consiliare n. 52/2016 e delle Linee Guida, le parti stipulavano una convenzione urbanistica (“Atto AN”) in data 27 aprile 2017 (doc. 8);
- con sentenza n. 221/2019 questa Sezione dichiarava inammissibile il ricorso di parte attrice presentato avverso l’inerzia amministrativa rispetto alle obbligazioni di cui all’Atto AN, confermata con diversa motivazione dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1491 del 19 febbraio 2021;
- il Comune di NZ ha diffidato e messo in mora OE perché realizzasse le opere dedotte in convenzione ( sub specie rampa di accesso), preannunciando l’applicazione di penali da ritardo previste dall’Atto AN, che ha poi effettivamente adottato con cinque distinte e cumulate ingiunzioni ex R.D. n. 639/1910, costringendo OE ad altrettante contestazioni giudiziali avanti il Tribunale di NZ con ricorsi RG 3433/2018, 235/2019, 650/2019, 1030/2019 e 2362/2019 (docc. 14, 15 e 16).
Sulla convenzione del 1996, la difesa attorea, per quanto di interesse, precisa che:
- l’articolo 4 della convenzione (doc. 1) prevedeva che il Comune avrebbe dovuto realizzare a sua cura e spese entro i successivi cinque anni (31 dicembre 2001) le seguenti opere: a) Strada e rotatoria di accesso alla stazione bus partenza piazza Roma sino a via Pisoni e ancora fino alla nuova stazione bus; b) Svincolo di via Pisoni e via Colombo in fregio a Piazzale Roma; c) Vallo e scavi in connessione con il vallo nell’area di NZ RO; d) Demolizioni di fabbricati che insistono sul tracciato della strada per nuova stazione; e) Sistemazione verde di tutte le aree del Progetto unitario non in proprietà a NZ RO; f) Semaforizzazione dell’intero complesso del Progetto unitario; g) Prolungamento strada di accesso al nuovo terminal bus da piazzale Roma sino a via Conciliazione e viale Patrioti lungo tracciato ex ferrovia Sift; h) Smantellamento del Terminal di piazza Cittadella e suo trasferimento;
- l’art. 6 della convenzione stabiliva che la NZ RO cedesse le opere urbanizzate al Comune solo dopo la realizzazione da parte del Comune delle opere a suo carico previste all'art 4.
Sulle intervenute modifiche della convenzione del 1996, la difesa attorea, per quanto di interesse, precisa che:
- il Progetto Unitario di riqualificazione del Comparto veniva aggiornato e le parti addivenivano alla stipula della convenzione dell’8 giugno 2000 (doc. 2), con la quale modificavano e integravano la precedente convenzione, prevedendo all’art. 2 il ricalcolo della superficie del parcheggio multipiano, agli artt. 6 e 7 la rettifica delle aree in cessione al Comune e dell’onere di assicurare la dotazione di una superficie di 4.413 mq a parcheggio a rotazione, nonché agli artt. 9 e 10 la proroga triennale dei termini di esecuzione dei lavori a carico del Comune e di NZ RO;
- il termine quinquennale dalla convenzione del 1996 per il completamento delle opere pubbliche poste a carico del Comune (punto 11, lett. a, c, d, e g) veniva così prorogato di tre anni con nuova scadenza al 23 maggio 2004, salva ulteriore proroga consensuale, mentre restava intatto il termine del 31 dicembre 2001 per la realizzazione della viabilità, anche provvisoria, per l’accesso alla nuova stazione (doc. 2, artt. 10 e 15).
Stigmatizza l’esponente che entro gli indicati termini contrattuali il Comune di NZ non ha però realizzato alcuna opera, con conseguente stallo nel percorso di riqualificazione del Comparto, e che, con atto di diffida e messa in mora del 10 agosto 2009, il Consorzio Galleria OR AL ha sollecitato al Comune il compimento delle opere pubbliche previste nelle citate convenzioni urbanistiche.
