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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 3015/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Silvia TORSELLA - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria PAPALATO - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA CONSEGUENTE A
INFEZIONE DA CP_2
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20 aprile 2022 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, per il periodo dal 16 al 31 dicembre
2020 (inutilmente richiesta in sede amministrativa), a seguito dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 16 dicembre 2020 (consistente nella infezione da coronavirus, SARS-CoV-2, rilevante ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27) e conseguentemente condannare l' al pagamento di CP_1
quanto dovuto nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori 1
Sentenza R.G. n° 3015/22 di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto: in particolare, deduceva che la “presunzione semplice” invocata da controparte (sulla base della CIRCOLARE n° 13 del 3 aprile CP_1
2020), non esclude la necessità di accertare l'effettivo livello di rischio dell'attività lavorativa svolta, la corrispondenza tra lo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa e la categoria generale richiamata, nonché la coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco endemico/pandemico e contagio, anche sulla base del criterio epidemiologico aziendale.
Acquisite informative, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Quanto all'occasione di lavoro relativamente all'infortunio denunziato, nel caso di specie deve aversi riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a tenore del quale: «Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la CP_1
relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di CP_1
infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di
2
Sentenza R.G. n° 3015/22 cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019". La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati».
In relazione a tale fattispecie, il medesimo ISTITUTO ha dato atto che: «… secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive
e parassitarie, l' tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto CP_1
assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . CP_1
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e CP_1
parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all' CP_1
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa CP_1
Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il
3
Sentenza R.G. n° 3015/22 pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice. … …» (sic CIRCOLARE
INAIL N° 13 DEL 3 APRILE 2020).
------------------
Orbene, nella specie, con riferimento alla specifica posizione lavorativa dell'istante ed al concreto episodio patologico denunciato, sono state acquisite informative dalla ASL TARANTO – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (cfr. nota prot.
U.0153361.14-08-2024.h.08:54) dalle quali emerge che:
4
Sentenza R.G. n° 3015/22 Alla stregua degli elementi esposti in tale informativa, all'evidenza, risultano pienamente asseverate le circostanze che erano state oggetto di specifica contestazione da parte dall' e, cioè: CP_1
→ la sussistenza di un effettivamente alto livello di rischio dell'attività lavorativa svolta;
→ la corrispondenza tra lo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa e la categoria generale;
→ la coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco endemico/pandemico e contagio, anche sulla base del criterio epidemiologico aziendale.
Appare dunque pienamente applicabile la “presunzione semplice” invocata da parte ricorrente sulla base della n° 13 del 3 aprile 2020, sicché Controparte_3
il ricorso risulta integralmente accoglibile.
**********************
5
Sentenza R.G. n° 3015/22 Ove mai necessario, si rileva altresì che: «In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, condizione per l'acquisto del diritto all'indennità temporanea è la denuncia dell'assicurato (prevista dall'art. 52 del d.P.R. n.
1124 del 1965, il quale specifica la previsione generale dell'art. 7, legge n. 533 del 1973) o la notizia dell'infortunio comunque pervenuta al datore di lavoro, con la conseguenza che, gravando sull'attore la prova degli elementi costitutivi del diritto vantato, il giudice deve prendere atto degli elementi risultanti "ex actis"» (sic CASS. LAV. 9 GENNAIO 2004 N° 165; conf. CASS. LAV. 6
DICEMBRE 2017 N° 29250).
Va quindi dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennità temporanea assoluta per il periodo richiesto, sicché l' deve essere CP_1
condannato al pagamento del relativo importo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91
n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo.
