Articolo 1 della Legge 13 luglio 1967, n. 566
Articolo 2
Versione
11 agosto 1967
Art. 1.
L' articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , e' sostituito dal seguente:
"I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati nelle preture aventi un organico non inferiore a tre cancellieri per prestarvi effettivo servizio per un periodo di almeno tre anni.
I detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere della Commissione di vigilanza, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purche' abbiano gia' prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di tre o piu' cancellieri".
Nell' articolo 41, secondo e terzo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , sono rispettivamente soppresse le parole: "di cui due anni presso le preture" e "compreso il biennio di cui al precedente comma".
Entrata in vigore il 11 agosto 1967