Sugli accordi successivi alle predette convenzioni urbanistiche, la ricorrente evidenzia che:
- con l’atto d’obbligo dell’8 giugno 2009 a rogito Notaio Garbagnati repertorio n. 168938/27530, COEMI “ si obbligava irrevocabilmente ad aggiornare e ad integrare congiuntamente al Comune di NZ le convenzioni sopra indicate ridefinendo - mediante l'assunzione di reciproci impegni maggiormente rispondenti alle esigenze di entrambe le Parti e derivanti dalla necessità di riassetto del Piano - le opere di urbanizzazione da realizzarsi a carico di OE e delle opere a carico del Comune ” (doc. 3);
- in esecuzione di tali accordi procedimentali, venivano approvate le citate “Linee guida” del 2014 che avevano lo scopo di risolvere, d’intesa con OE, le problematiche connesse all'assetto urbanistico e agli impegni convenzionali relativi all'area in questione (sostanzialmente coincidenti con gli obblighi dedotti nelle precedenti convenzioni, punto 11 convenzione del 2000), con i seguenti oneri a carico del Comune (doc. 5 pag. 8 e 10/16): a) insediare l’intera Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo Territorio negli uffici del Corpo A di OR AL ; b) acquistare da COEMI i diritti edificatori, al prezzo corrente di mercato, relativi al corpo commerciale su via Primogenita nonché della relativa area data la necessità di avere la disponibilità dell'area utilizzata esclusivamente a fini pubblici (nuovo parcheggio); c) acquistare da COEMI la superficie di mq 3.300 circa da destinare a uffici comunali, ubicati nel corpo A, a parziale o totale compensazione dei propri impegni convenzionali; d) realizzare “in tempi brevi” la nuova stazione del trasporto extraurbano; e) realizzare i servizi pubblici necessari alla completa sistemazione urbanistica del comparto (parcheggi, verde e viabilità);
- in data 31 marzo 2015 è stata acquisita una perizia di stima redatta da tecnico nominato dal Tribunale di NZ perché fosse accertata, oltre al resto, la congruità del valore dei beni ceduti da OE al Comune e dei corrispondenti scomputi degli oneri previsti a carico di OE stessa;
- per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti con la deliberazione n. 42/2014, la successiva deliberazione consiliare n. 52 del 19 dicembre 2016 ha richiamato e confermato il carattere prioritario e urgente degli stessi intervenenti di recupero urbanistico, sociale e della sicurezza nel comparto di cui alle Linee Guida e alle convenzioni urbanistiche del 1996 e del 2000, confermando i propri oneri contrattuali sia per l’acquisito dei menzionati diritti edificatori e della superficie di 3.300 mq da destinare ad uffici pubblici, sia per la realizzazione delle opere pubbliche nel comparto con espressa assunzione dell’onere di predisporre la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate (doc. 7);
- con la stessa deliberazione n. 52/2016, il Comune ha definitivamente: a) computato in € 4.478.173,50 l’importo complessivo (attualizzato) degli oneri di urbanizzazione a carico di OE, con previsione di assoluzione tramite integrale scomputo a mezzo di cessioni immobiliari a titolo gratuito; b) individuato i beni immobili e relativi valori economici che OE avrebbe ceduto a titolo oneroso al Comune, salvo il conguaglio a favore di OE stessa; c) confermato la realizzazione della stazione del trasporto pubblico extraurbano e servizi annessi, a mezzo di appalto congiunto che preveda l'alienazione del fabbricato comunale di via Verdi n. 30; d) accertato e dichiarato, in esito ad altre precedenti alienazioni immobiliari, la sussistenza della copertura contabile per la progettazione e realizzazione a carico del medesimo Comune delle descritte opere pubbliche; e) licenziato lo schema della relativa convenzione attuativa incaricando il Dirigente responsabile di procede alla relativa stipula.
Sulle vicende successive alle menzionate interlocuzioni, OE rappresenta che:
- in esecuzione della deliberazione n. 52/2016 e delle Linee Guida, in data 27 aprile 2017 è stato sottoscritto tra il Comune, OE e gli altri soggetti coinvolti (Imm. Cavour, avente causa di OE, e Unicredit Leasing) l’atto di “ Cessione a scomputo degli Oneri di Urbanizzazione e Cessione a Titolo Oneroso ” a rogito Notaio AN di NZ rep. n. 169.050/52.851 (c.d. “Atto AN”), integrando, per quanto riguarda OE, le convenzioni del 1996 e del 2000 in attuazione delle Linee guida; in particolare, sono stati individuati di comune accordo i beni da trasferire al Comune a integrale scomputo degli oneri di urbanizzazione e dello standard qualitativo ed è stato ribadito l’impegno del Comune a realizzare “in tempi brevi” tutte le opere pubbliche a suo carico, di guisa che tutte le reciproche cessioni indicate nell’atto fossero considerate in adempimento alle citate convenzioni urbanistiche così come integrate e modificate con l’Atto stesso, in definitiva con assunzione degli oneri diretti da parte del Comune per € 2.732.000,00;
- tutti i valori indicati nell’Atto AN sono coerenti con la perizia redatta in data 31 marzo 2015 dall’Ing. P. Vegezzi nominato dal Tribunale di NZ e successivamente sono stati oggetto di approvazione di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio;
- con la sottoscrizione dell’Atto AN e in suo adempimento OE ha ceduto al Comune di NZ, liberi da pesi gravami od oneri, beni immobili e diritti volumetrici ivi insistenti per € 7.078.173,50, così assolvendo ed estinguendo con scomputo integrale tutti gli oneri rimasti a suo carico per effetto delle originarie convenzioni urbanistiche e dell’atto d’obbligo; al contempo, OE ha messo il Comune nelle migliori condizioni affinché procedesse celermente al compimento delle note opere pubbliche necessarie all’interno del comparto rimaste di sua competenza (doc. 9), anche in ragione delle interferenze esistenti tra la progettazione esecutiva delle opere pubbliche a carico del Comune (realizzazione stazione sopraelevata del trasporto pubblico e relativa viabilità di accesso, anche temporanea) e la costruzione della rampa di uscita dai parcheggi interrati menzionata dall’articolo 7 dei Patti conclusivi dell’Atto e rimasta a carico di OE (precisamente, OE avrebbe dovuto realizzare la rampa di uscita dal box interrato come da relazione di parte – doc. n. 10);