****************
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (senza specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano N° 13452 e N° 949 Parte_2 Parte_3
(quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
In particolare, si segnala che: «In tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria "una diminuzione di regola fino al 70%", ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014,
6
Sentenza R.G. n° 3015/22 va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una misura non superiore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio» (sic CASS. SEZ. VI-II, 24 SETTEMBRE 2019 N° 23798).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo dal 16 al 31 dicembre 2020, condanna l' al CP_1
pagamento della complessiva somma dovuta, oltre a rivalutazione ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1
professionale, che liquida in €.1.200,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Silvia TORSELLA, dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 13 gennaio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 3015/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Silvia TORSELLA - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria PAPALATO - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA CONSEGUENTE A
INFEZIONE DA CP_2
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20 aprile 2022 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, per il periodo dal 16 al 31 dicembre
2020 (inutilmente richiesta in sede amministrativa), a seguito dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 16 dicembre 2020 (consistente nella infezione da coronavirus, SARS-CoV-2, rilevante ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27) e conseguentemente condannare l' al pagamento di CP_1
quanto dovuto nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori 1
Sentenza R.G. n° 3015/22 di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto: in particolare, deduceva che la “presunzione semplice” invocata da controparte (sulla base della CIRCOLARE n° 13 del 3 aprile CP_1
2020), non esclude la necessità di accertare l'effettivo livello di rischio dell'attività lavorativa svolta, la corrispondenza tra lo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa e la categoria generale richiamata, nonché la coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco endemico/pandemico e contagio, anche sulla base del criterio epidemiologico aziendale.
Acquisite informative, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Quanto all'occasione di lavoro relativamente all'infortunio denunziato, nel caso di specie deve aversi riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a tenore del quale: «Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la CP_1
relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di CP_1
infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di
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Sentenza R.G. n° 3015/22 cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019". La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati».
In relazione a tale fattispecie, il medesimo ISTITUTO ha dato atto che: «… secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive
e parassitarie, l' tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto CP_1
assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . CP_1
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e CP_1
parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all' CP_1
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa CP_1
Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il
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Sentenza R.G. n° 3015/22 pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice. … …» (sic CIRCOLARE
INAIL N° 13 DEL 3 APRILE 2020).
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Orbene, nella specie, con riferimento alla specifica posizione lavorativa dell'istante ed al concreto episodio patologico denunciato, sono state acquisite informative dalla ASL TARANTO – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (cfr. nota prot.
U.0153361.14-08-2024.h.08:54) dalle quali emerge che:
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Sentenza R.G. n° 3015/22 Alla stregua degli elementi esposti in tale informativa, all'evidenza, risultano pienamente asseverate le circostanze che erano state oggetto di specifica contestazione da parte dall' e, cioè: CP_1
→ la sussistenza di un effettivamente alto livello di rischio dell'attività lavorativa svolta;
→ la corrispondenza tra lo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa e la categoria generale;
→ la coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco endemico/pandemico e contagio, anche sulla base del criterio epidemiologico aziendale.
Appare dunque pienamente applicabile la “presunzione semplice” invocata da parte ricorrente sulla base della n° 13 del 3 aprile 2020, sicché Controparte_3
il ricorso risulta integralmente accoglibile.
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Sentenza R.G. n° 3015/22 Ove mai necessario, si rileva altresì che: «In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, condizione per l'acquisto del diritto all'indennità temporanea è la denuncia dell'assicurato (prevista dall'art. 52 del d.P.R. n.
1124 del 1965, il quale specifica la previsione generale dell'art. 7, legge n. 533 del 1973) o la notizia dell'infortunio comunque pervenuta al datore di lavoro, con la conseguenza che, gravando sull'attore la prova degli elementi costitutivi del diritto vantato, il giudice deve prendere atto degli elementi risultanti "ex actis"» (sic CASS. LAV. 9 GENNAIO 2004 N° 165; conf. CASS. LAV. 6
DICEMBRE 2017 N° 29250).
Va quindi dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennità temporanea assoluta per il periodo richiesto, sicché l' deve essere CP_1
condannato al pagamento del relativo importo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91
n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (senza specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano N° 13452 e N° 949 Parte_2 Parte_3
(quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
In particolare, si segnala che: «In tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria "una diminuzione di regola fino al 70%", ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014,
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Sentenza R.G. n° 3015/22 va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una misura non superiore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio» (sic CASS. SEZ. VI-II, 24 SETTEMBRE 2019 N° 23798).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo dal 16 al 31 dicembre 2020, condanna l' al CP_1
pagamento della complessiva somma dovuta, oltre a rivalutazione ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1
professionale, che liquida in €.1.200,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Silvia TORSELLA, dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 13 gennaio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 3015/22