Ordinanza cautelare 5 dicembre 2019
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 12/07/2023, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2023
N. 01674/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01770/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerardo Cembalo, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-emesso dalla Questura di ER in data 6/08/2019 con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 maggio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente, cittadino marocchino, impugna il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per l’attività di commercio ambulante di tipo itinerante al ricorrente.
2. Il provvedimento impugnato è stato adottato in ragione della assenza di redditi a far data dall’anno 2015 e della completa mancanza di documentazione, anche fiscale, attestante lo svolgimento di un’attività di lavoro di commercio ambulante o comunque di una fonte lecita di reddito. Nella motivazione vengono, inoltre, valorizzati anche l’irreperibilità del ricorrente all’indirizzo fornito e l’esistenza di un precedente penale a suo carico.
3. Le censure sollevate dal ricorrente avverso il provvedimento impugnato denunciano un difetto di istruttoria e di motivazione sia in relazione al profilo reddituale che con riguardo alla contestata irreperibilità e alla valutazione del precedente penale.
4. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio argomentando circa la legittimità del provvedimento impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
5. All’udienza di smaltimento del 26 maggio 2023, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato in quanto il provvedimento di diniego si basa sull’assenza di reddito documentabile del ricorrente per gli anni 2016, 2017 e 2018, circostanza che, da sola, giustifica il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
7. Dall’esame della documentazione in atti, si evince che l’amministrazione procedente non si è limitata a rilevare che il ricorrente ha allegato alla richiesta di rinnovo la dichiarazione dei redditi relativa al 2015 ma, a seguito dell’inottemperanza alla richiesta di integrazione documentale da parte dello stesso ricorrente circa il possesso del necessario requisito reddituale, ha svolto autonome indagini (sia presso l’Agenzia delle Entrate che presso ANPAL e INPS) dalle quali è emersa l’assenza di un reddito proveniente da fonti lecite, sia esso riferibile a lavoro autonomo che a lavoro dipendente.
8. Il ricorrente, inoltre, è stato posto nella condizione di partecipare al procedimento e di integrare la documentazione necessaria ma, nonostante l’accesso agli atti effettuato dal legale di fiducia, non ha presentato controdeduzioni né ottemperato alle richieste istruttorie dell’amministrazione. Pertanto, le censure procedimentali non possono che ritenersi prive di fondamento.
9. Come noto, l’orientamento giurisprudenziale consolidato del Consiglio di Stato, richiamato nel decreto impugnato, afferma il principio secondo cui la disponibilità di un reddito minimo da parte dell’immigrato è richiesta dal legislatore come requisito essenziale ai fini del rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno al fine di evitare non solo che entrino nel territorio nazionale persone dedite ad attività illecite, ma, altresì, che persone indigenti beneficino delle prestazioni sanitarie e sociali e, quindi, in mancanza di reddito imponibile, vengano a gravare sul pubblico erario, mentre, per insopprimibili vincoli di bilancio, tali prestazioni possono essere erogate entro limiti di spesa corrispondenti alle risorse finanziarie pubbliche disponibili.
10. Alla luce del richiamato principio, l’accertata carenza del requisito reddituale per ben tre annualità fiscali è di per sé idonea ragione giustificatrice del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente.
11. Il riferimento al precedente penale per furto del ricorrente contenuto nel decreto impugnato non appare decisivo ai fini del diniego in quanto utilizzato a sostegno dell’argomento principale ossia la necessarietà della prova che lo straniero possieda mezzi di sostentamento leciti onde evitare che si dedichi ad attività criminose o illecite (come appunto il furto).
12. Quanto alla irreperibilità del ricorrente all’indirizzo dichiarato nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per essere stato cancellato dall’anagrafe del comune di residenza, tale circostanza viene valorizzata nell’impugnato decreto al solo fine di dare atto delle modalità di notifica al ricorrente delle comunicazioni relative al procedimento in esame.
13. In definitiva, il Collegio ritiene che la valutazione complessiva degli elementi raccolti dall’amministrazione sia idonea a giustificare il diniego oggetto di impugnazione e che, pertanto, il ricorso debba essere integralmente rigettato.
14. Tenuto conto della natura degli interessi sottesi alla fattispecie, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Benedetto Nappi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore
Igor Nobile, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Benedetto Nappi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.