- a fronte di tali interferenze OE ha quindi svolto diverse richieste datate 31 ottobre 2018 e 21 novembre 2018 (doc. 12) affinché fossero rimosse le indicate interferenze e assolti gli impegni comunali, ma il Comune non ha mai dato utile riscontro, e, pur confermando a mezzo dell’Avvocatura interna con nota prot. gen. 121907 del 18 ottobre 2018 gli oneri a suo carico e gli obiettivi strategici (doc. 13), con atteggiamento dilatorio ha dichiarato che la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche attese e più volte confermate deve attuarsi “con le procedure e secondo la programmazione dell’ente pubblico”;
- al contempo, incurante del proprio inadempimento e del rifiuto alle legittime richieste di dialogo, il Comune di NZ ha diffidato e messo in mora OE perché realizzasse la rampa di accesso, preannunciando l’applicazione di penali da ritardo previste dall’Atto AN che ha poi effettivamente adottato con 5 distinte e cumulate ingiunzioni ex R.D. n. 639/1910, costringendo OE ad altrettante contestazioni giudiziali avanti il Tribunale di NZ con ricorsi RG 3433/2018, 235/2019, 650/2019, 1030/2019 e 2362/2019 (docc. 14, 15 e 16);
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 30 novembre 2018, il Comune di NZ ha poi approvato lo strumento di programmazione dei lavori pubblici (POP) per il triennio 2019-2021, senza inserire le opere pubbliche di riqualificazione del Comparto previste a suo carico (doc. 17 e 18);
- con atto di diffida in data 26 febbraio 2019, la ricorrente ha quindi contestato il ritardo e l’inadempimento comunale, evidenziando ancora che con il suo comportamento frapponeva elementi ostativi anche al compimento dei residui oneri a suo carico per la rampa di accesso ai parcheggi interrati (doc. 19); in seguito, poi, al mancato riscontro del Comune intimato, OE ha agito ex art. 117 C.p.a. per l’accertamento “ dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di NZ sulla diffida ad adempiere notificata al Comune a mezzo pec in data 26.02.2019 ”, nonché, dell’obbligo gravante sulla medesima Amministrazione di adottare “ ogni più opportuno atto e/o provvedimento, e/o comportamento e/o adempimento necessario all’attuazione ” delle richiamate Linee Guida concludendo “ con urgenza il procedimento con l’adozione degli atti necessari per la realizzazione delle opere pubbliche a suo carico e comunque con l’adozione di un provvedimento espresso ”;
- il ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza di questa Sezione n. 221/2019, confermata con diversa motivazione dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1491/2021;
- nel frattempo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30 maggio 2022, il Comune di NZ ha approvato la variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche POP 2022-2024, all’interno del quale (allegato E alla delibera) nulla è previsto in ordine al compimento delle opere pubbliche poste a suo carico (doc. 20 e 21).
Con il primo ed unico articolato motivo di ricorso “ Violazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 42 del 10.11.2014 e n. 52 del 19 dicembre 2016. Violazione delle “Linee guida per la modifica dell’assetto urbanistico e degli impegni convenzionali relative al OR AL” e relativo “Schema urbanistico funzionale”. Violazione dell’articolo 4 della Convenzione sottoscritta in data 23.05.1996, come modificata dagli articoli 9, 10 e 15 della Convenzione sottoscritta in data 08.06.2020, nonché del Titolo I, Premesse della Parte Prima e Seconda e del Titolo II, Parte Prima e Seconda dell’Atto AN in data 27.04.2017. Violazione degli articoli 1175, 1183, 1337, 1355, 1362, 1363, 1366 e 1375 c.c.. Violazione dell’articolo 97 e 41 Cost. Violazione del principio di buona fede nella esecuzione ed interpretazione del contratto ” la ricorrente richiama la sequenza fattuale surriferita, evidenziando il grave inadempimento da parte del Comune dei propri obblighi convenzionali, anche alla luce del comportamento dilatorio tenuto nell’attività programmatoria delle opere pubbliche.
Segnatamente, secondo la prospettazione attorea, il comportamento del Comune si sostanzia nel grave inadempimento rispetto alle convenzioni urbanistiche (del 1996, 2000 e 2017) e, quale contraente del Comune di NZ e soggetto attuatore del primo stralcio del progetto unitario, la ricorrente aziona una posizione sostanziale di diritto soggettivo riferita all’obbligo contrattuale assunto dal Comune di NZ, in attuazione dei conformi atti di indirizzo, di procedere alla celere realizzazione delle opere pubbliche assunte a suo carico e rimaste sinora inattuate, richiamando a tal fine anche quanto rilevato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1491/2021, resa in appello sulla sentenza di questa Sezione n. 221/2019 circa il ricorso di OE avverso la reclamata inerzia del Comune di NZ rispetto all’esecuzione delle citate convenzioni (riportando il seguente passaggio della decisione n. 1491/2021: “ Nel caso in esame, non vi è dubbio che l’appellante deduce la sussistenza di diritti soggettivi a cui l’Amministrazione non avrebbe corrisposto con l’esatto adempimento degli obblighi dedotti nel contratto di cessione. Il Comune di NZ, infatti, con convenzioni urbanistiche n. 69929 del 31 maggio 1996 e n. 82511 del 27 giugno 2000 stipulati con la società NZ RO (dante causa dell’odierna appellante), prevedeva la realizzazione di interventi tra Piazzale Marconi – Via La Primogenita e Piazzale Roma per la costruzione di opere di urbanizzazione della stazione autolinee e di due edifici per attività commerciali, ricreative, sociali e 17 amministrative, in attuazione del Piano stralcio riguardante l’area ex SIFT, da realizzarsi nel termine di cinque anni .”).
Parte ricorrente, quindi, chiede, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30, comma 1 e 34, comma 1, lett. c) C.p.a., nonché dell’articolo 1453 C.c., l’accertamento del grave inadempimento del Comune di NZ agli obblighi contrattuali e la sua conseguente condanna all’adempimento tramite l’adozione, entro il termine assegnato dal giudice adito, se del caso ai sensi dell’articolo 1183 C.c., di provvedimenti idonei a tutelare la sua pretesa sostanziale (citando in proposito T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 marzo 2021, n. 612 in materia di convenzioni urbanistiche: “ sono ammessi tutti i rimedi offerti dall’ordinamento al creditore per poter realizzare coattivamente il proprio interesse. Pertanto, sono proponibili dinanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, l’azione civilistica di risoluzione dell’accordo e di risarcimento del danno, senza che possa considerarsi pregiudiziale a detta forma di tutela l’esperimento della classica azione di annullamento, tipica della giurisdizione generale amministrativa di legittimità, in relazione agli atti amministrativi mediante i quali si dichiarino sussistenti o meno le condizioni per addivenire alla risoluzione ”); la difesa attorea, infine, sottolinea che, trattandosi di accordi sostitutivi di provvedimento ex art. 11, comma 2, della Legge n. 241/1990, nei confronti delle convenzioni urbanistiche sottoscritte tra le parti (il 23.05.1996, il 08.06.2000 e il 27.04.2017) per la realizzazione del Primo stralcio del Progetto Unitario di riqualificazione, trovano applicazione i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti (citando T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, n. 974 del 19.04.2021 richiamando anche Cass. civ. Sez. Unite, 1.07.2009, n. 15388; Cons. Stato Sez. IV, Sent. 21.1.2013, n. 324, 2.2.2012, n. 616, 2.8.2011, n. 4576).
Conclude, quindi, la società ricorrente con le richieste in epigrafe indicate.
L’Amministrazione, ripercorsa la complessa sequenza procedimentale, in diritto formula, preliminarmente, l’ exceptio rei iudicatae in riferimento all’esito dei procedimenti ingiuntivi opposti avanti il Tribunale di NZ, esitati nella sentenza n. 113/2024 (pubblicata il 16 febbraio 2024 e notificata alla società il 21 marzo 2024), non appellata. In particolare, la difesa comunale evidenzia che degli obblighi derivanti dalla stipula del c.d. Atto AN e, in particolare, degli inadempimenti di OE nei confronti del Comune di NZ si è occupato il Tribunale Civile di NZ con la citata sentenza, divenuta definitiva il 22 aprile 2024; quindi, si sarebbe formato il giudicato sulla statuizione incidentale in essa contenuta, ove il Giudice civile, dopo aver premesso che “… l’eccezione di inadempimento svolta da OE risulta priva di pregio, non essendo imputabile al Comune opposto la mancata realizzazione delle Opere di cui la Società si era fatta carico, avendo l’Ente pubblico agito nel pieno rispetto degli accordi intercorsi tra le Parti nonché del principio di buona fede contrattuale ”, in relazione all’Atto “AN” rileva che “ Nel predetto atto, a differenza di quanto previsto per gli impegni assunti da OE, alcun limite temporale veniva previsto dalle Parti per l’esecuzione da parte del Comune delle opere pubbliche ipotizzate (fermo restando che la tempistica per la realizzazione delle opere di competenza degli enti pubblici le stabiliscono gli enti stessi in base al piano di programmazione delle opere pubbliche ed alle esigenze di bilancio) che comunque non erano in alcun modo propedeutiche alla progettazione e realizzazione della rampa di uscita e all’ottenimento del CPI da parte dei VV.F. per i posti interrati sotto il Blocco A che, secondo quanto previsto dall’atto del notaio AN, erano a cura e spese dell’odierna Opponente, la quale obbligandosi “a concludere la pratica per il rilascio del CPI” avrebbe dovuto porre in essere tutte le attività necessarie allo scopo, entro 18 mesi dal via libera formale del Comune, ottenuto in data 5.7.2017 dal dirigente SUEAP arch. Tiziano Giannessi, peraltro, con la precisazione che l’intervento edilizio era di immediata attuazione, in quanto “nulla ha che interferire con le opere pubbliche oggetto di scelte dell’Amministrazione Comunale, da attuarsi con le procedure e secondo la programmazione proprie dell'Ente pubblico ” (sentenza n. 113/2024 del Tribunale di NZ, pagine 5 e 6).
Ad avviso del Comune resistente, dunque, anche il Tribunale civile ha accertato come nessun termine a carico del Comune di NZ per la realizzazione delle opere pubbliche nel comparto fosse previsto nell’atto convenzionale stipulato con OE e dunque nessun inadempimento possa essere imputato all’Amministrazione comunale: la formazione del giudicato sulla sentenza del giudice ordinario, nella parte in cui accerta l’insussistenza di inadempimenti del Comune di NZ lamentati anche nell’odierno giudizio, dovrebbe ritenersi preclusivo di un ulteriore esame, da parte di questo giudice, del merito della vicenda in virtù del principio del ne bis in idem , anche al fine di garantire la stabilità dei giudicati e di evitarne il contrasto.
Nel merito il Comune di NZ controdeduce che:
- gli inadempimenti definitivamente accertati a carico di OE nell’ambito del giudizio civile menzionato erano ancora perduranti alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- l'inserimento o meno delle opere all'interno del piano di programmazione delle OO.PP. e le relative previsioni di realizzazione, attenendo ad aspetti di natura urbanistica, si connota per un’ampia discrezionalità, oltre che politica, anche di natura tecnico amministrativa e contabile (citando Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 aprile 2019 n. 2148, laddove rileva che se così non fosse, si avrebbe “ un'inammissibile censura della scelta pianificatoria comunale, con una non consentita invasione della sfera di merito riservata alla discrezionalità amministrativa e un consequenziale superamento dei limiti della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo ” e che la definizione che il Testo Unico degli Enti Locali all’art. 170, comma 2, D.lgs. n. 267/2000 dà al “ Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente ”);
- in nessuno degli atti richiamati da controparte, il Comune si è impegnato nei confronti di OE a realizzare in un termine prefissato le opere pubbliche all'interno del comparto, che verranno attuate con le procedure e secondo la programmazione proprie dell'Ente Pubblico e per quanto riguarda gli interventi ammessi a finanziamento, secondo le tempistiche e le scadenza approvate dal Segretariato della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 13 febbraio 2024 (doc. 13), mentre l'unico termine previsto nell'atto del Notaio AN è quello che grava sulla società OE che, in costanza di inadempimento dei suoi obblighi, avrebbe dovuto realizzare la rampa d'uscita dei box sotterranei entro diciotto mesi dalla data dell'autorizzazione che il Comune le ha rilasciato nell’anno 2017;
- le opere pubbliche previste nell’ambito del comparto urbanistico di OR AL sono in corso di realizzazione, ciò rendendo le pretese attoree infondate anche in riferimento alla richiesta di assegnazione di un termine, da parte di questo giudice, per l’adozione a carico del Comune di NZ degli atti necessari per la pronta progettazione e realizzazione delle opere pubbliche.
Illustrate le posizioni delle parti, il Collegio ritiene di principiare la trattazione dall’esame dell’ exceptio rei iudicatae comunale.
La ricorrente sul punto, nella memoria del 7 maggio 2025, controdeduce che, ai fini dell’operatività del c.d. giudicato esterno, è necessaria non soltanto l’identità soggettiva delle parti coinvolte, ma anche quella oggettiva relativa tanto al petitum quanto alla causa petendi , condizione che non sarebbe sussistente nel caso di specie. In particolare, la sentenza n. 113/2024 ha avuto ad oggetto il giudizio instaurato da OE per opporsi alle cinque identiche ingiunzioni di pagamento assunte dal Comune ex R.D. n. 639/1910 e concernenti il pagamento della somma complessiva di € 23.753,55, dovuta in forza della clausola penale prevista dall’articolo 7 dei Patti conclusivi dell’Atto AN per il caso di inadempimento di OE all’obbligo di “ concludere la pratica attualmente in corso per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi eseguendo le opere necessarie allo scopo entro 18 (diciotto) mesi dalla stipula degli atti di cessione e dalla formale autorizzazione alla realizzazione della rampa di uscita da parte del Comune .”; secondo la tesi attorea, quindi, la pronuncia del Tribunale di NZ, nella parte in cui menziona gli obblighi comunali previsti nell’Atto AN, reca affermazioni da configurarsi come un mero obiter dictum , perché la causa petendi va ricondotta ad una pretesa risarcitoria connessa al mancato adempimento di talune obbligazioni gravanti su OE ed il petitum al pagamento della somma di denaro complessivamente ingiunta dal Comune, senza che alcuna delle parti abbia mai investito il Giudice di una domanda riferita all’adempimento o inadempimento del Comune di NZ (con riferimento alle rispettive precisazioni delle conclusioni rese in sede civilistica, riportate a pag. 5 e 6 della memoria di replica di OE).
Sull’eccezione comunale, il Collegio rileva che la pronuncia del giudice civile invocata resta delimitata nel perimetro della giurisdizione ordinaria, ossia confinata alle questioni meramente patrimoniali - ulteriormente circoscritta alla disamina dell’applicazione delle penali contrattuali -, non involgendo l’apprezzamento complessivo degli impegni assunti in convenzione che appartiene, invece, pacificamente alla giurisdizione amministrativa: ciò comporta che il giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di NZ, formatosi inter partes , non può precludere il giudizio odierno con cui questo giudice è chiamato a decidere sull’adempimento di tutte le obbligazioni stabilite in convenzione a carico dell’Amministrazione ed, eventualmente, ad apporre un termine per l’adempimento.
L’eccezione comunale, pertanto, è infondata e va respinta.
Come precisato da parte attrice nelle osservazioni conclusive, nel giudizio odierno non si discute dell’esercizio della potestà pianificatoria dell’Ente, perché questa è già stata compiuta dal Comune di NZ, prima tramite la stipula delle convenzioni urbanistiche del 1996 e del 2000, poi con l’approvazione delle deliberazioni di C.C. n. 42/2014 e n. 52/2016 e, da ultimo, con la stipula dell’Atto AN che ha integrato e modificato le citate convenzioni; la difesa attorea rimarca, infatti, che si discute piuttosto del fatto che tali determinazioni pianificatorie e contrattuali, nella parte riferita agli impegni assunti dal Comune in punto di opere pubbliche e di trasferimento dell’Ufficio tecnico, siano rimaste prive di attuazione per la protratta inerzia della resistente o comunque per fatto ad essa imputabile, censurando l’esponente un oggettivo inadempimento che, protraendosi ormai da quasi un decennio senza alcuna indicazione temporale dell’assolvimento dei relativi obblighi, assume il carattere della gravità, tenuto conto dell’asserito abnorme superamento della soglia di completamento entro i “tempi brevi” previsti dai citati provvedimenti e atti convenzionali. A tal proposito, il termine per l’adempimento, prescritto “in tempi brevi”, andrebbe prioritariamente riferito all’anno 2017/2018 in base all’articolo 1183 C.c.; in via subordinata, parte attrice nelle difese finali rimarca che “ si dovrebbe propendere per un’indicazione quinquennale per l’ultimazione delle opere e il trasferimento dell’Ufficio tecnico, richiamando l’apposito termine quinquennale contrattualmente indicato nella convenzione del 2002, poi reiterato in quella del 2006 e confermato nell’Atto AN ” (in questi termini a pag. 11 della memoria del 7 maggio 2025): secondo la prospettazione attorea, questa opzione interpretativa scaturirebbe dalla citata decisione del Consiglio di Stato n. 1491/2021 (resa in appello sulla sentenza n. 221/2019 di questa Sezione in merito al ricorso promosso da OE avverso l’inerzia del Comune), laddove si legge che “ Nel caso in esame, non vi è dubbio che l’appellante deduce la sussistenza di diritti soggettivi a cui l’Amministrazione non avrebbe corrisposto con l’esatto adempimento degli obblighi dedotti nel contratto di cessione. Il Comune di NZ, infatti, con convenzioni urbanistiche n. 69929 del 31 maggio 1996 e n. 82511 del 27 giugno 2000 stipulati con la società NZ RO (dante causa dell’odierna appellante), prevedeva la realizzazione di interventi tra Piazzale Marconi – Via La Primogenita e Piazzale Roma per la costruzione di opere di urbanizzazione della stazione autolinee e di due edifici per attività commerciali, ricreative, sociali e amministrative, in attuazione del Piano stralcio riguardante l’area ex SIFT, da realizzarsi nel termine di cinque anni .”
Sempre nella memoria conclusiva, la ricorrente evidenzia che per la realizzazione di tutte le opere previste nel OR AL , tra cui anche quelle per cui è causa, il Comune ha dato prova giudiziale di essere stato ammesso al finanziamento statale di € 8.046.000,00, fin dal 2016, e ciò, ad avviso della difesa attorea, a comprova di come nell’intenzione delle parti, oltre che del Consiglio comunale che ha assunto la delibera n. 52/2016, i “tempi brevi” previsti per la conclusione delle opere in questione avrebbero dovuto soltanto raccordarsi alle attività esecutive di affidamento e di realizzazione dei lavori per cui era già disponibile la copertura contabile.
Sulla tempistica realizzativa, il Comune di NZ rimarca che in nessun atto adottato dal Comune è indicato un termine essenziale per la realizzazione delle opere pubbliche all'interno del comparto; in realtà, le stesse sono in corso di attuazione con le procedure e secondo la programmazione proprie dell'Ente pubblico, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale sono state inviate due richieste di rimodulazione finanziaria ed adeguamento del cronoprogramma del progetto del Comune di NZ a valere sul “ Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia ” (docc. 12 e 13), che sono state autorizzate.
Stigmatizza, infine, l’Amministrazione che il richiamo di controparte alla sentenza n. 1491/2021 del Consiglio di Stato è improprio, venendo riportata solo la parte in cui si illustra la tesi dell’appellante, poi però non avallata in alcun punto della pronuncia.
Osserva il Collegio che, al fine di perimetrare correttamente la pretesa attorea, risulta incontestato da parte ricorrente che le obbligazioni di cui deduce l’inadempimento da parte del Comune sono essenzialmente quelle da ultimo regolate nel c.d. “Atto AN” (titolato “Cessioni a scomputo degli oneri di urbanizzazione e cessione a titolo oneroso”) e che alcun termine preciso per la realizzazione delle opere comunali sia stato esplicitamente previsto dalle parti; invocato il grave inadempimento del Comune, l’esponente chiede poi l’adempimento delle prestazioni comunali previste in sede convenzionale, escludendo espressamente dalla pretesa lo svolgimento di attività programmatoria e instando per l’individuazione di un termine perentorio a carico del Comune per la realizzazione delle opere dovute.
Tali impegni, come precisato nella memoria finale da parte attrice, consistono nella realizzazione di opere pubbliche e di trasferimento dell’Ufficio tecnico; il Comune di NZ, da parte sua, ha dichiarato in giudizio che dette opere sono in corso di realizzazione e che è stato rimodulato il cronoprogramma che interessa il periodo 2024-2026 (comunicazione del Settore Pianificazione Strategica in data 29 novembre 2024 P.G. 200160 - doc. 3 Comune; il cronoprogramma degli interventi è stato rimodulato con termine al 31 dicembre 2024 per l’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di NZ e al 31 dicembre 2026 per la conclusione dei lavori).
Ai fini della decisione, va premesso un riferimento alla natura della convenzione urbanistica (nella fattispecie costituita dall’“Atto AN”).
Si è a tal fine precisato in giurisprudenza che “ lo strumento della convenzione urbanistica, la cui funzione non è quella di integrare la disciplina urbanistica, di per sé completa, bensì di definire nel dettaglio gli impegni delle parti, e principalmente dei privati, in vista del conseguimento dell'equilibrio nello scambio di utilità. La Sezione ha già avuto modo di occuparsi della riconducibilità di tale tipologia di atti alla categoria degli accordi sostitutivi o integrativi di provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2021, n. 579). Sotto l'egida dell'art. 11 della L. n. 241 del 1990 sono infatti state ricondotte le numerose fattispecie consensuali tipicamente in uso nella materia urbanistica, dove l'immanente esigenza di collocare l'esercizio dello ius aedificandi in una più vasta cornice di buon governo del territorio, rende talvolta conveniente per l'Amministrazione "scendere a patti", richiedendo sforzi aggiuntivi al privato in termini di dare ovvero di facere, onde orientarne la maggiore libertà di movimento verso i propri obiettivi di programmazione, nel contempo ottimizzando le aspirazioni dello stesso a ricavare i maggiori vantaggi possibili dalla proprietà (…) L' inosservanza degli obblighi pattizi per lo più finisce per incidere sulla legittimità del titolo finale. I più recenti arresti convergono infatti sulla accentuazione della funzione di individuazione convenzionale del contenuto del provvedimento che l'amministrazione andrà ad emettere a conclusione del procedimento preordinato all'esercizio della funzione urbanistico-edilizia, appunto. Si è perciò affermato che la convenzione, stipulata tra un Comune e un privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di un titolo edilizio, si obblighi ad un facere o a determinati adempimenti nei confronti dell'ente pubblico, non costituisce un contratto di diritto privato, ma neppure ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale, dal quale promanano gli effetti dell'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione. A valle, dunque, si pone il provvedimento amministrativo; a monte, l'accordo, via via paragonato alla accettazione della proposta pubblica, in quanto finalizzato a perseguire programmati e manifestati obiettivi urbanistici del Comune; ovvero al contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, secondo il modulo semplificato dell'art. 1333 c.c.; ovvero infine ad un mero atto negoziale, funzionale alla definizione consensuale del contenuto del provvedimento finale, che si iscrive nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio ed è dallo stesso recepito ” (così Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5297 del 27 giugno 2022).
A ciò va aggiunto che, a conferma della peculiarità degli atti convenzionali in questione, non può prescindersi dalla “ natura pubblicistica della convenzione edilizia, assoggettata al regime degli accordi di diritto pubblico e quindi al potere ordinario di recesso che incide sul grado di probabilità di conseguimento delle utilità economiche collegate all’adempimento da parte dell’amministrazione contraente di obbligazioni per legge non irretrattabili, in presenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico che legittimano il potere di recesso (cfr. art. 11, comma 4, legge n. 241 del 1990) ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1962 del 10 marzo 2025).
La natura della convenzione urbanistica de qua , come riconosciuto dalla ricorrente, è, quindi, sostanzialmente quella di un accordo sostitutivo del provvedimento da annoverarsi tra gli atti cui, ai sensi del comma 2, secondo capoverso, dell’art. 11 della Legge n. 241 del 1990, “… si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili ”.
Da ciò si desume, attesa la natura di contratto di diritto pubblico accessivo o complementare al provvedimento amministrativo, l’applicabilità di un regime giuridico sui generis con rinvio ai soli “ principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti ” a condizione che detti principi siano “ compatibili ” con obbligazioni per la parte pubblica non irretrattabili, in presenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico che legittimino il potere di recesso.
Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta il grave inadempimento del Comune di NZ rispetto alla realizzazione delle opere cui si era obbligato, sub specie di ritardo nell’adempimento, invocando l’individuazione di un termine, da parte di questo giudice, da imporre all’Amministrazione per la realizzazione delle stesse.
Sulla tempistica relativa alle obbligazioni comunali, va rilevato che, come ammesso da parte attrice, alcun esplicito e puntuale termine è stato previsto a carico del Comune di NZ nel c.d. “Atto AN” che, come riconosciuto dall’esponente, aggiorna ed integra i precedenti patti; parte attrice, peraltro, evidenzia che in quello stesso atto convenzionale e nelle Linee Guida approvate dalla deliberazione comunale n. 52 del 2016 si faccia generico riferimento a “tempi brevi”, ricavandone ai sensi dell’art. 1183 C.c. che la prestazione dovesse ritenersi “immediatamente esigibile”, e prospetta in via subordinata il termine quinquennale evincibile da precedenti convenzioni e individuato anche dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 1491/2021.
Quanto alla realizzazione delle opere “in tempi brevi”, tale riferimento temporale è diversamente rappresentato dalle parti, prospettando la ricorrente un eccessivo protrarsi dell’attesa anche a fronte della presenza di fondi statali già assegnati allo scopo ed, invece, controdeducendo l’Ente che la complessità dell’intervento, sia soggettiva che procedimentale, depone per la compatibilità della tempistica, comunque non oggetto di alcuna previsione perentoria, con la natura delle opere realizzande .
In merito alla consistenza dei “tempi brevi”, il Collegio rileva che, per quanto la vicenda che avvince le parti abbia origini lontane, la tempistica da considerare, come rimarcato dall’esponente, riguarda la realizzazione di quanto previsto nell’“Atto AN”, ossia nell’ultimo atto convenzionale sottoscritto dalle parti nel 2017, del quale la ricorrente ha lamentato l’inadempimento da parte del Comune con ricorso ex art. 117 C.p.a. nel 2019, esitato, infine, nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 1491 del 19 febbraio 2021: con l’“Atto AN”, come riconosciuto dall’esponente, le parti hanno inteso aggiornare i propri impegni alla luce delle complessità sottese alla realizzazione dell’intervento.
Orbene, nel richiamato “Atto AN” non è individuato alcun termine esplicito e puntuale a carico del Comune di NZ.
Ulteriormente, come agevolmente evincibile dalla piana lettura della sentenza del Consiglio di Stato n. 1491/2021 e proprio nella parte riportata da parte attrice nel ricorso, le considerazioni sul termine quinquennale sono quelle di parte appellante (OE) illustrate dalla citata decisione nella parte dedicata alla mera esposizione di quanto ivi addotto, senza essere tale richiamo oggetto di accertamento giudiziale ai fini dalla pronuncia o comunque presupposto della decisione finale.
Sulla tempistica a carico del Comune di NZ, pertanto, risulta chiaro che la volontà negoziale delle parti nell’“Atto AN” non ha condotto alla previsione in convenzione di un termine né preciso (a data o a periodo) né latamente individuato (generico essendo l’asserito riferimento ai “tempi brevi”), come emerge dalla stessa narrativa di parte ricorrente.
Non in ultimo, quanto al contegno contrattuale dell’Amministrazione, va comunque tenuto conto del contenzioso civilistico promosso nel 2019 sino alla definitiva conclusione nel 2024, con la sentenza del Tribunale di NZ n. 113/2024, quindi successivamente alla stipulazione della convenzione AN (2017); come detto, tale contenzioso ha investito, con esito negativo a carico della ricorrente, l’applicazione delle penali per inadempimento di OE, configurando l’attesa dell’Ente nell’adempimento delle proprie obbligazioni del tutto ragionevole.
Inoltre, il Collegio, richiamata la natura di accordo sostitutivo della convenzione urbanistica, rileva che la incontestata complessità procedimentale, sia soggettiva (per il necessario coinvolgimento di altri Enti - anche per i profili vincolistici e finanziari - rappresentato dalla difesa comunale e non contestato da parte attrice) che oggettiva (per la prevista realizzazione di più opere ed il trasferimento degli Uffici comunali), depone indubbiamente per un apprezzamento dei richiamati “tempi brevi” nel senso della compatibilità degli stessi con la complessità del procedimento; ciò, unitamente alla illustrata astratta non irretrattabilità degli impegni della parte pubblica, riconduce a ragionevolezza la menzionata mancata individuazione di un termine nell’“Atto AN” per le obbligazioni comunali e comporta l’insussistenza dei presupposti per l’apposizione di un termine da parte di questo giudice.
L’art. 1183 C.c. ( Tempo dell’adempimento ), prevede che “ Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi ”.
Sul riferito principio civilistico per cui quod sine die debetur statim debetur , come evidenziato nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 112 del 3 gennaio 2024 in una fattispecie in cui la convenzione non prevedeva un termine, “ai sensi dell’art. 1183, comma 1, c.c., in tema di adempimento dell’obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita autorizza il creditore ad esigerla immediatamente, salvo che, in relazione agli usi, alla natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine che, in mancanza dell’accordo delle parti, è fissato dal giudice (Cass. II civile, 14 gennaio 2016 n. 465). Inoltre, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora l’altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’art. 1183 c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza (Cass., Sez. III, 8 luglio 2020 n.14243). Questo in quanto, può essere sufficiente, sulla base della natura del rapporto negoziale e dell’interesse delle rispettive parti, che sia trascorso un congruo spazio temporale dall’avvenuta stipula contrattuale per il quale possa ritenersi superato ogni limite di normale tolleranza (Cass. n. 40988/2021) ”.
Applicando al caso di specie le riferite coordinate ermeneutiche che delineano il perimetro della “tolleranza” rispetto ai tempi dell’adempimento in assenza dell’indicazione contrattuale di un termine preciso, è opportuno evidenziare che la complessità procedimentale riferita, sia soggettiva che oggettiva (natura del rapporto convenzionale), nonché il richiamato contenzioso civilistico in ordine all’inadempimento da parte di OE rispetto ad alcuni impegni contrattuali, riconducono la condotta contrattuale dell’Amministrazione all’interno del perimetro dell’ammissibilità, tanto da non ritenersi superato ogni limite di normale tolleranza in riferimento all’adempimento degli impegni della parte pubblica; e ciò, del resto, trova conferma anche nella incontestata approvazione medio tempore del cronoprogramma delle opere da parte del Comune di NZ.
Pertanto, considerata la natura di accordo procedimentale della convenzione urbanistica cui sono applicabili i principi civilistici solo in quanto compatibili, attesa nel caso concreto la mancata previsione di un termine per l’adempimento delle prestazioni comunali nella convenzione sottoscritta dalle parti, vista la complessità dell’intervento e degli impegni convenzionali, rilevato l’arco temporale che ha interessato il contenzioso civilistico inter partes conclusosi negativamente per OE in relazione al suo inadempimento e stante l’approvazione medio tempore del cronoprogramma delle opere da parte del Comune di NZ, il Collegio ritiene che, per le ragioni illustrate (ragionevolezza dell’attesa dell’adempimento dell’Amministrazione), la pretesa attorea sia infondata dovendosi, quindi, rigettare il ricorso.
In ragione della peculiarità della vicenda si ritiene che le spese di lite possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Pozzani | Italo Caso |
IL SEGRETARIO